Tipologia: CCNL
Data firma: 2 agosto 2012
Validità: 01.08.2012 - 31.07.2015
Parti: Confazienda Turismo-Confazienda, Fedimprese, Unica e Cisal Terziario-Cisal
Settori: Commercio, Turismo, Confazienda-Cisal
Fonte: CISAL

Sommario:

Premessa
Parte comune
Capo 1° Normativa generale
Titolo I Aspetti generali

Art. 1 - Campo d’applicazione
Art. 2 - Strutturazione contrattuale
Art. 3 - Termini contrattuali
Art. 4 - Esclusività di stampa
Art. 5 - Notifica contratti
Art. 6 - Distribuzione contratti
Art. 7 - Efficacia contrattuale
Art. 8 - Legenda sigle
Capo 2° Diritti sindacali
Titolo II Diritti sindacali e d’associazione

Art. 9 - Principi ispiratori
Art. 10 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Art. 11 - RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Art. 12 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Art. 13 - Diritto d’affissione
Art. 14 - Assemblea
Art. 15 - Referendum
Art. 16 - Rappresentanza dei lavoratori
Art. 17 - Trattenuta sindacale
Art. 18 - Accesso istituti di patronato
Titolo III Livelli di contrattazione
Art. 19 - Principi ispiratori
Art. 20 - Contrattazione collettiva
Art. 21 - Contrattazione aziendale
Art. 22 - Contrattazione territoriale e di settore
Art. 23 - Contrattazione di secondo livello
Art. 24 - Indennità di mancata contrattazione di secondo livello
Art. 25 - Esame congiunto territoriale
Art. 26 - Informazioni a livello aziendale
Titolo IV Contributo d’assistenza contrattuale
Art. 27 - Contributo d’assistenza contrattuale (Coasco)
Capo 3° Bilateralità
Titolo VI Ente Bilaterale Confederale Enbic Prestazioni assistenziali e mutualistiche

Art. 28 - Enbic
Art. 29 - Iscrizione dei lavoratori e dell’azienda. Adempimenti obbligatori
Art. 30 - Contributo obbligatorio in favore dell’Enbic
Art. 31 - Elemento retributivo perequativo (Erp) per i dipendenti assunti con contratti di durata inferiore all’anno
Art. 32 - Omissioni delle aziende - Responsabilità
Titolo VI Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 33 - Commissione di garanzia
Art. 34 - Composizione delle controversie
Titolo VII Previdenza complementare
Art. 35 - Commissione di studio
Capo 4° Contratti atipici
Titolo VIII Gli istituti del nuovo mercato del lavoro

Art. 36 - Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato
Art. 37 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
• Tempo parziale (artt. 38 e ss.)
• Tempo determinato (artt. 43 e ss.)
• Contratto d’inserimento (artt. 47 e ss.)
• Contratti di solidarietà espansiva (art. 58)
• Contratti di solidarietà difensiva (art. 59)
• Lavoro a tempo ripartito (art. 60)
• Telelavoro (artt. 61 e ss.)
• Lavoro intermittente (artt. 73 e ss.)
• Somministrazione di lavoro (artt. 78 e ss.)
Titolo IX Lavoro a tempo parziale
Art. 38 - Definizione
Art. 39 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale: clausole flessibili
Art. 40 - Condizioni di assunzione
Art. 41 - Lavoro a tempo parziale post partum
Art. 42 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
Titolo X Lavoro a tempo determinato
Art. 43 - Assunzione - Documentazione
Art. 44 - Durata massima - Deroghe - Precedenze
Art. 45 - Tredicesima mensilità
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XI Contratti d’inserimento
Art. 47 - Condizioni
Art. 48 - Soggetti titolari
Art. 49 - Esclusione dal computo
Art. 50 - Forma e contenuti
Art. 51 - Il progetto individuale
Art. 52 - Durata
Art. 53 - Incentivi economici e normativi
Art. 54 - Modalità della formazione
Art. 55 - Formatori
Art. 56 - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 57 - Contratti di reinserimento di lavoratori disoccupati
Titolo XII Contratti di lavoro espansivi e difensivi
Art. 58 - Contratti di lavoro espansivi: definizione
Art. 59 - Contratti di lavoro difensivi: definizione
Titolo XIII Lavoro ripartito
Art. 60 - Definizione
Titolo XIV Telelavoro
Art. 61 - Definizione
Art. 62 - Tipologie
Art. 63 - Ambito
Art. 64 - Condizioni
Art. 65 - Formazione
Art. 66 - Postazione di lavoro
Art. 67 - Protezione dei dati
Art. 68 - Tempo di lavoro
Art. 69 - Diritti del telelavoratore
Art. 70 - Telecontrollo
Art. 71 - Competenza normativa della commissione bilaterale
Art. 72 - Materie della contrattazione di 2° livello
Titolo XV Lavoro intermittente
Art. 73 - Definizione
Art. 74 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
Art. 75 - Condizioni
Art. 76 - Indennità di disponibilità
Art. 77 - Divieti e condizioni
Titolo XVI Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 78 - Condizioni
Art. 79 - Retribuzione
Art. 80 - Divieti e limiti
Titolo XVII Apprendistato
Art. 81 - Durata
Art. 82 - Copertura previdenziale
Art. 83 - Malattia - Infortuni - Maternità
Art. 84 - Assunzione
Art. 85 - Soglie di conferma
Art. 86 - Il periodo di prova
Art. 87 - Proporzione numerica
Art. 88 - Competenze dell’Enbic
Art. 89 - Trattamento normativo
Art. 90 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 91 - Doveri dell’apprendista
Art. 92 - Diritti dell'apprendista
Art. 93 - Rinvio
Capo 5° Costituzione del rapporto di lavoro
Titolo XVIII Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 94 - Assunzione
Art. 95 - Documenti per l’assunzione
Art. 96 - Visita medica preassuntiva
Titolo XIX Quadri
Art. 97 - Definizione
Art. 98 - Orario part-time speciale
Art. 99 - Formazione e aggiornamento
Art. 100 - Assegnazione della qualifica
Art. 101 - Indennità di funzione
Art. 102 - Assistenza sanitaria
Art. 103 - Polizza assicurativa
Titolo XX Classificazione unica
Art. 104 - Classificazione del personale
Titolo XXI Periodo di prova
Art. 105 - Periodo di prova
Titolo XXII Mansioni del lavoratore
Art. 106 - Mansioni promiscue
Art. 107 - Mutamento di mansioni
Art. 108 - Jolly
Titolo XXIII Orario di lavoro
Art. 109 - Definizione
• Esemplificazione
• Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 110 - Sospensione
Art. 111 - Lavoro discontinuo o di semplice attesa
Art. 112 - Personale escluso dalla limitazione di orario
Art. 113 - Orario lavoratori minori
Titolo XXIV Lavoro ordinario festivo - Notturno
Art. 114 - Lavoro ordinario
Art. 115 - Lavoro notturno
Art. 116 - Lavoro festivo notturno
Titolo XXV Lavoro straordinario
Art. 117 - Lavoro straordinario
Titolo XXVI Banca delle ore
Art. 118 - Banca oraria
Titolo XXVII Riposi - Permessi - Festività - Ferie
Art. 119 - Riposo giornaliero
Art. 120 - Riposo settimanale
Art. 121 - Permessi
Art. 122 - Festività
Art. 123 - Festività abolite
Art. 124 - Ferie
Titolo XXVIII Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 125 - Pausa pasti
Titolo XXIX Congedi retribuiti
Art. 126 - Congedo matrimoniale
Art. 127 - Permessi per lavoratori operanti nel volontariato
Art. 128 - Permessi di studio
Titolo XXX Gravidanza e puerperio
Art. 129 - Gravidanza e puerperio
Art. 130 - Congedo di paternità
Art. 131 - Prospetto permessi e congedi
Titolo XXXI Malattia ed infortunio
Art. 132 - Malattia od infortuni non professionali
Art. 133 - Malattia professionale od infortunio professionale
Art. 134 - Aspettativa non retribuita
Titolo XXXII Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
Art. 135 - Polizze responsabilità civile
Capo 6° Previsioni economiche
Titolo XXXIII Tabelle retributive
Art. 136 - Paga base
Art. 137 - Elemento perequativo mensile regionale (Epmr)
Art. 138 - Indennità di mancata contrattazione
Titolo XXXIV Gratifica natalizia o tredicesima mensilità
Art. 139 - 13° mensilità
Titolo XXXV Trattamento di fine rapporto
Art. 140 - Trattamento di fine rapporto
Art. 141 - Trattamento di fine rapporto: corresponsione
Art. 142 - Trattamento di fine rapporto: anticipazioni
Titolo XXXVI Trattamento economico
Art. 143 - Retribuzione ordinaria
Art. 144 - Indennità di cassa
Titolo XXXVII Aumenti periodici d’anzianità
Art. 145 - Scatti d’anzianità
Capo 7° Gestione del rapporto
Titolo XVIII Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro

Art. 146 - Deleghe Enbic
Titolo XXXIX Obbligo di fedeltà - Patto di non concorrenza
Art. 147 - Obbligo di fedeltà
Art. 148 - Patto di non concorrenza
Titolo XL Diritti del lavoratore

Art. 149 - Lotta alle discriminazioni
Art. 150 - Corresponsione della retribuzione
Titolo XLI Cessione - Trasformazione dell’azienda
Art. 151 - Rimando alla normativa vigente
Titolo XLII Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Art. 152 - Delega Enbic
Titolo XLIII Privacy
Art. 153 - Rimando alla normativa
Titolo XLIV Trasferimento - Trasferta - Distacco o comando
Art. 154 - Trasferimento - Trasferta - Distacco o comando
Art. 155 - Trasferimento
Art. 156 - Trasferta
Art. 157 - Distacco
Art. 158 - Modificabilità della presente disciplina
Titolo XLV Indennità di disagio
Art. 159 - Campo di applicazione
Art. 160 - Contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale
Art. 161 - Indennità contrattuale
Art. 162 - Indennità trasporto comuni con più di 1.000.000 di abitanti
Art. 163 - Indennità trasporto comuni con più di 400.000 di abitanti
Art. 164 - Indennità trasporto comuni con più di 120.000 di abitanti
Art. 165 - Indennità trasporto comuni con più di 15.000 di abitanti
Art. 166 - Indennità sotterranei
Art. 167 - Occupazione femminile
Art. 168 - Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
Art. 169 - Contratto di lavoro per gli extracomunitari e portatori di handicap
Art. 170 - Indennità mensa
Art. 171 - Decesso del lavoratore
Art. 172 - Indennità mezzi pubblici
Art. 173 - Indennità locali rumorosi
Art. 174 - Indennità valori
Art. 175 - Indennità vestiario - Divisa di lavoro
Titolo XLVI Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 176 - Indumenti ed attrezzi di lavoro
Titolo XLVII Allineamento contrattuale
Art. 177 - Lavoratori provenienti da altro CCNL
Titolo XLVIII Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Art. 178 - Benefici fiscali
Capo 8° Codice disciplinare
Titolo XLIX Doveri del lavoratore Disposizioni disciplinari licenziamenti

Art. 179 - Responsabilità civili e penali
Art. 180 - Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 181 - Assenze non giustificate
Art. 182 - Divieto di mance
Art. 183 - Consegne e rotture
Art. 184 - Misure preventive
Art. 185 - Rispetto orario di lavoro
Art. 186 - Utilizzo strumenti aziendali
Art. 187 - Telefono aziendale
Art. 188 - Utilizzo di personal computer
Art. 189 - Utilizzo di supporti magnetici
Art. 190 - Utilizzo della rete aziendale
Art. 191 - Utilizzo della rete internet e dei relativi servizi
Art. 192 - Posta elettronica
Art. 193 - Comunicazione mutamento di domicilio
Art. 194 - Divieti
Art. 195 - Divieto di concorrenza
Art. 196 - Risarcimento danni
Art. 197 - Diritto di ritenzione
Art. 198 - Doveri del lavoratore dipendente
Art. 199 - Disposizioni disciplinari
Art. 200 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Art. 201 - Mancanze punibili con la multa
Art. 202 - Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per 7 giorni
Art. 203 - Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per un periodo da 8 a 10 giorni
Art. 204 - Licenziamento per motivazioni disciplinari
Art. 205 - Provvedimenti disciplinari
Art. 206 - Procedura disciplinare
Art. 207 - Affissione dei provvedimenti disciplinari
Titolo L Risarcimento danni
Art. 208 - Risarcimento danni
Capo 9° Cessazione del rapporto di lavoro
Titolo LI Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso

Art. 209 - Recesso del datore di lavoro
Art. 210 - Recesso del lavoratore
Art. 211 - Periodo di preavviso
Parti speciali
Sezione “A” Aziende alberghiere

Art. 212 - Classificazione aziende alberghiere
Art. 213 - Stage o tirocinio formativo
Art. 214 - Distribuzione orario settimanale
Art. 215 - Orario giornaliero
Art. 216 - Lavoro notturno
Art. 217 - Esonero della prova
Art. 218 - Apprendistato obiettivi
Art. 219 - Contratti a termine e aziende stagionali - disciplina
Art. 220 - Durata periodo prova
Art. 221 - Accordi integrativi
Art. 222 - Interruzione d’attività
Art. 223 - Risoluzione anticipata
Art. 224 - Riproporzionamento
Art. 225 - Ingiustificata risoluzione contratto
Art. 226 - Retribuzione ai percentualisti
Art. 227 - Malattia dell’alloggiato
Art. 228 - Malattia - Alloggio
Art. 229 - Malattia - Anticipi
Art. 230 - Festività
Art. 231 - Ferie
Art. 232 - Permessi e congedi
Art. 233 - Trattamenti percentualisti
Art. 234 - Retribuzioni non convenzionali
Sezione “B” Pubblici esercizi
1° Sub Titolo (Personale stagionale)

Art. 235 - Stagionali - Periodo di prova
Art. 236 - Aumenti retributivi per il personale stagionale
Art. 237 - Condizioni di miglior favore
Art. 238 - Chiusura anticipata
2° Sub Titolo (Trattamento economico dei percentualisti nei pubblici esercizi)
Art. 239 - Minimi retributivi per percentualisti
Art. 240 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 241 - Percentuale di servizio
Art. 242 - Percentuale di servizio per maitre e capo camerieri
Art. 243 - Conversione a retribuzione fissa
Art. 244 - Nastro orario settimanale
Art. 245 - Ripartizione orario giornaliero
Art. 246 - Lavoro notturno
Art. 247 - Lavoro straordinario
Art. 248 - Festività
Art. 249 - Ferie
Art. 250 - Indennità di preavviso e TFR
3° Sub Titolo (Le pulizie dei locali)
Art. 251 - Mansioni inferiori
4° Sub Titolo Norme per i locali notturni
Art. 252 - Definizione
Art. 253 - Integrazione mensile
Art. 254 - Esonero servizi di pulizia
5° Sub Titolo Norme per la ristorazione collettiva
Art. 255 - Cambi di proprietà
Art. 256 - Orario di lavoro
Art. 257 - Astensione in mense operanti in servizi pubblici essenziali
Art. 258 - Refezione
Sezione”C” Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
Art. 259 - Esigenze specifiche del territorio
Sezione “D” Stabilimenti balneari
Art. 260 - Interruzione meridiana
Art. 261 - Lavoro straordinario
Sezione “E” Alberghi diurni
Art. 262 - Riferimento normativo
Sezione “F” Agenzie di viaggio
Art. 263 - Orario settimanale
Art. 264 - Orario di lavoro settimanale per i periodi di alta stagione
Art. 265 - Lavoro straordinario
Art. 266 - Missioni e trasferimenti
Art. 267 - Lavorazioni fuori sede
Art. 268 - Provvigioni
Allegati
Allegato 1 Accordo Interconfederale sull’Apprendistato
Allegato 2 Elemento Perequativo Mensile Regionale
Allegato 3 Accordo quadro interconfederale Confazienda-Cisal del 3.10.2012 sugli assetti dei livelli della contrattazione e sulle regole della stessa
Allegato 4 Accordo interconfederale Confazienda - Cisal Norme per l'applicazione del D.Lgs 626/94 e s.m.i. Protocollo Sindacale per l'attuazione del disposto del Decreto Legislativo 626/94 e s.m.i.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore “Turismo e pubblici esercizi”, 2 agosto 2012

L’anno 2012 il giorno 2 del mese di Agosto in Roma, presso la sede della Cisal, sita in Roma, Via Cristoforo Colombo 115, tra Confazienda Turismo [...], con l’assistenza di: Confazienda [...], Fedimprese [...], Unica [...] e Cisal Terziario [...], con l’assistenza di: Cisal: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori [...], si stipula il presente CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del “Turismo e Pubblici Esercizi”, con validità 01 Agosto 2012 - 31 Luglio 2015, composto da 9 Capi, 51 Titoli, 5 Sezioni, 267 Articoli e 4 allegati.

Le Associazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese del turismo, nella loro reciproca sfera d’interesse e autonomia, hanno promosso la stipula del contratto considerandolo momento qualificante della propria azione politica, tesa a individuare aree di azione condivisa e di promozione sociale in vantaggio dei rispettivi associati.
In questo momento di confronto le parti vedono, nell’attuale fase di crisi globale dell’economia e di recessione a livello nazionale, l’importanza strategica di focalizzare l’attenzione sui punti di forza del sistema Italia e quindi sul turismo, da sempre cardine e traino del sistema produttivo ed economico nazionale.
Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie sottolineano come i contenuti del presente CCNL siano il risultato di un’informata e maturata consapevolezza delle Parti Sociali, rispetto al processo evolutivo che caratterizza il nostro sistema economico e produttivo, alla luce della profonda crisi economica e produttiva che ormai da oltre un triennio sta investendo il sistema Italia e i paesi industrializzati, più in generale.
Le Associazioni hanno assegnato all'Ente Bilaterale Enbic la massima importanza attribuendo a questo il compito di definire e gestire le linee di sviluppo della reale applicazione del CCNL.
Nello specifico, le competenze dell’Enbic sono riconducibili alle seguenti aree di intervento:
• Gestione, per il tramite della Commissione Paritetica Nazionale, delle vertenze collettive sull’applicazione contrattuale;
• Azione di vigilanza e promozione sulle pari opportunità, l’inclusione sociale, la lotta alle discriminazioni di genere, orientamento filosofico-religioso, etnia e nazionalità;
• Gestione diretta di un fondo per il sostegno al reddito dei Lavoratori iscritti;
• Gestione, attualmente diretta ed in futuro probabilmente affidata ad una polizza sanitaria integrativa, di un sistema mutualistico e solidaristico per l’erogazione di servizi integrativi alle coperture del SSN;
• Gestione, per il tramite dell’Organismo Paritetico, delle tematiche inerenti l’applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le previsioni del TUSL;
• Gestione, sempre per il tramite dell’OP, degli adempimenti inerenti il TUSL nelle Aziende sotto la soglia numerica dei 15 dipendenti (RLST).
In un arco temporale di crisi economica, le Parti attribuendo all'Enbic vasti compiti, oltre quelli ordinariamente assegnati agli EE.BB dalla contrattazione, con conseguente riconoscimento di quote di servizio, hanno attribuito, all’interno della determinazione del complessivo costo del lavoro, una evidente importanza strategica all’Enbic
Fermi restando i principi, costituzionalmente garantiti, della libertà di associazione e di tutela delle retribuzioni di fatto per i rapporti di lavoro in essere, le Parti intendono ribadire come il giudizio sui contenuti economici del presente strumento contrattuale debba essere il frutto di un complessivo calcolo che sommi le retribuzioni contrattuali, i servizi erogati dall’Ente Bilaterale, le indennità contrattuali e la contrattazione di secondo livello, che seppur non obbligatoria è fortemente incentivata dai contenuti dell’art. 137, il tutto contemperato dall’attuale quadro macroeconomico globale, dell’Unione europea ed Italiano.
Le Associazioni sottoscrittrici, intendono, altresì ribadire il deciso sostegno allo sviluppo di una nuova, diffusa, sostenibile ed incentivante contrattazione di secondo livello. Le Parti, consapevoli delle resistenze presenti nei confronti del medesimo istituto, hanno previsto una specifica indennità di mancata contrattazione di secondo livello.
In conclusione, le Associazioni sottoscrittrici intendono esplicitare il proprio Avviso Comune sulle aree di intervento prioritario della politica nel mondo del lavoro:
• Defiscalizzazione e decontribuzione delle quote versate da Aziende e Lavoratori agli Enti Bilaterali Contrattuali;
• Estensione della contribuzione agevolata al 10% per tutte le erogazioni extra retributive previste dalla Contrattazione Collettiva, Territoriale ed Aziendale;
• Fattibilità operativa di accordi tra Enti Bilaterali ed Enti Per la Formazione Continua per l’erogazione di sussidi al reddito per i Lavoratori, espulsi dal ciclo produttivo, che intendano riqualificarsi al fine di agevolare il proprio inserimento nel mondo del lavoro.
Le Parti, con la definizione - stipula del Presente Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro, manifestano che:
• Condividono l’esigenza di tutelare l’istituto della Contrattazione Collettiva Nazionale;
• Riaffermano l’importanza di una puntuale e corretta applicazione degli Istituti di flessibilità in ingresso, non intesi come mero strumento di risparmio aziendale o di precarizzazione delle esistenze, ma come una fase all’interno della vita lavorativa che ha, e sempre dovrà avere un suo sviluppo in una cornice di certezza dei diritti e delle tutele;
• Esprimono la necessità del coinvolgimento e della valorizzazione dei bisogni e delle expertise provenienti dai Lavoratori, specie nella contrattazione di secondo livello;
• Riconoscono il metodo del confronto quale unico strumento condiviso per la gestione dei conflitti e delle possibili crisi occupazionali.

Parte comune
Capo 1° Normativa generale
Titolo I Aspetti generali
Art. 1 - Campo d’applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende del Turismo, e tutte quelle attività similari che possono esservi ricomprese, ed il relativo personale dipendente.
Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di “stages”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.
Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi: l’Enbic, l’Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. In particolare, sono parte integrante del presente contratto le prestazioni che l’Enbic garantisce ai Lavoratori iscritti.
Le quote ed i contributi versati all’Enbic sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso d’omissione dei contributi all’Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l’importo equivalente, così come precisato nell’apposito Titolo del presente CCNL.
Il presente CCNL può essere applicato solo dalle Aziende che siano in regola con i versamenti delle quote Coasco, (vedasi Art. 27) e che rispettino puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL stesso.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli praticate al Lavoratore già in forza prima della stipula del presente CCNL, che saranno garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione a lui riconosciute "ad personam".
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge applicabili.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le Aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
1. Aziende alberghiere
• alberghi, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, hotel meublé, pensioni e locande, ristoranti, self-service, tavole calde, caffè e bar annessi, birrerie, servizio di mensa, residence universitari, collegi, convitti, ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
• locali notturni, taverne, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto 3, annessi alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in e sia parte integrante della struttura alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore;
• centri benessere e curativi per la persona integrati nelle Aziende alberghiere;
• colonie climatiche estive ed invernali ed attività similari;
• villaggi turistici, residence e ostelli;
• tutte le altre attività extra-turistiche al supporto del turismo all’interno delle Aziende alberghiere quali: centri benessere (beauty farm/spa) strutture per il noleggio di attrezzature per l’attività di svago, l’igiene della persona, la cultura, l’enogastronomia, lo sport.
2. Aziende pubblici esercizi
• ristoranti tradizionali, self-service, trattorie, osterie con cucina, pizzerie, fast-food;
• tavole calde, rosticcerie, pizzerie da asporto ed al taglio, piadinerie, paninoteche, kebab, gastronomie, pasticcerie, gelaterie;
• piccole pensioni, locande aventi massimo dieci camere;
• bar, caffè, snack bar, locali e ritrovi - birrerie e pub, torrefazioni caffè, bottiglierie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio dove si somministrano e si vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5 della legge 25 Agosto 1991 n. 287;
• chioschi di vendita gelati, bibite e simili;
• negozi con laboratori di confetterie, gelaterie, cremerie e pasticcerie di natura artigianale e reparti di pasticcerie e confetterie annessi ai pubblici esercizi;
• locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzati dalla vigente normativa;
• posti di ristoro sulla viabilità ordinaria ed autostradale;
• posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffet di stazione) aeroportuali, marittime, fluviali, servizi di ristorazione sui treni, ditte appaltatrici di servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
• Aziende addette alla preparazione, confezionamento e alla distribuzione dei pasti della ristorazione collettiva e catering, ricevimenti e banchetti - sale e servizi;
• spacci aziendali di bevande e simili;
• pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti per la balneazione, ad alberghi diurni, a palestre ed impianti sportivi;
• Aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
• ogni altro esercizio in cui somministrino alimenti e bevande;
• parchi naturali e faunistici, parchi di divertimento e altri parchi a tema;
• ogni altra attività per la vendita di bevande ad alimenti inserita in contesti extra- turistici.
3. Complessi turistici e ricettivi dell’aria aperta
• campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
4. Alberghi diurni
5. Stabilimenti balneari

• stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
6. Imprese di viaggi e turismo
• agenzie di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze, inoltre, le imprese che effettuano in tutto o in parte le attività di cui all’articolo 1, punto 4, DPCM 13/09/2002;
• operatori privati, associazioni del tempo libero, religiose, culturali, studentesche giovanili e simili, che svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
7. Porti e approdi turistici
• porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
8. Rifugi alpini

Art. 3 - Termini contrattuali
[...]
Le Parti, in alternativa alle previsioni del Protocollo sulla politica dei redditi e occupazione del 23/01/1993, richiamano l’Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali sottoscritto dalla Cisal presso le Presidenza del Consiglio dei ministri a Roma il 22/01/2009.
[...]

Art. 4 - Esclusività di stampa
[...]
In caso di controversia, sul testo applicabile, fa fede il Testo Ufficiale editato dalle Organizzazioni firmatarie con le eventuali modifiche disposte dalla Commissione Bilaterale sull’interpretazione contrattuale, dopo la loro pubblicazione nel sito dell’Enbic

Capo 2° Diritti sindacali
Titolo II Diritti sindacali e d’associazione
Art. 9 - Principi ispiratori

Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70 e successive modificazioni.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre d’ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.

Art. 10 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nell’Azienda può essere costituita ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL la “Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA”, per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
Nota a verbale.
Le Associazioni firmatarie del presente CCNL rinviano per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie all’apposito Accordo Interconfederale tra loro stipulato.

Art. 11 - RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Per la tutela dei Lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell’art. 19 della L. 300/70 ed in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l’Apprendistato, l’analisi territoriale della dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello, così come previsto dall’Art. 23.
Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST, dovranno essere inviati alla competente Commissione Bilaterale costituita presso l’Enbic
[...]

Art. 12 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Alla RST competono nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato le seguenti prerogative:
• diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
• diritto di affissione;
• diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall’orario di lavoro;
• diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.
In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 dipendenti i Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.

Art. 13 - Diritto d’affissione
La Rappresentanza Sindacale Aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d’interesse sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d’interesse sindacale e del lavoro, comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’Enbic
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale.

Art. 14 - Assemblea
I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.
Tale monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Quando possibile, il diritto d’assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze Aziendali.

Art. 16 - Rappresentanza dei lavoratori
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.

Titolo III Livelli di contrattazione
Art. 19 - Principi ispiratori

[...]
La contrattazione si svolgerà su due livelli:
• primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
• secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale o di Settore.

Art. 20 - Contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva nazionale riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro e sulla esigibilità delle obbligazioni contrattuali.
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale od aziendale.

Art. 21 - Contrattazione aziendale
Nella fluidità e nella volatilità dei mercati, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL. Allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile e prevedono strumenti contrattuali integrativi collettivi nei casi in cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi. La previsione collettiva ha comunque, carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, la salvaguardia dei posti lavoro, possa portare anche a deroghe peggiorative rispetto a quelli definiti dal presente contratto collettivo.

Art. 22 - Contrattazione territoriale e di settore
Le Parti, in applicazione dell’art. 19, riconoscono che, per le Aziende stagionali e/o di classe dimensionale ridotta, lo strumento di elezione è da individuarsi nella contrattazione di 2° livello sia essa territoriale sia essa settoriale.

Art. 23 - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale od Aziendale ed ha una durata di 3 anni.
Essa riguarda normalmente materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dal presente CCNL e la parte economica potrà riguardare solamente l’introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati alle performances aziendali ed individuali (redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro.
[...]
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla Legge, la contrattazione di secondo livello territoriale e/o aziendale è ammessa sulle seguenti materie espressamente individuate:
• qualifiche o livelli esistenti in Azienda correlati a mansioni non ricomprese nella classificazione del presente contratto;
• costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale Bilaterale per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, l’apprendistato, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
• premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;
• casi d’ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;
• adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
• deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;
• ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;
• determinazione dei turni feriali;
• modi d’applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
• eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto o di stages;
• attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli organismi convenzionati, conformemente ai programmi redatti dagli Enti Bilaterali regionali o provinciali;
• durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo all’estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;
• casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;
• definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;
• organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
• impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
• eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal CCNL.
[...]
Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti interesseranno gli Organismi Nazionali.

Art. 25 - Esame congiunto territoriale
A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei Lavoratori s’incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d’intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.

Art. 26 - Informazioni a livello aziendale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscono mandato, le Aziende che applicano il presente contratto e che occupano complessivamente più di:
• 50 dipendenti se operano solo nell'ambito di una provincia;
• 100 dipendenti se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
• 300 dipendenti se operano in più regioni nell'ambito nazionale.
A richiesta si incontreranno, ai rispettivi livelli, con l’Organizzazione sindacale stipulante, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’Azienda.
Nell’occasione degli incontri, a richiesta del sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento d’intese, preventive alla fase d’attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e d’innovazione tecnologica che investano l'assetto aziendale, e nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d’impiego ivi occupate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende, quali, ad esempio, codice di condotta disciplinare interno e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi di carattere regionale o nazionale, l'incontro, su richiesta di una delle Parti, si svolgerà ai relativi livelli.
Nel corso di tali incontri l'Azienda esaminerà con l’Organizzazione sindacale le prevedibili implicazioni degli investimenti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi per i Lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione ed agli interventi di formazione e riqualificazione del personale.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità e le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno all’Organizzazione Sindacale e/o alla RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
• l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'Azienda, nonché la sua situazione economica;
• la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell’impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
• le decisioni dell'Azienda che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia d’informazione e consultazione dei Lavoratori.

Capo 3° Bilateralità
Titolo VI Ente Bilaterale Confederale Enbic Prestazioni assistenziali e mutualistiche
Art. 28 - Enbic

L’Enbic - Ente Bilaterale Confederale - è stato costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro ed opera ai sensi dell’Art. 2 del D.Lgs. 276/2003. Pertanto, lo statuto dell’Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative, in conformità con l’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e con tutte le norme collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi a supporto in lingua natia;
[...]
e) conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) costituzione dell’Organismo Paritetico per l’espletamento delle azioni inerenti l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del Protocollo Sindacale del 03/07/2012, (artt. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23);
g) costituzione della banca dati delle RSU, elette ai sensi del Protocollo 03/07/2012, parte seconda, artt. 19 e 20;
h) costituzione della banca dati delle RLS, elette ai sensi del Protocollo 03/07/2012, art. 2;
i) interpretazione autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all’art. 1, e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
j) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione;
[...]
l) costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le indicazioni delle Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in ambito territoriale l’attuazione delle procedure così come definite a livello nazionale, conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
m) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto;
n) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.

Titolo VI Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 33 - Commissione di garanzia

È costituita, nell’ambito dell’Enbic (Ente Bilaterale Confederale), una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta ed operante in conformità con il Regolamento approvato dalle Parti.
La Commissione di garanzia ha i seguenti compiti (indicativi e non esaustivi):
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti l’applicazione del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
[...]
3. verificare e valutare l’effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche riguardo all’attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo Lavoratore dipendente, e in tal caso il Datore di lavoro è tenuto a fornire alla Commissione tutte le notizie necessarie;
4. esaminare e dare interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
5. esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle Parti contrattuali;
6. definire i profili del personale, nei casi non previsti dalla Classificazione del presente CCNL;
7. definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa inerenti l’interpretazione delle clausole contrattuali.

Art. 34 - Composizione delle controversie
In caso di controversie tra il Datore di lavoro e il Lavoratore dipendente in merito al contratto di lavoro individuale, fermo quanto previsto dal precedente articolo riguardo alla Commissione Nazionale di Garanzia, potrà essere attivato il ricorso all’Enbic presso la competente commissione di certificazione e conciliazione, ferme restando le previsioni legislative che regolano la materia.

Capo 4° Contratti atipici
Titolo VIII Gli istituti del nuovo mercato del lavoro

Per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, in via sperimentale, è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze dei Datori di lavoro, gli strumenti di legge ed i contratti di solidarietà (Legge 23.7.1991, n. 223 e Legge 19.7.1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni).
Le Parti convengono che, a fronte di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione delle Aziende che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali della minore necessità d’impiego della forza lavoro.
Le Parti s'impegnano, altresì, a ricercare congiuntamente e con specifici accordi negoziali, soluzioni atte a:
• definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le relative esigenze di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
• promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
• realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.

Art. 36 - Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ed a tempo pieno.

Art. 37 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie:

Tempo determinato (artt. 43 e ss.)
È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato per particolari motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. [...]
Tranne che per il proporzionamento delle retribuzioni all’orario effettuato, è vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.

Titolo XI Contratti d’inserimento
Art. 50 - Forma e contenuti

Il contratto d’inserimento può riguardare qualsiasi tipologia di lavoro. Il contratto d’inserimento deve essere redatto per iscritto e deve contenere il progetto individuale.
L'eventuale carenza della forma scritta comporta la nullità del contratto ed il Dipendente s’intende assunto a tempo indeterminato.
Inoltre il contratto d’inserimento deve indicare:
• la durata;
• la tipologia contrattuale;
• le mansioni e la categoria d’inquadramento;
• il progetto individuale d’inserimento;
• l'eventuale periodo di prova;
• l'orario di lavoro;
• il trattamento di malattia e/o infortunio.
Riguardo all'orario di lavoro, esso può prevedere anche il tempo parziale purché la minor durata dell'attività lavorativa non pregiudichi le finalità del contratto.

Art. 51 - Il progetto individuale
Per stipulare il contratto d’inserimento è necessaria la definizione, con il consenso del Lavoratore, di un progetto individuale d’inserimento, nel rispetto di quanto stabilito dal presente CCNL.
Il fine è di adeguare le competenze professionali del Lavoratore al contesto lavorativo.
Il progetto è parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di lavoro e, come quest'ultimo, deve essere redatto in forma scritta pena la nullità del contratto con trasformazione automatica in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 52 - Durata
Il contratto d’inserimento, secondo l’art. 57 del D.Lgs. 276/2003, ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi.
Per i disabili psico-fisici, la durata può pattuirsi fino a 3 anni.
[...]

Art. 53 - Incentivi economici e normativi
Durante il rapporto d’inserimento, la categoria di inquadramento del Lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai Lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.
I Lavoratori assunti con contratto d’inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

Art. 54 - Modalità della formazione
Il progetto individuale d’inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, inerente l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da svolgersi nella fase iniziale del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro e d’organizzazione Aziendale.
La formazione teorica deve, inoltre, essere seguita da fasi d’addestramento pratico alla mansione. Gli esiti della formazione saranno riportati sul libretto formativo tenuto a cura del Datore di lavoro.
"In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale d’inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il Datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità" del contratto d’inserimento, “il Datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello d’inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal Lavoratore alla fine del periodo d’inserimento, maggiorata del 100%”.
Il contratto di lavoro, però, non si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 55 - Formatori
I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, la formazione dovrà essere fornita, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività, da:
• l'imprenditore;
• i suoi preposti qualificati;
• un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione.

Art. 56 - Disciplina del rapporto di lavoro
Al contratto d’inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D.Lgs. 368/2001) e successive integrazioni o modifiche oltre alla disciplina prevista nel presente CCNL.
Le percentuali massime di Lavoratori assunti con contratto d’inserimento non possono superare il 10% dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con un minimo di un Lavoratore ed arrotondamento superiore.
Durante il rapporto d’inserimento, la categoria d’inquadramento di un Lavoratore non può essere, a parità di mansioni svolte, inferiore per più di due livelli rispetto ad un Lavoratore di pari mansioni già qualificato.
Gli assunti con contratto d’inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti.

Titolo XIII Lavoro ripartito
Art. 60 - Definizione

[...]
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale la RSA e, entro il 1° marzo d’ogni anno, l'Ente Bilaterale Provinciale, Regionale o, in mancanza, Nazionale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.

Titolo XIV Telelavoro
Art. 61 - Definizione

È una forma d’organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore dipendente) e l’Azienda, che le Parti reputano particolarmente utile alle lavoratrici al fine di conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, ed è parte dell’organizzazione dell’Azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore.
Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori dipendenti che svolgono l’identica attività nei locali aziendali. In quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo del Datore di lavoro.

Art. 62 - Tipologie
Il Telelavoro può essere di 4 tipi:
• domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
• mobile: attraverso l’utilizzo d’apparecchiature portatili;
• remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
• misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno dell’Azienda.

Art. 63 - Ambito
Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Lavoratori subordinati.
Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda.

Art. 64 - Condizioni
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Azienda sia per il Lavoratore dipendente.
Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d’assunzione, il Lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l’offerta di svolgere Telelavoro, prospettata nel corso del rapporto di lavoro.
Il compito d’individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione da effettuarsi dalle Parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 65 - Formazione
I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà essere fornita dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, dovrà essere fornita conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.

Art. 66 - Postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono, a carico del Datore. Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del telelavoratore, che
avvenga entro 3 anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, od un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute siano, pro-quota, a carico del telelavoratore.
L’Azienda è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici.
In ogni caso l’Azienda si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso.

Art. 68 - Tempo di lavoro
Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003.

Art. 69 - Diritti del telelavoratore
Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite.

Art. 70 - Telecontrollo
L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.

Art. 71 - Competenza normativa della commissione bilaterale
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro di disciplina e di responsabilità dovrà essere definita dalla Commissione bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 72 - Materie della contrattazione di 2° livello
Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL, è demandato di approfondire:
• l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni aziendali;
• il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
• l’eventuale fascia di reperibilità;
• la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
• le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.

Titolo XV Lavoro intermittente
Art. 73 - Definizione

[...]
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell’Azienda, ai fini dell’applicazione di normative di Legge.

Art. 74 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Ai sensi dell’art. 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il Datore di lavoro deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio l’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. Le modalità utilizzate per la comunicazione potranno essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Art. 76 - Indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta del Datore, s’impegni a restare a disposizione in attesa della chiamata, garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità del Datore stesso, quest’ultimo è tenuto a corrispondergli mensilmente un’“indennità di disponibilità” che non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile normale (Rmn).
Con il contratto individuale, che dovrà essere in forma scritta, saranno stabilite le modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità.
[...]

Art. 77 - Divieti e condizioni
L’Azienda non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 81/2008);
[...]

Titolo XVI Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 78 - Condizioni

Serve a soddisfare le esigenze momentanee dell’Azienda, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”.
Il contratto di somministrazione può essere stipulato con una delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ed iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
1. per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
2. per servizi di pulizia, custodia, portineria;
3. per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
4. per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
5. per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
6. per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
7. per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
8. per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
9. in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei Datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
10. in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in caso di primo rapporto di lavoro tra un Datore ed un Lavoratore della durata di 12 mesi non prorogabili e, in tutti gli altri casi, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.

Art. 79 - Retribuzione
[...]
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati presso l’Azienda che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui al precedente articolo, non possono superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:

Scaglioni
Lavoratori dipendenti da 0 a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 da 16 a 30
Somministrati max 2 3 4 5

La contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni e lavoro stagionale.

Art. 80 - Divieti e limiti
L’Azienda non può ricorrere al lavoro a chiamata ed alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
• qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 81/2008);
[...]
I Lavoratori occupati non sono computati nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di legge o dei limiti previsti dal CCNL.
L’utilizzatore comunica, entro il 31 dicembre d’ogni anno, tramite l’Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all’Enbic il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente dall’Azienda.

Titolo XVII Apprendistato
Art. 81 - Durata

La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente:

Inquadramento Finale Durata Primo Periodo Durata Secondo Periodo Durata Totale
1° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
2° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
3° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
4° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
5° Livello 16 mesi 16 mesi 32 mesi
6° Livello 15 mesi 15 mesi 30 mesi
7° Livello 14 mesi 14 mesi 28 mesi

Art. 84 - Assunzione
Il contratto d’Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18 e 29 anni.
L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.
La durata è stabilita dall’art. 153 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, ma in ogni caso non è superiore i 36 mesi.
[...]
Per l’assunzione degli Apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve specificare:
• periodo di prova;
• l'indicazione della mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
• la durata del periodo d’Apprendistato;
• il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
• il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali di Studi e nella normativa regionale di settore);
• la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003, (per il contratto di tipo b);
• la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo Apprendista partecipante;
• la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003;
• l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all'anno. La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità "e-learning";
• la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
• Il compenso dell’Apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il divieto per il Datore di lavoro di recedere dal contratto d’Apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo.

Art. 87 - Proporzione numerica
Un Datore di lavoro nel numero di Apprendisti da assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate.
In caso di Studi che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti non può superare il 100%.
Se un Datore di lavoro ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3, potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.

Art. 88 - Competenze dell’Enbic
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per l’Apprendistato professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate dagli Enti Pubblici o dall’Enbic
L’Enbic è altresì indicato come soggetto al quale il Datore di lavoro e l'Apprendista possono richiedere il parere di conformità sul contratto di Apprendistato da attivare.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo bilaterale nazionale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento all’inserimento dell’Apprendista negli studi professionali.
Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato alla formazione teorica, effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti la qualifica da conseguire, nel rispetto di un modulo formativo predefinito e di un monte orario di 120 ore medie nel triennio, retribuite secondo la tabella definita dall’Enbic
Le Parti, attraverso l’Enbic, definiranno in tempo utile le procedure per la concessione dei pareri di conformità al fine di consentire la tempestiva attuazione dell'istituto.
L'Apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’Azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il Datore di lavoro, a richiesta dell’Apprendista, attesta l'attività formativa svolta.

Art. 89 - Trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d’Apprendistato, al trattamento normativo dei Lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite. Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro ordinario dell’Apprendista. Sul foglio paga, possibilmente, sarà riportata con apposita voce “formazione retribuita”.

Art. 90 - Obblighi del datore di lavoro
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all’Apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica e dal contratto di Apprendistato;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
4. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
5. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 ore settimanali per non più di 20 settimane l'anno;
6. per gli Apprendisti minori, informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista, o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 3., non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al Lavoratore qualificato sotto la cui guida l'Apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività sia accessoria alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'Apprendista.

Art. 91 - Doveri dell’apprendista
L’Apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale, e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
4. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell’Azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di Legge.
L'Apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
L’Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste con la Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un’ora giornaliera e quattro ore nella giornata di riposo.

Art. 92 - Diritti dell'apprendista
L'Apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al piano formativo individuale.
L'Apprendista non potrà essere adibito a:
• lavoro straordinario o supplementare eccedente le 120 ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempi di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro;
• lavoro a turno notturno o festivo per gli Studi che operano su 24 ore.

Art. 93 - Rinvio
Le Parti, vista la recente modificazione dell’Apprendistato, per quanto qui non disciplinato, rinviano all’Accordo Interconfederale, di cui all’allegato 1) del presente CCNL.

Capo 5° Costituzione del rapporto di lavoro
Titolo XVIII Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 96 - Visita medica preassuntiva

Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’art. 41 del D.Lgs 81/2008.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata - a scelta del Datore di lavoro - dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del Lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui è destinato, sarà effettuata dal Medico Competente.
Allorquando il Lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni affidate sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad accertamenti a cura di enti pubblici o universitari.

Titolo XXII Mansioni del lavoratore
Art. 108 - Jolly

Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente ed all’interno dell’intero orario di lavoro a mansioni che comprendano qualifiche che si articolino su più categorie.
L’inquadramento dei Jolly sarà al livello della mansione più qualificata.

Titolo XXIII Orario di lavoro
Art. 109 - Definizione

Come previsto dall'art. 2 D.Lgs. n. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia presso il luogo di lavoro od altra pertinenza disposta dall’Azienda, a disposizione del Datore di lavoro o nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore settimanali e, di norma, 8 ore giornaliere. Esse sono normalmente distribuite su 5 o 6 giornate lavorative.

Esemplificazione
• orario di lavoro su 5 giorni - Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 ore, si realizza ordinariamente attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì;
• orario di lavoro su 6 giorni - Tale forma di articolazione si realizza ordinariamente attraverso la distribuzione in 6 giornate lavorative dell’orario settimanale, che resta sempre di 40 ore.
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'Art. 5 RD 1955/1923, richiamato dall'art. 8 comma 3 D.Lgs. n. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda; le soste di durata non inferiore a 10 minuti e complessivamente non superiore a 2 ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente, nel senso chiarito al comma precedente (i periodi sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo); il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti, e quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività, dei servizi o della produzione, ed al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore, di cui al Titolo LXIV.
Per la particolare attività delle Aziende che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei clienti, le Parti convengono quanto segue:
• ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per ogni periodo di 45 giorni, le 58 ore medie, comprese le ore di straordinario. La durata media dell’orario di lavoro ordinario e straordinario, tenuto conto delle impennate della domanda di settore, correlate alla stagionalità e/o festività e/o periodi feriali, non potrà superare le 48 ore calcolate in un periodo mobile di 6 mesi.
• la contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo e prevedere
ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.

Art. 111 - Lavoro discontinuo o di semplice attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, ed altri eventuali profili individuati dall’Enbic in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell’orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d’assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile sarà proporzionata all’orario settimanale ordinario pattuito.
Tali Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall’ambito d’applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro di cui all'art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'art. 4.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
[...]

Art. 112 - Personale escluso dalla limitazione di orario
Come prevede l'art. 17 c. 5 del D.Lgs. n. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso D.Lgs. relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo delle Aziende, di personale viaggiante o di altre persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da esigenze obiettive.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” o di “Impiegato di I° o di II° livello”, della classificazione di cui al presente contratto.
La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della normalità (massimo 22 ore mensili).
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali. Le Parti, in alternativa al pagamento, potranno concordarne il recupero.

Art. 113 - Orario lavoratori minori
In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di legge vigenti.

Titolo XXIV Lavoro ordinario festivo - Notturno
Art. 115 - Lavoro notturno

Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 23.00 alle ore 6.00. Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne è maggiorato del 15%, da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale.
In caso di lavoro ordinario notturno, previsto da regolari turni periodici, la percentuale di maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 10%.

Titolo XXV Lavoro straordinario
Art. 117 - Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario, salvo deroghe ed eccezioni di Legge, e salvo quello svolto in regime di flessibilità (Banca delle Ore) ed eventuale lavoro extraorario autorizzato a recupero di ritardi od assenze, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato.
È facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite massimo di 250 ore annue, rispettando comunque i limiti legali e/o contrattuali dell’orario di lavoro giornaliero/settimanale.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento. L'Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario sia nei casi di necessità urgenti ed occasionali, sia riferiti alla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge.
Il Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od autorizzazione del Datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia d’orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di Legge.
[...]

Titolo XXVI Banca delle ore
Art. 118 - Banca oraria

Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi d’attività ridotta, il Datore potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal presente contratto:
• intensificare l’orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione;
• recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione,
• ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva prevedibile intensificazione.
Quindi i seguenti casi:
1. superare, in regime di lavoro ordinario, l’orario contrattuale settimanale sino al limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all’anno, ponendo le ore eccedenti le 40 settimanali a credito del Lavoratore, nel rispettivo conto della Banca delle Ore;
2. nel caso di riduzione del fabbisogno d’ore, con previsione di successivo recupero, il Datore di lavoro potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al Lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle Ore.
Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 1 sarà riconosciuta la normale retribuzione ordinaria per 40 ore settimanali, e la sola maggiorazione del 5% per le ore eccedenti, che dovranno essere contabilizzate, a credito del Lavoratore, nella Banca delle Ore.
Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 2 spetterà l’intera retribuzione ordinaria afferente 40 ore settimanali, con corrispondente iscrizione a debito delle ore non effettivamente lavorate sul conto individuale della Banca delle Ore.
Il saldo massimo della Banca delle Ore potrà essere di 168 ore, a favore del Lavoratore o del Datore di lavoro.
Il regime d’intensificazione e rarefazione è continuo, pertanto il saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere riportato al 1 gennaio dell’anno successivo.
[...]
Le ore d’intensificazione si considerano, agli effetti normativi, ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell’orario di lavoro. Pertanto, eventuale lavoro straordinario potrà essere svolto nei limiti delle condizioni contrattualmente e legalmente previste, in eccedenza all’eventuale intensificazione di cui al punto che precede.
La comunicazione d’intensificazione dovrà essere data al Lavoratore con un preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, di 24 ore.
[...]
Nel caso di lavoro a tempo parziale i limiti ed i benefici di cui sopra saranno proporzionati pro-quota, salvo le percentuali di maggiorazioni.
[...]

Titolo XXVII Riposi - Permessi - Festività - Ferie
Art. 119 - Riposo giornaliero

Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs 66/2003, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale, potranno, a fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra, e fatte salve eventuali ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 20 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
• cambio del turno;
• interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
• attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
• allestimenti in fase d’avvio di nuove attività;
• quando l’intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore;
• vigilanza degli impianti e custodia;
• tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.

Art. 120 - Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la contrattazione di secondo livello, a diverse modalità di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente CCNL; ciò, in particolare:
• al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
• al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo che sarà determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono che, in via transitoria, durante l’attesa della stipula degli accordi di secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che in ciascun anno possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia pari a 20.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.

Art. 124 - Ferie
[...]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
[...]

Titolo XXVIII Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 125 - Pausa pasti

La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, va da 30 minuti ad un massimo di 3 ore, ed è concordata tra i Lavoratori dipendenti ed il Datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali.

Titolo XXX Gravidanza e puerperio
Art. 129 - Gravidanza e puerperio

In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di divieto al lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l’obbligo di esibire al Datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico, rilasciato dall’ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale, indicante la data presunta del parto.
Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare al Datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, prevista dalla Legge.
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
[...]

Titolo XXXI Malattia ed infortunio
Art. 133 - Malattia professionale od infortunio professionale

In caso di malattia od infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:
Condizioni L’assenza deve essere comunicata, salvo i casi di giustificato impedimento, entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro.
Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro non può perciò inoltrare la denuncia all’Inail od all’autorità giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni responsabilità derivante dal ritardo, ed il Lavoratore, salvo giuste ragioni d’impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.
[...]

Capo 7° Gestione del rapporto
Titolo XVIII Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 146 - Deleghe Enbic

Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
L’Azienda s’impegna a fornire puntualmente ai preposti ed ai Lavoratori la formazione e le informazioni dovute in forza del D.Lgs 81/2008, facendo primario riferimento al relativo Accordo Interconfederale ed alle specifiche indicazioni di “buona prassi” elaborate dalla Commissione “Sicurezza e Igiene del Lavoro” dell’Enbic

Titolo XL Diritti del lavoratore
Art. 149 - Lotta alle discriminazioni

Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
In particolare, sono considerati come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.
Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

Titolo XLII Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Art. 152 - Delega Enbic

Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi direttamente agli organismi pubblici competenti, le Parti, in attuazione delle disposizioni vigenti, intendono conferire al sistema della bilateralità la facoltà di concorrere all’attività d’attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli Enti preposti a tali funzioni.
Le Parti demandano all’Enbic di procedere a perfezionare il rilascio di tale certificazione
attraverso apposita convenzione con l’INPS.

Titolo XLIV Trasferimento - Trasferta - Distacco o comando
Art. 157 - Distacco

L'ipotesi del distacco si configura quando un Datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In caso di distacco il Datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero, conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il Lavoratore acquisirà, sino a concorrenza, quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei Lavoratori, o inerenti alle proprie specifiche prestazioni, in modo che il trattamento complessivo del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti.
[...]

Art. 158 - Modificabilità della presente disciplina
Nel presente titolo, tenuto conto della possibilità che il contratto sia applicato in Aziende di ridotte dimensioni, ove la contrattazione di secondo livello potrebbe non svolgersi od essere difficoltosa, si è fatta la scelta, apparentemente contraria al principio di sussidiarietà, di definire in modo molto analitico le condizioni per il trasferimento, la trasferta ed il distacco. Per quanto precede, non è però impedito alla contrattazione di secondo livello di modificare anche in peius singoli aspetti disciplinati nel presente Titolo, sulla base di valutazioni di carattere particolare e nel complesso degli istituti e benefici da essa garantiti.

Titolo XLV Indennità di disagio
Art. 160 - Contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale

Le Aziende turistiche con meno di 15 dipendenti potranno prevedere, con apposita contrattazione integrativa aziendale o territoriale l’erogazione delle indennità di cui al presente titolo.
L’Enbic assiste le parti nella realizzazione di tali contratti.

Art. 166 - Indennità sotterranei
I Lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulla salubrità dei luoghi di lavoro, prestino la loro attività lavorativa in locali sotterranei o privi di illuminazione naturale, percepiranno un’indennità giornaliera di 3.00 (tre/00) Euro.

Art. 168 - Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
I Lavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri Lavoratori dipendenti.
Per i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dall’ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.

Art. 169 - Contratto di lavoro per gli extracomunitari e portatori di handicap
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di Lavoratori extracomunitari valgono le norme di Legge e del presente CCNL.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di Lavoratori portatori di handicap valgono le norme di Legge e del presente CCNL.

Art. 170 - Indennità mensa
Le Aziende turistiche che non abbiano attivato il servizio mensa erogheranno ai dipendenti, il cui orario di lavoro preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in due parti, una indennità sostitutiva del servizio mensa, cd. “ticket restaurant” pari a 5,30 (cinque/30) Euro giornalieri.

Art. 173 - Indennità locali rumorosi
I Lavoratori che prestino l’intera attività lavorativa in locali al cui interno sia attive, per la maggior parte del tempo, stampanti o altri macchinari rumorosi percepiranno un’indennità giornaliera pari a (uno/50) Euro.

Titolo XLVI Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 176 - Indumenti ed attrezzi di lavoro

Nel caso in cui sia fatto obbligo al Lavoratore di indossare speciali divise od indumenti, la relativa spesa sarà a carico dell'Azienda.
Parimenti, sarà a carico del Datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'Azienda è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione della prestazione lavorativa.
Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'Azienda.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata darà all’Azienda, previa contestazione formale dell’addebito, il diritto di rivalersi per il danno subito, sulle competenze del Lavoratore.
[...]

Capo 8° Codice disciplinare
Titolo XLIX Doveri del lavoratore Disposizioni disciplinari licenziamenti
(Da affiggere in luogo accessibile da tutti i Lavoratori)
Art. 180 - Obbligo del prestatore di lavoro

[...]
Il Lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'Impresa.
Il Lavoratore ha l’obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
È altresì obbligatorio il rispetto della Legge 675/96 per i Dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.

Art. 194 - Divieti
È vietato al personale ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’impresa.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il Datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il Lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio.
In tal caso è in facoltà del Datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 198 - Doveri del lavoratore dipendente
Il Lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
[...]
• svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal Datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato e delle disposizione attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[...]
• evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali del Datore e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
• rispettare tutte le disposizioni in uso e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti

Art. 199 - Disposizioni disciplinari
I Lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
• rimprovero verbale;
• rimprovero scritto;
• multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
• sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni;
• sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
• licenziamento.

Art. 200 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Il rimprovero verbale o scritto è comminato per lievi irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazioni di basso rilievo del dovere di corretto comportamento.

Art. 201 - Mancanze punibili con la multa
Le mancanze punibili con la multa sono:
• per recidività, entro un anno dell’applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto; per ripetuta inosservanza dell’orario di lavoro;
• per provata negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
• per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ne sia prescritto il divieto;
• per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti e la clientela;
• in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non comportino pregiudizio agli interessi dell’Azienda.

Art. 202 - Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per 7 giorni
Le mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 7 giorni, sono:
• per recidività, entro un anno dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;
[...]
• per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri Dipendenti;
• per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;
[...]
• per rifiuto di eseguire ordini concernenti il proprio lavoro;
[...]
• in genere, per negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi del Datore.

Art. 203 - Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per un periodo da 8 a 10 giorni
Le mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da 8 a 10 giorni sono:
• per particolare gravità o recidiva, entro un anno dell’applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo non superiore a 7 giorni;
• per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio o per abbandono del posto di lavoro;
• in genere, per negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi del Datore o che procurino vantaggi a sé o a terzi, sempre che la gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile.

Art. 204 - Licenziamento per motivazioni disciplinari
Il licenziamento a seguito di gravi infrazioni previste:
• per particolare gravità o recidiva, entro un anno dell’applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo compreso tra 8 e 10 giorni;
• per essere sotto l’effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti la sicurezza dell’Azienda o, per il personale viaggiante, stradale;
• per furto o danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda;
[...]
• per costruzione entro le officine dell’Azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell’Azienda stessa;
• per abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
• per insubordinazione verso i superiori;
• per diverbio litigioso seguito da vie di fatto;
• per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
Il licenziamento individuale è regolamentato dal Codice Civile (art. 2118 e 2119) e dalle Leggi 604/66, 300/70 e 108/90.

Parti speciali
Sezione “A” Aziende alberghiere
Art. 213 - Stage o tirocinio formativo

Per il periodo di esercitazione, gli stagisti, studenti delle scuole superiori, dell'università o persone che intendono reinserirsi in un'attività lavorativa, cambiare lavoro o comunque acquisire competenze professionali nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi accolti nelle Aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente contratto. Lo stage non è considerato valido se prestino servizio effettivo in sostituzione dei Dipendenti normali.

Art. 214 - Distribuzione orario settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello territoriale e aziendale, tenendo conto delle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori.

Art. 215 - Orario giornaliero
Il lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle Parti a livello aziendale.
Salve condizioni di miglior favore, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.

Art. 216 - Lavoro notturno
In deroga all'art. 264 del presente CCNL le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25%, fatte salve le condizioni di miglior favore.
[...]

Art. 218 - Apprendistato obiettivi
L'Apprendistato è regolamentato dalla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 e dal D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e può essere utilizzato in tutti i settori di attività. Il contratto di Apprendistato ha lo scopo di formare i giovani, non per la singola attività lavorativa, ma per il mercato del lavoro.

Art. 219 - Contratti a termine e aziende stagionali - disciplina
La disciplina del presente istituto è normata dalla Parte Comune del CCNL.

2° Sub Titolo (Trattamento economico dei percentualisti nei pubblici esercizi)
Art. 244 - Nastro orario settimanale

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate o 6 giornate. Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in 5 o 6 giornate, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori.

Art. 245 - Ripartizione orario giornaliero
La determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, ma in ogni caso, l'orario di lavoro giornaliero di ciascun Dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni.
Il Datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei Lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro organizza i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio.

Art. 246 - Lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24.00 alle ore 6.00 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25%, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 247 - Lavoro straordinario
[...]
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 23.00 e le ore 6.00.
[...]
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
[...]

3° Sub Titolo (Le pulizie dei locali)
Art. 251 - Mansioni inferiori

Il personale di servizio è tenuto ad effettuare le pulizie della sala o del reparto cui è adibito. Tale obbligo non comporta l'esecuzione della grossa pulizia nei locali di lusso, negli altri locali le grosse pulizie competeranno al personale di sala solo se non sia presente in Azienda personale assunto con qualifica di Lavoratore di fatica.

4° Sub Titolo Norme per i locali notturni
Art. 252 - Definizione

Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e danze, il cui orario di chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.

Art. 254 - Esonero servizi di pulizia
Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

5° Sub Titolo Norme per la ristorazione collettiva
Art. 256 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro delle mense, in deroga alle previsioni generali del contratto collettivo, potrà essere modificato, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso il committente cambi gli orari in cui richiede il servizio di ristorazione.
Resta inteso che le prestazioni svolte tra le ore 22 e le 6 del giorno seguente saranno maggiorate ai sensi dell'Articolo sullo straordinario.

Art. 257 - Astensione in mense operanti in servizi pubblici essenziali
In considerazione delle peculiarità della ristorazione collettiva in favore delle strutture ospedaliere e delle scuole, le Organizzazioni sindacali si asterranno, nel proclamare azioni di lotta, alla normativa prevista per i Servizi Pubblici essenziali.

Art. 258 - Refezione
I Dipendenti delle mense hanno diritto a due pause di 15 minuti ciascuna, una la mattina e una il pomeriggio, in cui potranno consumare una colazione leggera utilizzando i cibi e le bevande presenti in mensa.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Sezione”C” Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
Art. 259 - Esigenze specifiche del territorio

Per i complessi turistico - ricettivi si richiama la possibilità di individuare, in sede territoriale e/o aziendale, forme di diversa articolazione dei nastri orari e della organizzazione del lavoro rispetto alle condizioni normate nel presente CCNL.
Tutti gli accordi raggiunti in tal senso dovranno essere certificati a cura dell'Enbic

Sezione “D” Stabilimenti balneari
Art. 260 - Interruzione meridiana

Negli stabilimenti balneari l’interruzione meridiana non potrà essere inferiore alle 3 ore né superiore alle 4; salvo per gli stabilimenti con orario a turni.

Art. 261 - Lavoro straordinario
[...]
Per lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le ore 23.00 e le 6.00.

Sezione “E” Alberghi diurni
Art. 262 - Riferimento normativo

Per gli alberghi diurni valgono integralmente le norme stabilite nella parte generale del presente contratto, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei Lavoratori.
Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Gli orari di lavoro potranno essere modulati, e comunicati per iscritto ai Lavoratori, o per l’intera forza lavoro o per specifici gruppi/reparti o anche per singoli Lavoratori secondo le esigenze dell’Impresa.
Gli orari di lavoro praticati nell’Azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i Dipendenti.

Sezione “F” Agenzie di viaggio
Art. 263 - Orario settimanale

Nelle Agenzie di Viaggi e nei Tour Operator l'orario di lavoro settimanale è articolato su 5 giornate lavorative.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di Legge, potrà essere goduta in 1 intera giornata o in 2 mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle Imprese e di quelle dei Lavoratori.
Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le Parti per i periodi di alta stagione.
Gli orari di lavoro potranno essere modulati, e comunicati per iscritto ai Lavoratori, o per l'intera forza lavoro o per specifici gruppi/reparti o anche per singoli Lavoratori secondo le esigenze dell'Impresa. Gli orari di lavoro praticati nell'Azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i Dipendenti.

Art. 264 - Orario di lavoro settimanale per i periodi di alta stagione
Le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Dipendenti di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile, per venire incontro alle esigenze dei periodi di alta stagione.
Nel caso di applicazione dell'orario flessibile la retribuzione rimarrà invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione.
L'Impresa che intenda effettuare l'orario flessibile dovrà darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andrà inviata all’Enbic che provvederà ad utilizzare i dati per l’analisi statistica dell'utilizzo del presente strumento nel rispetto delle norme sulla privacy.

Art. 265 - Lavoro straordinario
In deroga alle previsioni dell'articolo 116 del presente CCNL in merito, il lavoro straordinario sarà retribuito con una ulteriore maggiorazione del 10% da applicarsi alle maggiorazioni previste dal citato articolo.