Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 26 settembre 2012
Parti: Poste Italiane spa e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal-Com.ni, Ugl-Com.ni
Settori: Servizi, Poste italiane
Fonte: UGL

Sommario:

Premessa
Parte prima Modalità di costituzione e funzionamento.
Art. 1 Ambito ed iniziativa per la costituzione delle RSU
Art. 2 Composizione delle RSU
Art. 3 Numero dei componenti le RSU - Numero dei RLS
Art. 4 Compiti e funzioni delle RSU
Art. 5 Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele delle RSU
Art. 6 Agibilità dei RLS
Art. 7 Durata e sostituzione nell'incarico di RSU
Art. 8 Funzionamento RSU e decisioni
Art. 9 Durata dell’incarico e funzioni dei RLS
Art. 10 Armonizzazione
Art. 11 Efficacia dell'accordo
Parte seconda Regolamento per l’elezione della RSU e dei RLS
Art. 12 Modalità per indire le elezioni delle RSU
Art. 13 Elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 14 Quorum per la validità delle elezioni
Art. 15 Elettorato attivo e passivo
Art. 16 Presentazione delle liste
Art. 17 Commissioni elettorali
Art. 18 Compiti delle commissioni elettorali
Art. 19 Affissione delle liste e spazi elettorali
Art. 20 Scrutatori
Art. 21 Segretezza del voto
Art. 22 Schede elettorali
Art. 23 Preferenze
Art. 24 Modalità della votazione
Art. 25 Composizione del seggio elettorale
Art. 26 Attrezzatura del seggio elettorale
Art. 27 Riconoscimento degli elettori
Art. 28 Certificazione della votazione
Art. 29 Operazioni di scrutinio
Art. 30 Attribuzione dei seggi
Art. 31 Ricorsi alla commissione elettorale
Art. 32 Comitato dei garanti
Art. 33 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU e degli RLS
Art. 34 Adempimenti della direzione aziendale
Art. 35 Disposizioni varie
Allegato 1

Protocollo d'intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il giorno 26 settembre 2012 in Roma, tra Poste Italiane spa e Slc Cgil - Slp Cisl - Uilposte - Failp Cisal - Confsal Com.ni - Ugl Com.ni

Premesso che:
- con l'Accordo del 16 settembre 2003, le Parti hanno stipulato il Protocollo d’Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie in Poste Italiane spa e sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- le Parti confermano la necessità di individuare le “Unità Produttive”, ai fini dell'elezione e del funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche detta norme per la designazione o la elezione in Azienda dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali ivi costituite;
- le Parti hanno definito, con l'accordo integrativo al Protocollo d’Intesa sui RLS del 16/9/2003, le modalità di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in Poste Italiane spa.
Tutto ciò premesso, le Parti, nel confermare i principi ispiratori del Protocollo d'Intesa del 16 settembre 2003 e tenendo conto degli Accordi del 16 dicembre 2002 e del 10 aprile 2003 in materia di rinnovo generale delle RSU, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:
1. assumono il comune obiettivo di realizzare un assetto stabile ed unitario del sistema di rappresentanza in Poste Italiane spa, correttamente strutturato in relazione all’assetto organizzativo della Società ed in linea con le previsioni di legge sopra richiamate;
2. intendono pervenire, con la stipula del presente Protocollo d’Intesa, ad una disciplina per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) per il personale di Poste Italiane spa di cui al CCNL 14/04/2011, e, nell’ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) coerente con i presupposti di cui in premessa, con la vigente normativa in tema di RLS e con la disciplina generale in materia contenuta nel Protocollo stipulato tra Governo e Parti Sociali il 23 luglio 1993 e successivi accordi interconfederali in materia, fatte salve le specificità del presente Protocollo.
La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Parte prima Modalità di costituzione e funzionamento.
Art. 1 Ambito ed iniziativa per la costituzione delle RSU

1. In tutte le Unità Produttive di Poste Italiane spa, come di seguito definite, vengono costituite le Rappresentanze Sindacali Unitarie su iniziativa congiunta o disgiunta delle associazioni sindacali firmatarie sia del Protocollo tra Governo e Parti Sociali del 23 luglio 1993 sia del presente Protocollo.
2. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato in azienda.
3. Nell'ambito delle predette RSU vengono individuati, secondo le norme di cui al presente Protocollo, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
4. La stessa iniziativa, per i rinnovi di cui all’art. 7, 4° comma del presente Protocollo, potrà essere assunta anche dalla RSU che decade, congiuntamente alle rispettive Organizzazioni Sindacali territoriali.
5. Al fine di cui all’alinea che precede le Parti convengono che, ai sensi del presente Protocollo, le Unità Produttive di Poste Italiane spa sono individuate e descritte nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente intesa.
6. Le Parti stipulanti convengono, inoltre, che, qualora durante il periodo in cui restano in carica le RSU vengano istituite nuove U.P, ovvero, in caso di modifiche della struttura organizzativa della Società che incidano in modo significativo sulla individuazione delle U.P. di cui all'allegato elenco (soppressione, accorpamenti o scorpori di nuove U.P. ecc.), le Parti medesime si incontreranno per valutare congiuntamente la nuova situazione venuta a determinarsi ad ogni conseguente effetto.

Art. 2 Composizione delle RSU
1. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
2. Le OO SS. - nel procedere alla composizione delle liste dei candidati RSU - terranno conto della classificazione del personale nonché della necessità di pervenire ad una adeguata rappresentanza, in relazione alla rispettiva consistenza di lavoratrici e lavoratori.
3. La RSU, all'interno dell'Unità Produttiva, è unica. Pertanto, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 6 che seguono, deve essere costituito un unico collegio.
4. Qualora i lavoratori Quadri incidano in modo significativo sul numero complessivo degli occupati nella Unità Produttiva, ciascuna O.S. ha facoltà di costituire collegi specifici, nell'ambito dei quali eserciteranno l'elettorato attivo solo gli appartenenti a detta categoria.
5. La facoltà di costituire collegi specifici dei Quadri va esercitata all'atto di indire le elezioni.
6. Nelle Unità Produttive territoriali dove gli addetti operanti in ambito Servizi Postali incidono in modo significativo sul numero complessivo degli occupati, verranno costituiti - ferma restando la unicità della rappresentanza sindacale - dei collegi SP; tali collegi contribuiranno proporzionalmente ad eleggere i complessivi componenti della RSU definiti numericamente secondo i criteri di cui al presente Protocollo.
7. Nel caso venga esercitata la facoltà di cui al precedente comma 5, la definizione del numero degli occupati nella U.P. previsto per la determinazione del numero dei componenti le RSU di cui al 1° comma dell'art. 3 che segue, farà riferimento al numero degli occupati non appartenenti alla categoria Quadri.
8. Nel caso di cui al comma 3 che precede, i Quadri possono eleggere propri rappresentanti, nel limite di cui all'art. 3, ultimo comma che segue, mediante presentazione di una apposita lista sottoscritta da almeno il 5% degli appartenenti alla categoria occupati nella medesima U.P. alla data di cui agli elenchi indicati al comma 5 dell’art. 35 che segue. La presentazione della apposita lista dei Quadri dovrà avvenire contestualmente alla presentazione delle altre liste.
9. Ove, a norma dei commi che precedono, in una Unità Produttiva venga costituito il collegio dei Quadri, il lavoratore così classificato potrà optare, in via esclusiva, per la propria candidatura nella lista dei Quadri od in quella del restante personale, fermo restando il diritto all'elettorato attivo nell'ambito del collegio dei Quadri.
Nota a verbale
In relazione a quanto previsto ai commi 4 e 6 del presente articolo, le Parti si danno atto che le condizioni che determinano "in modo significativo" l'incidenza del numero dei Quadri o degli addetti operanti in ambito Servizi Postali rispetto al complesso degli occupati nella U.P., sussistono nelle Unità Produttive di cui viene data evidenza nell' allegato 1 al presente Protocollo.

Art. 3 Numero dei componenti le RSU - Numero dei RLS
1 Il numero dei componenti della RSU è pari a:
a) n. 3 componenti nelle U.P. che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) n. 5 componenti nelle U.P. che occupano da 51 fino a 200 dipendenti;
c) n. 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle U.P. che occupano fino a 3000 dipendenti in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
d) n. 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle U.P. maggiori in aggiunta al numero di cui alla lettera c) calcolati sul numero dei dipendenti eccedenti i 3000.
e) nella Unità Produttiva della Direzione Generale Corporate il numero dei componenti delle RSU è complessivamente fissato in 27 di cui 9 riservati al collegio Quadri qualora costituito.
2. Il numero dei RLS è pari a:
a) n. 1 nelle U.P. che occupano fino a 200 dipendenti;
b) n. 3 nelle U.P. che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
c) n. 6 nelle U.P. oltre i 1000 dipendenti
3. Qualora venga esercitata la facoltà di cui all'art. 2, comma 4 che precede, il numero dei componenti le RSU eletti in rappresentanza della categoria dei Quadri viene parimenti indicato nell'Allegato 1 al presente Protocollo.

Art. 4 Compiti e funzioni delle RSU
1. Le RSU subentrano alle RSA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti per effetto di disposizioni di legge o di accordi collettivi.
2. La RSU insieme alle strutture territoriali delle Associazioni Sindacali stipulanti il CCNL, è legittimata a negoziare, con riferimento a quanto previsto nel Protocollo 23 luglio 1993 per i livelli di contrattazione, le materie oggetto di rinvio da parte del CCNL con le modalità e nei limiti da esso stabiliti.

Art. 5 Diritti, permessi, libertà' sindacali e tutele delle RSU
1. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA (o delle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate) nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970. Per quanto riguarda il diritto di convocare assemblee (art. 20 legge n. 300/1970), lo stesso dovrà essere esercitato dandone comunicazione alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
2. Le Organizzazioni Sindacali che siano firmatarie del presente Protocollo d'Intesa nonché quelle che aderiscano alla disciplina in esso contenuta, rinunciano formalmente a costituire le RSA ai sensi della legge n. 300/1970, ferma restando la possibilità di operare attraverso gli organismi previsti dall' art. 30 della legge 300/1970.
3. Le Parti convengono che sono fatti salvi in favore delle OO.SS. stipulanti il CCNL e firmatarie del presente Protocollo i seguenti diritti;
- diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori con le modalità definite nel vigente CCNL,
- diritto ad un locale comune di cui al vigente CCNL,
- diritto di affissione di cui al vigente CCNL.

Art. 6 Agibilità dei RLS
La definizione di quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di agibilità, prerogative e funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza viene individuata nell’Accordo integrativo al presente Protocollo.

Art. 7 Durata e sostituzione nell'incarico di RSU
1. I componenti delle RSU restano in carica per tre anni.
2. Ai fini del computo del predetto termine di durata, in caso di rinnovo generale delle RSU, le Parti firmatarie, al termine delle procedure elettorali, s'incontreranno per definire la data di contestuale assunzione dell'incarico da parte di tutte le RSU elette.
3. In caso di dimissioni dall'incarico, che dovranno avvenire in forma scritta o di ' risoluzione del rapporto di lavoro di un componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
4. Le sostituzioni dei componenti delle RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dal presente Protocollo.
5. I componenti della RSU decadono all’atto del rinnovo generale della rappresentanza a norma dell’art. 12 che segue, ovvero per trasferimento ad altra Unità Produttiva; in tale ultimo caso subentra il primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista.

Art. 8 Funzionamento RSU e decisioni
1. La RSU decide autonomamente le modalità di convocazione e di funzionamento può, tuttavia, essere convocata su richiesta di una associazione sindacale avente il potere di iniziativa per la costituzione delle RSU stesse con preavviso di almeno 48 ore.
2. Per il proprio ambito di competenza, entro 30 giorni dalle elezioni, la RSU può dotarsi di organismi interni di coordinamento e di rappresentanza ("Esecutivi"), i cui regolamenti interni di funzionamento saranno comunicati all’azienda.
3. Le riunioni della RSU sono valide se presente il 50% più uno dei componenti.
4. Le decisioni della RSU sono assunte a maggioranza dei presenti alla riunione.

Art. 9 Durata dell’incarico e funzioni dei RLS
1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza assumono le funzioni attribuite dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e i corrispondenti compiti previsti dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza cessano dall’incarico per:
- cessazione dal proprio incarico di RSU per uno dei motivi previsti nell'art. 7 del presente Protocollo d’Intesa.
- dimissioni dallo specifico incarico di RLS, comunicate in forma scritta all'Azienda ed alla competente struttura sindacale nella cui lista è stato eletto.
3. Nei casi di cui al comma che precede, fatta eccezione del caso di cui all’art. 7, 1° e 4° comma, si procede alla sostituzione con il primo dei componenti la RSU della stessa lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti per l'elezione dei RLS; in mancanza, si provvederà, tramite designazione all’interno delle RSU elette per la medesima lista, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’incarico di RLS o RSU.

Art. 10 Armonizzazione
Le Parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente Protocollo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.

Art. 11 Efficacia dell'accordo
Il presente Protocollo, coerentemente con quanto previsto dal vigente CCNL, costituisce una normativa unitaria ed inscindibile di livello aziendale e sostituisce integralmente quanto contenuto, per la materia medesima, nei preesistenti accordi di livello aziendale.

Parte seconda Regolamento per l’elezione della RSU e dei RLS
Art. 12 Modalità per indire le elezioni delle RSU

1. Come convenuto con il verbale di incontro del 20 settembre u.s. le elezioni si svolgeranno nei giorni 13 e 14 novembre 2012; a tal fine l’iniziativa deve essere assunta congiuntamente o disgiuntamente da parte delle OO.SS. stipulanti il presente Protocollo entro e non oltre il 5 ottobre 2012; le liste dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 22 ottobre 2012 alla Direzione Aziendale delle U.P. interessate che rilasceranno apposita ricevuta, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 19, comma 1. Entro la stessa data del 22/10/2012 dovranno essere costituite le commissioni elettorali.
2. Per i successivi rinnovi, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le associazioni sindacali di cui al precedente art. 1 commi 1 e 2, congiuntamente o disgiuntamente assumeranno l’iniziativa di indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che l’Azienda metterà a disposizione della RSU nella U.P. interessata.; il calendario delle votazioni in caso di rinnovo generale della rappresentanza dovrà essere concordato tra le Parti firmatarie del presente Protocollo per tutto il territorio nazionale.
Il termine per la presentazione delle liste è per i rinnovi di 15 giorni di calendario dalla data di pubblicazione dell'annuncio di indizione delle elezioni.
Entro il termine indicato al punto che precede, dovranno essere costituite le commissioni elettorali di cui al successivo art. 17.
L'ora di scadenza si intende fissata alle ore 12.00 del quindicesimo giorno di calendario; le liste vanno presentate alla Direzione delle U.P. interessate che rilasceranno apposita ricevuta.

Art. 13 Elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono effettuate contestualmente alle elezioni delle RSU e nell’ambito delle medesime procedure. Restano in ogni caso escluse dall’applicazione le norme di cui all’art. 2 del presente Protocollo, relative alla costituzione del collegio specifico per i Quadri.
L'elettorato passivo è riservato ai componenti delle RSU; risultano conseguentemente eletti RLS i componenti RSU che abbiano ricevuto il maggior numero di voti ai fini delle elezioni di RLS.
All’atto della presentazione delle liste elettorali per l'elezione delle RSU i candidati a Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono specificatamente indicati tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
Nel caso in cui le procedure elettorali non dovessero consentire di individuare tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza previsti dal presente Protocollo, si procederà, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 81/08, alla designazione dei medesimi all’interno delle RSU elette sulla base di risultati ottenuti dalle singole liste per la elezione delle RSU.

Art. 14 Quorum per la validità delle elezioni
Le OO.SS. stipulanti il presente Protocollo e l'Azienda favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Per la validità delle elezioni è necessario che i votanti risultino essere almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
Ove detta condizione non avesse a verificarsi, le strutture sindacali territoriali procederanno ad un attento esame delle motivazioni della mancata elezione attraverso una approfondita discussione con i lavoratori interessati. Nei tre mesi successivi potranno essere indette nuove elezioni che saranno valide anche qualora non si sia raggiunta la percentuale indicata al comma che precede.

Art. 15 Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto di votare tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, con contratto di apprendistato e di inserimento lavorativo, in forza alla U.P. alla data delle elezioni, purché abbiano superato il periodo di prova.
2. Sono eleggibili tutti i lavoratori dipendenti in forza nell'Unità Produttiva alla data delle elezioni con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, purché abbiano superato il periodo di prova. È escluso sia dall'elettorato attivo che passivo il personale comandato presso le Amministrazioni dello Stato o quelle Pubbliche.

Art. 16 Presentazione delle liste
1. All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo e del CCNL;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
- accettino con espressa dichiarazione scritta il presente Protocollo;
- corredino la lista da un numero di firme di lavoratori dipendenti della U.P. pari al 5% degli aventi diritto al voto; a tal fine il parametro di riferimento è costituito dai lavoratori di cui all’art. 15, 1° comma che precede, occupati nella U.P. alla data di rilevazione degli elenchi di cui all'art. 35, comma 5 del presente Protocollo.
- Le firme apposte in ciascuna lista dovranno essere corredate dagli estremi di un valido documento di riconoscimento.
2. Il lavoratore può sottoscrivere una sola lista, qualora il lavoratore risulti firmatario di più liste, tutte le sottoscrizioni avvenute ad opera del lavoratore medesimo saranno ritenute nulle.
3. Non possono essere candidati i membri della commissione elettorale, i presidenti di seggio, gli scrutatori ed i sottoscrittori delle liste.
4. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui al successivo art. 17, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale, facendo integrare le altre liste.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero totale dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
6. Ogni associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun collegio elettorale. 

Art. 17 Commissioni elettorali
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, per l'elezione di ciascuna RSU viene costituita in ogni U.P. una apposita commissione elettorale.
2. Per la composizione della stessa, ogni associazione sindacale presentatrice di lista potrà designare, comunicandolo anche alla Direzione aziendale, un lavoratore dipendente della U.P. non candidato.
3. La commissione elegge al suo interno un Presidente.

Art. 18 Compiti delle commissioni elettorali
La commissione elettorale ha il compito di:
a. ricevere dalle Direzioni aziendali le liste presentate;
b. verificarne la valida presentazione escludendo quelle non rispondenti ai requisiti previsti dal presente Protocollo; in tal caso decade da componente della commissione il membro indicato dalla associazione sindacale presentatrice della lista esclusa;
c. assegnare alle liste il proprio numero;
d. acquisire dall’Azienda l'elenco degli aventi diritto al voto ed il dato di cui al all’art. 16, 1° comma, lett. b) del presente Protocollo
e. costituire i seggi elettorali, fissi e mobili, (in base al numero di elettori interessati) presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio della normale attività produttiva;
f. assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
g. calcolare ed applicare i quozienti elettorali per l'assegnazione dei seggi alle varie liste;
h. esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento;
i. proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste;
j. comunicare ai lavoratori la data di apertura e di chiusura dei seggi con un anticipo di almeno 15 giorni di calendario;
k. garantire la più ampia informazione sui candidati, sul luogo delle votazioni e sulle liste.
l. procedere al sorteggio di cui agli artt. 22, comma 1 e 30, comma 2 che seguono.
2. La commissione elettorale decide a maggioranza dei suoi componenti. 

Art. 19 Affissione delle liste e spazi elettorali
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al precedente art. 12, comma 2, almeno 8 giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni. L'Azienda si impegna a garantire spazi per la pubblicità elettorale. In tal caso gli spazi saranno ripartiti in misura uguale tra le liste.

Art. 20 Scrutatori
È in facoltà di ciascuna associazione sindacale presentatrice di lista di designare uno scrutatore, per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati ed applicati nella stessa unità produttiva.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone comunicazione alla commissione elettorale ed alla Direzione aziendale competente.

Art. 21 Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.

Art. 22 Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di sorteggio e con la stessa evidenza.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio, la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
Il voto di lista sarà espresso mediante croce tracciata sulla intestazione della lista
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 23 Preferenze
1. L'elettore nell'ambito della lista prescelta potrà indicare una preferenza per i candidati delle RSU ed una per gli RLS.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una croce apposta a fianco del nome del candidato preferito oppure segnando il nome del candidato nell'apposito spazio della scheda.
3. L'indicazione di preferenza data ad un candidato vale anche come voto di lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. L'indicazione di più preferenze date ad una stessa lista vale unicamente come voto di lista.
4. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.
5. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 24 Modalità della votazione
1. La commissione elettorale, previo accordo con le direzioni aziendali delle singole U.P., stabilirà in tempo utile le sedi (seggi) della votazione, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto, l'esercizio del voto; il concreto esercizio del voto sarà effettuato in due giornate lavorative consecutive in orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 20.00, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Qualora l'ubicazione degli impianti lo dovesse richiedere, dovranno essere stabilite più sedi di votazioni.
In particolare:
a) presso le strutture della Sede Centrale vengono istituiti n. 6 seggi elettorali;
b) presso le strutture nelle quali sia occupato un numero di dipendenti compreso tra 50 e 500, viene istituito n. 1 seggio elettorale, tenendo conto dell'articolazione dei turni. In tal caso si provvederà a modulare l'orario di apertura del seggio in relazione al numero dei dipendenti occupati nelle strutture, assicurando comunque un minimo di 8 ore giornaliere di apertura; votano in tali seggi i lavoratori occupati in strutture distanti meno di 3 Km.
c) presso le strutture nelle quali sia occupato un numero di dipendenti superiore a 500, viene assicurato n. 1 seggio in aggiunta a quanto previsto alla lettera b);
d) per gli elettori che prestano servizio in strutture nelle quali sia occupato un numero di dipendenti inferiore a 50 si provvederà con l’istituzione di un seggio mobile. Tale seggio viene costituito raggruppando strutture distanti almeno 3 Km dal più vicino seggio fisso, fermo restando che il predetto seggio mobile garantirà l'esercizio del diritto di voto fino ad un massimo complessivamente di 200 unità di personale. Per facilitare la votazione dei lavoratori occupati in uffici compresi entro la succitata fascia di 3 Km, agli stessi verrà concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un permesso per il tempo strettamente necessario a svolgere l'operazione elettorale.
e) casi particolari troveranno adeguata soluzione nell'ambito dei lavori della commissione di cui al successivo art. 35.
I seggi mobili si recheranno, secondo un programma prestabilito dalla commissione elettorale locale, nelle strutture, presso le quali sosteranno, in ciascun turno di lavoro, il tempo strettamente necessario per definire le operazioni di voto del personale
presente. Il personale impossibilitato a votare presso il seggio mobile in quanto assente (ferie, malattia, distacco, ecc.) potrà recarsi a votare presso il seggio fisso più vicino dello stesso collegio elettorale nel pomeriggio del secondo giorno di votazione; a tal fine ogni seggio mobile si renderà disponibile in tale pomeriggio presso il seggio fisso al solo fine di consentire l'esercizio del diritto di voto ai lavoratori di cui sopra.
I lavoratori distaccati presso altra struttura dello stesso collegio elettorale votano nel seggio assegnato a tale ufficio.
Luogo e calendario di votazione, indicante l'orario e il giorno o i giorni di apertura di ciascun seggio, i percorsi e gli orari dei seggi mobili, dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione nell'albo esistente presso gli uffici dell'azienda, almeno 8 giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.

Art. 25 Composizione del seggio elettorale
Il seggio, compreso quello mobile è composto dagli scrutatori di cui all'art. 20 del presente protocollo e da un presidente nominato dalla commissione elettorale.

Art. 26 Attrezzatura del seggio elettorale
Ogni seggio sarà munito, a cura della commissione elettorale, di un'urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
A cura della commissione elettorale il seggio deve inoltre avere un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto; tale elenco sarà messo a disposizione dalla Direzione aziendale a cui fa riferimento il seggio.

Art. 27 Riconoscimento degli elettori
Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento personale.

Art. 28 Certificazione della votazione
Nell'elenco di cui al precedente art. 26, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta, a conferma della partecipazione al voto, la firma dell'elettore stesso e gli estremi di un valido documento di riconoscimento.

Art. 29 Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi di quell'unità produttiva.
2. Al termine dello scrutinio il verbale, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato, a cura del presidente, alla commissione elettorale unitamente al materiale della votazione, schede, elenchi etc.
3. Qualora le operazioni di voto siano previste in più giorni, i componenti del seggio provvederanno alla chiusura serale delle urne, attraverso appositi sigilli ed apponendo le firme.
4. La commissione, in caso di più seggi, procederà- alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto nel proprio verbale, e provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale trasmesso dai seggi ad esclusione dei verbali; il plico sigillato dopo la definitiva convalida delle RSU sarà conservato secondo gli accordi tra la commissione elettorale e la direzione aziendale in modo da garantire l'integrità almeno per tre mesi.
5. Il plico sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato della direzione aziendale nella U.P. interessata.

Art. 30 Attribuzione dei seggi
1. Ai fini dell'elezione dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Il quorum per l'attribuzione dei seggi si ottiene dividendo il totale generale dei voti validi ottenuti dalle varie liste per il numero dei seggi da attribuire. Gli eventuali seggi non potuti attribuire a quoziente pieno, saranno assegnati alle liste con i resti più alti. In caso di liste che abbiano ottenuto parità di voti si procederà al sorteggio secondo le modalità che verranno fissate dalla commissione elettorale di cui all'art. 17 che precede. Nell'ambito della stessa lista, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità, in relazione all'ordine nella lista.

Art. 31 Ricorsi alla commissione elettorale
1. La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi ed alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
2. Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma precedente e la commissione ne darà atto nel verbale di chiusura.
3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata, a cura della commissione elettorale, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma che precede, a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali nonché, entro le medesime 48 ore, all’Azienda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Art. 32 Comitato dei garanti
1. Contro la decisione della commissione elettorale, è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle OO.SS. presentatrici di liste interessate al ricorso, da un rappresentante dell'Azienda, ed è presieduto dal direttore della DPL o da un suo delegato.
2. Il comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni, assicurando la comunicazione dei risultati del ricorso, con le modalità previste al 4° comma dell’art. 31 che precede, a tutti i soggetti interessati ed all'Azienda.

Art. 33 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU e degli RLS
La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della RSU e degli RLS, una volta definiti gli eventuali ricorsi previsti dal presente Protocollo, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale a cura delle OO.SS. nelle cui liste i dipendenti sono stati eletti.

Art. 34 Adempimenti della direzione aziendale
La direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola U.P. suddiviso per ufficio di applicazione e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali (materiale, schede, fotocopie, matite etc).
Al fine di svolgere le elezioni nei tempi prestabiliti, la direzione aziendale provvederà alla istituzione di seggi mobili in base ai contenuti di cui all'art. 24 e, per i casi particolari, in base alle indicazioni che verranno fornite dalla commissione di cui all'art. 35, comma 3, che segue.

Art. 35 Disposizioni varie
I componenti la commissione elettorale, i presidenti di seggio e gli scrutatori, potranno espletare i loro incarichi in orario di lavoro senza dare luogo ad alcuna corresponsione aggiuntiva rispetto alla ordinaria retribuzione.
In caso di impedimento oggettivo documentato di uno dei componenti la commissione elettorale o del seggio, la O.S. di riferimento ha facoltà di provvedere alla designazione di un componente sostituto prima dell'insediamento della commissione elettorale o del seggio, dandone di ciò comunicazione all'azienda.
Per dare attuazione agli aspetti operativi, connessi allo svolgimento dell'attività elettorale viene istituita una commissione paritetica nazionale tra Azienda ed OO.SS.
Detta Commissione valuterà anche la possibilità di adottare eventuali iniziative atte a favorire la partecipazione al voto dei part time verticali non in servizio nel mese di novembre.
4. Ai fini dell’applicazione dei dispositivi di cui al presente Protocollo, per le elezioni del 13 e 14 novembre 2012, l'Azienda, entro il 3 ottobre, fornirà alle OO.SS. firmatarie l’elenco delle Unità Produttive unitamente ai relativi elenchi numerici e nominativi degli aventi diritto al voto occupati nella singola U.P. ed un eventuale aggiornamento dei predetti elenchi entro il 26 ottobre. I riferimenti organizzativi di ciascuna Unità Produttiva presso i quali effettuare gli adempimenti finalizzati all'elezione del 13 e 14 novembre 2012 sono contenuti nell'allegato 2 al presente Protocollo.
5. I riferimenti organizzativi per le RSU per le materie delegate dal vigente CCNL sono rappresentati dagli RU territorialmente competenti. Qualora insorgessero nelle Unità Produttive territoriali problematiche riguardanti Servizi Postali, l'interlocuzione sarà assicurata dal RU della Unità Produttiva Territoriali coadiuvato dalla linea tecnica competente. La commissione di cui al 3° comma del presente articolo verrà costituita entro il 5 ottobre 2012.
6. Per le consultazioni successive i predetti elenchi verranno consegnati alla data stabilita consensualmente tra le Parti.