Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 19 novembre 2012, n. 20256 - Rivalutazione contributiva e decennio di esposizione ad amianto


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 2588-2011 proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUT0 NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 494/2010 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del 4.5.2010, depositata il 27/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il controricorrente l'Avvocato (Omissis) che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta alla relazione scritta.

FattoDiritto



Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna rigettava la domanda di (Omissis) nei confronti dell'Inps per ottenere la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto.

Affermava infatti la Corte che la esposizione era stata limitata ad un periodo complessivo inferiore al decennio, ossia 6 anni, 4 mesi e 19 giorni (dal 4 maggio al 30 giugno 1974, dal primo luglio 1974 al 17 giugno 1980 e dal 27 luglio 1981 al primo novembre 1981).

Avverso detta sentenza il (Omissis) ricorre per cassazione, mentre l'Inps resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

La Corte territoriale infatti, come si assume in ricorso, non ha tenuto conto della dichiarazione dell'Inail di cui al doc. 6 di cui al ricorso introduttivo, in cui si attestava che il (Omissis) era stato esposto all'amianto, ai fini della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8 dal 1.11.81 al 31.12.90.

Poichè sussiste la mancata valutazione di un elemento decisivo per il giudizio, giacchè, includendo detto periodo a quello indicato dalla sentenza impugnata, si perfezionerebbe il requisito del decennio prescritto dalla legge per la rivalutazione contributiva, il ricorso merita accoglimento.

Nè viene ascritto alla sentenza un errore revocatorio, giacchè la mancata valutazione concerne un punto controverso, attinente proprio al decennio di esposizione.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze.