Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 14 novembre 2012, n. 44184 - Opera di demolizione abusiva e morte di un lavoratore: responsabilità del committente e del direttore dei lavori



 

Responsabilità di un committente di fatto e del direttore dei lavori per la realizzazione di un balcone non autorizzato dell'edificio di proprietà del primo, nonchè per la morte di un lavoratore intento ad eseguire, per conto del committente stesso, lavori di intonacatura, a seguito del crollo di tale manufatto disarmato proprio lo stesso giorno.

Inoltre era contestato ad entrambi di avere attestato nella certificazione depositata presso gli uffici comunali, finalizzata all'ottenimento del certificato di agibilità/abitabilità, che "le opere realizzate nell'immobile risultano conformi a quanto autorizzato ..." mentre i lavori non erano stati ancora ultimati ed inoltre era stato realizzato il citato balcone abusivo.

Ricorrono entrambi in Cassazione - Inammissibili.

Quanto al direttore dei lavori,  i giudici di merito hanno correttamente individuato nel (Omissis) tale figura, benchè non formalmente investito di tale qualifica (essendo l'opera della demolizione e ricostruzione del poggiolo abusiva), anche (oltre che dalla relazione presentata a firma del ricorrente e dall'attività di sopralluogo) attraverso le deduzioni e deposizioni testimoniali. Nè la circostanza che non fosse prevista la qualifica di direttore dei lavori, ne precludeva la nomina, come osservato dal Giudice a quo: del resto, la carica fu concretamente accettata, come emerso dalla relazione tecnica e dall'attività di sopralluogo e di fatto esercitata dal (Omissis) anche con riferimento al poggiolo.

Quanto al committente, risponde anch'egli a garanzia della prevenzione infortunistica qualora si ingerisca nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere e "... mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti, esplicando così un effetto sinergico nella produzione dell'evento di danno".

Del resto, il (Omissis) era solo direttore dei lavori e non già responsabile di essi, figura che non risulta esservi stata nel caso di specie e che avrebbe potuto mandar la committente esente da responsabilità: la sentenza impugnata rimarca, al riguardo, come, in considerazione della sua qualificazione tecnica, il suo intervento a proposito dei lavori relativi al poggiolo, abbia avuto "un importante determinismo causale nell'evento", atteso che questo si era verificato "da un lato per l'insufficienza dell'armatura in ferro e dall'altro per il precoce disarmo".



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 134/2010 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, del 30/09/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito per le parti civili l'avv. (Omissis), del foro di (Omissis), in sost. degli avv. (Omissis) e (Omissis) che si riporta alle conclusioni scritte.

Udito per la ricorrente (Omissis), l'avv. (Omissis) del foro di (Omissis) che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Udito per il ricorrente (Omissis) l'avv. (Omissis) del foro di (Omissis) che insiste per l'accoglimento del ricorso, in subordine chiede che sia dichiarata la prescrizione.

Fatto



Con sentenza in data 30.9.2010 la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza emessa in data 17.6.2009 dal Tribunale di Nuoro, rideterminava la pena inflitta per i delitti di omicidio colposo sub capo A) (fatto del (Omissis)) a (Omissis) e (Omissis), ritenuto il concorso colposo della vittima (Omissis) nella misura del 10%, in anni uno e mesi due di reclusione; mentre confermava la detta sentenza nel resto e cioè quanto alla colpevolezza degli imputati, alla pena di mesi quattro di reclusione irrogata per il delitto sub capo C) di falsità ideologica in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, con attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena e alle statuizioni civili, nonchè di estinzione per prescrizione per il reato contravvenzionale sub capo B).

Ai prevenuti, nella qualità, rispettivamente, la prima, di committente di fatto (unitamente al coniuge (Omissis), deceduto) e, il secondo, di direttore dei lavori, era ascritto il reato di cui al capo B) (del quale veniva dichiarata la prescrizione), consistente nella realizzazione di un balcone non autorizzato dell'edificio di proprietà dei coniugi (Omissis) nonchè di quello di cui al capo A) (articolo 589 c.p.), integratosi a seguito del crollo di tale manufatto in conseguenza del quale aveva perso la vita (Omissis) mentre era intento ad eseguire, per conto dei committenti, delle opere di intonacatura al di sotto di esso, disarmato proprio lo stesso giorno. Inoltre era contestato ad entrambi (reato sub capo C: articolo 481 c.p.) di avere attestato nella certificazione depositata presso gli uffici comunali, finalizzata all'ottenimento del certificato di agibilità/abitabilità, che "le opere realizzate nell'immobile risultano conformi a quanto autorizzato ..." mentre i lavori non erano stati ancora ultimati ed inoltre era stato realizzato il balcone abusivo di cui al capo B).

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia di (Omissis) e (Omissis).

Quest'ultimo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 192 c.p.p., comma 1, con particolare riferimento alla qualifica di direttore dei lavori, ritenuta in via presuntiva, sulla scorta del fatto che negli atti a sua firma era presente la dicitura "Decreto Legge", laddove per i lavori in questione tale qualifica non era necessaria e, come riferito dal teste (Omissis), funzionario comunale, egli non la ricopriva. Si duole, altresì, del vizio motivazionale:

- in relazione alla ritenuta integrazione del reato di cui all'articolo 481 c.p. sotto il profilo oggettivo e soggettivo, richiamando al riguardo una pronuncia di questa Corte concernente la cd."DIA";

- in relazione alla mancata individuazione, nel comportamento del prevenuto, dell'elemento oggettivo del reato di omicidio colposo, cioè delle modalità con cui l'imputato, mediante una condotta autonoma, aveva agito nella consapevolezza di contribuire al compimento di un illecito, unitamente all'azione o omissione altrui; in relazione all'articolo 40 cpv. c.p., avendo la sentenza taciuto sulle ragioni per le quali il prevenuto si trovasse in una condizione di garanzia, poichè la mancata osservanza da parte della vittima delle norme in materia di prevenzione sul posto di lavoro, attesa la sua qualifica di imprenditore e lavoratore autonomo, non poteva essere ricondotta al (Omissis);

- in relazione agli articoli 132 e 133 c.p., cioè per quel che concerne il trattamento sanzionatorio. Nell'interesse della (Omissis) si articolano i motivi di seguito sinteticamente riportati.

1. Il vizio motivazionale laddove si era ritenuta provata la qualità di committente di fatto dei lavori abusivi sulla scorta di quanto osservato dalla sentenza di primo grado che aveva richiamato la "documentazione in atti", mentre difettava l'indicazione specifica del documento in questione e mentre il vero committente che si era occupato di tutto era il marito della ricorrente, comproprietario e deceduto nelle more del processo;

2. il medesimo vizio testè indicato laddove si era ritenuta provata la qualità di committente di fatto dei lavori abusivi anche sulla scorta delle prove testimoniali delle persone offese ( (Omissis) e (Omissis), de relato del defunto padre), con conseguente travisamento della prova;

3. L'inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche concernenti la materia della sicurezza sul lavoro ed in particolare delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996 in ordine ai soggetti obbligati e alle posizioni di garanzia, non potendo detta normativa riguardare il committente dei lavori nè, tanto meno, il proprietario.

Diritto


I ricorsi sono inammissibili essendo i motivi addotti aspecifici e manifestamente infondati.

è palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'articolo 591, comma 1, lettera c), all'inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).

I giudici di merito hanno correttamente individuato nel (Omissis) il direttore dei lavori, benchè non formalmente investito di tale qualifica (essendo l'opera della demolizione e ricostruzione del poggiolo abusiva), anche (oltre che dalla relazione presentata a firma del ricorrente e dall'attività di sopralluogo) attraverso le deduzioni e deposizioni testimoniali la cui valutazione compete al giudice di merito. Nè la circostanza che non fosse prevista la qualifica di direttore dei lavori, ne precludeva la nomina, come osservato dal Giudice a quo: del resto, la carica fu concretamente accettata, come emerso dalla relazione tecnica e dall'attività di sopralluogo (pag. 8 sent.) e di fatto esercitata dal (Omissis) anche con riferimento al poggiolo.

Peraltro, deve rilevarsi che il nuovo testo dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come modificato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", prima ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione (Cass. pen. Sez. 5, n. 39048 del 25.9.2007, Rv. 238215). Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme, come nel caso di specie in relazione alla ritenuta penale responsabilità, il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice ovvero, è da aggiungere, laddove le valutazioni del materiale probatorio operate dai giudici di merito siano sorrette da argomentazioni ictu oculi illogiche ed in radicale distonia con gli atti del processo (Cass. pen., sez. 2, 15.1.2008, n. 5994; Sez. 1, 15.6.2007, n. 24667, Rv. 237207; Sez. 4, 3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636), evenienze non verificatesi nel procedimento in esame.

L'attestazione oggetto dell'imputazione sub C) è ben diversa dalla "DIA" di cui alla massima richiamata in ricorso, concernendo non una dichiarazione di intenti ma una relazione redatta dal (Omissis) su incarico della (Omissis), allegata all'istanza indirizzata al Sindaco del Comune di (Omissis), riguardante la conformità urbanistico-edilizia del manufatto edificato al progetto approvato, e volta ad ottenere il certificato di agibilità/abitabilità dell'immobile della (Omissis). Si rientra, pertanto, perfettamente nella fattispecie di cui all'articolo 481 c.p. al pari del caso di una planimetria falsamente descrittiva dello stato dei luoghi (cfr. Cass. pen. Sez. 3, n. 30401 del 23.6.2009, Rv. 244588). E l'integrazione degli elementi soggettivi ed oggettivi della fattispecie criminosa in questione è stata ampiamente e correttamente illustrata dal giudice a quo (pag. 9 sent.).

Ampia e corretta è, altresì, l'articolazione della motivazione (pag. 6-7 sent.) in ordine alla responsabilità della ricorrente (Omissis), committente ingeritasi nell'esecuzione dei lavori avendo impartito direttive sulla demolizione del poggiolo (pag. 8 sent.). Infatti "tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto, risponde a garanzia della prevenzione infortunistica anche il committente il quale si ingerisca nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere" (Cass. pen. Sez. 4 n. 46383 del 6.11.2007, Rv. 239338) e "... mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti, esplicando così un effetto sinergico nella produzione dell'evento di danno" (Cass. pen. Sez. 4, n. 3516 del 14.12.2000, Rv. 218691).

Del resto, il (Omissis) era solo direttore dei lavori e non già responsabile di essi (pag. 7 sent.), figura che non risulta esservi stata nel caso di specie (attesa la mancata produzione di alcun atto di nomina del responsabile dei lavori per ciò che concerne la sicurezza nè potendo desumersi tale nomina da quella a direttore di altri e diversi lavori) e che avrebbe potuto (in ipotesi) mandarla (Omissis) esente da responsabilità: la sentenza impugnata rimarca, al riguardo, come, in considerazione della sua qualificazione tecnica, il suo intervento a proposito dei lavori relativi al poggiolo, abbia avuto "un importante determinismo causale nell'evento", atteso che questo si era verificato "da un lato per l'insufficienza dell'armatura in ferro e dall'altro per il precoce disarmo".

Quanto al trattamento sanzionatorio della cui eccessività si duole il (Omissis), si osserva che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la ed. motivazione implicita (Cass. sez. 6 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. 6 4.8.1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato In riferimento ai criteri di cui all'articolo 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3 16.6.2004 n. 26908 Rv. 229298). Evenienza, questa, di certo assente nel caso di specie.

Va, infine, puntualizzato che, attesa la ritenuta inammissibilità del ricorso perchè affetto da manifesta infondatezza e mancanza di specificità dei motivi che non consentono il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, rimane preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art 129 cod proc. pen. e quindi anche l'intervenuta prescrizione del reato; Invero, in tal caso, il gravame non è idoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio (Cass. pen., Sez. 4, n. 18641 del 20.1.2004, Rv. 228349; Sez. 5, 4.6.1999, n. 10379). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 1.000,00, ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, oltre alla rifusione delle spese relative al presente giudizio in favore delle costituite parti civili nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro 2.500,00 per (Omissis) e in euro 3.000,00 per (Omissis) e (Omissis); oltre accessori come per legge.