Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 27 ottobre 2008
Validità: *
Parti: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" di Messina e Cgil-Flc, Cisl-Univ., Uil-Pa/Ur, Confsal/Snals/Cisapuni, Csa di Cisal Univ. e RSU
Comparti: P.A. - SSN, Personale del comparto, Policlinico Messina
Fonte: polime.it

Sommario:

Titolo I -Sistema delle relazioni sindacali
Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata
Art. 2 Composizione della Delegazione Trattante
Art. 3 Consultazione, informazione e concertazione
Art. 4 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 5 Soggetti sindacali
Art. 6 Comitato per le pari opportunità
Art. 7 Comitato paritetico sul fenomeno mobbing
Titolo II - Orario di lavoro e produttività
Art. 8 Orano di lavoro
Art. 9 Fasce orane di servizio
Art. 10 Sistema di rilevazione dell'orario di lavoro
Art. 11 Lavoro straordinario
Art. 12 Ferie
Art. 13 Permessi retribuiti
Art. 14 Assenze per malattia
Titolo III - Incarichi di posizione e di responsabilità
Art. 15 Indennità di responsabilità per incarico di posizione organizzativa
Art. 16 Indennità di responsabilità per incarico di funzioni specialistiche
Titolo IV - Progressioni e attività per il personale
Art. 17 Progressione economica all’interno della categoria
Art. 18 Formazione del personale
Art. 19 Diritto allo studio
Art. 20 Servizio sostitutivo di mensa
Art. 21 Mobilità
Titolo V - Finanziamento dei fondi contrattuali e norme finali
Art. 22 Fondo della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali
Art. 23 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive
Art. 24 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio
Art. 25 Norme transitorie e finali
Dichiarazioni congiunte
Allegati
A Protocollo per l’esercizio del diritto di sciopero e norme per la garanzia dei servizi pubblici essenziali
B Protocollo applicativo per il Sistema Premiante
C Relazione relativa alla determinazione dei fondi della produttività collettiva, delle fasce retributive, del lavoro straordinario.

Contratto collettivo integrativo aziendale Personale del comparto

A seguito del controllo sulla compatibilità dei costi del CCIA effettuata dal Collegio Sindacale in data 17.10.2008, ai sensi del comma 6, dell'art. 48 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino" di Messina è autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del Comparto del SSN.

Il giorno 27 ottobre alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino” di Messina [...] e le Organizzazioni Sindacali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria: OO.SS.: Cgil-Flc [...], Cisl-Univ. [...], Uil-Pa/Ur [...], Confsal/Snals/Cisapuni [...], Csa di Cisal Univ. [...] e Componenti RSU
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del personale del Comparto del SSN, nel testo che segue.

Titolo I - Sistema delle relazioni sindacali
Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) si applica a  tutto il personale, in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” (AOU) di Messina con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
2. Il presente CCIA entra in vigore dopo la sottoscrizione definitiva, autorizzata a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 3, comma 3 del CCNL 27 gennaio 2005.
3. Il presente CCIA conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto collettivo integrativo ed è integrato con gli accordi eventualmente intervenuti in successiva sequenza temporale.
[...]
5. Per gli istituti che non hanno scadenza annuale, le parti verificano, almeno due volte l’anno in apposite riunioni della delegazione trattante, la corretta e tempestiva applicazione degli istituti previsti dal presente contratto integrativo.

Art. 2 Composizione della Delegazione Trattante
La delegazione trattante dell' Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina, a norma dell'art. 9 del CCNL 07/04/1999, è così costituita:
per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda o da suo delegato;
- dal Magnifico Rettore o da suo delegato;
e si può avvalere dell’apporto, per singole materie, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario ed esperti dei Settori interessati sulla CCIA.
per la parte sindacale:
- dalle RSU costituite a norma dell'accordo del 07/08/1998, integrato dal CCNQ del 13/02/2001.
- dai rappresentanti delle OO.SS firmatarie del contratto nazionale dell’Università (due rappresentanti per ogni sigla)

Art. 3 Consultazione, informazione e concertazione
1. L'Amministrazione, previa adeguata e tempestiva informazione, acquisisce il parere preventivo delle rappresentanze sindacali su tutte le materie per le quali la consultazione è prevista dall’art. 8 del CCNL 09.08.2000, cosi come integrato dall'art. 4 del CCNL 27.01.2005.
2. L'obbligo di informazione ai soggetti sindacali da parte dell'Amministrazione, è regolato dall'art. 6 del CCNL 09.08.2000.
3. La concertazione è regolamentata dall'art. 7 del CCNL 09.08.2000.

Art. 4 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Le funzioni e le prerogative dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RR.LL.S.) sono definiti dall'art. 21 del CCNL 27.01.2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 Soggetti sindacali
1. La partecipazione delle OO.SS. si realizza attraverso gli istituti dell'informazione, della consultazione, della concertazione e della contrattazione demandate in sede aziendale alle OO.SS. dell'Università. Sono titolari della contrattazione integrativa le Delegazioni Trattanti delle OO.SS. preventivamente accreditate e la RSU.
2. L'Azienda costituisce con atto formale del suo Direttore Generale l’Ufficio Negoziazioni Sindacali (UNS), ne indica la sede, ne definisce la dotazione organica fornendolo dei necessari supporti tecnologici e informatici e ne nomina il Funzionario Responsabile.
3. L'UNS fornisce nelle forme meglio definite nel presente accordo le "informazioni" preventive e successive, convoca le OO.SS. in sede negoziale o tecnica, cura l'archiviazione relativa ai lavori delle Commissioni Aziendali, coadiuva la delegazione trattante di parte aziendale ad ogni livello, cura la trasmissione alle strutture dell'Ente di disposizioni, accordi e normative inerenti il CCNL.
4. I Componenti dell'UNS a qualsiasi livello, non possono rivestire cariche esecutive e direttive sindacali.
Le OO.SS. forniscono all’UNS i nominativi dei propri delegati al ritiro di ogni materiale.

Art. 6 Comitato per le pari opportunità
Considerato che in atto la RSU è unica (Azienda - Università), anche il Comitato per le pari Opportunità è unico.

Art. 7 Comitato paritetico sul fenomeno mobbing
Considerato che in atto la RSU è unica (Azienda - Università), anche il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing è unico.

Titolo II - Orario di lavoro e produttività
Art. 8 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro nelle strutture dell'AOU deve essere armonizzato con le esigenze dell’utenza; esso deve contemperare le esigenze di servizio con quelle dei dipendenti e deve comunque risultare funzionale all'organizzazione del lavoro.
L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri :
- ottimizzazione delle risorse umane finalizzata al miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari, amministrativi e didattici nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
2. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere:
- utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
- orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell’arco delle dodici o ventiquattro ore;
- orario di lavoro articolato, al di fuori del punto precedente, con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, rispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
• assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;
- la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico; una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l’attuale articolazione del turno fosse superiore.
- priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni operatore nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali. ,
4. L’orario individuale di lavoro per il personale in servizio presso l’AOU Policlinico “G Martino” è stabilito in n. 36 ore settimanali, fatte salve le specifiche disposizioni dell'art. 25, 26 e 27 del CCNL del 09/08/2000 cosi come modificate dagli artt. 7, 8 e 12 del CCNL del 27.01.2005.

Art. 9 Fasce orarie di servizio
L'organizzazione dei servizi assistenziali all’interno delle UU.OO., ferme restando le modalità indicate dal CCNL vigente, rimane a carico dei Direttori delle stesse ed, in ogni caso, le fasce orarie nelle quali il personale è obbligato a prestare servizio sono le seguenti:
a. Personale dell’area tecnica, amministrativa e professionale
Il personale dell’area tecnica, amministrativa e professionale espleta di regola il proprio servizio durante la fascia oraria antimeridiana con eventuale prolungamento nella fascia post-meridiana. Tale orario può essere distribuito su cinque o su sei giorni settimanali, a seconda delle esigenze dell'U.O. di appartenenza. Di regola, l'articolazione dei servizi viene prevista:
- nel caso di orario su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì;
- nel caso di orario su sei giorni, dal lunedì al sabato.
L'orario di lavoro può prevedere una copertura settimanale diversa da quella sopra indicata, nel caso in cui si renda necessario soddisfare specifiche e motivate esigenze di servizio che richiedano un’articolazione estesa anche alla domenica. In questo caso, il dipendente recupererà il riposo settimanale in diversa giornata della settimana, fermo restando il suo debito orario.
Nel rispetto dei principi di cui all'art. 25 del CCNL 09.08.2000, l'orario di lavoro viene svolto nella fascia oraria compresa tra le ore 07,30 e le 19,30 e, salvo diversa disciplina riferita a particolari tipologie di prestazione professionale, non può essere superiore a complessive 09,00 ore giornaliere. Per occasionali esigenze di servizio, su richiesta del Responsabile dell'U.O. e previo assenso del dipendente, il servizio potrà essere eccezionalmente prestato oltre il predetto orario.
Analogamente, per la partecipazione a specifici programmi dell’Azienda volti a migliorare la qualità dei servizi erogati all’utenza, il servizio potrà essere prestato anche in fasce orarie difformi da quelle previste dal punto precedente (H12 o H24).
Rispetto all’orario di lavoro ordinario individuale cui si attiene, e ferma restando la necessità di assicurare prioritariamente il rispetto delle esigenze di servizio, il dipendente deve assicurare la presenza in servizio, coerentemente alla relativa tipologia, nelle seguenti fasce orarie di compresenza:
- antimeridiana: dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
- pomeridiana: dalle ore 15,30 alle ore 17,00 (per i rientri programmati).
Conseguentemente, il dipendente è tenuto a giustificare gli eventuali ritardi (anche relativi a frazioni orarie) verificatisi durante le predette fasce di compresenza.
L’orario di lavoro si conforma alle seguenti tipologie, alternative tra loro:
A Orario su cinque giorni (di regola dal lunedì al venerdì), con due rientri pomeridiani o A antimeridiani e relativa interruzione da 10 minuti a 2 ore per pausa pranzo (nr. 3 giorni da 6 ore, e n. 2 giorni da 9 ore lavorative con pausa pranzo di almeno 10 minuti).
B Orario su sei giorni (di regola dal lunedì al sabato), della durata di 6 ore giornaliere. 
Il personale che presta i1 proprio servizio su cinque giorni la settimana deve di regola adottare una tipologia oraria che preveda rientri pomeridiani, per assicurare l'apertura pomeridiana al pubblico delle strutture.
Il personale che svolge la propria attività secondo la tipologia "A", nei giorni di rientro programmato è obbligato ad effettuare una "pausa pranzo", non inferiore a 10 minuti, compresa tra le ore 13,31 e le ore 15,29. Qualora il dipendente dovesse effettuare una “pausa pranzo" in un tempo inferiore a 10 minuti, il sistema di rilevazione presenze prolungherà la stessa fino ai 10 minuti previsti di interruzione.
Eventuali occasionali deroghe all'orario di servizio programmato potranno essere autorizzate direttamente dal Responsabile dell’U.O., su motivata richiesta del dipendente, a condizione che venga comunque garantita l’apertura pomeridiana della struttura, se prevista, e fermo restando comunque l’obbligo per il dipendente di assolvere il proprio debito orario di 36 ore settimanali. In casi particolari, l'orario ordinario del dipendente può essere articolato nel pomeriggio, prevedendo rientri antimeridiani in caso di articolazione su cinque giorni la settimana.
Non è previsto l'ingresso del personale dell'area tecnica, amministrativa e professionale prima dell’orario programmato, per cui l’intervallo di tempo tra l’entrata e l’orario di inizio di lavoro non viene conteggiato come presenza attiva. Anche il periodo trascorso dalla fine dell’orario programmato al momento in cui avviene la timbratura dell'uscita non viene considerato valido ai fini del conteggio del tempo lavorato, salvo un periodo massimo di trenta minuti. Ogni caso eccezionale, in deroga, andrà formalmente autorizzato dal Responsabile della struttura, anche a posteriori, e determinerà la rettifica manuale del tempo lavorato a cura della funzione amministrativa del Dipartimento di appartenenza o del Settore Gestione Risorse Umane delegata alla Gestione delle Presenze.
Salvo diversa motivata disposizione del Direttore Generale, nelle fasce orarie di compresenza, tutte le strutture dell'Azienda assicurano l’accesso all’utenza, sia interna che esterna.
b. Personale dell’area socio-sanitaria
Il personale dell’area socio-sanitaria espleta il proprio servizio nelle fasce orarie previste per assicurare la continuità dell’erogazione dell’assistenza ai pazienti nell'arco delle 24 ore.
In relazione alle esigenze delle strutture, il servizio può essere articolato o su turni (H12 e H24), ovvero assicurando la presenza secondo le tipologie già indicate per il personale dell’area tecnica, amministrativa e professionale tenendo conto della tipologia assistenziale della struttura.
b.1. Personale dell’area socio-sanitaria che opera in turni
Ordinariamente il personale turnista svolge il proprio servizio sulle 24 ore (H24). In relazione a specifiche esigenze delle UU.OO., può essere individuato personale turnista che articola il suo orario sulle 12 ore (H12).
Al personale che presta servizio su turni (H12 o H24) si applica il comma 5 dell'art. 25 CCNL del 09/08/2000, cosi come modificato dagli art. 7 e 12 CCNL del 27/01/2005, con riduzione dell’orario di lavoro da 36 a 35 ore. Ai fini dell’applicazione di detto articolo, si prevede la riorganizzazione dei turni di lavoro in modo da rendere inalterato il costo del personale turnista, senza variazione del numero di addetti e del budget di straordinario assegnato all'U.O. di appartenenza. Eventuale lavoro in eccedenza rispetto al debito orario verrà compensato con recupero orario, salvo autorizzazioni preventive di lavoro straordinario nel limite del budget assegnato all’U.O.
Dato il particolare profilo delle prestazioni da erogare non è possibile individuare una fascia oraria di compresenza bensì il personale inserito in dette turnazioni deve assicurare la propria presenza secondo i seguenti orari:

Turnisti sulle 24 ore:
Entrata ore 07,00 uscita ore 13,00
Entrata ore 13,00 uscita ore 20,00
Entrata ore 20,00 uscita ore 07,00
Turnisti sulle 12 ore:
Entrata ore 07,00 uscita ore 13,00
Entrata ore 07,30 uscita ore 13,30
Entrata ore 08,00 uscita ore 14,00
Entrata ore 13,00 uscita ore 19,00
Entrata ore 13,30 uscita ore 19,30
Entrata ore 14,00 uscita ore 20,00

Non è previsto l’ingresso del personale turnista prima dell’orario programmato, per cui l’intervallo di tempo tra l’entrata e l'orario di inizio del turno non viene conteggiato come presenza attiva, ad eccezione di un periodo di tolleranza di quindici minuti. Anche il periodo trascorso dalla fine del turno programmato al momento in cui avviene la timbratura dell'uscita non viene considerato valido ai fini del conteggio del tempo lavorato, salvo un periodo massimo di quindici minuti per consentire l’eventuale preparazione del subentrante e il passaggio di consegne. Ogni caso eccezionale, in deroga, andrà formalmente autorizzato dal Responsabile della struttura, anche a posteriori, e determinerà la rettifica manuale del tempo lavorato a cura della funzione amministrativa del Dipartimento di appartenenza o del Settore Gestione Risorse Umane delegata alla Gestione delle Presenze.
b. 2. Personale dell’area socio-sanitaria che opera con orario giornaliero
Il personale dell’area socio-sanitaria che opera con orario giornaliero presta servizio secondo le tipologie orarie già indicate per il Personale dell'area tecnica, amministrativa e professionale che presta servizio nei Dipartimenti ad Attività Integrata. La tipologia di servizio dovrà essere concordata con il Responsabile dell’U.O. e correlata alle esigenze funzionali della stessa U.O., in modo da assicurare l’ottimale organizzazione dell'attività assistenziale.

Art. 11 Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non rappresenta un fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e, pertanto, può essere utilizzato solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili;
2. L’ammontare della quota di fondo destinato a retribuire il lavoro straordinario dei dipendenti del Comparto per l’anno 2008 è pari a € 1.615.421,54.
3. L’utilizzo delle risorse all’interno delle singole articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 65 ore pro capite annue, elevabili a massimo 180 ore annuali nell'ambito del budget stabilito per l’UO, ovvero fino a 250 ore annue per massimo 5 % del personale, (art. 10 D.P.R. 384/90 integrato art. 40 CCIN 20/09/01),nell’ambito della quota di fondo di cui al punto 2.
4. Le prestazioni di lavoro straordinario devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile della struttura;
5. La Direzione Aziendale determina le quote di risorse che, in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale, vanno assegnate alle singole articolazioni aziendali;
6. Ogni Responsabile di Dipartimento, Settore e Unità di Staff avrà assegnato il proprio monte ore straordinario disponibile per l’anno. Dal budget di ogni singola struttura si dovrà decurtare il 10% che resterà a disposizione della Direzione Generale;
7. Il Dirigente responsabile della struttura deve comunicare per competenza alla Direzione Sanitaria o alla Direzione Amministrativa, e al responsabile del Settore Gestione Risorse Umane, la pianificazione delle attività in regime di straordinario entro i limiti di cui al punto 3.
8. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione fuori dall'orario di servizio a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall’Azienda) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi.
9. Le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di servizio possono essere convertite a richiesta del dipendente in riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze della struttura di appartenenza;
10. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo; dove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario preventivamente autorizzate e sottoscritte dal Responsabile dell’U.O. saranno interamente retribuite, purché rientrino nel budget della stessa U.O..
11. Il fondo per il lavoro straordinario viene ripartito tra le diverse strutture direttamente dal Direttore Generale e gestito dai Dirigenti Responsabili delle strutture di appartenenza dandone comunicazione alle OO.SS..
12.11 budget assegnato ad ogni singola struttura dovrà essere portato a conoscenza del personale, a cura del suo Responsabile.
13. La quota assegnata alla Direzione Generale viene da questa utilizzata per far fronte a specifiche esigenze, di particolare rilevanza, di tutte le strutture dell’Azienda che richiedano l'impegno di dipendenti oltre il normale orario di servizio, e che non sia possibile remunerare con il budget assegnato.
14. Esaurito il budget assegnato, eventuali esigenze di prestazioni lavorative al di fuori del normale orario di servizio potranno essere compensate, con il preventivo consenso del dipendente, con l’attivazione del “conto ore individuale”, cosi come previsto dall’art. 27 del CCNL 09.08.2000. In assenza di ulteriori incrementi del budget assegnato, il dipendente fruirà dei corrispondenti riposi compensativi entro il primo trimestre dell’anno successivo.
15.11 riepilogo mensile delle ore di lavoro straordinario da liquidare deve essere reso disponibile ai dipendenti della struttura e trasmesso al competente ufficio dell'Azienda entro il quinto giorno del mese successivo a quello cui si riferisce e deve riportare il rendiconto analitico dell’impiego del budget assegnato complessivamente alla struttura, debitamente certificato dal Responsabile della struttura medesima, nonché i report della procedura di rilevazione automatizzata delle presenze, vidimati dallo stesso.

Art. 12 Ferie
1. Fatte salve le deroghe di cui ai successivi commi 2 e 3, le ferie devono essere fruite entro l’anno di maturazione.
2. Per particolari esigenze di servizio, il termine ultimo per la fruizione delle ferie previsto dal precedente comma 1 può essere prorogato dal Responsabile della struttura, acquisito il consenso del dipendente, fino al 30 settembre dell’anno successivo a quello di maturazione.
3. Per quanto previsto dall’art. 28, comma 12, del CCNL 9 agosto 2000, cosi come modificato dall'art. 10, comma 1 lettera A, del CCNL 28 marzo 2006, nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne fino a 14 giorni nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
[...]

Titolo IV - Progressioni e attività per il personale
Art. 20 Servizio sostitutivo di mensa

1. L'Azienda, compatibilmente con le disponibilità complessive del bilancio, impiega annualmente proprie risorse per il servizio sostitutivo di mensa per il personale il cui onere è a totale carico dell'Azienda. Dalla data di entrata in vigore del presente CCIA il valore del buono pasto viene fissato in € 8,00.
L’attribuzione del buono pasto al singolo dipendente avviene in caso di orario di lavoro non inferiore a 8 ore, oltre a minimo 10’ di pausa pranzo nel caso di servizio che non obblighi il dipendente alla continua presenza sul posto di lavoro.
3. L'attribuzione del buono pasto è inoltre prevista per l’attività lavorativa che si prolunga oltre le 8 ore lavorative conseguente o ad una programmazione preventiva (ad esempio servizio notturno in ambito assistenziale, attività giornaliera con rientro programmato in ambito non assistenziale), o a comprovate esigenze di servizio che, seppur non programmate, obblighino alla prosecuzione dell’attività oltre l’orario programmato e siano debitamente autorizzate dal Responsabile dell'U.O. di appartenenza.
[...]

Titolo V - Finanziamento dei fondi contrattuali e norme finali
Art. 24 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio

L’ammontare del fondo in oggetto è pari ad €3.855.103,28
Il 5% di tale fondo, pari ad € 192.755,16 non è erogabile ai sensi del decreto assessoriale del 24/10/07.
Per tanto la somma del fondo erogabile è pari ad € 3.662.348,12
L'ammontare del fondo sarà utilizzato come segue:
Indennità di turno e presenze € 1.742.350,82
Indennità di malattie infettive € 80.000,00
Indennità pronta disponibilità € 147.524,75
Rischio radiologico € 77.051,01
Straordinario € 1.615.421,54

Art. 25 Norme transitorie e finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCIA, si rinvia alle norme di legge e ai CC.CC.NN.L. di comparto vigenti nel tempo.