Cassazione Penale, Sez. fer., 09 ottobre 2012, n. 39830 - Lavori edili in cantiere e inosservanza delle norme relative ai ponteggi


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 40074/2010 TRIB. SEZ. DIST. di CAVALESE, del 27/01/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, ha emesso sentenza di condanna di (Omissis) per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 4, comma 1; articolo 7, comma 1; articolo 12, comma 1, articolo 16; articolo 18, comma 1; articolo 69, comma 1, commessi nella qualità di datore di lavoro della ditta (Omissis) srl., occupata in lavori edili presso un cantiere di (Omissis); e per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 36-quater, comma 3 sempre nella indicata qualità, tutti commessi in (Omissis), data questa in cui fu redatto il verbale delle prescrizioni.

Ha quindi irrogato la pena dell'ammenda di euro 5000,00.

Il Tribunale ha dato preliminarmente atto degli impedimenti difensivi, occorsi in varie udienze, e della conseguente nomina d'ufficio di altro difensore; in particolare ha attestato che per l'udienza dell'11 novembre 2011 il difensore aveva trasmesso istanza di rinvio per legittimo impedimento, istanza accolta con rinvio al 21 novembre 2011 e che, prima di detta udienza, era giunta rinuncia al mandato, sì che all'udienza del 21 novembre 2011 si era nominato un difensore d'ufficio e si era disposto il rinvio dell'udienza in ragione dell'assenza dei testimoni. Ha quindi illustrato gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato, costituiti dalle testimonianze e dagli atti di ispezione e sequestro dell'area di cantiere.

Avverso la sentenza ha proposto appello, riqualificato come ricorso per cassazione, (Omissis), deducendo:

- Violazione di legge processuale per nullità in riferimento alle imputazioni per le quali è intervenuta condanna, dal momento che esse, a fronte dei numerosi precetti asseritamente violati, non indicano alcuna delle sanzioni agli stessi connessi. I reati contestati riguardano articoli del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956 e del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, entrambi ampiamente modificati nel tempo, sì che anche per un tecnico del diritto è impossibile individuare con precisione la pena in astratta prevista. La mancata indicazione delle eventuali sanzioni viola i diritti difensivi.

- Violazione di legge processuale perchè il giudizio di primo grado si è svolto in forma contumaciale benchè l'attuale ricorrente avesse più volte avanzato, con lettera raccomandata anticipata via fax, espressa richiesta di essere avvisato della data delle udienze di prosecuzione, e ciò dopo che, in seguito a rinuncia al mandato difensivo dell'avvocato di fiducia, il ricorrente accettava quale nuovo avvocato il difensore nominato d'ufficio con contestuale richiesta di un termine a difesa, che non veniva concesso.

- Violazione delle regole di valutazione delle prove, perchè il giudice di merito ha affermato la penale responsabilità senza valutare, nemmeno sul piano delle attenuanti, il fatto che il ricorrente aveva delegato espressamente e per iscritto le funzioni e le prerogative proprie dell'amministratore unico.

 

Diritto


Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Il primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la contestazione dell'imputazione si sostanzia nell'indicazione del fatto che forma oggetto della qualificazione in termini di illiceità penale - con le eventuali circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza - e nell'indicazione delle norme violate, quindi delle disposizioni incriminatrici e non certo di quelle che prescrivono il trattamento sanzionatorio.

Il secondo motivo è infondato perchè il ricorrente fu dichiarato contumace all'udienza del 15 novembre 2010, fu poi presente a quella del 7 febbraio 2011, e fu di nuovo dichiarato contumace per le udienze successive, senza che in atti risulti che abbia prospettato legittimi impedimenti a comparire. è appena il caso di rilevare che l'imputato contumace è rappresentato dal difensore e non ha diritto di essere avvisato personalmente delle udienze di rinvio, seppure possa ad esse ovviamente prendere parte.

Il terzo motivo è infondato, dal momento che la sentenza impugnata da atto della testimonianza resa da (Omissis) nella qualità di supervisore dei cantieri, aggiungendo in conclusione che non è stata prospettata una diversa versione dei fatti, rispetto a quella ricostruita nel corso dell'istruzione dibattimentale, nè in ordine ai soggetti responsabili nè in ordine al tenore delle violazioni.

La doglianza ora fatta valere non può dunque essere presa in esame, nella misura in cui non è stata proposta al giudice del merito; a ciò si aggiunga che, ove con essa si intenda far valere una contraddittorietà della motivazione con atti del processo, non si sostanzia nella denuncia di un travisamento di prova ma più limitatamente di una questione di valutazione di un dato di prova, non censurabile in sede di legittimità.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.