Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 9 marzo 1960
Validità: 21.03.1960 - 31.12.1961*
Parti: Associazione degli Industriali di Forlì, Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario e Camera Confederale del Lavoro dì Forlì, Camera Confederale del Lavoro di Rimini, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Unione Sindacale Provinciale di Forlì, Camera Sindacale di Forlì e Provincia-Uil
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Forlì

Sommario:

Art. 1. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 2. - Mense aziendali.
Art. 3. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 4. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per gli operai dipendenti dalle aziende addette alla fabbricazione dei prodotti del legno e del sughero della provincia di Forlì, 9 marzo 1960

Addì, 9 marzo 1960, in Forlì, nella sede dell’Associazione degli Industriali, tra l’Associazione degli Industriali di Forlì [...], l’Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario [...] e la Camera Confederale del Lavoro dì Forlì [...], la Camera Confederale del Lavoro di Rimini [...], la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Unione Sindacale Provinciale di Forlì [...], la Camera Sindacale di Forlì e Provincia aderente alla Uil - Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno (Uil-legno) [...], viene stipulato il presente Contratto integrativo al Contratto collettivo nazionale di categoria da valere per tutto il territorio della Provincia di Forlì per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dei prodotti del legno e del sughero.

Art. 1. - Lavori nocivi e pericolosi.
(Vedi art. 26 del Contratto nazionale)
In applicazione all’art. 26 del Contratto nazionale si stabilisce:
1) lavori disagiati: lavori che vengono normalmente eseguiti;
а) sottotettoie senza muri e quindi esposti alle intemperie;
b) locali a temperatura artificialmente elevata adibiti ad uso di forno, essiccatoio ecc. o particolarmente polverosi in misura costante ed anormale.
2) lavori nocivi:
а) verniciatura alla nitrocellulosa a spruzzo;
b) fabbricazione di compensati per quanto concerne l’incollaggio con colle sintetiche nocive.
3) lavori pericolosi:
a) lavori che si svolgono ad altezza superiore ai mt. 5 (cinque) su scale porta o scale mobili o ponti sospesi, dalla loro base di appoggio;
b) accatastamento di legname per la parte superiore ai mt. 5 (cinque) da terra o dal pavimento o dal ripiano, ecc.
Ai lavoratori addetti ai lavori sopraindicati, limitatamente alla durata e alle misure dei lavori stessi, viene riconosciuta una maggiorazione dell’8 % (otto per cento) sul minimo tabellare. Detta maggiorazione viene corrisposta limitatamente alle ore di effettiva prestazione e non è cumulabile (nel senso che una lavorazione nella quale si riscontrino tutte le caratteristiche oppure alcune di esse dà luogo una sola volta alla maggiorazione).
Naturalmente nessuna maggiorazione verrà corrisposta allorché l’azienda faccia uso degli appositi mezzi protettivi (guanti, maschere, occhiali, aspirapolvere, cinture di sicurezza, ventilatori, ecc.).
Detta maggiorazione non è computabile ad alcun effetto contrattuale.

Art. 4. - Decorrenza e durata.
(Vedi art. 54 del Contratto nazionale)
Il presente Contratto decorre dal 21 marzo 1960 ed ha la stessa durata del citato contratto collettivo nazionale (con le stesse modalità da questo previste) e ne segue integralmente le sorti.