Tipologia: CCNL
Data firma: 21 giugno 1960
Validità: 01.07.1960 - 30.04.1963
Parti: Associazione dell’industria Italiana del Cemento, dell’Amianto-cemento, della Calce e del Gesso, Intersind e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini-Cisnal
Settori: Edilizia, Cemento, ecc., Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Apprendistato.
• Periodo di prova.
• Durata del tirocinio.
• Documentazione dei titoli.
• Retribuzione dell’apprendista.
Art. 7. - Classifica operai.
Art. 8. - Passaggio di mansioni.
Art. 9. - Passaggio alla categoria speciale o intermedia o a quella impiegatizia.
Art. 10. - Mansioni promiscue.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 13. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Interruzione di lavoro.
Art. 16. - Riduzione di lavoro.
Art. 17. - Ricuperi.
Art. 18. - Giorni festivi.
Art. 19. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 20. - Lavori a turni.
Art. 21. - Definizione della retribuzione.
Art. 22. - Minimi di paga oraria e incasellamento merceologico.
Art. 23. - Cottimi.
Art. 24. - Lavori pesanti e disagiati.
Art. 25. - Conteggio della paga.
Art. 26. - Gratifica natalizia.
Art. 27. - Premio di anzianità.
Art. 28. - Interruzione di anzianità.
Art. 29. - Trasferte.
Art. 30. - Trasferimenti.
Art. 31. - Entrata e uscita dallo stabilimento.
Art. 32. - Permessi.
Art. 33. - Assenze.
Art. 34. - Congedo matrimoniale.
Art. 35. - Ferie.
Art. 36. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 37. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 38. - Infortuni sul lavoro.
Art. 39. - Gravidanza e puerperio.
Art. 40. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 41. - Previdenze Sociali.
Art. 42. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Art. 43. - Pronto soccorso.
Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 45. - Multe e sospensioni.
Art. 46. - Licenziamento per mancanze.
Art. 47. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 48. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 49. - Indennità in caso di morte - Decesso dell’operaio in trasferta.
Art. 50. - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 51. - Certificato di lavoro.
Art. 52. - Conservazione utensili.
Art. 53. - Visite d’inventario.
Art. 54. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 55. - Mensa.
Art. 56. - Commissioni Interne.
Art. 57. - Non collaborazione.
Art. 58. - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni.
Art. 59. - Accordi interconfederali.
Art. 60. - Reclami e controversie.
Art. 61. - Durata e decorrenza del contratto.
Accordo per la corresponsione della indennità speciale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, 21 giugno 1960

Contratto collettivo nazionale per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, 21 giugno 1960

Addì 21 giugno 1960, tra l’Associazione dell’industria Italiana del Cemento, dell’Amianto-cemento, della Calce e del Gesso [...], con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende [...] e con l’intervento della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], l'Associazione Sindacale (Intersind) [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...] e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini (Fillea) [...] e il Sindacato italiano lavoratori cementieri, aderente alla Fillea [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...] e la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno (Feneal) [...], con l’assistenza dell’Uil [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini (Cisnal) [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...], è stato stipulato il seguente Contratto di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell’amianto-cemento e la produzione promiscua del cemento, calce e gesso, anche nei casi in cui la produzione del cemento non abbia carattere continuativo.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori al 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro al personale femminile nei giorni festivi.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità a condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, esse avranno diritto ai minimi di paga oraria contrattualmente prevista per gli uomini.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intende soddisfatta con l’applicazione di una uguale tariffa.

Art. 4. - Visita medica.
Quando se ne presenti la necessità e l’opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio, l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’azienda, sia prima dell’assunzione in servizio sia durante il rapporto di lavoro.

Art. 6. - Apprendistato.
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato, si richiama la legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Durata del tirocinio.
La durata del periodo di tirocinio è stabilita in 3 anni. Tuttavia coloro che al compimento del 17° anno di età abbiano già effettuai un periodo di apprendistato non inferiore a 24 mesi di tirocinio, potranno richiedere di compiere il capolavoro.
Per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondari di avviamento professionale o di scuola artigiana di tipo corrispondente alla attività esplicata dall’apprendista, o titolo equipollente, periodo di tirocinio dovrà essere ridotto a due anni. Peraltro, l’apprendista in possesso dei suddetti titoli potrà richiedere, dopo 10 mesi di anzianità presso l’azienda, di compiere il capolavoro.

Documentazione dei titoli.
Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell’apprendistato di cui al precedente comma, l'apprendista dovrà presentare all’atto dell’assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico o equipollente.

Art. 8. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria.
[...]

Art. 11. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Art. 12. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli indicati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali l’orario di lavoro è di 12 ore giornaliere, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
[...]

Art. 13. - Inizio e cessazione del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata dal segnale dato all’ora della cessazione stessa.
Nelle miniere la durata del lavoro si computa dall’entrata alla uscita, dal pozzo o discenderia, salvo che non sia richiesto all’operaio di presentarsi all'ora d’inizio del lavoro in altro luogo.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’inizio e del termine di esso, nonché dell’orario e della durata degli eventuali intervalli di riposo.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale, godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamerà giorno di riposo compensativo.

Art. 17. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un’ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 19. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Entro i limiti consentiti dalla legge, l’operaio non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Non e riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo o notturno eseguito contrariamente alle disposizioni dell’azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’art. 11 (orario di lavoro).
È lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all’articolo 18 (giorni festivi) salvo quanto previsto per la domenica nel terz’ultimo comma del presente articolo.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
[...]
Qualora l’operaio dovesse essere richiamato a lavorare di domenica con spostamento ad altro giorno del suo riposo settimanale, avrà diritto per il lavoro prestato di domenica, alla normale retribuzione maggiorata del 20 per cento, sempreché l’azienda gli abbia comunicato, prima dell’inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo assegnatogli in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Qualora poi lo stesso operaio dovesse essere chiamato a lavorare anche nel giorno del riposo assegnatogli in sostituzione della domenica, il lavoro prestato in tale giorno sarà compensato con la maggiorazione di festivo, esclusa la percentuale di cui al precedente comma.
[...]

Art. 20. - Lavori a turni.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
Gli operai dovranno prestare l’opera nel turno pei ciascuno di essi stabilito. Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o festivi.
[...]
Gli operai turnisti addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dagli operai che debbono dargli il cambio. In tal caso, la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Qualora l’operaio turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo, egli avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla normale retribuzione maggiorata del 12 per cento, conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla normale retribuzione maggiorata del 17 per cento.
In ogni caso, però, l’azienda, prima dell’inizio del lavoro, dovrà comunicare all’operaio il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
In difetto di tale comunicazione, il lavoro prestato nel giorno di riposo compensativo originario, sarà retribuito con la maggiorazione di festivo prevista dall’art. 19 (lavoro straordinario, festivo o notturno).
Qualora poi lo stesso operaio dovesse essere chiamato a lavorare anche nel giorno come sopra assegnatogli in sostituzione del riposo compensativo, il lavoro prestato in tale giorno sarà compensato con la maggiorazione di festivo escluse le percentuali di cui al quartultimo comma; conservando però le maggiorazioni come sopra stabilite per il lavoro a turni, qualora egli venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati.

Art. 23. - Cottimi.
Nel caso che l’azienda disponga il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme.
[...]
Agli operai interessati al lavoro a cottimo, dovranno essere comunicate per affissione, all’inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) stabilito.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, l’operaio dovrà essere retribuito a cottimo.
[...]
L’azienda non potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell’ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse.
Tale organo ha la facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia ed emetterà la sua decisione entro il più breve tempo possibile.
Nel caso in cui l’organo tecnico non si costituisca entro il terminai massimo di un mese o nel caso in cui una delle parti interessate non ritenga di adeguarsi alle sue decisioni, la controversia sarà devoluta alle Associazioni sindacali territoriali e successivamente, ove necessario, entro 15 giorni, alle Associazioni nazionali.

Art. 24. - Lavori pesanti e disagiati.
Agli effetti dell’applicazione del presente articolo, sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all’elenco che segue.
Per il solo tempo di esecuzione saranno applicate sul minimo di paga oraria le indennità sotto indicate:
1) pulizia e manutenzione interna camere filtri ed elettrofiltri 14 %
2) pulizia e riparazioni eseguite all’interno di caldaie in opera 14 %
3) recupero materiale all’interno di silos o tramoggie 26 %
4) riparazione all’interno dei forni in condizioni di elevata temperatura 22 %
5) riparazione all’interno dei forni in ambiente eccessivamente polveroso 10 %
6) addetti all’insaccamento 8 %
l’indennità spetta:
agli operai adibiti al ricevimento dei sacchi dal nastro trasportatore e a quelli adibiti a macchine insaccatrici o all’insaccaggio a mano in presenza di polverosità superiore a quella normale dello stabilimento, anche se siano addetti alternativamente alle due operazioni; se però la polverosità non è superiore a quella normale dello stabilimento, la indennità compete per le sole ore prestate al nastro trasportatore;
7) lavori eseguiti su ciminiere, su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di sospensione che implichino particolare disagio 8 %
8) lavori occasionali in particolari condizioni di disagio per parziale immersione in melma o polvere, in vasche o fosse di elevatori e per revisioni interne di mulini cotto, crudo e carbone 6 %
9) montatori di ponti ad altezza elevata, con canne Innocenti e simili 5 %
10) addetti ai reparti pompe-Cera, limitatamente ai casi di difettoso funzionamento che determini ambiente eccezionalmente polveroso 5 %
11) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carri-ponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio e all’esterno delle eventuali opere di protezione e sicurezza 8 %
12) trasporto klinker, in uscita dai forni in galleria, in locali chiusi, in condizioni di elevata temperatura o notevolmente polverosi 6 %
13) addetti alla manovra di tramoggie dei silos in galleria per lo scarico del pietrame in presenza di particolare polverosità 6 %
14) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su frontoni di cava 10 %
15) addetti, nelle cave, ai lavori di avanzamento in galleria per l’apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 8 %
16) addetti alla manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che lavorino nelle condizioni di cui al comma precedente 8 %
17) addetti alle miscele di amianto, ai disintegratori, alle olandesi, in ambiente polveroso. Sono considerati operai addetti ai disintegratori coloro che compiono l’alimentazione del disintegratore e la materiale immissione dell’amianto nel disintegratore stesso 6 %
18) lavori in miniera:
а) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come presenza di gas tossici, 9 soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, la indennità è fissata in ragione del 12 %
b) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle descritte, l’indennità a partire dal 6 % del minimo di paga oraria, verrà fissata dalle Associazioni locali con l’intervento dell’ispettorato del lavoro dal 6 % al 12 % al massimo;
19) addetti al reparto battisacchi e battifiltri in presenza di polverosità superiore a quella normale dello stabilimento 5 %
20) addetti alla manovra delle tagliatrici per ricupero o riduzione di materiale, limitatamente ai casi in cui 9 la tagliatrice determini notevole polverosità 6 %
21) addetti allo scarico (cavata) da forni verticali 6 %
22) addetti alla pulitura, con pistola ad aria compressa, di motori da 10 CV e oltre 5 %
Al personale trasferito in zone malariche, la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi locali.
Chiarimento a verbale.
Si precisa che l’indennità del 10 % prevista dal comma p) del presente articolo verrà applicata non solo quando il lavoratore sia sospeso nel vuoto, ma anche quando, pur poggiando i piedi su gradini del frontone di cava, il suo equilibrio sia assicurato dalla corda a cui è sospeso.
Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui al presente articolo, assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.

Art. 29. - Trasferte.
Accertati motivi di salute che impediscano all’operaio di recarsi in trasferta non possono dar luogo al licenziamento.

Art. 30. - Trasferimenti.
[...]
Nel caso in cui il luogo di destinazione si trovi in zona malarica, accertati motivi di salute che impediscano all’operaio di trasferirsi in detta zona, non possono dar luogo a licenziamento.
[...]

Art. 31. - Entrata e uscita dallo stabilimento.
L’entrata e l’uscita dei lavoratori dallo stabilimento è disciplinata dal regolamento interno.
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e non può lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in stabilimento.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare sia di trattenersi in stabilimento in ore fuori del suo orario di lavoro.
Salvo casi eccezionali, il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al proprio capo nella prima ora di lavoro.

Art. 35. - Ferie.
L’operaio che abbia un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie annuali con decorrenza della retribuzione nella seguente misura:
per anzianità da 1 anno fino a 3 anni compiuti: 12 giorni lavorativi (ore 96);
per anzianità da oltre 3 anni e fino a 10 anni compiuti: 14 giorni lavorativi (ore 112);
per anzianità da oltre 10 anni e fino a 19 anni compiuti: 16 giorni lavorativi (ore 128);
per anzianità oltre 19 anni: 18 giorni lavorativi (ore 144).
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita delle ferie.
[...]
Per tutto quanto non compreso nel presente articolo, valgono le disposizioni dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946 relativo alle ferie.

Art. 38. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
[...]
Nel caso in cui l’operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l’operaio conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente, saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
[...]

Art. 39. - Gravidanza e puerperio.
Per quanto riguarda la gravidanza e il puerperio, vigono le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 42. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni, si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l’approvvigionamento negli stabilimenti di acqua potabile, l’istituzione di bagni e docce, l’installazione di spogliatoi, si fa riferimento agli artt. 26, 36, 38, 40 delle norme generali per l’igiene del lavoro, il testo dei quali viene riportato in appendice al presente contratto.

Art. 43. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade all’operaio comandato fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto soccorso, producendo le dovute testimonianze.
Il materiale sanitario in dotazione allo stabilimento sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che, all’occorrenza, sarà incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l’uso del materiale sanitario.

Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme saranno punite:
а) con una multa fino al massimo di tre ore di paga individuale di fatto;
b) con la sospensione fino ad un massimo di tre giorni;
c) con il licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 46 (licenziamento per mancanze).
[...]

Art. 45. - Multe e sospensioni.
Le multe saranno inflitte all’operaio che:
1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
3) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni, oppure lo esegua con negligenza;
5) arrechi danni, per disattenzione, al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti dì lavorazione;
6) sia trovato addormentato;
7) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso nello stabilimento;
8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
9) danneggi volontariamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;
10) in qualsiasi modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene o al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 46. - Licenziamento per mancanze.
L’azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso, né indennità, nei seguenti casi:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
3) rissa nell’interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell’anno precedente;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
[...]
7) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[...]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave e di furto, l’operaio sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 52. - Conservazione utensili.
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai suoi superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
L’operaio risponderà - e la ditta potrà rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreché l’operaio sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli.
[...]

Art. 55. - Mensa.
[...]
Per quanto concerne l’istituzione di refettori e cucine si fa riferimento alle disposizioni di legge.
[...]

Art. 56. - Commissioni Interne.
Per le Commissioni Interne si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 57. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi fra le rispettive Confederazioni in materia di «non collaborazione» riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento delle rispettive Confederazioni.

Art. 59. - Accordi interconfederali.
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto dove questo non disponga espressamente.

Art. 60. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli Industriali e dei Lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.