Cassazione Penale, Sez. 4,  08 novembre 2012, n. 43453 - Morte di un perito libero professionista e responsabilità del guidatore di una "ralla" e del datore di lavoro


 

 

 

Responsabilità di un dipendente con mansioni di autista e di un legale rappresentante di Omissis per infortunio mortale occorso ad un perito tecnico, libero professionista, che si trovava sul piazzale di un'area portuale affidata in concessione alla Omissis, per verificare della merce. La ricostruzione dell'infortunio rileva che l'autista imputato, mentre si trovava alla guida di una trattrice, definita in gergo tecnico "ralla", con agganciato un semirimorchio, travolgeva il perito che stava attraversando trasversalmente la banchina ed aveva in mano un libriccino, che consultava con la testa abbassata. La trattrice aveva la caratteristica di poter far ruotare di 180 gradi il posto di guida, con il risultato di poter effettuare operazioni di retromarcia con il conducente che aveva quindi il corpo ed il viso rivolti all'indietro, ovvero nella direzione in cui stava marciando, dunque in condizioni non dissimili da una normale guida in avanti, se non per il fatto che il guidatore aveva davanti a sè l'ingombro del semirimorchio. Nel corso di tale manovra, veniva investito il perito che decedeva istantaneamente.

L'imputazione consiste nell'omessa dotazione della trattrice di dispositivi acustici di segnalazione e di avvertimento, nell'aver omesso di disporre un idoneo servizio di segnalazione svolto con lavoratori incaricati per i casi di impossibile controllo della zona dal posto di manovra di tutta la zona di azione del mezzo, nell'omessa disposizione di regole di circolazione e nell'omessa dotazione delle attrezzature di lavoro mobili di dispositivi ausiliari per migliorarne la visibilità.

Condannati, ricorrono in Cassazione - La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di (Omissis) e, per l'effetto estensivo, nei confronti anche di (Omissis), limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al punto concernente l'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Rigetta nel resto i ricorsi e dichiara la sentenza impugnata irrevocabile quanto alle altre statuizioni.






REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sui ricorsi proposti da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 2102/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del 14/04/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. TINDARI BAGLIONE che ha concluso per il rigetto oltre spese;

udito il difensore avv. (Omissis) del foro di (Omissis), sostituito con nomina dell'avv. (Omissis), difensore di (Omissis), si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



Con sentenza in data 14.4.2011 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma di quella del Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, in data 13.10.2009 con cui veniva affermata la penale responsabilità di (Omissis) (dipendente con mansioni di autista) e (Omissis) (quale console, e quindi legale rappresentante, della (Omissis)) in ordine al delitto di omicidio colposo (articolo 113 c.p. e articolo 589 c.p., commi 1 e 2) aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (omessa dotazione della trattrice di dispositivi acustici di segnalazione e di avvertimento, di disporre un idoneo servizio di segnalazione svolto con lavoratori incaricati per i casi di impossibile controllo della zona dal posto di manovra di tutta la zona di azione del mezzo, omessa disposizione di regole di circolazione, omessa dotazione delle attrezzature di lavoro mobili di dispositivi ausiliari per migliorarne la visibilità) in danno di (Omissis) (perito tecnico libero professionista, che si trovava sul piazzale del (Omissis) per verificare della merce), previa concessione al (Omissis) delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, riduceva la pena inflitta e condizionalmente sospesa a mesi quattro di reclusione, concedendo al (Omissis) anche il beneficio della non menzione della condanna. Confermava le residue disposizioni della sentenza di primo grado (che aveva condannato il (Omissis), con circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione).

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e riportata nella sentenza oggi impugnata, l'incidente mortale si era verificato in un'area portuale affidata in concessione alla (Omissis). Come riferito dai testimoni (Omissis), (Omissis) e (Omissis) (tutti facenti parte di un'altra distinta squadra di lavoratori addetti all'imbarco/sbarco di merci da una nave) e dallo stesso imputato (Omissis), in data (Omissis), all'interno del porto commerciale della (Omissis), il (Omissis), dipendente della (Omissis) di (Omissis), si trovava alla guida di una trattrice, con agganciato un semirimorchio. La trattrice in questione, definita in gergo tecnico "ralla", aveva la caratteristica di poter far ruotare di 180 gradi il posto di guida, con il risultato di poter effettuare operazioni di retromarcia con il conducente che aveva quindi il corpo ed il viso rivolti all'indietro, ovvero nella direzione in cui stava marciando, dunque in condizioni non dissimili da una normale guida in avanti, se non per il fatto che il guidatore aveva davanti a sè l'ingombro del semirimorchio. L'imputato (Omissis) stava dunque effettuando una manovra di retromarcia nel senso sopra specificato, alla guida di una "ralla". Nel corso di tale manovra, veniva investito (Omissis), che decedeva istantaneamente. Il (Omissis), come riferito dal teste (Omissis), stava attraversando trasversalmente la banchina ed aveva in mano un libriccino, che consultava con la testa abbassata. Il mezzo investitore veniva subito spostato per cercare di soccorrere la vittima, con il risultato di alterare lo stato dei luoghi. Venivano comunque effettuate dalla Polizia giudiziaria (ASL) intervenuta, delle fotografie della situazione trovata all'arrivo da detti operatori. La persona deceduta era un libero professionista, che effettuava perizie assicurative sulle merci in transito nel porto. Si trattava di una persona usa a transitare nel porto, anche se quel giorno specifico non risultava che gli fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione ad accederne alle banchine.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di (Omissis) e (Omissis).

Nell'interesse del (Omissis) vengono articolati, in sintesi, i seguenti motivi.

1. La manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità.

Assume che, dato che la Corte territoriale aveva ritenuto che il (Omissis) o si sarebbe dovuto astenere dalla manovra poi effettuata (con la ralla a marcia in avanti) oppure operare con l'ausilio di soggetto a ciò preposto in via istituzionale (del tutto assente, come poi rilevato a proposito della posizione del coimputato (Omissis)) e non certo richiestone dallo stesso conducente a titolo di mera cortesia, nel caso di specie al (Omissis), a fronte di quanto inizialmente sostenuto, ne scaturiva un'evidente contraddizione motivazionale. Altra contraddizione viene ravvisata nella necessità di pretendere dal (Omissis) che si astenesse dal porre in essere la detta manovra.

2. La violazione di legge in relazione all'articolo 192 c.p.p. ed il vizio motivazionale in relazione alla condotta dell'agente e al nesso causale, rappresentando come fosse stata omessa una rigorosa motivazione circa la pericolosità della manovra ed il nesso causale, dal momento che non era stato posto in essere alcun rilievo tecnico planimetrico o simulazioni del fatto, sicchè la sentenza si era fondata su dati congetturali, con particolare riferimento alla completa occlusione della visuale al guidatore da parte del "sospinto".

3. La violazione di legge in relazione agli articoli 191 e 360 c.p.p., assumendo la inutilizzabilità delle foto effettuale dai tecnici (Omissis) dal posto di guida della ralla per verificare la scarsa o assente visibilità, poichè atto irripetibile eseguito in assenza del difensore e come riconosciuto dal Giudice di prime cure a verbale del 16.6.2008.

4. Il vizio motivazionale in ordine all'individuazione dell'obbligo di cautela, cioè alla violazione di una regola di normale prudenza rilevata da entrambi i giudici di merito, laddove la norma di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 20 richiamava la formazione, istruzioni e mezzi forniti dal datore di lavoro al pari della giurisprudenza che riversava su quest'ultimo l'obbligo di adottare le cautele antinfortunistiche.

5. Il vizio motivazionale in relazione al nesso causale, attesa l'impossibilità da parte del conducente di prevedere lo specifico sviluppo causale verificatosi, in considerazione dell'altamente imprudente condotta della vittima.

6. Il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6, nonostante l'avvenuto risarcimento da parte della Compagnia assicurativa, come sancito sia dalla Corte Costituzionale (n. 138/1998) che da questa Corte di legittimità.

Nell'Interesse di (Omissis) si deducono, in sintesi, le seguenti censure.

1. L'irrilevanza causale delle trasgressioni addebitate all'imputato (Omissis). La contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ed inosservanza dell'articolo 41 cpv c.p., assumendo che, attesa anche la ritenuta assenza del cicalino acustico (che però vi era ma non funzionava), il conducente avrebbe dovuto - e di tanto era perfettamente consapevole - richiedere l'assistenza di un soggetto ausiliario (cioè il (Omissis) ivi presente) che consentisse di sopperire alla ridotta visibilità provocata dall'ingombro del semirimorchio con le sponde alzate: era manifestamente illogica la tesi secondo la quale la presenza del (Omissis) a titolo di cortesia non rileverebbe al fine di escludere la rilevanza causale dei comportamenti contestati al (Omissis) con la previsione "istituzionale" di una procedura di ausilio all'esecuzione della manovra della ralla (che avrebbe potuto solo rilevare ai fini dell'integrazione delle contravvenzioni in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro).

Nè si poteva sostenere che la condotta omissiva addebitata al (Omissis) avesse aumentato il rischio del verificarsi di incidenti del tipo di quello che aveva cagionato la morte del signor (Omissis) e le trasgressioni del (Omissis), ove esistenti, non costituivano condizione necessaria dell'evento perchè non indispensabili alla sua realizzazione. Inoltre, la condotta colposa del (Omissis) costituiva la condizione contingentemente necessaria dell'incidente mortale, così integrando quella causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento del reato e così escludendo il rapporto di causalità tra lo stesso incidente e il precedente comportamento addebitato al (Omissis).

2. La negligenza dell'imputato (Omissis) e la possibilità di evitare la retromarcia manovrando la ralla marcia avanti nonchè la mancanza della motivazione, assumendo, sulla scorta delle deposizioni di vari testi ( (Omissis), (Omissis), (Omissis) e lo stesso (Omissis)) che non era impossibile una manovra diversa da quella effettuata in retromarcia, come sostenuto con l'atto d'appello a cui il giudice a quo non aveva dato compiuta risposta.

3. L'ininfluenza causale dell'asserita inesistenza del cicalino di segnalazione acustica. La contraddittorietà della motivazione e mancata dimostrazione dell'assunto secondo cui il predetto cicalino avrebbe "sovrastato qualsiasi altro rumore" e violazione dell'articolo 192 c.p.p., comma 2 e articolo 526 c.p.p., comma 1 poichè, per un verso, la motivazione si era contraddetta laddove dapprima aveva ritenuto che molto probabilmente la presenza del cicalino avrebbe impedito il sinistro e poi che certamente avrebbe impedito il luttuoso evento e, per altro verso, aveva ritenuto che i cicalini operano ad una frequenza talmente alta da sovrastare qualsiasi altro rumore, dato questo non tratto da alcun accertamento tecnico nè riferibile al notorio e rientrante della scienza privata del giudice di merito. Del pari non vi era alcun accertamento tecnico per il quale il suono del cicalino, come sostenuto in sentenza, avrebbe superato il suono della gru, ritenuto solo sulla base del fatto (nemmeno provato) che quest'ultimo era stato superato dalle le urla dei lavoratori presenti.

4. La mancata prova dell'inesistenza di corsi formativi circa l'utilizzo delle ralle e conseguente mancanza di motivazione. Irrilevanza causale dell'asserita inesistenza di corsi formativi e conseguente contraddittorietà della motivazione. Al riguardo si rileva non solo una contraddizione tra la sentenza di primo grado (secondo cui risultava poco chiaro se venissero compiuti i corsi di formazione in questione) e quella oggi impugnata (secondo la quale non erano stati posti in essere i detti corsi), ma anche rispetto al contenuto della deposizione del teste (Omissis) dalla quale emergeva che tali corsi erano stati tenuti, evidenziando l'irrilevanza causale di tale trasgressione poichè l'effettuazione di tali corsi nulla avrebbe potuto aggiungere al patrimonio conoscitivo del (Omissis) ed atteso che solo una diversa manovra o diversa modalità esecutiva della manovra stessa (con ausilio di terzi) era stata causa dell'evento.

5. La mancanza e contraddittorietà della motivazione sotto il profilo della esistenza e della posizione di garanzia del preposto.

La sentenza aveva sostenuto che non vi era un soggetto specificamente preposto ad aiutare da terra il conducente della motrice che operasse in retromarcia pur avendo rilevato che il (Omissis), a conferma di quanto riferito dal teste (Omissis) (che aveva parlato di un capo piazzale e capo area presenti solo sul terminal e non sulla banchina), aveva dichiarato che in organico era previsto un preposto con mansioni antinfortunistiche (tale (Omissis)): ma altro era il problema dell'esistenza del preposto, altro era quello della necessità che il (Omissis) coinvolgesse un collega in veste di ausiliario per la manovra.

Inoltre, la sentenza prescindeva del tutto, con conseguente omessa motivazione al riguardo, dalla deposizione del teste (Omissis) che aveva riferito della necessaria presenza sul piazzale di un "responsabile delle operazioni" e che tutte le squadre avevano un preposto per la manovra dei mezzi. Inoltre le mansioni antinfortunistiche del preposto non erano limitate a quelle di scarico della nave (come ritenuto dalla sentenza impugnata sulla scorta delle dichiarazioni del (Omissis)), attesa la deposizione del teste ASL (Omissis), che aveva ricordato come colui che doveva allontanare gli estranei dal piazzale era "il responsabile del piazzale che gestiva le operazioni in quel momento", con conseguente omessa motivazione sul punto, pur richiamato nell'atto di appello.

Diritto



Il ricorso di (Omissis) è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, con effetto estensivo in favore del coimputato ricorrente (Omissis).

In particolare, quanto al ricorso del (Omissis).

Sub 1, 2 e 3. Le censure sono aspecifiche oltre che manifestamente infondate.

La scarsa visibilità in sede di retromarcia con l'ingombro del semirimorchio posto davanti al guidatore, che procedeva sostanzialmente in avanti attesa la rotazione della cabina, è desunta dalle dichiarazioni dei testi (Omissis) e (Omissis), nonchè dallo stesso consulente di parte che ha riconosciuto come la manovra fosse a rischio e dalle dichiarazioni dello stesso (Omissis) (pag. 12 sent.)

Le argomentazioni addotte al riguardo in motivazione appaiono sufficienti e non abbisognevoli di accertamenti tecnici particolari. E ciò a prescindere dalla documentazione fotografica che comunque non costituisce un atto irripetibile, essendo suscettibile di essere agevolmente riprodotto ed essendo comunque sfornito di valenza decisiva.

Sub 4. La censura è infondata. Sul punto la sentenza ha fornito adeguata motivazione (pag. 13) nè gli oneri di informazione che incombevano sul datore di lavoro valgono ad escludere la colpa del (Omissis) che ritenne di operare autonomamente senza alcun ausilio esterno chiesto o predisposto, laddove come osservato dai giudici di merito avrebbe dovuto, in quelle condizioni, astenersi dal porre in essere la detta manovra.

Sub 5. Anche tale censura è infondata. La condotta spiccatamente imprudente della vittima, laddove non si estrinsechi in un contegno eccezionale ed abnorme, non implica nè l'interruzione del nesso causale nè l'imprevedibilità della condotta stessa (al pari del caso dell'automobilista che investa un pedone in retromarcia).

Sub 6. Quanto all'invocata attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6, già invocata con l'atto d'appello, le ragioni del diniego opposto dalla Corte territoriale non sono corrette (la prova della chiusura della pratica assicurativa sarebbe res inter alios acta) e comunque superate dai più recenti orientamenti di questa Corte, che vanno anche in questa sede ribaditi.

Infatti, "ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6 il risarcimento, ancorchè eseguito dal comune datore di lavoro dell'imputato e della persona offesa, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo addebitato al responsabile di un reparto della ditta presso la quale lavorava la p.o.)- (Vedi Corte cost., sentenza n. 138 del 1998). (Cass. pen. Sez. 4, n. 14523 del 2.3.2011, Rv. 249937; Sez. 4, n. 13879 del 6.2.2009, Cappelletti).

Quanto al ricorso del (Omissis).

Sub 1. la censura è generica oltre che manifestamente infondata. L'opportunità prudenziale che il (Omissis) chiedesse l'assistenza del (Omissis) nell'esecuzione della manovra, non esimeva il datore di lavoro dall'onere di predisporre soggetti a tanto preposti istituzionalmente che intervenissero in via autonoma per scongiurare sinistri di ogni genere. E di certo la condotta colposamente omissiva al riguardo del (Omissis) valse a concorrere nella produzione dell'evento.

Sub 2. La possibilità di una diversa manovra da parte del (Omissis) è stata anche considerata dalla Corte territoriale che però ha evidenziato la carenza di valore univocamente dimostrativo degli elementi probatori raccolti al riguardo (il teste (Omissis) si era solo limitato ad affermare la teorica possibilità di una marcia in avanti del mezzo, prescindendo totalmente dal pacifico ingombro rappresentato dal "muletto ed in piena contraddizione con le dichiarazioni dello stesso (Omissis), che aveva ammesso che non era possibile marcire in avanti. Sicchè la condotta del (Omissis) non poteva certo valere ad elidere la responsabilità del (Omissis).

Sub 3. La censura è infondata. Premesso che le sentenze di primo e secondo grado, attesa la conformità in ordine all'accertamento della colpevolezza, si integrano a vicenda fondendosi in un unicum inscindibile, è logico che un cicalino apposto per ragioni di sicurezza e prevenzione di infortuni su una macchina destinata ad operare all'aperto ed in zona notoriamente trafficata e rumorosa, ove esistente, avrebbe dovuto avere una frequenza tale da sovrastare numerose e diversificate altre fonti sonore, pena la sua inutilità: quindi è sufficiente la prova logica e non già il notorio o la scienza privata del giudice a suffragare le affermazioni contenute al riguardo in sentenza. Ma il cicalino era del tutto assente (al pari dello specchio retrovisore), come rilevato dal giudice di primo grado e condiviso sul punto dalla Corte territoriale e, come ancora osservato dai giudici di merito, la presenza del cicalino funzionante avrebbe certamente scongiurato l'incidente mortale.

Sub 4. Anche tale censura è infondata. L'effettuazione di corsi informativi circa l'uso della ralla con specifico riferimento al divieto della manovra in retromarcia, la circostanza viene esclusa recisamente dalla Corte territoriale, laddove il Tribunale si esprime al riguardo in termini di dubbio (sulla scorta del contrasto delle dichiarazioni acquisite sull'argomento): ma ciò non comporta una contraddizione motivatoria, implicando comunque la convergenza sull'assenza di prova adeguata in ordine a tale effettuazione e, quindi, inducendo alla conclusione assunta dal Giudice di appello. Peraltro, pur ammettendo che i corsi siano stati tenuti, tanto non varrebbe, come sostanzialmente riconosciuto finanche dal ricorrente, al punto da implicare l'elisione del nesso causale dell'evento rispetto ai residui e principali addebiti di condotta colposa mossi al (Omissis) e al (Omissis).

Sub 5. La circostanza che fosse previsto un preposto per la manovra dei mezzi per ogni squadra, si basa sulle dichiarazioni del teste (Omissis) sulla cui inattendibilità non sarebbe stata fornita alcuna motivazione nella sentenza impugnata. Ma quanto riferito da tale teste, nei termini riportati in ricorso, s'appalesa estremamente generico ed assertivo di una mera congettura del teste. Nè comunque vale ad escludere la responsabilità del (Omissis), atteso quanto ancora osservato dalla Corte territoriale sulla scorta della deposizione del teste (Omissis) che ha riferito dell'assenza di istruzioni precise circa l'utilizzo delle ralle sul piazzale.

Per il resto, si rammenta che (Cass. pen. Sez. 4, 24 ottobre 2005, n. 1149, Rv. 233187) "nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette".

Consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di (Omissis) e, per l'effetto estensivo ai sensi dell'articolo 587 c.p.p., comma 1, nei confronti anche di (Omissis), limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al punto concernente il negato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, mentre in relazione alle residue statuizioni la sentenza impugnata va dichiarata irrevocabile dal momento che i ricorsi devono essere, nel resto, rigettati.

P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (Omissis) e, per l'effetto estensivo, nei confronti anche di (Omissis), limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al punto concernente l'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Rigetta nel resto i ricorsi e dichiara la sentenza impugnata irrevocabile quanto alle altre statuizioni.