CODICE ETICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Università degli Studi di Palermo

Decreto n ° 4282
Palermo, 20 dicembre 2010

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo ed in particolare l'art. 1, comma 3 bis;
Vista la delibera del Senato Accademico del 13 dicembre 2010;

DECRETA

È emanato il seguente

CODICE ETICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Premessa

L'Università di Palermo, consapevole della funzione formativa e sociale che essa assolve con la sua attività di ricerca e di insegnamento, nel riaffermare il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico-economico (art. 1 dello Statuto), adotta il seguente Codice etico con l'intento di sensibilizzare gli appartenenti alla comunità accademica (docenti, studenti, personale amministrativo e tecnico) all'osservanza di quei principi etici che rappresentano non soltanto la base delle norme legali e della nostra carta costituzionale cui essi sono già tenuti a conformarsi, ma anche, e soprattutto, la condizione affinché ciascuno possa attendere allo svolgimento ordinario delle proprie competenze secondo un vero e proprio habitus morale. Nella prospettiva di una specifica tutela di tali principi anche sul piano giuridico, inoltre, i contenuti del Codice etico entrano a far parte delle componenti essenziali dell'immagine e del prestigio dell'Università.

Articolo 1. Il Codice etico: natura e finalità

Con l'adozione del Codice gli appartenenti della comunità accademica manifestano l'impegno a operare con senso di responsabilità, morale prima che giuridica, con la consapevolezza, quindi, di dovere rendere conto dei propri atti anzitutto a sé stessi e alla propria coscienza.
Ciò costituisce la migliore garanzia affinché le indicazioni di un codice etico siano seguite con piena convinzione, a prescindere da motivazioni estrinseche quali sono quelle legate al timore di eventuali sanzioni a carico del trasgressore. Il senso di responsabilità è, da questo punto di vista, imprescindibile per la piena attuazione di quei principi di onestà e di correttezza che ogni comunità accademica non può non riconoscere propri e irrinunciabili e che esigono comportamenti improntati a lealtà, trasparenza, imparzialità, equità, rispetto della dignità umana, riconoscimento e valorizzazione del merito.

Articolo 2. Didattica e Ricerca

I principi del Codice etico, applicati all'attività didattica, si traducono soprattutto nella libertà di insegnamento e nell'equità della valutazione, nel rispetto degli obiettivi determinati in seno ai competenti Organi Collegiali.
È dovere dei docenti farsi carico personalmente dell'attività didattica.
Ogni docente si preoccuperà di stimolare l'interesse degli studenti, in modo da incentivarne la frequenza e favorirne la partecipazione attiva, anche ai fini di un apprendimento critico della disciplina.
Negli esami di profitto - che devono essere svolti pubblicamente - l'esaminatore avrà cura che lo studente sia posto nelle migliori condizioni psicologiche e che ne sia rispettata la personalità. L'Università ribadisce che al diritto di docenti, ricercatori, studiosi e studenti di accedere a ciascuna delle biblioteche di Ateneo, di Facoltà o di Dipartimento, corrisponde l'obbligo di conformarsi ai regolamenti di tali strutture.
Come la didattica, la ricerca è, nell'Università, un'attività fondamentale, da cui dipende il livello qualitativo dell'istituzione. L'attività di ricerca e di aggiornamento è, pertanto, dovere di tutti i docenti, indipendentemente dall'età e dalla posizione accademica. Libera per antonomasia, essa dovrà essere finalizzata all'ampliamento e all'approfondimento dei saperi per la promozione del progresso civile e culturale.
Ogni ricercatore è responsabile dei risultati della propria ricerca di autonomia e originalità.

Articolo 3. Riprovazione degli abusi

Sulla scorta di un esercizio trasparente e responsabile delle proprie mansioni, che tenga conto della valenza etica del proprio impegno professionale, gli appartenenti alla comunità accademica riprovano abusi di ogni tipo.
Gli interessi privati degli appartenenti alla comunità accademica non devono configgere, anche solo parzialmente, con quello dell'Università.
Professori, ricercatori e appartenenti al personale tecnico-amministrativo si asterranno dall'utilizzare la propria autorità per favorire l'accesso e l'eventuale prosecuzione della carriera accademica o amministrativa al coniuge, a parenti e affini entro il IV grado.
Le afferenze dei docenti e le assegnazioni del personale tecnico amministrativo saranno effettuate escludendo che persone legate da vincoli di cui sopra svolgano la medesima attività all'interno dello stesso dipartimento, struttura amministrativa o assistenziale.
Gli appartenenti alla comunità accademica avranno cura di evitare che il proprio interesse privato confligga, anche solo potenzialmente, con quello dell'Università. In particolare, qualora svolgano libera attività professionale, non si avvantaggeranno di risorse umane, economiche o strumentali direttamente o indirettamente riconducibili all'Università.
Nessuna unità di personale docente o TA può assumere la responsabilità di strutture didattiche o di ricerca, di unità operative, aree, settori o dipartimenti amministrativi, né può far parte di commissioni di valutazione, se tra le persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo, o di valutazione sono presenti, a qualsiasi titolo ed anche a tempo determinato, il coniuge o parenti o affini entro il IV grado o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.
L'Università condanna ogni forma di discriminazione, dovendo ognuno essere trattato nel pieno rispetto della sua persona, a prescindere dall'appartenenza a una particolare etnia, religione, cultura, e a prescindere anche dal sesso, dalla lingua, dal colore della pelle, dall'aspetto fisico, dall'età, dalle condizioni di salute, dagli handicap, dalla cittadinanza, dalle opinioni politiche, dalle convinzioni personali, dallo status socio-economico e dall'orientamento sessuale.
L'Università, infine, stigmatizza ogni comportamento vessatorio nei confronti dei suoi membri, soprattutto se adottato da chi occupi posizioni gerarchicamente rilevanti.

Articolo 4. Organo di garanzia

L'Organo di garanzia ha funzioni di indagine e di controllo in ordine all'attuazione e al rispetto delle norme del Codice.
Esso è costituito dalla Commissione di Garanzia del Senato Accademico, che limitatamente alle attività correlate all'attuazione del Codice Etico, è integrato da due componenti, nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore.
L'Organo di garanzia:
- opera sia di propria iniziativa sia in seguito a specifiche segnalazioni non anonime di appartenenti della comunità accademica o anche di terzi;
- procede ai necessari accertamenti con la massima riservatezza, sentiti, eventualmente in contraddittorio tra loro, l'autore della segnalazione, il presunto autore della trasgressione e, ove possibile, ogni altro soggetto che vi appaia coinvolto, anche se non appartenente alla comunità accademica;
- promuove la composizione di controversie insorte in ambito accademico.
Qualora non sia rilevata alcuna violazione del Codice, l'Organo di garanzia archivia la pratica. A richiesta del presunto autore della violazione, la decisione di archiviazione è pubblicata sul sito dell'Università. Se invece rileva violazioni del Codice, l'Organo di garanzia richiama comunque i trasgressori all'osservanza di esso: nei casi ritenuti meno gravi il richiamo è riservato; nei casi più gravi procede al richiamo e contemporaneamente informa le strutture universitarie di appartenenza in modo che i rispettivi componenti ne possano tenere conto in occasione di nomine, designazioni o elezioni.
In relazione alla natura delle violazioni accertate e alla gravità di esse, l'Organo di garanzia propone inoltre agli Organi accademici competenti l'avvio dell'azione disciplinare e/o la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.
In ogni caso i provvedimenti assunti, compresi quelli di archiviazione, dovranno essere adeguatamente motivati sulla scorta di un'attenta valutazione delle situazioni emerse e delle ragioni addotte da tutti coloro che sono stati ascoltati.
Con riferimento al personale tecnico amministrativo, restano salve le competenze e le prerogative della Commissione di disciplina.

Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali