Regione Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2012, n. 2324
Avvio dell’attività di vigilanza REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e restrizione delle sostanze Chimiche) - anno 2012.
[Sanità e igiene pubblica]
B.U.R. 4 dicembre 2012, n. 100


Note per la trasparenza:
È approvato il “Piano regionale controlli REACH anno 2012”, da attuare, entro il 31.12.2012, nel rispetto delle indicazioni dell’Unione Europea in materia di REACH e del “Piano nazionale dei controlli sull’ applicazione del Regolamento REACH - Anno 2012”. La presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.


L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Il Reg. (CE) n. 1907 del 18.12.2006, del Parlamento e del Consiglio, ha istituito in ambito europeo il sistema REACH per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche.
Conseguentemente, con il D.L. 15.2.2007 n. 10, art. 5 bis, c. 2 - convertito in L. 06.04.2007 n. 46 - sono state poste le basi per l’attuazione in ambito nazionale degli adempimenti collegati al suddetto sistema REACH.
Con il D.M. Salute del 22.11.2007 sono state quindi indicate nel dettaglio le attività necessarie alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006.
Tra tali adempimenti è compreso il sistema di attuazione dei controlli e, a tal fine, sono stati definiti criteri e modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza REACH sul territorio nazionale mediante l’Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009.
In ambito regionale l’attività di vigilanza REACH è stata inserita nel “Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010-2012” di cui alla DGR n. 3139 del 14.12.2010 che, tra gli altri, ha approvato il Progetto “Sistema REACH Veneto: sviluppo delle modalità di controllo e prevenzione sanitaria mediante informazione e collaborazione con le imprese produttrici di sostanze pericolose”.
A tal proposito, si osserva che, mediante quest’ultimo Progetto del PRP, sono stati previsti, nel biennio 2011-2012, almeno 7 controlli REACH, fino a 10 controlli effettuabili complessivamente, da svolgersi secondo gli indirizzi di cui all’Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 suddetto.
Pertanto, nell’anno 2011, al fine di assecondare le previsioni di cui al PRP in materia di REACH, con Decreto della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 9.9.2011, è stato incaricato un nucleo di esperti in materia REACH, delle Aziende ULSS e dell’ARPAV, adeguatamente preparati nell’ambito di attività formativa, realizzata a livello nazionale dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, a svolgere in via transitoria l’attività di vigilanza REACH.
Tale soluzione è collegata al fatto che è in fase di svolgimento il percorso formativo in ambito regionale, finalizzato alla creazione della rete regionale degli ispettori per l’effettuazione a regime della vigilanza REACH.
Con la successiva DGR n. 2019 del 29.11.2011 è stato approvato il documento “Attività di vigilanza REACH” contenente le linee, i criteri e gli strumenti operativi per l’implementazione del sistema REACH in ambito regionale.
La stessa attività di vigilanza nel 2011 si è conclusa nel rispetto del programma previsto e la relazione finale del controllo effettuato è stata inviata al Ministero della Salute con nota del 26 aprile 2012 n. prot. 195338.
Successivamente, con nota n. 16258-P-24/07/2012, il Ministero della Salute ha inviato alle Regioni e PP.AA. il “Piano nazionale dei controlli sull’applicazione del Regolamento REACH - Anno 2012”, che individua la tipologia delle imprese oggetto del controllo, gli obiettivi ed i criteri metodologici di orientamento per la conduzione delle ispezioni, nonché le modalità per l’effettuazione dei controlli REACH nell’anno 2012.
Nel perdurare della fase transitoria (non è stata ancora completata la fase di formazione per il personale delle Aziende ULSS e dell’ARPAV) ed in vista della completa realizzazione del sistema REACH regionale, con Decreto Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 29 del 9.8.2012 è stata riconfermata la composizione del nucleo di esperti di cui al Decreto n. 46/2011 citato ed è stato incaricato lo stesso nucleo di esperti a presentare una proposta di attività di vigilanza REACH anno 2012.
In seguito alla proposta preliminare elaborata nel corso di una riunione svoltasi presso la Direzione Regionale Prevenzione (come risulta dal verbale del 9.8.2012), in data 27.9.2012 è stato quindi presentato il “Piano regionale controlli REACH anno 2012”, condiviso da tutti i componenti il nucleo di esperti per la vigilanza REACH in ambito regionale, riconfermato con Decreto n. 29/2012 citato.
Sulla base dell’esperienza derivante dalle prime fasi di avvio del sistema regionale REACH, è opportuno indicare nel Dirigente del Servizio Tutela Sicurezza Luoghi di Lavoro della Direzione Regionale Prevenzione il soggetto istituzionale di riferimento per la conduzione delle iniziative regionali in materia di REACH, precisando la precedente DGR n. 523 del 2.3.2010.
Ciò posto, con il presente atto si intende approvare:
1. il documento evidenziato nell’Allegato A “Piano regionale controlli REACH anno 2012”;
2. l’avvio dell’attività di vigilanza REACH in ambito regionale - anno 2012, che sarà condotta, mediante il supporto tecnico garantito dal nucleo di esperti riconfermato con Decreto Dirigente Regionale Prevenzione n. 29 del 9.8.2012, da personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS competente per territorio di ubicazione delle imprese oggetto del controllo;
3. l’attribuzione in capo al Dirigente del Servizio Tutela Sicurezza Luoghi di Lavoro della Direzione Regionale Prevenzione delle funzioni connesse all’“Autorità Regionale competente REACH”, previste con DGR n. 523 del 2.03.2010 e come confermato dalla DGR n. 3139 del 14.12.2010 di approvazione del PRP.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
Visto il Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18.12.2006 che istituisce in ambito europeo il sistema REACH per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche.
Visto il D.L. 15.2.2007 n. 10, art. 5 bis, c. 2, convertito in L. 06.04.2007 n. 46 per l’attuazione in ambito nazionale del sistema REACH.
Visto il D.M. Salute del 22.11.2007 riguardante gli adempimenti e le attività previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006.
Visto l’Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 riguardante i controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo per l’attua-zione del Reg. (CE) n. 1907/2006.
Vista la DGR n. 523 del 2.03.2010 con cui è stata individuata la Direzione Regionale Prevenzione quale Autorità regionale competente in materia di REACH, con compiti di iniziativa, indirizzo e scelta operativa per lo svolgimento in ambito regionale delle attività previste dal Reg. (CE) n. 1907/2006, tra le quali rientra l’attività di vigilanza sulle sostanze chimiche.
Vista la DGR n. 3139 del 14.12.2010 “Piano Regionale Prevenzione 2010-2012”, mediante la quale è stata approvata - tra l’altro - la realizzazione dell’iniziativa 2.7.9 del Progetto “Sistema REACH Veneto: sviluppo delle modalità di controllo e prevenzione sanitaria mediante informazione e collaborazione con le imprese produttrici di sostanze pericolose”.
Considerato che il Progetto 2.7.9 del PRP 2010-2012 ha previsto, nel biennio 2011-2012, un numero minimo di 7 controlli fino a 10 controlli effettuabili complessivamente, da svolgersi secondo gli indirizzi di cui all’Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 citato.
Visto il punto 6.4 dell’Allegato A all’Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009, il quale stabilisce che entro il 31 marzo di ogni successivo anno, le Regioni devono trasmettere all’Autorità competente nazionale-Ministero della Salute le risultanze del monitoraggio delle attività di controllo esplicate nell’anno precedente in ambito territoriale;
Visto il Decreto della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 9.09.2011 e la DGR n. 2019 quali atti preliminari allo svolgimento dell’attività di vigilanza regionale REACH, anno 2011.
Visto il “Piano nazionale dei controlli sull’ applicazione del Regolamento REACH - Anno 2012”.
Visto il Decreto Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 29 del 9.8.2012.
Vista la proposta “Piano regionale controlli REACH anno 2012”.

delibera

1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la proposta di “Piano regionale con-trolli REACH anno 2012”, presentata dal nucleo di esperti nominato con il Decreto Dirigente Direzione Regionale Prevenzione n. 46 del 9.11.2011 e riconfermato con Decreto Dirigente Direzione Regionale Prevenzione n. 29 del 9.08.2012;
2. di incaricare il personale di cui al Decreto n. 29/2012 citato ad effettuare, entro il 31.12.2012, l’attività di vigilanza REACH in ambito regionale secondo i criteri e le modalità illustrate nel documento “Piano regionale controlli REACH anno 2012”, proposto in Allegato A al presente atto e predisposto dal nucleo di esperti di cui al punto 1.;
3. di stabilire che l’attività di vigilanza di cui ai precedenti punti sarà svolta - secondo gli obiettivi ed i criteri di cui all’Accordo Stato-Regioni-PP.AA. in materia stipulato in data 29.10.2009 e confermato, per l’anno 2012, con nota prot. n. 16258 del 24.7.2012 del Ministero della Salute - nel rispetto di quanto previsto nel documento “Attività di vigilanza REACH” di cui alla DGR n. 2019 del 29.11.2011, da personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS competente per territorio di ubicazione delle imprese oggetto del controllo, mediante il supporto tecnico garantito dal nucleo di esperti di cui al Decreto n. 29 del 9.08.2012 citato;
4. di stabilire che gli addetti alla vigilanza, entro il termine del 20.02.2013, dovranno presentare alla Direzione Regionale Prevenzione, Servizio Tutela Sicurezza Luoghi di Lavoro, la relazione illustrativa dell’attività di vigilanza REACH svolta nel 2012, secondo le modalità previste dall’Accordo Stato-Regioni-PP.AA. ed al fine di rispettare la scadenza del 31 marzo 2013, stabilita dallo stesso Accordo per la trasmissione all’Autorità nazionale competente-Ministero della Salute dei risultati dei controlli REACH effettuati nel 2012 a livello regionale;
5. di confermare al Dirigente del Servizio Tutela Sicurezza Luoghi di Lavoro della Direzione Regionale Prevenzione le funzioni connesse al ruolo dell’ “Autorità Regionale competente REACH”, previste con DGR n. 523 del 2.03.2010;
6. di demandare tutti gli adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti alla gestione della presente inizia-tiva, a provvedimenti della Dirigente della Direzione Prevenzione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel BUR della Regione del Veneto.



ALLEGATO A alla Dgr n. 2324 del 20 novembre 2012

Piano regionale controlli REACH - anno 2012

Il controllo ufficiale REACH è disposto ai sensi dell’art. 125 del Reg.(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
La tipologia delle imprese oggetto del controllo, gli obiettivi ed i criteri metodologici di orientamento per la conduzione delle ispezioni, nonché le modalità per l’effettuazione dei controlli REACH nell’anno 2012 sono stati stabiliti dal Ministero della Salute, con nota n. 16258-P- 24/07/2012, nel “Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH - Anno 2012”, coerentemente con gli elementi di programmazione dei controlli, dettagliati nel Manuale per il progetto REACH-ENFORCE 2, elaborato dell'ECHA (Autorità Europea per le sostanze chimiche).
Il “Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH - Anno 2012”, individua i seguenti elementi per le azioni di controllo:

target group

• aziende che producono lacche, vernici e pitture;
• aziende che formulano detergenti, prodotti per pulizia e surfattanti;
• aziende che mescolano o formulano prodotti chimici per i settori trasporti e costruzioni.

criteri per la selezione delle imprese

quantitativo di sostanze usate con priorità alle aziende che immettono sul mercato grandi quantitativi di sostanze (> 1000 tonn.)
proprietà delle sostanze usate: sostanze CMR (Cancerogene, Mutageniche e tossiche per il sistema riproduttivo), in categoria 1 o 2, e sostanze pericolose per l’ambiente.

fonti informative per adottare i criteri di priorità:

• registri dei produttori di categorie di formulati;
• permessi rilasciati per specifiche attività (IPPC, Seveso, ecc.)
• monitoraggi nazionali di inquinanti;
• informazioni da associazioni di categoria;
• storico delle ispezioni.

numero e tipologia dei controlli

In ambito regionale i controlli 2012 saranno effettuati in continuità con l’azione intrapresa nel 2011 e saranno svolti, secondo i criteri del “Piano nazionale dei controlli sull’applicazione del Reg. REACH - anno 2012” prioritariamente fra le 51 imprese già individuate, considerando che in precedenza altre 7 sono state oggetto di controllo.
Rispetto ad un solo controllo previsto dal Ministero della Salute, si prevede, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Progetto del Piano Regionale Prevenzione 2010-2012, l’effettuazione di n. 3 controlli con le modalità previste dall’ECHA per il REACH-ENFORCE 2.
Inoltre - qualora necessario - saranno eseguiti controlli e verifiche a seguito di segnalazioni che dovessero pervenire al Servizio Tutela Sicurezza Luoghi di Lavoro della Direzione Regionale Prevenzione, nella sua qualità di Autorità regionale competente REACH.