Categoria: 1947
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Tipologia: CCNL
Data firma: 21 novembre 1947
Validità: 21.11.1947 - 20.11.1948
Parti: CNA, Federazione Nazionale barbieri, Barbieri misti, Parrucchieri per signora ed affini e Federazione Nazionale Lavoranti Parrucchieri-Cgil
Settori: Servizi, Barbieri ecc.

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Assunzione provvisoria.
Art. 6. - Disciplina del personale.
Art. 7. - Assenze.
Art. 8. - Qualifiche.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Trattamento di malattia.
Art. 13. - Vendita della profumeria.
Art. 14. - Paghe.
Art. 15. - Lavoro straordinario.
Art. 16. - Mance.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Indennità di licenziamento o dimissioni.
Art. 19. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 20. - Multe e sospensioni.
Art. 21. - Licenziamento in tronco.
Art. 22. - Licenziamento o dimissioni.
Art. 23. - Gratifica natalizia.
Art. 24. - Controversie individuali.
Art. 25. - Contributi assicurativi.
Art. 26. - Lavoro accessorio.
Art. 27. - Trapasso di azienda.
Art. 28. - Dirigenti sindacali.
Art. 29. - Disposizioni transitorie.
Art. 30. - Apprendistato.
Art. 31. - Durata del contratto.
Dichiarazioni a verbale.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini, 21 novembre 1947

Addì 21 novembre 1947 in Roma, tra la Confederazione Nazionale dell’Artigianato [...], con la partecipazione di una delegazione [...], assistiti [...] dalla Confederazione stessa, la Federazione Nazionale barbieri, Barbieri misti, Parrucchieri per signora ed affini [...], con la partecipazione di una Delegazione composta dei Presidenti di Sezione nazionale di categoria [...] e la Federazione Nazionale Lavoranti Parrucchieri [...], con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori [...], assistiti [...] dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro; si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per le aziende di Barbieri e Misti, Parrucchieri per Signora ed Affini, nonché per i Lavoranti dipendenti.

Art. 3. - Visita medica.
Il dipendente potrà essere sottoposto a visita medica da parte di un medico dì fiducia del datore di lavoro.

Art. 6. - Disciplina del personale.
Il personale nei rapporti del lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi con deferenza verso i clienti e subordinazione verso i superiori, con urbanità ed equanimità verso i colleghi.
Il personale non deve fumare né introdurre nella bottega oggetti o altro non autorizzati dal datore di lavoro.
Il personale ha l’obbligo di indossare in negozio un camice di sua proprietà, di tela bianca in buono stato e pulito.
Il personale non deve esplicare nell’azienda altra attività che non sia quella attinente al servizio dell’azienda stessa e comunque ricevere e intrattenersi nell’azienda con estranei. [...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
L'orario settimanale di lavoro, di 48 ore ordinarie, viene maggiorato di ore straordinarie come segue:
а) fino ad un massimo di 54 ore (comprensive di 6 ore di lavoro straordinario) per i comuni con popolazione al di sopra di 500 mila abitanti;
b) fino ad un massimo di 56 ore (comprensive di 8 ore di lavoro straordinario) per i comuni con popolazione al disotto dei 500 mila abitanti e fino a 100 mila abitanti.
È consentito di concordare nei contratti integrativi un'ora in più di straordinario, in relazione alle necessità ambientali;
c) fino ad un massimo di 58 ore (comprensive di 10 ore di lavoro straordinario) per i comuni con popolazione al disotto dei 100 mila abitanti.
È consentito di concordare nei contratti Integrativi provinciali due ore in più di straordinario, in relazione alle necessità ambientali.
Le migliori condizioni orarie restano acquisite; esse possono essere modificate con il pagamento delle ore stabilite In più, entro i massimi previsti dal presente contratto, con accordi integrativi provinciali.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale per i barbieri e misti deve avere luogo nella giornata del lunedì o della domenica compatibilmente con le necessità di carattere locale.
Il riposo settimanale dei parrucchieri per signora deve aver luogo nella giornata della domenica. Si conviene che può essere consentita, in caso di necessita, attraverso i contratti integrativi provinciali, la concessione di mezza giornata, nel corso della settimana con l’obbligo di recupero.

Art. 12. - Trattamento di malattia.
[...]
Per il personale femminile, in caso dì gravidanza e di puerperio, le parti fanno riferimento alle norme di leggi vigenti.

Art. 17. - Ferie.
Ai lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini (manicure, pedicure, massaggiatrici, pettinatrici ecc.) saranno concessi ogni anno otto giorni di ferie remunerabili godibili e continuativi, ed in più due giorni remunerati e frazionabili a facoltà del datore di lavoro, in base al salario globale fissato nei contratti integrativi provinciali.
[...]

Art. 19. - Provvedimenti disciplinari.
Ai lavoranti potranno essere inflitte le seguenti punizioni:
а) multa fino a mezz’ora di salario;
b) sospensione del lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento in tronco.
Le trattenute per i risarcimenti dei danni saranno effettuate dal datore di lavoro in relazione al danni stessi.
[...]

Art. 20. - Multe e sospensioni.
Previa contestazione della mancanza all’interessato il datore di lavoro potrà infliggere la multa nei seguenti casi:
a) allontanamento arbitrario dal lavoro;
b) guasti colposi al materiale o ritardata comunicazione di eventuali guasti agli utensili e macchinari;
a) introduzione di bevande alcooliche o fumare nel negozio senza permesso del datore di lavoro o di chi ne fa le veci;
b) ritardo all’inizio di lavoro - conforme all’orario di apertura e chiusura - o anticipo nella cessazione del lavoro;
c) in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda, nonché al regolare andamento del lavoro.
Nei casi di recidiva e maggiore gravità, si potrà applicare la sospensione di cui alla lettera b) dell’articolo precedente.

Art. 21. - Licenziamento in tronco.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità dì licenziamento i lavoranti colpevoli di:
a) mancanza verso il datore di lavoro o chi per esso giusto quanto detto al comma 1° dell’art. 6;
b) furti o danneggiamenti volontari al materiale;
[...]
e) risse nell’azienda;
f) [...] ed in genere mancanze cosi gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
g) recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti.

Art. 24. - Controversie individuali.
Nelle controversie individuali di lavoro dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso una Commissione paritetica nominata da parte delle rispettive Associazioni di categoria.
Ove il tentativo di conciliazione non sia risolto, saranno osservate le norme di legge vigenti.

Art. 25. - Contributi assicurativi.
Per quanto riguarda il trattamento assicurativo, mutualistico e previdenziale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26. - Lavoro accessorio.
Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento dello stato di pulizia del negozio, con esclusione dei lavori pesanti (pulizia delle impannate, lucidatura del pavimento, ecc.).

Art. 30. - Apprendistato.
Per l’apprendistato valgono le seguenti norme:
1) È considerato apprendista barbiere e parrucchiere colui che è occupato in una azienda da barbiere o parrucchiere per imparare metodicamente il mestiere.
2) Non potrà essere considerato apprendista il prestatore d’opera che, pur volendo imparare il mestiere non abbia ancora 14 anni compiuti e che non sia prosciolto dall'obbligo dell’istruzione elementare, salvo che nuove disposizioni di legge non abbassino il limite di età per l’ammissione al lavoro.
3) Può tenere apprendisti il datore di lavoro che abbia la patente di mestiere e che sia il conduttore tecnico dell’azienda.
Può essere privato di questo diritto il datore di lavoro che non offra sufficienti garanzie morali o quando reiteratamente la formazione professionale da lui data agli apprendisti si dimostri insufficiente.
Per il datore di lavoro non in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo, l’assunzione degli apprendisti non è regolata dal presente accordo.
4) L’assunzione di un apprendista nella bottega dà luogo ad un rapporto di lavoro tra il datore e prestatore d’opera alle condizioni stabilite nel paragrafo seguente.
5) La durata massima dell’apprendistato è fissata come segue:
apprendisti barbieri:
età 14 anni, durata anni 4
età 15 anni, durata anni 3 ½
età 16 anni, durata anni 3
età 17 anni, durata anni 2
apprendisti parrucchieri per signora:
età 14 anni, durata anni 5
età 15 anni, durata anni 4 ½
età 16 anni, durata anni 4
età anni, durata anni 3
apprendisti manicure, durata mesi 6.
In circostanze speciali potrà essere concesso l’inizio dell’apprendistato, d’accordo fra le Associazioni professionali, ai giovani di età superiore ai 17 anni.
Nel computo del periodo di apprendistato si terrà conto del servizio prestato con la stessa qualifica presso altre aziende della stessa attività.
[...]
7) Il numero massimo di apprendisti per ogni bottega viene cosi fissato:
Un apprendista per il titolare ed uno ogni tre lavoranti dipendenti per i barbieri; un apprendista per il titolare, ed uno per ogni due lavoranti dipendenti per i parrucchieri per signora.
L’apprendista che abbia raggiunto la metà del periodo di apprendistato non viene considerato nel computo suddetto.
8) Per l’assunzione degli apprendisti i barbieri ed i parrucchieri, dovranno fare domanda all’Organizzazione di categoria della provincia. La stessa domanda con il parere dell’Organizzazione di categoria sarà presentata dal barbiere e parrucchiere all’Ufficio di Collocamento per l’autorizzazione.
Qualora dal datore di lavoro non venga osservato quanto stabilito nel presente paragrafo l’apprendista sarà considerato appartenente a tutti gli effetti all’ultima categoria di lavoranti prevista dalle norme contrattuali vigenti.
9) Il periodo di apprendistato si inizia dal giorno successivo a quello in cui viene rilasciata l’autorizzazione da parte dell'ufficio Provinciale di Collocamento.
10) L’apprendista ha il dovere di obbedire con zelo agli ordini del datore di lavoro barbiere e parrucchiere.
Conformarsi in tutto e per tutto alle regole della azienda e della casa se vive nella cerchia familiare del datore di lavoro.
11) Il datore di lavoro barbiere e parrucchiere deve trattare l’apprendista come un buon padre di famiglia, sorvegliare la sua condotta ed insegnargli metodicamente il mestiere.
Egli non deve adibire l’apprendista a lavori non inerenti al mestiere.
12) Anche per gli apprendisti valgono le norme disciplinari vigenti del presente contratto.
13) Ogni controversia relativa al rapporto di apprendistato verrà demandata alle rispettive Organizzazioni di categoria ed in mancanza di accordo all’Ufficio Provinciale del Lavoro.