Interpello n. 07 del 22 novembre 2012

Guida alla lettura” a cura di Arianna Arganese

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - Note

Oggetto

Art. 29, c. 5, d.lgs. n. 81/2008 - Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate nelle aziende fino a 10 lavoratori.

Soggetto interpellante

CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa).

Quesito

Se le aziende fino a 10 lavoratori possono preparare il documento di valutazione dei rischi (DVR) applicando integralmente l’art. 28, d.lgs. n. 81/2008, senza utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall’art. 29, c. 5, d.lgs. n. 81/2008.

Risposta

Il datore di lavoro di un’azienda fino a 10 lavoratori potrà disporre delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate – di aver rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione di rischi, di cui agli artt. 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008.
Resta inteso che qualora un’azienda con meno di 10 lavoratori, che non abbia deciso di avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, ma di preparare comunque, pur non essendovi obbligata, un DVR, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermo restando l’obbligo di aggiornamento conseguente alla natura “dinamica” del DVR.

Normativa di riferimento

D.lgs. 81/2008: art. 6, c. 8, lett. f); art. 17, c. 1, lett. a); art. 28, cc. 1 e 2, lett. a); art. 29, cc. 3 e 5.

Note

Successivamente al parere reso dalla Commissione per gli Interpelli è stato pubblicato, in data 30.11.2012, il decreto interministeriale che ha recepito le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 29, c. 5, del d.lgs. n 81/2008, approvate dalla Commissione consultiva permanente, ai sensi dell’art. 6, c. 8, lett. f), del medesimo decreto legislativo.