Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 25 giugno 1957
Validità: 01.07.1957 - 30.06.1959
Parti: Associazione Industriali della Provincia di Mantova - Sezione Industrie Cave di Ghiaia e Sabbia e Filea-Cgil, Unione Provinciale Sindacale dì Mantova-Cisl
Settori: Chimici, Cave, Mantova

Sommario:

Art. 1. - Validità e durata.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Qualifiche.
Art. 6. - Minimi di retribuzione.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Art. 12. - Sospensione di lavoro.
Art. 13. - Riduzione di lavoro.
Art. 14. - Recupero.
Art. 15. - Distribuzione e assegnazione del lavoro.
Art. 16. - Disciplina sul lavoro.
Art. 17. - Trasferte.
Art. 18. - Trasferimenti.
Art. 19. - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Gravidanza e puerperio.
Art. 23. - Malattia ed infortunio.
Art. 24. - Previdenze sociali.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Gratifica natalizia.
Art. 27. - Indumenti protettivi.
Art. 28. - Alloggi e locali a disposizione delle maestranze.
Art. 29. - Cottimo.
Art. 30. - Passaggio di mansioni.
Art. 31. - Modalità di pagamento.
Art. 32. - Permessi e licenze per cariche sindacali varie.
Art. 33. - Licenziamento per mancanze.
Art. 34. - Multe e sospensioni.
Art. 35. - Reclami e controversie.
Art. 36. - Indennità in caso di morte.
Art. 37. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 39. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 40. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 41. - Accordi interconfederali.
Art. 42. - Commissioni interne.
Art. 43. - Condizioni di miglior favore.
Tabella dei minimi di salario unificati per gli operai dipendenti dal l’industria della «scavo ghiaia e sabbia», in vigore nella provincia di Mantova dal 1° luglio 1957.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle industrie delle cave di ghiaia e sabbia della provincia di Mantova, 25 giugno 1957

Addì 25 giugno 1957, tra l'Associazione Industriali della Provincia di Mantova - Sezione Industrie Cave di Ghiaia e Sabbia [...] e il Sindacato Provinciale della Filea, aderente alla Camera Confederale del Lavoro di Mantova [...], l’Unione Provinciale Sindacale di Mantova, aderente alla Cisl [...], premesso che stipulazione del presente Contratto non esclude l’entrata in vigore per la Provincia di Mantova di un eventuale contratto nazionale che fosse stipulato per l’industria della sabbia e ghiaia, dalle superiori organizzazioni di categoria e che le ditte produttrici di ghiaia, sabbia ed affini della Provincia di Mantova si impegnano ad applicare tutti gli accordi di carattere normativo ed economico che saranno stipulati fra le Confederazioni degli Industriali e dei lavoratori con trattative a carattere nazionale successive alla stipulazione del presente contratto, si conviene quanto segue.

Art. 1. - Validità e durata.
Il presente Contratto Collettivo di lavoro disciplina i rapporti lavoro intercorrenti fra datori di lavoro e prestatori d’opera delle industrie della scavo di ghiaia e sabbia della provincia di Mantova.
[...]

Art. 2. - Assunzione.
[...]
Per l’assunzione delle donne e ilei fanciulli valgono le disposizioni di cui alla Legge 26 aprile 1934, n. 653.

Art. 4. - Visita medica.
L’operaio prima della sua assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’azienda.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario medio normale di lavoro è stabilito in 44 ore settimanali e viene cosi ripartito:
nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio: 40 ore di lavoro settimanali;
nei mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre, 44 ore di lavoro settimanali;
nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: 48 ore di lavoro settimanali.
L’orario di lavoro nel quadrimestre novembre-febbraio sarà così ripartito: 7 ore al giorno e 5 ore nella giornata del sabato; nei mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre sarà invece così ripartito: 8 ore al giorno e 4 ore nella giornata del sabato nei rimanenti quattro mesi il lavoro sarà normalmente ripartito in 8 ore giornaliere.
Per coloro che sono addetti ai lavori preparatori e complementari, limitatamente alla manutenzione e riparazione degli impianti, il lavoro del sabato pomeriggio è da considerarsi normale.
Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli operai di cui al D.L. 6 dicembre 1923, n. 2657 per le occupazioni che richiedono una prestazione discontinua o di semplice attesa o custodia.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente in domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.

Art. 11. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 8 e, per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, quello effettuato oltre le 10 ore giornaliere.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
E lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell’art. 10.
[...]

Art. 14. - Recupero.
È ammesso il recupero a ragione normale delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni all’orario normale di lavoro concordate fra le organizzazioni interessate, purché contenute nel limite massimo di un’ora al giorno e sempreché il recupero si effettui entro le due settimane successive immediatamente all’avvenuta interruzione.

Art. 15. - Distribuzione e assegnazione del lavoro.
La distribuzione e l’assegnazione del lavoro, la determinazione ilei numero del personale occorrente al funzionamento di qualsiasi reparto e, in generale, la fissazione dei criteri e dei metodi del lavoro stesso, sono di competenza della direzione dell’azienda.
L’operaio deve attenersi alle istruzioni ricevute e non valersi defili utensili non assegnatigli.

Art. 16. - Disciplina sul lavoro.
I lavoratori sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente Contratto, nei regolamenti interni, secondo le norme di legge.
Il lavoratore deve:
1) osservare l’orario stabilito e i turni di lavoro ai quali è stato assegnato;
2) eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone le responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed istruzioni avute;
3) conservare e fare buon uso delle macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza portare nessuna modifica, se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente ai mezzi di lavoro darà diritto alla ditta di rivalersi sulle sue competenze, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
L’operaio risponderà e la ditta potrà rivalersene sulle sue competenze delle perdite del materiale a lui affidato, e che siano a lui imputabili, sempreché l’operaio sia stato messo in condizioni di custodirlo.
È vietato agli operai:
а) introdurre bevande alcooliche senza permesso;
b) introdurre estranei sotto qualsiasi pretesto senza permesso della Direzione;
c) lordare pareti, scale, refettori, gabinetti, ecc.;
d) apportare modifiche ai materiali ed alla lavorazione in genere, senza ordine ed autorizzazione della direzione;
a) manovrare, adoperare mettere in moto macchine o motori che ad essi non siano espressamente affidati.

Art. 22. - Gravidanza e puerperio.
Per la gravidanza e puerperio si fa riferimento agli accordi interconfederali e alle disposizioni di legge.

Art. 23. - Malattia ed infortunio.
[...]
Nel caso in cui all'operaio avvenga, a seguito di infortunio, una menomazione fisica, la ditta esaminerà la possibilità di adibirlo a lavorazioni confacenti al suo stato fisico.

Art. 25. - Ferie.
L'operaio ha diritto, ogni anno, a un periodo di ferie pari a:
12 giorni per anzianità di servizio da 1 a 4 anni;
15 giorni per anzianità di servizio oltre i 4 e fino a 12 anni;
20 giorni per anzianità di servizio oltre i 12 anni.
[...]

Art. 27. - Indumenti protettivi.
Per i lavori in acqua la ditta dovrà fornire agli operai degli stivali di gomma ed in caso di lavoro sotto la pioggia un cappotto impermeabile.
Tali indumenti non sono intercambiabili.

Art. 28. - Alloggi e locali a disposizione delle maestranze.
Le cave con più di 15 operai dovranno essere fornite di cassetta di medicazione per i primi soccorsi di urgenza in caso di infortunio e, secondo la durata del lavoro, di un apposito locale o baracca per la custodia degli abiti degli operai, il cui cambio avverrà prima e dopo l'orario di lavoro stabilito.
Tale locale deve essere chiuso ed il custode della cava è responsabile degli eventuali ammanchi dovuti a sua negligenza.
L’ubicazione dei locali dovrà essere lontana dai depositi di materiale che possano deteriorare indumenti degli operai.
Le Commissioni interne devono accertare la rispondenza del locale al requisiti sopra indicati.
Secondo l’importanza e la durata del lavoro, la cava dovrà avere un gabinetto latrina decentemente tenuto, nonché un locale ad uso refettorio arredato di tavole e panche dove gli operai possano consumare i pasti: detto locale, nel periodo invernale, dovrà essere convenientemente riscaldato.
Oltre al presente contratto collettivo, i lavoratori devono uniformarsi alle altre norme che potranno essere stabilite dalla ditta, purché non contrastino con le disposizioni del presente contratto.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabella all'ingresso o all’interno della cava, oppure in luogo dove sia effettuata la paga.
Per quanto non previsto nel presente articolo circa gli alloggi si richiamano le norme e le disposizioni contenute nel D.L. 14 aprile 1927, n. 530.

Art. 33. - Licenziamento per mancanze.
La ditta potrà procedere al licenziamento dell’operaio senza preavviso né indennità di anzianità, nei seguenti casi:
[...]
b) insubordinazione verso i superiori;
e) furti a danno della ditta;
d) rissa all’interno dello stabilimento, frode o danneggiamento volontario;
e) recidiva di una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
f) fatti colposi che possono compromettere la stabilità, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico;
[...]
h) abbandono ingiustificato del posto da parte degli addetti alla portineria ed ai magazzini.

Art. 34. - Multe e sospensioni.
La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
1) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute:
3) ritardato inizio o sospensione del lavoro e anticipo della cessazione quando non siano giustificati;
4) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;
5) stato di ubriachezza sul lavoro;
1) offese ai compagni di lavoro;
2) in qualunque caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazioni che portino pregiudizio a| disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o recidiva la Direzione potrà infliggere la sospensione.
[...]

Art. 35. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di carattere plurimo o individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’azienda e saranno risolti con trattative private fra gli operai interessati ed i loro rappresentano e la ditta.
Qualora nell’applicazione del presente Contratto e nello svolga mento del rapporto di lavoro sorga controversia individuale o collettiva, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposti all’esame delle organizzazioni stipulanti per esperire l’amichevole componimento.

Art. 41. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati e stipulandi tra le rispettive organizzazioni confederali anche se non esplicitamente riportati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 42. - Commissioni interne.
Si intendono espressamente richiamati gli accordi in vigore, nonché quelli che venissero stipulati in prosieguo fra le rispettive Confederazioni.