Interpello n. 05 del 22 novembre 2012 “Guida alla lettura” a cura di Arianna Arganese |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento |
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Valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall’art. 28, cc. 1 e 1 bis d.lgs. n. 81/2008 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro. |
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CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi). |
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Qualora nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, a seguito dell’esito della c.d. “valutazione preliminare”, emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo ma non sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate, se sia consentito al datore di lavoro, prima di intraprendere gli interventi correttivi finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio, effettuare legittimamente ulteriori indagini, utilizzando anche alcuni strumenti citati per la c.d. “valutazione approfondita”, al fine di raccogliere informazioni sulla “percezione soggettiva” dei lavoratori. |
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L’obbligo del datore di lavoro che, in sede di verifica preliminare, abbia riscontrato in azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato, è quello di procedere alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (il cui elenco è indicato dalla Commissione in via esemplificativa e non tassativa), funzionali alla eliminazione o, se ciò è impossibile, alla riduzione al minimo del rischio da stress lavoro-correlato; mentre non è fatto obbligo al datore di lavoro di utilizzare strumenti propri della valutazione c.d “approfondita” al fine di meglio identificare le misure di correzione. |
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D.lgs. n. 81/2008: art. 28, cc. 1 e 1-bis; Commissione consultiva permanente, indicazioni del 17.11.2010, sul rischio stress lavoro-correlato. |