Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 4 maggio 1955
Validità: 01.04.1955 - 30.09.1957
Parti: Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara, Sezione Laterizi e Sindacato Provinciale Fillea, Sindacato Provinciale Filde, Sindacato Provinciale Fenea
Settori: Edili, Laterizi, Ferrara

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Lavoro notturno infornatori e sfornatori.
Art. 3. - Trasferte.
Art. 4. - Coperte.
Art. 5. - Mancato inizio ed interruzione del lavoro.
Art. 6. - Indumenti e utensili di lavoro
Art. 7. - Refettori, spogliatoi, docce, depositi per biciclette.
Art. 8. - Fuochisti.
Art. 9. - Lavori donne addette alla stivatura del crudo.
Art. 10. - Collocatori, carriolanti ai forni, ammassatori.
Art. 11. - Escavo terra mesi estivi.
Art. 12. - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 13. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di maggior favore.
Art. 14. - Esclusioni.
Art. 15. - Regolamentazione provinciale, per la produzione dei laterizi a mano.
Norme complementari per gli addetti alla produzione dei laterizi a mano.
Art. 16. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1954, per i dipendenti da aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Ferrara, 4 maggio 1955

In Ferrara, addì 4 maggio 1955, tra l’Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara, Sezione Laterizi [...] e il Sindacato Provinciale Fillea [...], il Sindacato Provinciale Filde [...], il Sindacato Provinciale Fenea [...], viene stipulato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 51 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 novembre 1954 per gli operai dipendenti dalla industria dei laterizi, il presente Contratto collettivo di lavoro integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 novembre 1954, da valere per tutto il territorio della provincia di Ferrara per le industrie dei laterizi stesse.

Art. 1. - Orario di lavoro.
Ad integrazione dell’art. 7 del CCNL, i quattro mesi dell’anno durante i quali l’orario di lavoro potrà essere portato a nove ore a regime normale di retribuzione, sono: maggio, giugno, luglio e agosto.

Art. 2. - Lavoro notturno infornatori e sfornatori.
Per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni, per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano e per i collocatori, viene considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 4. - Coperte.
In riferimento all’art. 40 del CNL le ditte forniranno in uso ai lavoratori che, per motivi di lavoro o di distanza dal luogo di residenza, siano costretti a pernottare presso lo stabilimento, n. 3 coperte per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, e n. 1 coperta per i restanti periodi dell’anno.
Quelle ditte che non provvederanno alla consegna delle coperte, corrisponderanno ad ogni lavoratore avente diritto, un’indennità mensile di L. 700.

Art. 5. - Mancato inizio ed interruzione del lavoro.
In riferimento all’art. 18 lettera a) del vigente CNL, articolo che più sotto si trascrive, si chiarisce che le aziende, nei limiti delle loro possibilità tecniche, cureranno, d’intesa con la Commissione interna, affinché in caso di mancato inizio o di interruzione del lavoro, i lavoratori interessati vengano opportunamente turnati in modo da conseguire una uniformità di trattamento.
[...]

Art. 6. - Indumenti e utensili di lavoro.
Le ditte forniranno in uso agli operai gli attrezzi di lavoro ed alle donne addette al lavaggio delle coppiere un grembiule di gomma o di tela cerata.
L’attrezzatura sopradetta s’intende per tutto il personale dell’azienda, restando inteso che in caso di eventuali assunzioni eccezionali, il personale assunto si provvederà direttamente degli attrezzi.
Le ditte che non provvederanno a detti attrezzi corrisponderanno agli aventi diritto (sempre esclusi i lavoratori assunti eccezionalmente) una indennità mensile di L. 250 (duecentocinquanta).

Art. 7. - Refettori, spogliatoi, docce, depositi per biciclette.
Gli industriali si impegnano a provvedere, entro la campagna 1955, quanto contemplato nell’art. 41, del vigente CNL. Qualora non vi ottemperassero, corrisponderanno annualmente un compenso di L. 4000 (quattromila). Resta inteso che tale cifra deve essere corrisposta in misura proporzionale all’anzianità di servizio prestato o al minor periodo trascorso in servizio senza l’uso di detti locali. La installazione di uno o più dei quattro istituti sopra indicati, comporterà naturalmente, una riduzione proporzionale della somma stabilita attribuendo ad ogni istituto la quota corrispondente ad un quarto dell’intera somma.

Art. 8. - Fuochisti.
Si raccomanda di dotare nel tempo più breve ciascuna fornace di quattro fuochisti.
Perciò, come stabilito dal CNL e dalla legge, i fuochisti godranno del riposo festivo turnato settimanalmente.
Se eventualmente qualche azienda non avesse attualmente la consistenza numerica del personale, dovrà provvedervi entro la campagna 1955.

Art. 9. - Lavori donne addette alla stivatura del crudo.
A chiarimento dell’art. 6 del CNL ed allo scopo di uniformarsi alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, si precisa che le donne potranno stivare dalle fornaci del ferrarese, mattoni crudi uno per volta ed avranno, per tale lavoro particolare, l’8 % di aumento su paga minima contrattuale, contingenza ed eventuale terzo elemento, per la particolare abilità prestata.
Alle donne di qualsiasi età ed ai giovani inferiori ai 18 anni addetti esclusivamente al traino dei carrelli con mattoni pieni, la ditta corrisponderà la maggiorazione del 17 % su paga minima contrattuale, contingenza ed eventuale terzo elemento.
Le aziende che impiegano due dipendenti per carrello, sono esonerate dalla corresponsione della indennità di cui sopra.

Art. 10. - Collocatori, carriolanti ai forni, ammassatori.
a) Collocatore: fermo restando il principio che il collocatore deve portare nelle stive dei forni settimanalmente (6 giorni) 90.000 mattoni 14 x 28 X 6, resta inteso che la ditta provvederà i mezzi idonei affinché il lavoro venga svolto in ambiente a temperatura normale ed inoltre corrisponderà, per l’eccedenza del collocamento oltre i 90.000 mattoni, una maggiorazione del lavoro straordinario nella misura del 18 % sulla paga minima contrattuale, contingenza ed eventuale terzo elemento.
b) Carriolanti: tenuto conto che il lavoro normale è basato sul movimento di 90 mila mattoni infornati ed altrettanti sfornati noi 6 giorni lavorativi con la squadra tipo normale di otto persone per ogni forno, si consiglia che, qualora venisse manipolato un maggior numero di mattoni sulla eccedenza dei 90.000 pezzi, spetterà alla squadra una maggiorazione del 18 % sulla paga globale di fatto.
Il percorso normale massimo rimane quello consuetudinario di metri lineari 80 dal centro della fornace a metà gambetta. Per i percorsi superiori agli 80 metri dovrà essere aumentata la squadra ili tipo di un operaio per ogni 20 metri di maggior percorso. Il collocamento dei materiali cotti sui piazzali dovrà essere fatto nei due luti frontali della fornace. La pulizia dei forni è a carico del datore ili lavoro. Quando nel cantiere esistono rampe da superare (dislivelli) si considera un metro di percorso per ogni 10 cm. di altezza superata. Nessun compenso è dovuto per dislivelli superati con mezzi meccanici o animali. Le pendenze dei cantieri e delle aie di essiccamento non vanno considerate dislivelli quando non superano l’1 %.
Come per consuetudine i mattoni unificati e i mattoni di copertura inferiore al mattone comune, vengono considerati alla stregua ilei materiale normale (mattone 6 X 14 X 28).
c) Qualora a causa di eccezionale calore il lavoro dei collocanti e carriolanti ai forni venisse sospeso di comune accordo, in quanto impossibile maneggiare materiale cotto allo sforno, le parti potranno prendere accordi affinché i lavoratori possano essere adibiti ad altre mansioni. Qualora tali accordi fossero che i lavoratori accettano di essere adibiti ad altre mansioni, si intende che la retribuzione resta quella in precedenza goduta o superiore se corrisponde una mansione superiore.
d) Ammassatori: gli ammassatori nei campi di essiccamento debbono trasportare i mattoni crudi in ammasso all’aperto (casematte) sino all’altezza di 26 coltelli, sia sotto tettoia che in casematte.
Il materiale cotto di pedale come quello di copertura, non fa parte dell’altezza dell’ammassatura. Il materiale viene prelevato da una distanza massima di metri 150.
Il compenso dell’ammasso è convenuto in L. 425 ogni mille mattoni (salvo le condizioni di miglior favore) escluso ferie, gratifica natalizia, mensa ed indennità di licenziamento.
Il pedale e la copertura verrà effettuata a carico della ditta.

Art. 11. - Escavo terra mesi estivi.
Le fornaci che eseguono il lavoro di escavo argilla alle cave nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, con i soli mezzi manuali, corrisponderanno per tale lavorazione il 15 % sulla paga globale di l'atto.

Art. 14. - Esclusioni.
Le fornaci tipo tunnel e di campagna sono escluse dalla presente regolamentazione.

Norme complementari per gli addetti alla produzione dei laterizi a mano.
1. Mattoniere: Il banco completo è costituito da quattro lavoratori: mattoniere, appaltino, due garzoni; semicompleto può essere di due o tre lavoratori: un mattoniere, un appaltino e un garzone oppure uno stampatore e un appaltino i quali di comune accordo eseguiscono i due lavori: tra i due sistemi di banchi viene scelto un maestro responsabile per il ritiro delle sovvenzioni eseguite settimanalmente dalle ditte o società.
2. È convenuto che il lavoro normale di un banco completo è di n. 2.300 mattoni di cm. 28 x 14 X 6 al cotto.
3. Il trasporto della malta verrà effettuato dalla borra all’aia un carriole con pneumatici di gomma; oppure con piattine decauville. li 'acqua verrà somministrata vicino alle borre.
4. I lavoratori, appena in possesso delle aie, ne effettueranno la pulizia a spese del datore di lavoro; dopo di che i lavoratori stessi saranno tenuti a conservare l’aia con la migliore cura, come pure dovranno confezionare i laterizi a regola d’arte.
Tutti i giorni, compresi i festivi, i laterizi appena avranno raggiunto la normale essiccazione, dovranno essere raddrizzati e messi in gambetta.
5. In caso di intemperie, in qualunque ora del giorno, i mattonieri dovranno prestarsi alla mantellatura dei laterizi posti in gambetta. Di notte spetta al datore di lavoro con altro personale retribuito a norma di contratto (e cioè ad economia con la maggiorazione eventuale per il lavoro notturno).
6. L’aia dovrà essere sgombrata, come da consuetudine, dal materiale reso inservibile dalla pioggia.
I lavoratori per il materiale portato nelle borre a seguito del danneggiamento di pioggia od altro, verranno retribuiti in ragione dell'80 % del valore delle tariffe.
Qualora il lavoro di cui sopra venisse effettuato nei mesi di aprile e settembre, il compenso dovuto agli operai è dell’intera tariffa.
Onde non abbiano a verificarsi errori o mal interpretazioni, il presente articolo viene fissato se i laterizi perderanno il loro valore commerciale quando lasceranno a terra la loro inquadratura.
Quando il piano dell’aia lo permette, i mattonieri potranno ridare corso alla lavorazione.
Per la confezione dei mattoni a mano con terra o argilla escavata nei mesi estivi (aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre) le fornaci con lavorazioni a mano corrisponderanno una maggiorazione del 15 % sul cottimo pieno stabilito.
Per le fornaci di campagna (fornaci di fortuna) la maggiorazione è del 40 %.
7. Escavo terra invernale - È considerato quello effettuato nei: mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo.
Le fornaci che escavano l’argilla per la campagna mattonaria in corso con carrelli a mano, senza nessun mezzo meccanico, corrisponderanno ai lavoratori le seguenti maggiorazioni sulla paga globale, sempreché lo sbraccio dell’argilla avvenga dal basso all’alto nel lavoro di cava.
da 80 cm. a 2 mt. 5 %;
da 2 mt. a 3 mt. 7 %;;
da 3 mt. a 4 mt. 14 %;
da 4 mt. a 5 mt. 17 %.
8. La ditta deve ritirare i laterizi dalle gambette già essiccati, in modo da non rallentare la produzione del mattoniere, ritenendosi a suo carico il tempo perduto dai lavoratori per tale causa. Gli operai dovranno osservare la normale rotazione delle aie in loro possesso.
9. Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 40 del Contratto nazionale di lavoro la ditta consegnerà al lavoratore che per motivi di lavoro o di distanza dal luogo di residenza sia costretto a pernottare presso lo stabilimento, una coperta per il periodo 1° aprile-30 settembre e tre coperte per il periodo 1° ottobre-31 marzo. (N. B., che non ci sarà bisogno in quanto la lavorazione avviene dal 30 aprile al 30 settembre). Le ditte che non provvedano alla consegna delle coperte corrisponderanno una indennità mensile di L. 600.