Tipologia: CCNL
Data firma: 21 aprile 1954
Validità: 22.04.1954 - 21.04.1955
Parti: Sindacato Nazionale Esportatori importatori Ortofrutticoli e Agrumari-Confcommercio, Sindacato Nazionale dei Commercianti ed Esportatori Agrumi, Federazione Nazionale Cooperative Lavorazione Trasformazione Prodotti Agricoli-Confederazione Cooperativa Italiana, Lega Nazionale delle Cooperative e Filcea-Cgil, Sindacato Italiano Dipendenti Aziende Commerciali Ortofrutticole ed Agrumarie/Federazione Italiana Sindacali Addetti Commercio ed Affini-Cisl, Uidac-Uil
Settori: Agroindustriale, Commercio ortofrutta, Stagionale, avventizio

Sommario:

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1.
Titolo II Classificazione del personale
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Titolo III Assunzione - Periodo di prova
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Titolo IV Ingaggio lavoratori fuori residenza
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Titolo V Orario di lavoro
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Titolo VI Lavoro straordinario
Art. 18.
Art. 19.
Titolo VII Riposo settimanale e festività
Art. 20.
Art. 21.
Titolo VIII Assenze
Art. 22.
Titolo IX Malattia e infortunio - Gravidanza e puerperio
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Titolo X Sospensione del lavoro
Art. 29.
Titolo XI Trattamento economico
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Titolo XII Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Titolo XIII Norme disciplinari
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Titolo XIV Conservazione utensili e materiale
Art. 45.
Titolo XV Vestiario
Art. 46.
Titolo XVI Commissioni interne e tutela dirigenti sindacali
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Titolo XVII Disposizioni finali e transitorie
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Protocollo 18 luglio 1958 aggiunto al contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile 1954 per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all’ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumi

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale stagionale, avventizio e giornaliero difendente da aziende esercenti il commercio all’ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari, 21 aprile 1954

L’anno 1954, il giorno 21 del mese di aprile in Roma, tra il Sindacato Nazionale Esportatori importatori Ortofrutticoli e Agrumari [...], con l’intervento della Confederazione generale Italiana del Commercio rappresentata [...], il Sindacato Nazionale dei Commercianti ed Esportatori Agrumi [...], la Federazione Nazionale Cooperative Lavorazione Trasformazione Prodotti Agricoli [...], con l’intervento della Confederazione Cooperativa Italiana [...], la Lega Nazionale delle Cooperative [...] da una parte e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati (Filcea) [...], con l’intervento del [...] segretario della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, il Sindacato Italiano Dipendenti Aziende Commerciali Ortofrutticole ed Agrumarie [...], assistiti dalla Federazione Italiana Sindacali Addetti Commercio ed Affini [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], l’Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini (Uidac) [...], assistiti dal[...]l’Ufficio sindacale dell’Unione Italiana del Lavoro; dall’altra parte si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale stagionale, avventizio e giornalieri dipendente da aziende esercenti il commercio all’ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari composto dei seguenti 53 articoli letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni stipulanti.

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1.

Il presente contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro tra le imprese esercenti il commercio all’ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari, anche se organizzate in forma cooperativa e consortile, ed il relativo personale stagionale, avventizio e giornaliero di ambo i sessi addetto alle varie attività inerenti alle operazioni di vendita o di preparazione alla vendita (raccolta, cernita, confezione, condizionamento, spedizione, trasporto, carico e scarico, ecc.) dei suddetti prodotti.
Il presente contratto ha efficacia per tutto il territorio nazionale e dalla data della sua entrata in vigore sostituisce tutte le norme e i precedenti contratti, accordi speciali, usi e consuetudini.
Sono escluse dalla sfera di applicazione del presente contratto aziende esercenti il commercio all’ingrosso e in commissione operanti nei mercati.

Titolo II Classificazione del personale
Art. 2.

Si considera personale stagionale, avventizio e giornaliero, quelli assunto dalle imprese in coincidenza con il «calendario» della produzione per le lavorazioni legate a cicli stagionali, o saltuariamente per particolari e temporanee esigenze relative alle varie operazioni di vendita o di preparazione alla vendita.

Art. 7.
Per le prestazioni d’opera disciplinate dal presente contratto non è ammesso l’apprendistato.
Negli accordi integrativi economici di cui all’art. 30 si terrà conto dei minori che non abbiano mai prestato la loro opera in aziende similari, nonché dei giovani (chiamati comunemente «ragazzi» e «ragazze») che sono adibiti alla pulizia, alle funzioni di riordino e ai piccoli lavori ausiliari, non consentendo la loro età che siano addetti alle mansioni di fatica.

Titolo IV Ingaggio lavoratori fuori residenza
Art. 11.

Ai prestatori d’opera assunti in gruppo o isolatamente per lavori fuori della loro normale residenza e ai quali sia fatto obbligo di permanere sul posto di lavoro durante tutto il periodo della lavorazione, il datore di lavoro dovrà garantire quindici giornate continuative di lavoro, a meno che le operazioni per le quali il prestatore d’opera è stato assunto non si esauriscano in un lasso di tempo inferiore; in quest’ultimo caso il datore di lavoro è tenuto a garantire al prestatore d’opera l’ingaggio per tutta la durata delle operazioni stesse.
[...]

Art. 13.
Ai lavoratori di cui al precedente art. 11 sarà inoltre corrisposta indennità per il vitto e per l’alloggio, pari al 25 % della retribuzione minima stabilita per la categoria alla quale il lavoratore appartiene, a meno che l’impresa non provveda direttamente, in tal caso il vitto dovrà essere sano e sufficiente, e l’alloggio dovrà essere fornito di brande, materassi e coperte e degli indispensabili servizi igienici.

Titolo V Orario di lavoro
Art. 14.

Fermo restando che la durata massima normale del lavoro è di; otto ore giornaliere o di quarantotto settimanali giusta le disposizioni; legislative vigenti in materia, è consentito il prolungamento di orario fino a dieci ore giornaliere o sessanta settimanali per le lavorazioni previste dalla tabella approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1937, integrata con regio decreto 7 agosto 1925, n. 1478-1744 e con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1678-2010, ed entro i limiti stabiliti dalla tabella stessa, e cioè:
per gli addetti alle operazioni di cernita, confezione e imballaggio degli agrumi: tre mesi all’anno;
per gli addetti alla lavorazione e preparazione in genere per la spedizione della frutta e verdure fresche ed essiccate: quattro mesi all’anno.
Negli accordi integrativi al presente contratto dovranno essere determinati i periodi durante i quali è consentito il prolungamento di; orario di cui sopra e tali accordi dovranno essere vistati e approvati dal competente Circolo dell’Ispettorato del Lavoro.

Art. 15.
L’orario normale di lavoro per i prestatori d’opera addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è di dieci ore al giorno o sessanta ore settimanali. Sono considerati tali:
a) i magazzinieri;
b) i sorveglianti o assistenti di cui al precedente art. 3;
c) i guardiani diurni e notturni;
d) gli uscieri, i custodi, i fattorini;
e) gli autisti e i conducenti di veicoli a trazione animale;
f) gli alletti agli impianti di refrigerazione, ventilazione, inumidimento, riscaldamento, essicazione, torrefazione e ingiallimento;
g) gli addetti a lavori di carico e scarico, esclusi quelli che, a giudizio dell’ispettore del lavoro, non abbiano carattere di discontinuità.

Art. 16.
La durata del lavoro giornaliero non può essere suddivisa in più dì due periodi. Il personale ha diritto, nella giornata, a un riposo intermedio di durata non inferiore a un’ora.

Titolo VI Lavoro straordinario
Art. 18.

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore debbono essere svolto durante l’orario di lavoro fissato dal precedente art. 14.
Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie che non eccedano le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali, salvo il disposto dell’art. 9 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, che approva il regolamento per l’applicazione del regio decreto-legge 15 gennaio 1923, n. 692, circa la possibilità di superare, in caso di deficienza di mano d’opera disponibile, le dodici ore di lavoro straordinario, previo accordo tra le associazioni sindacali territoriali competenti, approvato dall’ispettorato del Lavoro.

Art. 19.
[...]
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e che dovrà essere esibito, a richiesta dalle organizzazioni sindacali interessate, presso la sede della locale associazione dei commercianti.

Titolo VII Riposo settimanale e festività
Art. 20.

Tutto il personale ha diritto ogni settimana a un riposo di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica; qualora per esigenze eccezionali fosse chiamato a prestare la sua opera in tale giornata il lavoratore avrà diritto al riposo compensativo oltre alla sola maggiorazione di cui al secondo comma del precedente articolo 19.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per il personale addetto; alla lavorazione di frutta e ortaggi (personale addetto alla ricezione, manipolazione, imballaggio e spedizione) e per il personale addetto alla lavorazione degli agrumi e loro derivati (personale addetto al trasporto, carico e scarico degli agrumi, al confezionamento e imballaggio degli agrumi destinati alla esportazione; alla preparazione degli agrumi salati) il riposo di 24 ore può cadere anche in giorno diverso dalla domenica. In tal caso il lavoro eseguito nella giornata di domenica sarà remunerato con la retribuzione normale ordinaria.

Titolo IX Malattia e infortunio - Gravidanza e puerperio
Art. 25.

[...]
Il datore di lavoro ha l’obbligo di iscrivere, ai sensi di legge, i propri dipendenti agli Istituti assicuratori, i quali a lui si sostituiscono ad ogni effetto nella corresponsione di quanto fissato alle lettere a) e b) del presente articolo. Tali prestazioni, nella misura dovuta dagli Istituti, gravano integralmente sul datore di lavoro ove questi non abbia ottemperato all’obbligo della iscrizione.

Art. 28.
Per il caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge vigenti.

Titolo XIII Norme disciplinari
Art. 40.

Il lavoro è regolato, distribuito e assegnato unicamente dal datole di lavoro, o da chi ne fa le veci, da cui dipende tutto il personale.
Il personale deve tenere contegno rispettoso verso il datore di lavoro, superiori, i colleghi, i dipendenti e verso la clientela, dando esempio di ordine, disciplina, correttezza e laboriosità.
I datori di lavoro useranno per parte loro, verso i dipendenti indistintamente, la considerazione ed il trattamento che essi meritano quali collaboratori del buon andamento dell’azienda.
Ogni prestatore d’opera dovrà presentarsi al lavoro puntualmente ed osservare scrupolosamente l’igiene della persona.
È vietato al prestatore d’opera di fumare durante il servizio, ove ciò sia espressamente proibito, e di ritornare nei locali dell’azienda o trattenervisi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della ditta.
Il personale ha l’obbligo di rispettare ogni altra nonna regolante il servizio interno che potrà essere emanata dall’azienda, In quanto non contrasti col presente contratto. Una copia di tali norme dovrà essere affissa nel locali dell'azienda.
[...]

Art. 41.
L’Inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:
1) censura verbale o scritta;
2) multa non oltre l’importo di tre ore di retribuzione;
3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di due giorni;
4) licenziamento in tronco.
Il licenziamento in tronco comporta:
a) per il personale impiegatizio: la perdita del preavviso come previsto dall’art. 35 e la riduzione dell’indennità di cui all’art. 37 dal 15 % al 14 %;
b) per il personale non impiegatizio: la riduzione dell’indennità di cui all’art. 37 dal 15 % al 13 %.

Art. 42.
La censura verbale o scritta e la multa sono previste per il prestatore d’opera che:
а) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione del datore di lavoro o di chi ne fa le veci;
b) abbandoni anche temporaneamente il proprio. posto di lavoro senza permesso o senza giustificato motivo;
c) fumi durante le ore di lavoro, ove ciò sia espressamente proibito;
c) introduca persone estranee nel posto di lavoro senza autorizzazione;
d) commetta nell'ambito dell’azienda ogni altra mancanza che porti pregiudizio alla morale e all'igiene.
[...]

Art. 43.
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è prevista per il prestatore d’opera che:
а) sia recidivo nella mancanza già punita per due volte con la multa;
b) commetta atti che portino serio pregiudizio alla disciplina, alla morale e all’igiene;
c) si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
[...]
e) contravvenga alle disposizioni impartite dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, provocando intralci al regolarti andamento del servizio;
[...]

Art. 44.
Il licenziamento in tronco è previsto per il prestatore d’opera che commetta mancanze di tale gravità da non consentire in alcun modo la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro, come:
а) gravi atti di indisciplina, con offese o minacce o vie di fatto verso il datore di lavoro o verso i superiori;
b) risse seguite da vie di fatto verso i compagni di lavoro verso i dipendenti durante il servizio;
[...]
d) recidiva nelle mancanze già punite due volte con la sospensione dal lavoro;
[...]

Titolo XIV Conservazione utensili e materiale
Art. 45.

Il prestatore d’opera deve tenere in ordine il proprio posto di lavoro e conservare gli attrezzi, le macchine e quant’altro è a lui affidato, senza portarvi arbitrarie modificazioni.
Il prestatore d’opera dev’essere messo in grado di conservare le cose a lui date in consegna e risponderà dei danni ad esso imputabili, sempre che questi non derivino da uso o da logorio.
[...]

Titolo XV Vestiario
Art. 46.

Gli indumenti che i prestatori d’opera sono tenuti a usare per misure di carattere igienico-sanitario o per disposizione del datore di lavoro saranno forniti a cura e a spese del datore di lavoro stesso.
Il datore di lavoro potrà determinare le norme relative all’uso, alla pulizia e alla conservazione degli indumenti di cui sopra.

Titolo XVI Commissioni interne e tutela dirigenti sindacali
Art. 47.

Le parti contraenti riconoscono le Commissioni Interne quali organismi aventi il compito di intervenire presso il datore di lavoro per la tutela dei lavoratori nell’ambito delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.

Art. 48.
Sono istituite Commissioni interne nelle aziende che abbiano alle loro dipendenze almeno 50 lavoratori. Il personale fisso dell’azienda va computato ai fini del raggiungimento di tale numero.
La Commissione interna, eletta con votazione segreta sarà composta da tre elementi nelle aziende fino a 100 dipendenti, e da cinque elementi nelle aziende con più di 100 dipendenti.
Qualora il personale fisso abbia già nominato la Commissione interna in virtù delle norme di cui al CCNL 23 ottobre 1950 per i dipendenti da aziende commerciali, la Commissione stessa sarà integrata con altri due membri eletti dal personale stagionale e scelti fra questo.
All’elezione della Commissione Interna partecipano di diritto tutti i lavoratori dell’azienda, purché abbiano superato il 16° anno di età.
I membri della Commissione interna restano in carica per tutta la durata della campagna ortofrutticola e agrumaria e possono essere revocati prima del termine del loro mandato con deliberazione dell’assemblea dei lavoratori, presente almeno il 50 % più uno degli aventi diritto al voto, e mediante votazione segreta.
L’elezione della Commissione Interna avrà luogo nei locali della azienda fuori dell’orario di lavoro la Commissione potrà svolgere la propria attività.

Titolo XVII Disposizioni finali e transitorie
Art. 52.

Le vertenze di lavoro saranno deferite in via conciliativa ad apposita commissione paritetica provinciale costituita dai rappresentanti delle organizzazioni interessate.

Protocollo 18 luglio 1958 aggiunto al contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile 1954 per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all’ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumi
Si dà atto che il CCNL 23 ottobre 1950 per i dipendenti aziende commerciali, richiamato agli artt. 3 e 48 del CCNL 2 aprile 1954 per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all’ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari, è stato sostituito dal CCNL 28 giugno 1958.