Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 17 giugno 1958
Validità: 01.06.1958 - 30.11.1960
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Modena e Filea-Cgil, Silde-Cisl, Fenea-Uil
Settori: Edilizia, Laterizi, Operai, Modena

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Fuochisti.
Art. 4. - Lavoro notturno.
Art. 5. - Lavoro a cottimo.
Art. 6. - Lavori speciali.
Art. 7. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione di mattoni a mano.
• Parte salariale
• Parte normativa
Art. 8. - Trasferta.
Art. 9. - Alloggi.
Art. 10. - Spogliatoi, docce, refettori, ecc.
Art. 11. - Indennità speciale.
Art. 12. - Minimi salariali.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Minimi di paga oraria per gli operai addetti all’industria dei laterizi nella provincia di Modena.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, per gli operai addetti all’industria dei laterizi della provincia di Modena, 17 giugno 1958

Addì, 17 giugno 1958, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Modena [...] e la Filea, Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini [...], assistiti [...] dalla Camera del Lavoro di Modena, il Silde, Sindacato Italiano Lavoratori dell'Edilizia [...], assistito [...] dalla Cisl di Modena, la Fenea, Federazione Nazionale Edili ed Affini, rappresentata [...] dalla Uil di Modena, viene stipulato il seguente accordo provinciale di lavoro ad integrazione del CCNL stipulato in Roma il 18 dicembre 1957, valevole per gli operai dipendenti da aziende produttrici di laterizi, esercenti la loro attività nel territorio della provincia di Modena.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Ad integrazione dell’art. 7 del CCNL si conviene che i quattro mesi dell’anno durante i quali l’orario di lavoro potrà essere portato a 9 (nove) ore a regime normale di retribuzione ed a 10 (dieci) ore, ai sensi di legge, con la maggiorazione del 10 % (dieci per cento) sulla retribuzione globale per la decima ora, sono i seguenti: maggio, giugno, luglio e agosto.
Chiarimento a verbale.
A chiarimento di quanto disposto dal 4° comma dell’art. 7 del CCNL si precisa: Le aziende che non hanno esigenze stagionali sono quelle che anche nella stagione invernale continuano senza interruzione la produzione alle filiere.

Art. 3. - Fuochisti.
Negli stabilimenti ove, per concorde riconoscimento della direzione e degli operai, venga ritenuto opportuno, il numero dei fuochisti potrà essere portato a quattro.
Ai fuochisti che prestano un orario di lavoro di nove o dieci ore giornaliere, verranno corrisposte nove, dieci quote di paga oraria normale e nove o dieci ore di contingenza oraria.

Art. 4. - Lavoro notturno.
Con riferimento a quanto disposto dal 1° capoverso dell’art. 7 del CCNL, resta convenuto che per le categorie degli infornatori, sfornatori, cariolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, l’orario notturno è quello compreso tra le ore 22 e le ore 6.

Art. 5. - Lavoro a cottimo.
Per il lavoro a cottimo si fa riferimento all’art. 10 del CCNL.

Art. 6. - Lavori speciali.
In relazione a quanto previsto dall’art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro, si conviene di corrispondere per i lavori speciali una maggiorazione del 25 % sulla retribuzione globale (base e contingenza).
Alle donne addette al lavaggio delle coppiere verrà fornito gratuitamente un grembiule impermeabile.

Art. 7. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione di mattoni a mano.
Parte normativa:

1. Ciascuna aia verrà consegnata agli operai pronta per la lavorazione e dovrà avere in testa e lateralmente lo stesso piano per la terra necessaria alla completa lavorazione.
2. La sabbia sarà posta ad una distanza non superiore ai 40 metri dal margine più vicino all’aia.
3.Sarà cura degli addetti alla confezione dei prezzi, il provvedere tempestivamente alla preparazione della malta.
4. I laterizi appena stampati, in caso di eventuale deterioramento per eventi meteorologici, sono da considerarsi a carico del datore di lavoro. In caso di prevedibile maltempo invece e qualora il datore di lavoro lo richieda i prestatori d’opera sono tenuti a sospendere la loro attività ed a porre al riparo tutti quei materiali il cui stato di essiccazione lo permetta.
5. Lo sgombero dell’aia dal materiale avariato a seguito del maltempo resta a carico del datore di lavoro.
6. È a carico dei lavoratori la consegna del materiale confezionato nelle apposite grizze, debitamente coperto e arellinato. Le arelle debbono essere poste accanto alle grizze pronte per l’uso a cura del datore ili lavoro. Qualora per accertata negligenza dei lavoratori nella mancata esecuzione delle operazioni di che trattasi, si avessero a registrare avarie al materiale, gli operai stessi non percepiranno il compenso relativo alla confezione dei pezzi.
7. Per quanto concerne i coppi, oltre a quanto previsto al punto 4) i lavoratori dovranno provvedere, in tempo debito, a riportarli sull’aia per la loro totale essiccazione.
8. Dopo la totale essiccazione dei coppi il datore di lavoro dovrà provvedere al loro immediato ritiro, in difetto di che, questi potrà Incaricare gli operai addetti che non possono esimersi, a precedere, dietro compenso da stabilirsi tra le parti, alla sistemazione dei coppi stessi.
9. L’acqua corrente sarà fornita in quantità sufficiente sul luogo ove viene lavorata l’argilla. Nel caso in cui l’argilla fosse più profonda ili un metro, il datore di lavoro dovrà accordarsi con la Commissione Interna per stabilire un equo compenso.
10. Qualora l’argilla fosse posta sotto il livello dell’aia e distasse da questa oltre 20 metri, verrà concordato un ulteriore compenso che cesserà nel caso siano usati mezzi meccanici.
11. Se durante l’inverno il datore di lavoro non ha provveduto alla escavazione dell’argilla occorrente, egli dovrà mantenere una scoria sufficiente, concordando un compenso da corrispondere agli operai interessati. Per l’argilla estratta giorno per giorno con l’escavatore non è dovuto compenso alcuno, salvo che l’argilla stessa non presenti speciale difficoltà di lavorazione. In quest’ultima ipotesi verrà fissato un compenso da stabilirsi fra le parti interessate.
12. Il datore di lavoro è obbligato a fornire gli attrezzi agli operai che li dovranno riconsegnare in ottimo stato, salvo il deperimento d'uso.
13. Qualora il datore di lavoro dovesse assumere operai stampatori provenienti da altre località, dovrà indennizzarli delle eventuali spese di trasporto e fornire loro un alloggio a norma di igiene.

Art. 9. - Alloggi.
Con riferimento all’art. 40 del CCNL, si conviene che agli operai che per motivi di lavoro o di distanza dal luogo di residenza siano costretti a pernottare presso lo stabilimento, verranno fornite le coperte in numero sufficiente per proteggerli dal freddo. Nel caso in cui l’azienda non potesse ottemperare quanto sopra, a ciascun lavoratore verrà corrisposta una indennità pari a L. 300 (trecento) mensili.

Art. 10. - Spogliatoi, docce, refettori, ecc.
Ad integrazione dell’art. 41 del CCNL, si conferma che le aziende porranno a disposizione dei lavoratori:
a) n. 1 spogliatoio per uomini e per donne (separati);
b) n. 1 lavatoio;
c) n. 1 deposito biciclette;
d) n. 1 locale ad uso refettorio.
Le imprese che ne sono sprovviste sono tenute a corrispondere una indennità giornaliera per ogni dipendente pari a:
a) mancanza degli spogliatoi: L. 15;
b) mancanza del lavatoio: L. 15;
c) mancanza del deposito biciclette: L. 15;
d) mancanza del locale ad uso refettorio: L. 15.
Le cifre di cui sopra sono da ritenersi cumulabili.