Tipologia: CPL
Data firma: 20 aprile 1950
Validità: 01.04.1950 - 31.03.1952
Parti: Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno e Camera Confederale del Lavoro di Livorno e Unione Sindacale Provinciale di Livorno
Settori: Agroindustriale, Acque gassate, Livorno

Sommario:

Art. 1. - Affissioni del contratto.
Art. 2. - Assunzioni.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Donne e fanciulli.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Riposo per i pasti.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 11. - Giorni festivi e festività infrasettimanali.
Art. 12. - Festività nazionali.
Art. 13. - Sospensione dal lavoro.
Art. 14. - Interruzione del lavoro.
Art. 15. - Recuperi.
Art. 16. - Determinazione categorie.
Art. 17. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 18. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Trasferte.
Art. 22. - Trasferimenti.
Art. 23. - Indennità di bicicletta.
Art. 24. - Permessi.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Maternità.
Art. 27. - Malattia ed infortunio non sul lavoro.
Art. 28. - Infortuni sul lavoro.
Art. 29. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 30. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 31. - Indennità di licenziamento.
Art. 32. - Dimissioni.
Art. 33. - Caso di morte.
Art. 34. - Regolamento di fabbrica.
Art. 35. - Disciplina aziendale.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Art. 38. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 39. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 40. - Utensili di lavoro.
Art. 41. - Spogliatoi.
Art. 42. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 43. - Premi di anzianità.
Art. 44. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 45. - Decorrenza e durata.
Parte aggiuntiva
1) Permessi sindacali.
2) Aspettative per cariche sindacali.
3) Mense aziendali.
4) Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
5) Certificato di lavoro.
6) Restituzione documenti di lavoro.
7) Reclami e controversie.
8) Commissioni interne.
9) Norme generali.

Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l’industria delle acque gassate ed affini della provincia di Livorno, 20 aprile 1950

Addì 20 aprile 1950 in Livorno, tra l’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Livorno [...], con la partecipazione dei rappresentanti del Sindacato provinciale Lavoratori Alimentaristi [...] e l’Unione Sindacale Provinciale di Livorno [...], premesso che il presente contratto non può costituire precedente o essere invocato come condizione di miglior favore dandosi atto reciprocamente le parti che verrà immediatamente sostituito dall’eventuale contratto nazionale che fosse sottoscritto fra l’Associazione Industriali Bevande Gassate di Roma e le Organizzazioni dei Lavoratori, si è stipulato il seguente Contratto Provinciale di Lavoro che disciplina, per la provincia di Livorno, i rapporti fra le Aziende esercenti l’industria delle acque gassate ed affini e gli operai in esse occupati.

Art. 5. - Visita medica.
L’azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l’operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell’Azienda e dell’Ufficiale sanitario, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 6. - Donne e fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 7. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa e di custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali ripartito in non più di 10 ore giornaliere.
Sono esclusi da tale limitazione gli addetti alla distribuzione alla clientela per i quali, date le particolari e differenti situazioni aziendali in materia di distribuzione delle acque gassate, si conviene che le situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda vengano sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.
In caso di mancato accordo per tali stipulazioni interverranno le Associazioni stipulanti.
Sono esclusi inoltre dalle limitazioni gli addetti ai lavori discontinui con alloggio nello stabilimento e nelle immediate vicinanze per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 8. - Riposo per i pasti.
Nelle aziende in cui l’orario normale di cui all’art. 7 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un’ora di sosta per la consumazione del pasto. 

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per il lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’art. 7.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 1).
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati! motivi individuali di impedimento.
Nei periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 6).
Per lavorò festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 2).
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
[...]

Art. 15. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 19. - Ferie.
L’operaio per ogni anno di servizio prestato ha diritto ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzione complessiva (paga base più eventuali aumenti di merito più contingenza) nella misura di:
- dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: 12 giorni (96 ore);
- dall’8° al 15° anno compiuto di anzianità: 14 giorni (112 ore);
- dal 16° anno compiuto di anzianità in poi: 16 giorni (128 ore).
[...]

Art. 26. - Maternità.
In attesa dell’emanazione dei nuovi provvedimenti legislativi sulla materia e con riserva di conguaglio - ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle operaie durante lo stato di gravidanza e puerperio - le Aziende dovranno conservare il posto alle operaie per un periodo di mesi 6 di cui 3 durante l’ultimo periodo di gravidanza ed il rimanente durante il puerperio [...]

Art. 28. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[...]

Art. 34. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di Fabbrica), che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga od in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 35. - Disciplina aziendale.
L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’Organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
I superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all’art. 34 e alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 38.

Art. 37. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione l’operaio che:
1) non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazioni;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione:
3) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza o con voluta lentezza, a meno che tale lentezza non dipenda, per le donne, da particolari ricorrenti condizioni fisiche;
4) che arrechi, anche per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) contravvenga al divieto di fumare;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
9) che si presti al diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che fuori dell’orario di lavoro proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[...]
14) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione alla entità o alla gravità o alla abituale recidività della infrazione.
[...]

Art. 38. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
a) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non dell’indennità di licenziamento:
1. insubordinazione ai superiori;
2. danneggiamento colposo ai materiali, agli impianti ed ai prodotti dell’azienda;
3. rissa o via di fatto nello stabilimento, fuori dei reparti di lavorazione;
[...]
5. gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
8. che procede, durante l’orario di lavoro alla lavorazione o alle costruzioni, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
9. recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due provvedimenti disciplinari nei dodici mesi antecedenti;
b) senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
1. non lieve insubordinazione ai superiori;
[...]
3. abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del personale a cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo;
4. danneggiamento volontario ai materiali, impianti e prodotti dell’azienda;
5. lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, . senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi allorché si tratti di lavorazione o costruzione di grave rilevanza;
[...]
7. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
8. negligenza o atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
[...]
11. inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
12. rissa o vie di fatto nei reparti di lavorazione.

Art. 39. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 40. - Utensili di lavoro.
L’operaio riceverà dall’Azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizioni di poterli conservare.
[...]

Art. 41. - Spogliatoi.
Nell’azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto. Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l’orario di lavoro.

Parte aggiuntiva
3) Mense aziendali.

Per le mense aziendali si fa riferimento all’accordo provinciale 28 gennaio 1946.

7) Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle parti che hanno sottoscritto il presente contratto e in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle Confederazioni Generali.

8) Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario della Azienda; sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

9) Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.