Tipologia: CCNL
Data firma: 22 ottobre 1958
Validità: 15.10.1958 - 15.10.1961
Parti: Aziende Industriali Produttrici di Materiali Dielettrici-Confindustria e Filc-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilc-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Chimici-Cisnal
Settori: Chimici, Dielettrici, Impiegati, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 4. - Elementi della retribuzione.
Art. 5. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 6. - Tredicesima mensilità.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 9. - Cumulo di mansioni.
Art. 10. - Trasferimenti.
Art. 11. - Trasferte.
Art. 12. - Indennità per disagiata sede.
Art. 13. - Pagamento della retribuzione.
Art. 14. - Orario di lavoro.
Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 21. - Gravidanza e puerperio.
Art. 22. - Previdenza.
Art. 23. - Regolamento interno.
Art. 24. - Disciplina aziendale.
Art. 25. - Permessi.
Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Sospensioni.
Art. 29. - Licenziamento per mancanze.
Art. 30. - Commissioni interne.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 32. - Dimissioni.
Art. 33. - Indennità di licenziamento.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Aspettativa.
Art. 36. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 37. - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore.
Art. 38. - Trattamento dei laureati e diplomati.
Art. 39. - Certificato di lavoro.
Art. 40. - Trattamento economico minimo e categorie
Art. 41. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria dei dielettrici, 22 ottobre 1958

In Milano, addì 22 ottobre 1958, tra la Delegazione di Rappresentanza Sindacale Nazionale delle Aziende Industriali Produttrici di Materiali Dielettrici [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici (Filc) [...], con partecipazione di una Delegazione di Lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], l’Organizzazione Sindacale fra Lavoratori Chimici ed, Affini (Federchimici) [...], con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], l’Unione Italiana Lavoratori Chimici (Uilc) [...], con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
In Milano, addì 22 ottobre 1598, tra la Delegazione di Rappresentanza Sindacale Nazionale delle Aziende Industriali Produttrici di Materiali Dielettrici [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici (Cisnal) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli impiegati addetti all’industria dei dielettrici.

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale nella sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 14. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L’orario di lavoro del sabato non potrà superare le quattro ore e dovrà cessare non oltre le ore tredici, senza che ciò possa dar luogo a ricupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all’art. 3 per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali.
Per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento, varrà la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica.
[...]
Dichiarazione a, verbale.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed a sensi dell’art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923. n. 955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopracitato) si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - «quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di prima categoria.

Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 14 o comunque oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le dieci ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.
È considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall’art. 16.
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo.
Nessun impiegato potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto o autorizzato.
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale nell’industria dei dielettrici.

Art. 17. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale l’impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza degli elementi della retribuzione percepiti in servizio. I periodi di riposo sono:
- per ognuno dei primi 2 anni di anzianità di servizio giorni 15 lavorativi;
- per ognuno dei successivi anni di anzianità di servizio fino a 10, giorni 20 lavorativi;
- per ognuno dei successivi anni di anzianità di servizio fino al 20, giorni 25 lavorativi;
- per ognuno dei successivi anni di anzianità di servizio, oltre il 20, giorni 30 lavorativi.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta nel periodo di ferie.
[...]

Art. 21. - Gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applica il trattamento previsto dalla legge 20 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative. [...]

Art. 23. - Regolamento interno.
Presso ciascuna azienda può essere redatto dal datore di lavoro, sentita la commissione interna, un regolamento da collocare in luogo chiaramente visibile.

Art. 24. - Disciplina aziendale.
Gli impiegati in tutte le manifestazioni del rapporto d’impiego, dipendono dai rispettivi superiori secondo l’organizzazione aziendale.
Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i superiori, obbedendo ai loro ordini, nonché di educazione tanto verso i superiori quanto verso i colleghi e dipendenti.
In armonia con la dignità personale dell’impiegato, i superiori, impronteranno i rapporti con i rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanità.
Le aziende avranno cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle norme speciali indicate nell’art. 36 potranno essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione del lavoro fino a 5 giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione previsto dal punto 3).
Ogni provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un impiegato dovrà essere portato a conoscenza dell’interessato.

Art. 28. - Sospensioni.
Ricade sotto il provvedimento della sospensione l’impiegato:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all’art. 26 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga il divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 29. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto.
1) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 28 sempreché la contravvenzione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque il compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda o di lavorazione;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) trascuratezza dell’adempimento agli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 27.
2) Senza preavviso e senza indennità di anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
а) inosservanza al divieto di fumare quando tale contravvenzione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o di lavorazione;
[...]
d) insubordinazione verso i superiori che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale.

Art. 30. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono e saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 37. - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia d’impiego privato.
[...]