Regione Liguria
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14.09.2012

N. 1101

Recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e delle relative linee applicative del 25/7/2012 ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs 81/2008 ed approvazione delle disposizioni per la realizzazione dei relativi corsi formativi.
B.U.R. 10 ottobre 2012, n. 41

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 maggio 2009, n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed in particolare l'articolo 75 relativo all'accreditamento degli organismi a livello regionale;
VISTA la legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), così come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni);
VISTO in particolare l'articolo 34, comma 2, del citato Decreto Legislativo 81/2008, il quale prevede che il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e che in tal caso debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;
VISTO il comma 3 del predetto articolo 34, il quale prevede che il datore di lavoro, che svolge i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi , è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al comma 2 dello stesso articolo;
VISTO l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Ragioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, rep. atti n. 223, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., pubblicato sulla G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012;
VISTO il Documento concernente l'adeguamento e le linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., approvato in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25 luglio 2012, rep.atti n. 153, allo scopo di fornire alle aziende e agli organi di vigilanza prime indicazioni in ordine ai contenuti degli accordi in parola;
CONSIDERATO che il succitato Accordo del 21 dicembre 2011 stabilisce, in attuazione dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., l'individuazione dei soggetti formatori e il sistema di accreditamento, i requisiti dei docenti, l'organizzazione dei corsi, la metodologia di insegnamento ed apprendimento, l'articolazione dei percorsi formativi, la valutazione degli apprendimenti, le certificazioni ed il riconoscimento dei crediti formativi e professionali pregressi nonché la durata ed i contenuti dei corsi di aggiornamento;
CONSIDERATO che lo stesso Accordo del 21 dicembre 2011 prevede, al punto 1-a), che possano svolgere l'attività formativa in parola anche soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. del 23 gennaio 2009, purché dimostrino di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATO altresì che al punto 2 del ridetto Accordo del 21 dicembre 2011 è previsto che i corsi siano tenuti da docenti con esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come meglio specificato nel sopracitato documento del 25 luglio 2012;
CONSIDERATA quindi la necessità di definire, in ambito regionale, gli aspetti organizzativi e procedurali ai fini dell'avvio dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte dei datori di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., in coerenza con quanto stabilito dall'suddetto Accordo del 21 dicembre 2011 e dal richiamato Documento del 25 luglio 2012;
RITENUTO pertanto necessario recepire, d'intesa tra il Settore Politiche del lavoro e delle migrazioni, il Settore Sistema regionale della formazione ed il Settore Prevenzione, sanità pubblica, fasce deboli, sicurezza alimentare e sanità animale, il contenuto degli atti sopra citati approvando le disposizioni regionali in materia di formazione destinata ai datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., allegate al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato A);
RITENUTO inoltre OPPORTUNO dare mandato al dirigente del Settore Politiche del lavoro e delle migrazioni ad apportare alle suddette disposizioni le eventuali modifiche tecniche che si rendessero necessarie, previa intesa con il Settore Sistema regionale della formazione ed il Settore Prevenzione, sanità pubblica, fasce deboli, sicurezza alimentare e sanità animale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010 n. 28 con cui la Regione ha approvato il modello di accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento della Regione Liguria e delle modalità operative per l'applicazione dello stesso;
VISTO altresì l'articolo 76 della citata l.r. 18/2009 che prevede la possibilità per gli organismi non accreditati a livello regionale di richiedere alle Province competenti per territorio il riconoscimento dello svolgimento di attività formative ai fini dell'attribuzione dell'attestazione finale, purché l'attività sia conforme agli obiettivi e alle priorità del Piano triennale di cui all'articolo 56 della stessa legge;
PRESO ATTO che tutti i suddetti soggetti formatori, sia quelli accreditati a livello regionale sia quelli rientranti nell'ambito del sopracitato articolo 76 della l.r. 18/2009, devono dimostrare, in base al suddetto Accordo del 21 dicembre 2011, di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di utilizzare, ai sensi di quanto previsto al punto 2 del ridetto Accordo, docenti con esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
PRESO ATTO che, con decreto del Direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione 28 dicembre 2006 n. 563, così come modificato dal successivo decreto del Direttore generale del Dipartimento Istruzione, Formazione, Lavoro e Sport 25 gennaio 2011 n. 15, è stato affidata ad Agenzia Liguria Lavoro l'istruttoria per la valutazione del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività formative destinate ai Responsabili e Addetti ai servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) di cui al d.lgs. 195/2003;
CONSIDERATA adeguata l'esperienza acquisita da Agenzia Liguria Lavoro nelle attività di istruttoria delle domande finora pervenute;
RITENUTO quindi opportuno affidare ad Agenzia Liguria lavoro anche l'istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti ai soggetti formatori, in base al citato Accordo del 21 dicembre 2011 e al citato Documento del 25 luglio 2012 per la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo le modalità indicate nell'Allegato A;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e Occupazione, Politiche dell'Immigrazione, Trasporti Giovanni Enrico Vesco, dell'Assessore Risorse finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione generale, Istruzione, Formazione, Università, Sergio Rossetti e dell'Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini Claudio Montaldo

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:
1. di recepire i contenuti dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 dicembre 2011, rep. atti n. 223, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., pubblicato sulla G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012;
2. di recepire i contenuti del Documento concernente “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni”, approvato in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25 luglio 2012, allo scopo di fornire alle aziende e agli organi di vigilanza prime indicazioni in ordine ai contenuti degli accordi in parola;
3. di approvare le disposizioni regionali, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato A), in materia di formazione per lo svolgimento diretto da parte dei datori di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di cui al punto 1;
4. di dare mandato al dirigente del Settore Politiche del lavoro e delle migrazioni di apportare alle disposizioni di cui al punto 3 le eventuali modifiche tecniche che si rendessero necessarie, previa intesa con il Settore Sistema regionale della formazione ed il Settore Prevenzione, sanità pubblica, fasce deboli, sicurezza alimentare e sanità animale;
5. di affidare ad Agenzia Liguria lavoro l'istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti ai soggetti formatori, in base all'Accordo di cui al punto 1 e dal documento di cui al punto 2, per la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., secondo le modalità contenute nelle disposizioni di cui al punto 3.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)


Allegato A)

REGIONE LIGURIA
Dipartimento Istruzione, Formazione, Lavoro
Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni

Disposizioni per la realizzazione degli interventi formativi per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. secondo quanto previsto nell'Accordo tra Stato e Regioni del 21 dicembre 2011 e del relativo documento applicativo del 25 luglio 2012

1. PREMESSA

Le disposizioni di cui al presente allegato specificano, in ambito regionale, i contenuti dall'accordo sancito in data 21 dicembre 2011 tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, (di seguito denominato "Accordo"), sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato sulla G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012 , così come meglio specificate nell'ambito del documento concernente "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i." del 25 luglio 2012 ( di seguito denominato "Linee applicative").
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto di recepimento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'Accordo e nelle linee applicative degli Accordi ex art. 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

2. REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI FORMATORI IN AMBITO REGIONALE
Sulla base di quanto previsto dall'Accordo e dalle Linee applicative, sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento, tra gli altri, la Regione, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende sanitarie locali ecc) e della formazione professionale. la Regione può altresì autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. del 23 gennaio 2009.
La Regione Liguria, ai sensi dell'art 75 della legge regionale 11 maggio 2009, n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), con la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010 n. 28 "Approvazione del modello di accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento della Regione Liguria e delle modalità operative per l'applicazione dello stesso", ha dato attuazione al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/2001.
Gli Organismi formatori operanti in ambito regionale in possesso del requisito di accreditamento per la macrotipologia 3, qualora intendano svolgere corsi non finanziati da risorse pubbliche (FSE o altro), devono attivare gli stessi secondo le procedure previste all'articolo 76 della stessa legge regionale 18/2009 che prevede la possibilità di richiedere alle province competenti per territorio il riconoscimento dello svolgimento di attività formative.
Tutti gli Organismi formatori devono comunque dimostrare:
a) di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
b) di disporre di docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Gli Organismi formatori che presentano domanda per svolgere attività formative destinate ai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ed hanno già ottenuto l'accreditamento regionale per lo svolgimento dei corsi di formazione per RSPP e ASPP di cui all'Accordo Stato/Regioni del 26/1/2006 attuativo del Dlgs. 195/2003, sono riconosciuti a tutti gli effetti in possesso del sopraindicato requisito a), trattandosi dello stesso requisito già richiesto per la valutazione di cui al DLgs 195/2003, fermo restando l'obbligo di dimostrare di essere in possesso anche del soprarichiamato requisito b).

3. MODALITA PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI FORMATORI IN AMBITO REGIONALE AI SENSI DELL'ART.34, COMMI 2 E 3, DLGS81/2008 E S.M.I.
Le domande per lo svolgimento delle attività formative destinate ai datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., devono essere compilate utilizzando l'apposito modello (allegato 1), disponibile sul sito ufficiale della Regione, alla voce: Scuola, formazione, lavoro > Lavoro > Qualità del lavoro - sicurezza e salute nei luoghi di lavoro > Accreditamento - Formazione ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il Settore Politiche del lavoro e delle Migrazioni trasmette ad Agenzia Liguria Lavoro le domande, corredate dalla relativa documentazione, pervenute dagli Organismi formatori che intendono svolgere attività formativa di cui trattasi.
Nel caso di procedura di cui all'art. 76 della l.r. 18/2009, le domande dovranno essere indirizzate contestualmente anche alla Provincia competente per territorio (utilizzando il modello in allegato 2), che provvederà all'istruttoria di competenza per il riconoscimento del corso, propedeutica alla successiva verifica dei requisiti di cui al precedente punto 2), necessari per lo svolgimento dei corsi, inviando gli esiti della stessa contestualmente a regione e ad Agenzia Liguria lavoro.
Agenzia Liguria Lavoro provvede all'istruttoria per la valutazione del possesso dei requisiti richiesti entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della sopracitata documentazione ovvero della comunicazione da parte delle Province di avvenuto riconoscimento del corso formativo ai sensi dell'art. 76 della l.r. 18/2009.
Agenzia Liguria lavoro, ai fini della valutazione dei requisiti previsti dal citato Accordo, potrà avvalersi del supporto tecnico del Settore Prevenzione, Sanità pubblica, Fasce deboli, sicurezza alimentare e sanità animale della Regione Liguria.
Sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata da Agenzia Liguria Lavoro, il Settore Politiche del lavoro e delle Migrazioni provvede alla predisposizione dei relativi provvedimenti, con i quali vengono individuati i soggetti formatori ritenuti idonei a svolgere le attività formative destinate di cui all'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

4. ATTESTATI DI FREQUENZA E PROFITTO
Gli attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento sono rilasciati dall'Amministrazione provinciale competente per le attività realizzate dai soggetti formatori accreditati operanti in ambito regionale di cui al precedente punto 3, ovvero dagli altri Soggetti Formatori abilitati a livello nazionale ed indicati nell'Accordo.
Per facilitare la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione nel territorio regionale, tutti i soggetti formatori, abilitati sia a livello nazionale che regionale, dovranno adottare i modelli predisposti dalla Regione Liguria e allegati al presente documento quale parte integrante dello stesso (allegati 3.a, 3.b e 3.c)

5. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Al fine di poter disporre di un quadro costantemente aggiornato dell'offerta formativa regionale in materia di prevenzione e sicurezza nonché degli esiti delle attività corsuali tutti i soggetti formatori, accreditati e non, che realizzano corsi di formazione in ambito regionale devono dare comunicazione al Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni dell'avvio degli stessi e dei nominativi dei soggetti formati all'indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Allegati