Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 09 ottobre 2012, n. 39899 - Lavori di rifacimento del manto stradale del tratto autostradale e ribaltamento di un autoarticolato


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G - Presidente

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. CIAMPI Frances - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

Dott. DOVERE S. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis), N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 14/2010 DEL Tribunale di Trapani del 31.1.2011;

sentita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. TINDARI BAGLIONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

 


1. Con sentenza del 13.1.2011 il Tribunale di Trapani, in parziale riforma della pronuncia del Giudice di pace di Trapani con la quale (Omissis) e (Omissis) erano stati condannati per il reato di lesioni personali colpose commesse in danno di (Omissis), affermava il concorso di colpa della persona offesa e dava altre statuizioni in ordine al responsabile civile, confermando nel resto la decisione impugnata.

Secondo l'accertamento condotto dal giudice di secondo grado, la (Omissis), quale legale rappresentante della (Omissis) s.r.l., ditta appaltatrice dei lavori di rifacimento del manto stradale del tratto autostradale (Omissis) direzione (Omissis), il (Omissis), quale progettista e direttore dei lavori, avevano fatto realizzare il rifacimento del manto stradale in modo che ne risultasse formato un gradino di circa trenta centimetri tra il margine della strada e la cunetta di deflusso delle acque pluviali posta a ridosso di detto margine e non avevano fatto apporre adeguata segnaletica ad indicazione dei lavori in corso. Sicchè l'autotrasportatore (Omissis) conduceva il proprio autoarticolato sul predetto gradino e perdeva il controllo del mezzo, il quale si ribaltava sul fianco destro, scarrocciava poi per alcuni metri, mentre il conducente subiva le menzionate lesioni personali. In particolare, il (Omissis) aveva dato corso ad un difetto di realizzazione dell'opera, consistente nella formazione del citato gradino, avente altezza eccessiva rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti recate dal Decreto Ministeriale 5 novembre 2001; in ogni caso, quale direttore dei lavori, aveva anche omesso di far collocare adeguata segnaletica.

Quanto alla (Omissis), il giudice di seconde cure riteneva che l'invocato trasferimento delle funzioni dirigenziali implicate dalla vicenda dall'amministratore unico della società, appunto la (Omissis), ad altro soggetto, non fosse in alcun modo dimostrato, dovendo all'inverso essere dimostrate le molteplici condizioni alle quali è subordinata la validità e l'efficacia di una delega di funzioni. In particolare non era stato dimostrato che la (Omissis) avesse predisposto un organigramma dirigenziale con la previa suddivisione dell'attività aziendale in distinti settori, rami o servizi, e la preposizione a capo di ciascuno di essi di soggetti dotati della necessaria competenza tecnico-professionale; che fossero stati delegati a soggetti qualificati l'adempimento dei compiti che il contratto di appalto poneva in capo alla società appaltatrice nei periodo tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo; che fosse stata svolta la necessaria attività di controllo sull'operato delle maestranze.

2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di (Omissis), avv. (Omissis).

2.1. Con un primo motivo deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla efficacia causale della condotta posta in essere dal danneggiato ai fini della causazione dell'evento. Ad avviso dell'esponente, le riconosciute condizioni di ampia visibilità e di agevole percorribilità del tratto stradale interessato al sinistro avrebbero dovuto imporre al giudice di motivare in ordine alle ragioni per le quali la condotta dell'autotrasportatore non può valere quale causa da sola sufficiente a produrre l'evento; non potendo ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione con la sola indicazione della misura del concorso di colpa.

2.2. Con un secondo motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla riferibilità della condotta colposa all'amministratore unico della ditta appaltatrice. Osserva l'esponente che non è l'imputata a non aver dato dimostrazione della presenza delle figure alle quali sarebbero state incombenti le funzioni rilevanti in rapporto agli obblighi la cui violazione è contestata alla (Omissis) ma è piuttosto vero che quelle figure non sono state ricercate, sussistendo naturaliter nelle attività di tipo costruttivo una suddivisione delle funzioni di natura tecnica.

Diritto

 

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'articolo 606 cod. proc. pen., comma 1, lettera e), non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 Greco).

Va però anche considerato che "in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato" (Sez. 4, Sentenza n. 24973 del 17/04/2009, Ignone e altri, Rv. 244227).

Orbene, la Corte di Appello, pur avendo analizzato approfonditamente i contenuti della colpa ascrivibile agli imputati e per quel che qui importa alla (Omissis), effettivamente non ha affrontato ex professo l'argomento introdotto dal motivo di appello incentrato sull'efficienza causale esclusiva della condotta della persona offesa, limitandosi ad affermare che "si può quindi concedere che vi sia stato, nella causazione del sinistro, un concorso di colpa della persona offesa che però non esclude nè attenua, agli effetti penali, la responsabilità degli odierni imputati" (pg. 8).

Tuttavia quel motivo risulta manifestamente infondato, giacchè per assumere su di sè l'intera efficienza causale del sinistro nella dimensione penalistica è necessario che il comportamento della persona offesa sia non solo negligente, imprudente o imperito, occorrendo che esso sia abnorme, del tutto eccezionale. Sotto tale profilo l'impugnazione della prima decisione e poi il ricorso per cassazione sono integralmente deficitari, mancando di esplicitare le ragioni per le quali il comportamento del (Omissis) dovrebbe ritenersi abnorme.

3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è carente di specificità, limitandosi a rinnovare la prospettazione della tesi, già avanzata in sede di appello, secondo la quale ricorre la necessità che si dia dimostrazione dell'intera articolazione aziendale prima di concludere per la responsabilità dell'organo apicale. Correttamente il giudice distrettuale, premessi i lineamenti dell'istituto della delega di funzioni ed evidenziatine i caratteri, ha concluso che l'imputata non ha dato dimostrazione dell'esistenza di alcuna delle condizioni di una valida delega di funzioni, indicando poi nel dettaglio quanto omesso (cfr. pg. 12 della sentenza).

Il rilievo avanzato in questa sede non si confronta con le argomentazioni utilizzate dalla Corte di Appello per rigettare la censura.

3.3. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

3.4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.