Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 novembre 2012, n. 20023 - Malattia professionale e ulteriori cause eziopatogeniche: necessità di concreta e specifica dimostrazione


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso 19167/2007 proposto da:

(Omissis) (in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore (Omissis)), (Omissis), (Omissis) (quali eredi di (Omissis)), tutti elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis) che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 368/2007 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/03/2007 R.G.N. 1822/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto



1. La Corte d'Appello di Palermo, decidendo sull'impugnazione proposta dall'INAIL nei confronti di (Omissis), in proprio e quale genitore esercente la potestà sui minori (Omissis), (Omissis) e (Omissis), tutti quali eredi di (Omissis), in ordine alla sentenza n. 2296/2004 del Tribunale di Agrigento, in parziale riforma di quest'ultima rigettava la domanda originariamente proposta da (Omissis) con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Il Tribunale aveva accolto la domanda di (Omissis), condannando l'INAIL a corrispondere allo stesso una rendita per riduzione della capacità lavorativa nella misura del 25% come conseguenza di "Broncopatia cronica ostruttiva" quale malattia professionale.

La Corte d'Appello, premesso che il (Omissis) era stato dipendente presso l'(Omissis) con mansioni di manutenzione di apparecchiature venendo a contatto con l'1.1 tricloroetano usato per la pulizia dei mezzi meccanici, all'esito di CTU escludeva la malattia professionale in ragione dell'ascrivibilità della patologia in questione a numerose ulteriori cause eziopatogenetiche.

Per la cassazione della suddetta sentenza d'appello, ricorrono (Omissis), in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore (Omissis), (Omissis) e (Omissis), tutti quali eredi di (Omissis), prospettando un motivo di ricorso.

Resiste con controricorso l'INAIL. L'istituto ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Diritto



1. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 3 e della allegata tabella 4 alla voce n. 29, dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 5.

Assume parte ricorrente che le ulteriori cause eziopatogeniche avrebbero dovuto non solo essere indicate ma anche provate. La Corte d'Appello avrebbe dovuto tener conto della presunzione legale dell'origine professionale della malattia, in ordine al nesso causale tra agente patogeno tabellato e malattia professionale, ove si tratti di malattia ad eziologia multifattoriale, con la conseguenza che sarebbe stato violato il principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c., in quanto sussisterebbe a carico dell'INAIL l'onere di provare una diversa eziologia della malattia, espressamente menzionata dal n. 29 della tabella n. 4 allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come succ. mod..

1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

1.2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene (anch'esse tabellate) e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso (Cass. n. 15400 del 2011).

Quindi, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass., n. 15080 del 2009).

Correttamente, dunque, e con congrua motivazione, la Corte d'Appello di Palermo, in applicazione dei suddetti principi, tenuto della argomentata e documentata CTU espletata nel relativo grado di giudizio, rigettava la domanda di (Omissis), non potendosi far ricorso alla presunzione in presenza di multifattorialità della malattia.

2. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Nulla spese ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.c., nel testo anteriore alla novella introdotta dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, comma 11, convertito dalla Legge n. 326 del 2003 e, applicabile ratione temporis.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.