Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 27 agosto 1958
Validità: 01.12.1957 - 30.11.1960
Parti: Associazione degli Industriali di Forlì, Associazione degli Industriali di Rimini e circondario e Camera Confederale del Lavoro di Forlì, Camera Confederale del Lavoro di Rimini e circondario, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Unione Sindacale Provinciale di Forlì, Federazione Nazionale Edili ed Affini - Fenea
Settori: Edilizia, Laterizi, Operai, Forlì

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo.
Art. 3. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano.
Art. 4. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 5. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti da aziende produttrici di materiali laterizi nella provincia di Forlì, 27 agosto 1958

Addì 27 agosto 1958, in Forlì nella Sede dell’Associazione degli Industriali, tra l’Associazione degli Industriali di Forlì [...], l’Associazione degli Industriali di Rimini e circondario [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Forlì [...], la Camera Confederale del Lavoro di Rimini e circondario [...], la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Unione Sindacale Provinciale di Forlì [...], la Federazione Nazionale Edili ed Affini - Fenea - Sezione Provinciale di Forlì [...], viene stipulato il presente Contratto integrativo al Contratto collettivo nazionale di categoria (Roma, 18 dicembre 1957) da valere per tutto il territorio della Provincia di Forlì per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali produttrici di materiali laterizi.

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 7 Contratto Nazionale. - ... per un periodo massimo di 4 mesi all’anno, da stabilirsi localmente nei singoli accordi integrativi, l’orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere...
L’orario normale di lavoro di 9 (nove) ore giornaliere verrà effettuato nei quattro mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Art. 2. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo.
Art. 9 Contratto Nazionale. - ... È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. Per le Categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, le Associazioni Provinciali hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo al massimo alle ore 20 e fino alle ore 4-
Il lavoro notturno - per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano - sarà quello effettuato dalle ore 20 (venti) alle 4 (quattro).

Art. 3. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano.
Art. 12 Contratto Nazionale. - In ogni Provincia, le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, assistiti da una rappresentanza delle categorie, si accorderanno per precisare le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga in quelle migliori condizioni consentite dalle necessità e consuetudini locali, dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.
Per i mattonai a mano dipendenti da Aziende produttrici di laterizi, si stabilisce quanto appresso ;
a) agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi lavoranti a cottimo, la ditta fornirà tutti gli attrezzi in buon uso necessari alla detta lavorazione;
b) l’operaio fornito di quanto sopra dovrà:
- mantenere in efficienza l’aia dal principio al termine della lavorazione;
- impastare l’argilla e lavorarla per la migliore confezione e trasportarla sull’aia;
- trasportare, dal deposito, sull’aia la litta o sabbietta previa crivellatura;
- confezionare i laterizi nell’apposito stampo sul cavalletto e batterli sull’aia, raddrizzarli, sbavarli con l’apposito raschino, ingambettarli, coprirli ed ammantellarli, scoprirli e riammantellarli per la più rapida essiccazione fino al compimento di questa;
- conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato salvo deperimento d’uso;
- curare il materiale per il più rapido essiccamento del medesimo ed evitare possibili danni derivanti da intemperie.
La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo dei laterizi prodotti e portati ad essiccazione completa.
Al termine della stagione o del preavviso di licenziamento, tanto se dato dal datore di lavoro quanto dall’operaio, la ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato posto in gambetta debitamente coperto ed ammantellato.
Per i laterizi danneggiati per cause di intemperie o per causa il dell’argilla al punto di doverli riconfezionare, l’operaio avrà diritto di percepire il 50 % (cinquanta per cento) del prezzo di cottimo stabilito al punto c) sempreché ciò non dipenda da sua incuria.
In caso di prevedibile maltempo e qualora il datore di lavoro lo richieda, i prestatori d’opera sono tenuti a sospendere la loro attività ed a portare al riparo tutti quei materiali il cui stato di essiccamento lo permetta.
c) Per i mattoni che, allo stampo, hanno la misura di 15 x 30 x 6 e che danno una cubatura di 2,70 la tariffa sarà di I,. 3.800 (tremilaottocento) al mille.
Le tariffe per i materiali di cubatura diversa verranno rapportate alla tariffa di cui sopra con riguardo agli scarti di volume esistenti fra i singoli pezzi.
Il compenso di cui sopra (L. 3.800) s’intende comprensivo del minimo tabellare nazionale di categoria per la IV zona, indennità di contingenza ed eventuali terzi elementi. Per gli altri elementi della retribuzione valgono le norme contrattuali e dì legge.
Resta inteso che qualora intervenissero variazioni salariali in aumento o in diminuzione, anche la tariffa base sopra riportata dovrà essere ragguagliata, con la stessa decorrenza, alle nuove retribuzioni.
Eventuali trattamenti economici più favorevoli di quello predetto dovranno essere mantenuti al personale attualmente in forza, ma è in facoltà del datore di lavoro di assorbirli in tutto o in parte qualora intervenissero variazioni nell’attuale tariffa base (L. 3.800).
d) Ciascuna aia verrà consegnata agli operai pronta per la lavorazione e dovrà avere, in testa e lateralmente, lo stesso piano per la terra necessaria alla completa lavorazione;
- la sabbia sarà posta ad una distanza non superiore ai 40 metri dal margine più vicino all’aia;
- l’acqua occorrente sarà fornita in quantità sufficiente sul luogo ove viene lavorata l’argilla. Nel caso in cui l’argilla fosse più profonda di un metro, il datore di lavoro dovrà accordarsi con la Commissione Interna per stabilire un equo compenso;
- è a carico dei lavoratori la consegna del materiale confezioni nato sulle apposite grezze, debitamente coperto ed arellinato. Le arelle debbono essere poste accanto alle grezze pronte per l’uso, a cura del datore di lavoro.
Qualora, per accertata negligenza dei lavoratori nella mancata' esecuzione delle operazioni di cui trattasi, si avessero a registrare avarie di materiali, gli operai stessi non percepiranno il compenso relativo alla confezione dei pezzi;
- qualora l’argilla fosse posta sotto il livello dell’aia e distasse da questa oltre venti metri, verrà concordato un adeguato compenso che cesserà nel caso non si verifichino più le condizioni predette.