Categoria: 1947
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Tipologia: CCNL
Data firma: 30 settembre 1947
Validità: 01.06.1947 - 31.12.1948
Parti: Associazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari e Federazione Italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico
Settori: Trasporti, Attività e i servizi ausiliari del traffico, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Categorie degli impiegati.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamenti di mansioni.
Art. 6. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Retribuzioni.
Art. 13. - Indennità di contingenza.
Art. 14. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 15. - Tredicesima mensilità.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - Trasferimenti.
Art. 18. - Alloggio.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Tutela della maternità.
Art. 21. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 22. - Servizio militare.
Art. 23. - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 25. - Indennità di licenziamento.
Art. 26. - Previdenza.
Art. 27. - Indennità in caso di morte.
Art. 28. - Decadimento del limite della retribuzione.
Art. 29. - Dimissioni.
Art. 30. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 31. - Certificato di lavoro.
Art. 32. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 33. - Sostituzione degli usi.
Art. 34. - Controversie.
Art. 35. - Norme speciali.
Art. 36. - Norme generali.
Art. 37. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale.
Art. 7.

Art. 9.
Protocollo allegato al contratto impiegati
Allegato Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale impiegatizio dipendente da imprese esercenti le attività e i servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari, 30 settembre 1947
(Servizi di recapito telegrammi, espressi e dispacci in genere, recapito in loco attività di pompe e trasporti funebri; servizi di pulizia pavimenti, vetrine, ecc.).

Addì 30 settembre 1947 in Roma, tra l’Associazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro por il personale impiegatizio dipendente da Imprese esercenti le attività di cui all’art. 1 del contratto operai.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Mutamenti di mansioni.
L’impiegato in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro è di 45 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in più senza maggio- razione di straordinario.
[...]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 7.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 olle 6, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l’orario notturno è quello coincidente con l’orario del terzo turno.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 9 nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso degli impiegati per i quali ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno, nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
[..]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge. [...]
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 10. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione (stipendio e contingenza), non inferiore a:
15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni;
20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 2 fino a 10 anni;
25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre 10 fino a 15 anni;
30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio di oltre 15 anni.
[...]

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennità per gli impiegati che da località non malariche vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente arti colo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 20. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve, in tale evenienza:
а) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di 8 mesi di cui due prima del parto e sei dopo;
[...]

Art. 23. - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) Usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) Osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questi, lini quali gerarchicamente dipende;
[...]
5) Rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
6) Aver cura degli oggetti, macchinario o strumenti e quanto altro a lui affidato.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità con:
a) Rimprovero verbale;
b) Rimprovero scritto;
c) Multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) Sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) Licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 34. - Controversie.
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda tramite la Commissione interna, verranno sottoposte al l’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavora tori fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire la azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente con tratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 35. - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dal l’azienda, sempre che non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 36. - Norme generali.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi, interconfederali.

Dichiarazione a verbale.
Art. 7.
- Le parti si danno atto che nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dal l’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3 del R.D. 10 settembre 1923, n. 955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerarsi personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - «quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di prima categoria.