Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 18 ottobre 2012, n. 40892 - Caduta dall'alto e mancanza di DPI: delega di funzioni inesistente


 

 

Responsabilità del legale rappresentante di una srl per infortunio occorso ad un lavoratore precipitato da un'altezza di otto metri. La Corte territoriale rilevava che risultava accertato che il dipendente, impegnato in lavori ad alto rischio di caduta dall'alto, non era stato munito di idonea cintura di sicurezza corredata da bretelle, presidi che avrebbero dovuto essere collegati ad una fune di trattenimento; che non era stata accertata la resistenza dell'impianto di copertura del capannone, rispetto al peso degli operai; che si era verificata la rottura delle lastre di copertura del silos, sotto il peso del lavoratore, il quale era intento a trasportare a spalla un motore elettrico.

Ricorso in Cassazione - Inammissibile.

E' appena il caso di considerare, afferma la suprema Corte, che la Corte di Appello, secondo un percorso argomentativo immune da fratture di ordine logico e perciò non sindacabile in sede di legittimità, ha considerato che - pur essendo stato formalmente predisposto un piano di valutazione del rischio e pur essendo stato nominato un responsabile della sicurezza, nella persona del dipendente (Omissis), soggetto peraltro indicato nell'organigramma aziendale come "addetto pressa di stampaggio" - risultava determinante il fatto che, in fabbrica, non era stata in concreto utilizzata alcuna cautela per evitare il verificarsi di infortuni del tipo di quello occorso al dipendente e che l'azienda non disponeva di imbracature, funi e mezzi di aggancio.

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che non risultava provato l'effettivo conferimento di una delega di poteri, in materia antinfortunistica, da parte del datore di lavoro, in favore di soggetto qualificato. Sul punto, il Collegio ha sottolineato che il dipendente (Omissis) non risultava all'uopo qualificato, che figurava nell'organigramma aziendale come addetto alle presse; e che non era neppure emerso di quali mezzi economici avesse la disponibilità per fare fronte ai costi delle dotazioni di sicurezza da fornire ai dipendenti.


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

(Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1371/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 01/04/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola A.P. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv. (Omissis) sost. proc. dell'avv. (Omissis) che chiede l'accoglimento dei motivi di rinvio.

Fatto


1. Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, con sentenza in data 3.12.2007 affermava la penale responsabilità di (Omissis), nella veste di legale rappresentante della ditta (Omissis) s.r.l., in ordine alle violazioni antinfortunistiche di cui ai capi a) e b) della rubrica e per avere colposamente provocato lesioni al dipendente (Omissis), nei termini richiamati al capo c).

2. La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 1 aprile 2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, dichiarava non diversi procedere a carico dell'imputato, in ordine alle contravvenzioni contestate, perchè estinte per intervenuta prescrizione; concesse al (Omissis) le attenuanti generiche, rideterminava la pena in riferimento al reato di cui al capo c).

La Corte territoriale rilevava che risultava accertato: che il dipendente, impegnato in lavori ad alto rischio di caduta dall'alto, non era stato munito di idonea cintura di sicurezza corredata da bretelle, presidi che avrebbero dovuto essere collegati ad una fune di trattenimento; che non era stata accertata la resistenza dell'impianto di copertura del capannone, rispetto al peso degli operai; che si era verificata la rottura delle lastre di copertura del silos, sotto il peso del (Omissis), il quale era intento a trasportare a spalla un motore elettrico, e quindi la precipitazione al suolo del dipendente da una altezza di otto metri.

Il Collegio evidenziava altresì che detta manovra di attraversamento della fragile struttura risultava usualmente pratica in azienda, ogni qual volta si rendeva necessario il ricambio del motore elettrico, soggetto ad usura, impiegato durante la lavorazione del materiale.

La Corte di Appello rilevava che per primo il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire ai lavoratori l'accesso ed il calpestio di una copertura della fabbrica che ben sapeva essere strutturata con materiale fragile.

3. Avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione (Omissis), a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale.

Sotto il primo profilo, la parte si duole del fatto che i giudici di merito non abbiano assegnato rilevanza alla circostanza che all'interno dell'azienda (Omissis) rivestisse il ruolo di responsabile della sicurezza, con poteri di iniziativa e di spesa. L'esponente rileva che fu proprio (Omissis) ad organizzare le operazioni di sostituzione del motore nel corso delle quali ebbe a verificarsi l'infortunio; osserva che la Corte non ha dato rilevanza alla presenza in azienda di imbracature. Il ricorrente osserva che, per giurisprudenza costante, deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale del concreto esercizio dei poteri decisionali in materia antinfortunistica. Richiamato il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2 l'esponente rileva che il legislatore ha individuato dirigenti e preposti quali destinatari "iure proprio" di norme antinfortunistiche.

Con riguardo al vizio motivazionale, l'esponente assume che la Corte di Appello di Catania, contraddittoriamente, dopo avere evidenziato che l'azienda era dotata di presidi antinfortunistici e di un responsabile per la sicurezza, abbia escluso dal percorso argomentativo sia la presenza in azienda di imbracatura e di fune, sia le dichiarazioni dei testi che avevano riferito in ordine al pregresso utilizzo di tali presidi, da parte degli operai, nel corso delle operazioni di pulizia del tetto.

Infine, la parte rileva che risulta maturato, alla data del 3 ottobre 2011, il termine prescrizionale massimo, pari ad anni sette e mesi sei, ossia anteriormente rispetto alla proposizione del presente ricorso; e chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Diritto



4. Il ricorso è inammissibile, atteso che i motivi di ricorso che occupano, che è dato esaminare congiuntamente, si risolvono nella prospettazione di una ricostruzione alternativa, rispetto alle valutazioni effettuate dai giudici di merito.

4.1 Giova, al riguardo, rilevare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, invero, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).

Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), per effetto della Legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23,03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

E' poi appena il caso di considerare che la Corte di Appello, secondo un percorso argomentativo immune da fratture di ordine logico e perciò non sindacabile in sede di legittimità, ha considerato che - pur essendo stato formalmente predisposto un piano di valutazione del rischio e pur essendo stato nominato un responsabile della sicurezza, nella persona del dipendente (Omissis), soggetto peraltro indicato nell'organigramma aziendale come "addetto pressa di stampaggio" - risultava determinante il fatto che, in fabbrica, non era stata in concreto utilizzata alcuna cautela per evitare il verificarsi di infortuni del tipo di quello occorso al dipendente (Omissis) e che l'azienda non disponeva di imbracature, funi e mezzi di aggancio. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che non risultava provato l'effettivo conferimento di una delega di poteri, in materia antinfortunistica, da parte del (Omissis), in favore di soggetto qualificato. Sul punto, il Collegio ha sottolineato che il dipendente (Omissis) non risultava all'uopo qualificato, che figurava nell'organigramma aziendale come addetto alle presse; e che non era neppure emerso di quali mezzi economici avesse la disponibilità il predetto (Omissis), per fare fronte ai costi delle dotazioni di sicurezza da fornire ai dipendenti. La Corte di Appello ha rilevato che non vi era pertanto la prova che, in concreto, fosse stata realizzata una delega di funzioni in materia di sicurezza, da parte del datore di lavoro. Si osserva, infine, che le considerazioni in punto di fatto svolte dai giudici di merito, in ordine al difetto di prova circa il conferimento di una delega di funzioni in materia di sicurezza, da parte dell'odierno imputato, privano di ogni rilevanza le censure dedotte dal ricorrente, basate sulla individuazione di destinatari delle norme infortunistiche diversi dal datore di lavoro.

4.2 Neppure può trovare accoglimento la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ex articolo 590 cod. pen., estinto per prescrizione. Il delitto per il quale oggi si procede è stato commesso in data (Omissis), di talchè il termine prescrizionale massimo, da individuarsi effettivamente in anni sette e mesi sei, è venuto a maturazione il 3.10.2011, cioè a dire successivamente rispetto alla sentenza della Corte di Appello, resa in data 1 aprile 2011. Per completezza argomentativa, si rileva peraltro che al termine ora indicato devono aggiungersi 165 giorni, per effetto delle sospensioni intervenute nel corso del procedimento, di talchè il termine prescrizionale risulta maturato il 18.03.2012.

Trova, quindi, applicazione il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite, per quel che attiene alla prescrizione che verrebbe a maturare in epoca successiva alla sentenza impugnata, a mente del quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, Rv. 217266).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1,000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.