Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 01 ottobre 2012, n. 37994 - Manutenzione della motonave Zeus e responsabilità nel contratto di appalto: ingerenza del committente


 


"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il contratto di appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che (come appunto è accaduto nella fattispecie che ci occupa) lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore."



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 


sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 3968/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/06/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

Fatto



Con sentenza del 18 giugno 2009 il Tribunale di Trapani dichiarava (Omissis), nella qualità di comandante della nave moto traghetto "Pantelleria" e (Omissis), nella qualità di legale rappresentante della società " (Omissis) s.p.a." responsabili in ordine al reato di lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di (Omissis), (Omissis) e (Omissis), lavoratori dipendenti della detta società " (Omissis)" (fatti accaduti in (Omissis)) e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, li condannava alla pena di 4 mesi di reclusione ciascuno e al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita (Omissis), da liquidarsi in sede civile, al rimborso delle spese di giudizio dalla stessa sostenute, assegnando una provvisionale di euro 20.000 a carico dei due imputati in solido. Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa dei due imputati.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22.06.2011, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, assolveva (Omissis) dal reato ascrittogli per non averlo commesso. Confermava nel resto la sentenza impugnata.

Avverso la predetta sentenza (Omissis) personalmente proponeva ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento, e la censurava per i seguenti motivi:

1) erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b). Sosteneva la difesa del ricorrente che l'infortunio sul lavoro di cui al capo di imputazione era accaduto in (Omissis), all'interno dell'area demaniale concessa in "uso privato" alla società (Omissis)-S.p.A., luogo in cui la motonave denominata "ZEUS" di proprietà della Società Armatrice " (Omissis) S.p.A." era stata posta in disarmo per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria che erano stati commissionati alla (Omissis) S.p.A..

Secondo il ricorrente pertanto la penale responsabilità dell'infortunio era ascrivibile soltanto al (Omissis) S.p.A., appaltatore ed unico esecutore dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla motonave "ZEUS". Secondo il ricorrente pertanto erroneamente la Corte territoriale aveva fondato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti, nella qualità di legale rappresentante della " (Omissis) S.p.A.", proprietaria della motonave di cui è processo, sul presupposto della presunta "ingerenza" con il suo personale dipendente, poi infortunatosi, nella gestione ed esecuzione dei sopra indicati lavori. Secondo il (Omissis) nessuna prova della sua ingerenza era emersa dall'istruttoria dibattimentale, che aveva anzi dimostrato che il personale, successivamente infortunatosi, era stato distaccato soltanto per "seguire i lavori di messa a secco" a bordo della motonave "ZEUS". Pertanto, ad avviso del ricorrente, il " (Omissis) S.p.A.", quale impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori era l'unica garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro. Nessuna responsabilità, secondo il ricorrente, poteva invece ascriversi all'armatore che non aveva influito nell'eziologia dell'evento, che era stato determinato dalla condotta abnorme dei lavoratori che avevano proceduto all'ammaino del portellone a mezzo paranchi, pur essendo a conoscenza della pericolosità e complessità di quella particolare operazione.

2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e). Sosteneva sul punto il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato che la manovra di ammaino non era stata concordata con il cantiere, laddove invece sarebbe stato evidente che il personale dipendente della (Omissis) S.p.A.. presente a bordo, mai avrebbe effettuato "sua sponte" la manovra di cui trattasi, che invece fu effettuata su espressa determinazione del personale del (Omissis) che richiese l'ammaino del portellone a mezzo di un non specificato e mai individuato soggetto. Eccessiva gravosità della pena inflitta che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stata sproporzionata in considerazione della tenuità della condotta e dei suoi effetti, atteso che le persone offese non hanno mai versato in pericolo di vita e la loro invalidità non ha avuto durata superiore a 40 giorni.

 

Diritto

 

OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che i proposti motivi di ricorso non sono fondati. Preliminarmente si rileva che non risulta maturata la prescrizione in quanto non è decorso il termine massimo di anni 7 e mesi 6. Dalla lettura dei verbali di udienza relativi al giudizio di appello risulta infatti un periodo di sospensione pari ad un anno e giorni ventuno dal 25.05.2010 al 15.06.2011.

Per quanto poi attiene ai primi due motivi di ricorso, si osserva (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.

Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Palermo hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità del (Omissis) in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che al momento dell'incidente sulla moto traghetto Zeus vi erano diversi marinai dipendenti dalla società (Omissis), tra cui i tre infortunati, i quali vennero comandati per l'esecuzione di lavori di matrice diversa rispetto a quelli a cui erano normalmente adibiti, senza essere peraltro adeguatamente informati in merito ai rischi di alcune manovre, quali appunto quella di ammaino eseguita nelle particolari condizioni indicate nella sentenza impugnata.

I giudici della Corte territoriale hanno poi contrastato le affermazioni della difesa del (Omissis) secondo cui l'odierno ricorrente, nella sua qualità di armatore, non poteva essere ritenuto responsabile dell'occorso poichè il natante in disarmo era già stato consegnato al cantiere e nessun potere collegato all'evento lesivo era stato esercitato dalla società armatrice. In merito a tale punto la sentenza impugnata ha evidenziato che era assolutamente logico ritenere che il personale della società armatrice presente sulla motonave Zeus, anche se la stessa era in disarmo, si attenesse alle indicazioni dei propri superiori presenti sulla nave, essendo invece inverosimile che detto personale di propria iniziativa abbia deciso di aprire il portellone. Ritenevano pertanto i giudici della Corte territoriale che l'armatore si era ingerito con il suo personale nella gestione dei lavori sulla nave e che pertanto, a prescindere dalla responsabilità del (Omissis), era corresponsabile del rispetto della normativa antinfortunistica a tutela dei lavoratori che aveva distaccato in quel luogo.

Tanto premesso si osserva che le conclusioni a cui è pervenuta la sentenza impugnata sono del tutto conformi a quanto ritenuto dalla condivisibile giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, (cfr, Cass., Sez. 4, Sent. n. 38824 del 17.0 9.2008, Rv.241063; Cass., Sez. 4, Sent. n. 37840 dell'1.07.2009) in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il contratto di appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che (come appunto è accaduto nella fattispecie che ci occupa) lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore.

In riferimento poi alle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio proposte da (Omissis), si rileva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Cass., Sez. 6, 22 settembre 2003 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass., sez. 6, 4 agosto 1998, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'articolo 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte territoriale espressamente chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare il trattamento sanzionatorio indicato nella sentenza emessa nel giudizio di primo grado.

Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.