Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 09 novembre 2012, n. 43500 - Fresa: omessi controlli preventivi e omessa manutenzione


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente

Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis), nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 28/2/2011 del Tribunale di Pordenone, che lo ha condannato alla pena di euro 3.000,00 di ammenda perchè colpevole, quale legale rappresentante della " (Omissis) S.r.l." del reato previsto dagli dall'articolo 71, comma 4, e articolo 87, comma 1, in relazione agli obblighi del Decreto Legislativo n. 81 del 2010 (ndr. D.Lgs. 81/08), articolo 70, commesso fino al (Omissis);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Luigi Marini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. (Omissis), in sostituzione degli avv.ti (Omissis) e (Omissis), che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

 

Fatto



1. Con sentenza del 28/2/2011, emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale di Pordenone ha condannato il sig. (Omissis) alla pena di euro 3.000,00 di ammenda perchè colpevole, quale legale rappresentante della " (Omissis) S.r.l." del reato previsto dall'articolo 71, comma 4, e articolo 87, comma 1, in relazione agli obblighi del Decreto Legislativo n. 81 del 2010 (ndr. D.Lgs. 81/08), articolo 70, commesso fino al (Omissis).

2. Avverso tale decisione il sig. (Omissis) propone ricorso tramite i Difensori, in sintesi lamentando:

- Vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera e) ed errata applicazione dell'articolo 533 c.p.p., per avere il Tribunale erroneamente individuato il punto di rottura dell'apparecchiatura e avere formulato valutazioni di ordine tecnico senza alcun contraddittorio con la difesa e senza procedere a consulenza tecnica, così che, vertendosi in un caso in cui la rottura non ha riguardato l'attrezzo di lavoro ma, imprevedibilmente, l'asse di sostegno, difetta ogni comportamento addebitabile al ricorrente sotto il profilo della colpa.

Diritto



1. La Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato.

In effetti, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, il giudicante non è incorso in alcun errore ricostruttivo del fatto, avendo in modo chiaro rilevato che la rottura riguardò, proprio come sostenuto dal ricorrente, l'asse su cui era montata la fresa. Ciò è tanto vero che l'addebito mosso al ricorrente è quello di non avere controllato che l'asse non avesse subito danni o usura a causa del calore e delle vibrazioni sviluppati dalla fresa nel suo operare con altissimo numero di giri/minuto.

Non sussiste, dunque, alcuna incertezza circa il macchinario oggetto degli omessi controlli preventivi e dell'omessa manutenzione, così come non vi è incertezza circa la condotta addebitata al ricorrente.

A tale proposito non appare sostenibile la doglianza che si fonda sulla distinzione fra apparato meccanico e supporto, essendo evidente che il macchinario deve essere controllato e mantenuto in tutte le sue parti essenziali, apparendo invece corretta sul piano logico la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ricomprende fra i componenti soggetti a usura anche l'asse che sostiene il meccanismo rotante e che risente delle vibrazioni e del calore prodotti da quel meccanismo.

2. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1,000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.