Cassazione Penale, Sez. 4, 03 agosto 2012, n. 31591 - Infortunio mortale e sequestro conservativo dei beni donati dal datore di lavoro ai figli


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUGGERO GALBIATI - Rel. Presidente
Dott FRANCESCO MARIA CIAMPI - Consigliere
Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere
Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere
Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA



sul ricorso proposto da:

C.C.

avverso l'ordinanza n. 181/2011 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 20/09/2011sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Galbiati; sentite le conclusioni del PG Dott. ... che ha chiesto per il rigetto del ricorso

Udito il difensore ... che chiede l'accoglimento del ricorso.

FattoDiritto


1. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro rigettava l'impugnazione proposta da C.C. imputato per il reato di omicidio colposo a séguito di infortunio sul lavoro, avverso il provvedimento di sequestro conservativo disposto sui suoi beni e sui cespiti intestati ai propri figli F., M. A. provvedimento disposto dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 11/05/2011.

2. C.C. proponeva ricorso per cassazione facendo valere diversi motivi di doglianza.
Osservava che il difensore delle parti civili non era fornito di procura speciale idonea a proporre istanza cautelare.
Contestava l'estensione del sequestro conservativo sui beni dei figli, istanza avanzata al riguardo dalle parti civili solo in subordine, nel caso di esito negativo del provvedimento nei confronti di esso imputato.
Contestava il principio generale sostenuto dal Tribunale secondo cui gli atti gratuiti non erano opponibili al creditore danneggiato dal reato. Comunque, il Tribunale non aveva tenuto conto della tutela dei diritti dei terzi prevista dall'art. 195 cod.pen.
Rilevava che i Giudici di merito neppure avevano applicato correttamente il principio di adeguatezza e proporzionalità del sequestro rispetto al credito da garantire.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il ricorso si palesa inammissibile perché manifestamente infondato.
Va detto, in primo luogo, che sicuramente la procura alle liti di cui all'art. 100 cod.proc.pen. conferisce poteri in ordine a tutte le attività ed iniziative defensionali, comprese quelle di carattere cautelare.
Inoltre, i Giudici in fatto hanno giustificato il provvedimento di sequestro conservativo in relazione al pericolo fondato del venir meno delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato, sottolineando che il C., dopo la perpetrazione del reato, aveva effettuato varie donazioni ai figli spogliandosi così di buona parte dei propri beni. L'esecuzione di detti atti gratuiti, inefficaci ai sensi dell'art. 192 cod.pen., hanno imposto l'estensione del sequestro anche agli immobili intestati ai figli, proprio ai fini di assicurare una adeguata garanzia rispetto ai crediti vantati dalle parti civili, nell'ambito dei principi di proporzionalità ed adeguatezza del sequestro.
Si aggiunge che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, i diritti dei terzi a cui fa riferimento l'art. 195 cod.pen. , in relazione all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sono quelli di cui sono titolari i sub acquirenti di un negozio di compravendita. Sicuramente, non sono tali i diritti di coloro (nel caso i figli beneficiari delle donazioni del genitore ) che sono stati parte del negozio inefficace.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod.proc.pen.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa della ammende. Così deciso in Roma il 27/06/2012.


Depositata in Cancelleria il 3 agosto 2012