Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 20 gennaio 1946
Validità: 01.01.1946 - 31.12.1946*
Parti: Camera Confederale del Lavoro e Associazione Artigiani di Genova
Settori: Artigianato, Decoratori ecc., Genova

Sommario:

1) Qualifiche
2) Paga
3) Indennità di mensa
4) Somministrazione latte
5) Lavori di bordo.
6) Lavoro a cottimo
7) Ferie - Festività - Gratifica natalizia
8) Trasferta
9) Lavoro straordinario
10) Indennità di licenziamento
11) Decorrenza

Accordo collettivo per i dipendenti da aziende artigiane di coloritori, verniciatori, decoratori ed affini della provincia di Genova, 20 gennaio 1946

L’anno 1946 addì 20 del mese di gennaio in Genova, presso la sede dell’Associazione Artigiani, via Assarotti n. 7, tra la Camera Confederale del Lavoro [...] e l’Associazione Artigiani di Genova [...], si è stipulato il presente accordo da valere per i dipendenti dalle aziende artigiane di Coloritori - Verniciatori - Decoratori ed affini.

4) Somministrazione latte
Il datore di lavoro si impegna di espletare tutte le pratiche relative per ottenere la somministrazione del latte agli operai spruzzatori in genere e comunque a tutti gli operai addetti a lavori notoriamente nocivi.

5) Lavori di bordo.
Gli operai comandati alla verniciatura nei fondi dei galleggianti ed in locali privi di aereazione, sia naturale che artificiale, non potranno rimanere negli stessi locali più di quattro ore sulle otto giornaliere, intercalate di trenta minuti sui sessanta orari.
Tali operai potranno rifiutarsi di entrare nei locali stessi quando sia impossibile o dannoso, specie durante la fermentazione della pittura.

9) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario verrà compensato come segue:
le prime due ore eccedenti le normali col 30 %
festive e notturne col 75 %
per lavoro in alta montagna col 15 %
per lavori in zona malarica col 20 %
per lavoro disagiato a bordo col 50 %
per tutti gli altri verniciatori a bordo col 35 %
per gli operai spruzzatori col 30 %
per scale aeree - pali - gru - linea di alta tensione e comunque per lavori eseguiti per altezze superiori ai quattro metri e ponti aerei in facciata col 20 %
[...]

11) Decorrenza
Il presente accordo di aggiornamento, che si estende a tutta la Provincia e che fa parte integrante e modificativa del contratto 21 settembre 1938, al quale si riferisce, va in vigore dal 1° gennaio 1946 e scadrà al 30 giugno 1946. Sarà tacitamente prorogato al 31 dicembre 1946 e si intenderà rinnovato per uguale periodo di tempo salvo che una delle due parti non dia disdetta 15 giorni prima della scadenza, con lettera raccomandata. Rimarrà comunque in vigore fino a che non verrà sostituito con un successivo accordo che lo sostituisca.
[...]