Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 ottobre 2012, n. 16744 - Rendita Inail






REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso 22305-2010 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis);

- intimata -

avverso la sentenza n. 298/2010 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 14/06/2010 R.G.N. 475/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2012 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



Con sentenza del 31/3 - 14/6/10 la Corte d'appello di Cagliari - sezione lavoro, pronunziando in sede di rinvio sull'appello proposto dall'Inail nei confronti di (Omissis) avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 26/10/01, ha riformato parzialmente quest'ultima dichiarando che l'istituto assicuratore era tenuto a liquidare al predetto assicurato, a decorrere dall'1/6/1999, la stessa prestazione dal medesimo goduto in epoca precedente alla revisione e corrispondente alla percentuale del 55% con le relative revisioni annuali di legge, il tutto con compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.

La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione dopo aver ritenuto che, tenendosi conto della necessità di applicazione dello "ius superveniens" di cui alla Legge n. 168 del 2005, articolo 14 "vicies quater" richiamato in sede rescindente e della sussistenza delle condizioni reddituali previste da quest'ultima norma, poteva affermarsi che il (Omissis) aveva diritto a vedersi corrispondere dall'Inail la medesima prestazione goduta in epoca precedente alla revisione dell'1/6/99 nella misura corrispondente alla percentuale del 55% con le relative revisioni annuali. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Inail che affida l'impugnazione a due motivi di censura.

Rimane solo intimato il (Omissis).

Diritto



Col primo motivo l'Inail si duole della violazione dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che il compito della Corte territoriale, quale giudice della fase rescissoria del giudizio seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19703 del 14/9/2006, era quello di accertare la sussistenza o meno del requisito reddituale del (Omissis), cosi come previsto dallo jus superveniens richiamato espressamente dalla stessa Corte suprema nella formulazione del principio di diritto, vale a dire l'esistenza dei presupposti che in fatto condizionavano l'applicabilità della nuova norma di cui alla Legge 17 agosto 2005, n. 168, articolo 14 vicies quater, che aveva convenuto con modificazioni il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, violando il principio di intangibilità del comando giudiziale contenuto nella sentenza rescindente.

Invece, nel riconoscere al (Omissis) il diritto a percepire la medesima prestazione precedentemente in godimento alla data di revisione e corrispondente al 55% della rendita Inail con le relative revisioni annuali di legge, la Corte territoriale aveva violato.

Col secondo motivo l'Inail denunzia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione della Legge 17 agosto 2005, n. 168, articolo 14-vicies quater che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, in quanto sostiene che la Corte d'appello di Cagliari non avrebbe potuto affermare, in base a tali disposizioni normative, che (Omissis), il quale si era visto riesaminare il provvedimento di rettifica della rendita, aveva diritto a continuare a percepire la medesima prestazione nella misura del 55% della rendita in passato goduta, coi relativi aggiornamenti.

La difesa dell'istituto spiega che tale decisione si pone in contrasto con la norma del predetto "jus supeveniens" in quanto questa era stata introdotta esclusivamente a salvaguardia del principio dell'affidamento economico di quei soggetti che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 10 maggio 2005 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, commi 5, 6 e 7, si sarebbero visti revocare la prestazione economica di cui ai terzo comma della stessa norma, nel frattempo loro attribuita dall'istituto in ossequio alle norme poi dichiarate incostituzionali.

Ciò precisato, occorre aggiungere che la difesa dell'istituto ricorrente pone in evidenza, richiamando precedenti di questa Corte in materia, che il mantenimento delle prestazioni indebite erogate dall'Inail a seguito di errore non rettificabile comporta la cristallizzazione della prestazione al momento in cui l'errore è stato rilevato e non consente le rivalutazioni periodiche delle rendite Inail, trattandosi di disposizione più favorevole all'assicurato rispetto alla regola civilistica che impone la restituzione dell'indebito ed alla regola precedente di cui alla Legge n. 88 del 1989, articolo 55 che ne escludeva la ripetizione e non garantiva, a differenza del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 9, comma 3, la conservazione, per il futuro, delle prestazioni indebite.

Sarebbe irragionevole, secondo tale tesi difensiva, che i soggetti nei cui confronti era stata disposta, dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, una rettifica di errore ultradecennale avevano diritto esclusivamente alla prestazione economica cristallizzata, mentre coloro i quali si erano visti attribuire tale prestazione sulla base delle disposizioni normative non conformi a costituzione, cioè il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, commi 5, 6 e 7, avevano diritto, come affermato dalla Corte d'appello cagliaritana, ad un più favorevole trattamento, consistente nella periodica rivalutazione della prestazione.

L'errore di diritto in cui è incorso il giudice di rinvio, secondo tale tesi, è evidente se si consideri che il legislatore, richiamando, attraverso la norma di cui alla Legge n. 168 del 2005, articolo 14-vicies quater, il concetto di continuità della percezione delle medesime prestazioni, ha manifestato l'intento di riferirsi non all'originaria ed erronea rendita erogata dall'Inail, ma alla prestazione economica di cui al Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, comma 3, attribuita ai sensi dei commi 5, 6 e 7, stesso articolo 9, ormai espunti dall'ordinamento giuridico per effetto della loro accertata incostituzionalità. Inoltre, la discriminante collegata alla situazione reddituale, così come prevista dal citato "ius superveniens", costituisce ulteriore conferma, secondo l'istituto ricorrente, della natura meramente economica della tutela dell'affidamento.

Il ricorso è fondato.

Anzitutto, va chiarito che nella fattispecie la rendita da inabilità permanente, di cui il (Omissis) era titolare nella misura del 55%, era stata ridotta dall'Inail al 43% sul presupposto erroneo di un miglioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato, per cui il medesimo istituto provvide al ripristino della prestazione economica, ai sensi del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, comma 3, a decorrere dalla data della rettifica (1 giugno 1999) ed in misura pari a quella goduta nel mese immediatamente precedente alla stessa; il giudizio che ne scaturì approdò fino in Cassazione ove, con sentenza n. 19703/06, fu accolto il ricorso del (Omissis) per ragioni diverse da quelle dal medesimo coltivate e, per l'effetto, richiamato il carattere retroattivo della norma di cui all'articolo 14 vicies quater, introdotta dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, fu disposto il rinvio del giudizio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione affinchè applicasse lo "ius superveniens" e determinasse la prestazione dovuta all'assicurato, previa verifica del reddito dal medesimo posseduto.

In effetti, l'articolo 14 vicies quater, introdotto dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, concernente il riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di rettifica per errore, ha stabilito, al primo comma, quanto segue: "Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 9, commi 5, 6 e 7, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad euro 3.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto". A sua volta, il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 9, comma 3, non travolto dalla pronuncia n. 191/2005 della Corte costituzionale, stabilisce che l'errore non rettificabile (cioè quello accertato dopo che siano trascorsi dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato, come si evince dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000, stesso articolo 9, comma 1) comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso è stato rilevato.

Orbene, questi essendo i termini della questione, si osserva, in relazione al primo motivo, che effettivamente la Corte d'appello non si è attenuta all'espletamento dell'indagine demandatagli dalla Corte di Cassazione, in quanto non si è limitata ad eseguire la verifica della sussistenza delle condizioni reddituali previste dalla norma che ha introdotto lo "ius superveniens" ai fini dell'accertamento del diritto alla prestazione, ma si è spinta al punto di adottare una diversa interpretazione della norma della Legge Conversione 17 agosto 2005, n. 168, citato articolo 14 vicies quater e di riconoscere il diritto dell'assicurato a percepire la stessa prestazione nella misura del 55% della rendita che era già in godimento al momento della revisione, coi relativi aggiornamenti.

Quanto alle questioni poste col secondo motivo si osserva che questa Corte ha avuto già modo di pronunziarsi in siffatta materia (Cass. Sez. lav. n. 8812 del 4/4/2008) affermando che "in tema di revisione per errore delle prestazioni erogate dall'Inail, il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, comma 3, che dispone, nell'ipotesi di errore non rettificabile, la cristallizzazione della prestazione al momento in cui l'errore è stato rilevato e non consente le rivalutazioni periodiche delle rendite INAIL, ha portata retroattiva non essendo stato coinvolto nell'incostituzionalità dichiarata con la sentenza n. 191 del 2005 della Corte costituzionale; ne consegue che il principio previsto dal citato articolo 9, comma 3, si applica anche alle rendite preesistenti alla Legge 9 marzo 1989, n. 88".

Si è, inoltre, precisato (Cass. Sez. lav. n. 8643 del 3/4/2008) che "alla stregua di un'interpretazione letterale, sistematica, storica e costituzionalmente orientata del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, comma 3, il mantenimento delle prestazioni indebite erogate dall'INAlL a seguito di errore non rettificabile comporta la cristallizzazione della prestazione al momento in cui l'errore è stato rilevato, e non consente le rivalutazioni periodiche delle rendite INAIL, trattandosi di disposizione più favorevole all'assicurato rispetto alla regola civilistica, che impone la restituzione dell'indebito e alla regola precedente, in "subjecta materia", della Legge n. 88 del 1989, articolo 55 che ne escludeva la ripetizione e non garantiva, a differenza del Decreto Legislativo n. 38 cit., articolo 9, comma 3, la conservazione, per il futuro, delle prestazioni indebite". (in senso conforme v. anche Cass. Sez. lav. n. 9063 del 19/4/2006).

Tali principi hanno trovato ulteriore conferma nella sentenza n. 3883 del 2/12/09 - 18/2/2010 di questa Corte con la quale si è precisato che l'interpretazione fin qui adottata trova conforto nel rilievo secondo il quale sui piano letterale, il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 9 non si riferisce alla conservazione della rendita, ma esplicitamente ed esclusivamente ad una prestazione economica, e cioè alla somma in godimento al momento di rilevazione dell'errore; inoltre la norma facendo riferimento ad errore non rettificabile, riconosce l'esistenza dell'errore, che però, in quanto non rettificabile, non permette la riduzione della rendita alla misura corrispondente alla inabilità correttamente rilevata, depurata dall'errore. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso dell'Inail, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, potendo essere decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, ultimo periodo, senza che siano necessari all'uopo accertamenti di fatto, atteso che dalle risultanze processuali non emerge che la questione reddituale si sia modificata, per cui va dichiarato il diritto di (Omissis) a percepire la prestazione economica nella misura erogata fino al momento della rettifica.

Quanto alle spese si rileva che le modifiche del quadro normativo inducono a compensarle per l'intero giudizio.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di (Omissis) a percepire la prestazione economica nella misura erogata fino al momento della rettifica. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.