Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37309 - Responsabilità di un datore di lavoro per mancata vigilanza e circostanze non chiarite


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;

nei confronti di:

(Omissis) N. IL (Omissis) C/;

avverso la sentenza n. 4646/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 19/07/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Udito il difensore Avv. (Omissis) che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

 

1 - (Omissis), responsabile della " (Omissis) s.r.l.", appaltatrice dei lavori, commissionati dall'ARPAT, di posa in mare di massi dissuasori della pesca a strascico, e armatore del pontone galleggiante (Omissis), ormeggiato al largo di (Omissis), sul quale tali lavori venivano eseguiti utilizzando una gru, è stato tratto a giudizio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, per rispondere del delitto di lesioni personali colpose commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio del dipendente (Omissis).

Secondo l'accusa, il (Omissis), nella richiamata qualità, per colpa specifica, avendo omesso di predisporre il piano di sicurezza, non avendo provveduto alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e salute con riferimento al tipo di mansioni svolte, e avendo omesso di informarli circa i rischi connessi con l'utilizzo delle attrezzature di lavoro, ha causato ad (Omissis), imbarcato nella predetta unità, gravi lesioni personali consistite in fratture multiple scomposte agli arti inferiori, colpiti dal braccio della gru presso la quale lo stesso (Omissis) stava lavorando, essendo intento ad agganciare dei materiali alla gru manovrata da altro dipendente.

2 - Con sentenza del 4 giugno 2009, il tribunale ha ritenuto il (Omissis) colpevole del delitto contestato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, lo ha condannato, con i benefici di legge, alla pena di un mese di reclusione.

Il giudicante ha ritenuto attendibile la ricostruzione dei fatti eseguita dalla persona offesa ed ha individuato l'addebito di colpa attribuito all'imputato nel fatto che, al momento dell'incidente, i due dipendenti (il manovratore della gru e l' (Omissis)) stavano effettuando, con la gru, il rischioso lavoro di spostamento di pesanti massi, in assenza di vigilanza e controllo da parte del datore di lavoro, o di persona dallo stesso delegata, essendo stato accertato che il (Omissis) non era presente sul posto e non aveva delegato alcuno in sua vece. In sostanza, l'imputato è stato ritenuto responsabile dell'infortunio per non avere adeguatamente vigilato e controllato il dipendente durante lo svolgimento di lavori pericolosi e per non avere impedito che lo stesso, o il suo compagno di lavoro, ponesse in opera le condotte imprudenti che hanno dato causa all'incidente.

3 - Su appello proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 19 luglio 2010, ha assolto il (Omissis) dal delitto contestatogli per insussistenza del fatto.

La corte territoriale ha rilevato che le prove raccolte non avevano consentito di ricostruire le modalità dell'infortunio e dunque la sussistenza del rapporto causale tra la condotta omissiva addebitata all'imputato (l'omesso controllo dell'attività lavorativa svolta dall'operaio infortunato e dal gruista) e l'evento determinatosi. Giudicata inattendibile la ricostruzione dei fatti eseguita dalla persona offesa, a causa delle contrastanti versioni rese in proposito in sede di indagini e durante il dibattimento, il giudice del gravame ha rilevato che, in ogni caso, ove anche volesse ritenersi attendibile la versione utilizzata dal tribunale, essa non potrebbe sottrarsi ad un giudizio di genericità, poichè dalla stessa non è stato possibile ricostruire l'effettivo svolgimento dei fatti, e quindi di accertare la sussistenza del rapporto di causa tra la condotta omissiva addebitata all'imputato e l'evento.

Di qui la sentenza assolutoria.

4 - Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, che deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Sostiene il ricorrente che erroneamente la corte territoriale ha giudicato inattendibili le dichiarazioni dell' (Omissis), non avendo considerato che, come lo stesso ha sostenuto, l'iniziale versione, non rispondente al vero, era stata influenzata dall'intervento del (Omissis) che lo aveva indotto a riferire di essersi ferito a seguito di caduta accidentale. In realtà, secondo il PG ricorrente, le dichiarazioni dibattimentali della persona offesa erano chiaramente attendibili, mentre inverosimili dovevano ritenersi le versioni manipolate attribuite all'imputato e compiacenti quelle rese da altri lavoratori che, pur essendosi trovati sul posto, hanno sostenuto di non avere assistito all'incidente.

 

Diritto

 

Il ricorso è infondato, inesistenti essendo i dedotti vizi motivazionali.

In tema di vizio motivazionale questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorchè il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva, ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. è stato, altresì, affermato che il vizio è presente anche nell'ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una straneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.

L'indagine di legittimità sulla motivazione affidata a questa Corte è quindi volta solo ad accertare se gli elementi probatori utilizzati dal giudice del merito siano stati compiutamente valutati secondo le regole della logica, attraverso un iter argomentativo congruo ed adeguato, idoneo a giustificare la decisione adottata; rimanendo estraneo ai poteri del giudice di legittimità un intervento volto ad offrire una diversa interpretazione delle prove o una revisione dell'analisi ricostruttiva dei fatti.

Orbene, nel caso di specie il PG ricorrente non prospetta vizi afferenti alla carenza di elementi di giudizio o ad un iter argomentativo carente sul piano logico; egli propone, in realtà, una serie di doglianze, che attengono a profili di merito, non proponibili nella sede di legittimità, con le quali viene in sostanza chiesto a questa Corte di accogliere una diversa interpretazione degli elementi probatori acquisiti, fino a porsi in sovrapposizione argomentativa rispetto alle considerazioni e valutazioni poste dal giudice del gravame a sostegno della contestata decisione.

La corte territoriale ha invero compiutamente esaminato le emergenze probatorie acquisite ed ha ritenuto, anzitutto, che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sulla scorta esclusiva delle quali il primo giudice aveva ricostruito le modalità dell'incidente ed era pervenuto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, presentavano evidenti profili di inattendibilità. Giudizio legittimamente espresso dalla stessa corte in considerazione della varietà delle versioni fornite dal lavoratore infortunato il quale solo nella sede dibattimentale, e solo dopo avere fornito, nel corso delle indagini preliminari, due diverse ricostruzioni dell'incidente, ha prospettato la definitiva versione, accolta dal primo giudice. Mentre del tutto generica e priva di riscontro è la tesi del ricorrente secondo cui la diversità delle ricostruzioni proposte dall' (Omissis) sarebbe conseguenza delle pressioni del (Omissis) che lo avrebbe indotto a rendere una non veritiera versione dei fatti.

In ogni caso, ha ancora rilevato il giudice del gravame, ove anche tale ultima versione dovesse ritenersi veritiera, la stessa presenterebbe carattere di estrema genericità, poichè non consente di ricostruire con esattezza le modalità dell'incidente. In particolare, rileva lo stesso giudice, attraverso un percorso argomentativo del tutto coerente sotto il profilo logico, che non è stato possibile individuare la posizione assunta dal lavoratore infortunato ai momento dell'incidente, nè quella del braccio della gru che l'aveva colpito.

Le modalità e le cause dell'incidente, ha in sostanza legittimamente sostenuto la corte territoriale, non sono state chiarite, ragion per cui non è stato possibile stabilire la sussistenza di un rapporto di causa tra la condotta contestata all'imputato (omessa vigilanza, omessa formazione e informazione) e l'evento determinatosi.

Di qui la decisione di assolvere l'imputato, congruamente motivata in termini coerenti rispetto alle emergenze probatorie in atti, attraverso un processo argomentativo che non giustifica in alcun modo le censure proposte nel ricorso.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso.