Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 7 novembre 1955
Validità: 11.11.1955 - 10.11.1956
Parti: Sezione Proprietari conduttori a mezzadria, Sezione Proprietari conduttori in economia e Sezione Dirigenti e Impiegati di aziende agricole e forestali
Settori: Agroindustriale, Aziende agricole e forestali, Impiegati, Parma

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Oggetto del contratto.
Art. 3.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 7. - Retribuzione.
Art. 8. - Tredicesima mensilità.
Art. 9. - Reclami e controversie individuali.
Art. 10. - Controversie collettive.
Art. 11. - Disposizioni generali.

Contratto collettivo integrativo per gli impiegati delle aziende agricole e forestali della provincia di Parma, 7 novembre 1955

Il giorno 7 novembre 1955 in Parma, con l’intervento dell’Associazione provinciale degli agricoltori [...], tra Sezione Proprietari conduttori a mezzadria, la Sezione Proprietari conduttori in economia [...] e la Sezione Dirigenti e Impiegati di aziende agricole e forestali [...], si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale per gli impiegati delle aziende agricole e forestali.
Il presente contratto collettivo provinciale ha efficacia per tutto il territorio della provincia di Parma, e vincola esclusivamente i datori di lavoro, i dirigenti e gli impiegati iscritti alle Sezioni stipulanti.
Il presente contratto collettivo provinciale sostituisce quello stipulato il 26 gennaio 1951.

Art. 2. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto regola i rapporti tra i datori di lavoro agricolo e gli impiegati di aziende agricole e forestali.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro medio giornaliero nell’anno è di otto ore.

Art. 6. - Lavoro straordinario e festivo.
Agli impiegati della 1ª e 2ª categoria del 1° gruppo, sarà corrisposta annualmente una mensilità pari alla retribuzione lorda mensile percepita, a titolo di compenso per le ore di lavoro compiute più del normale per esigenze di ordine tecnico o amministrativo, e stagionali, nei giorni feriali e festivi. Per tutte le altre categorie valgono le norme del collettivo nazionale.

Art. 9. - Reclami e controversie individuali.
Tutti i reclami di stretto carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’azienda e verranno risolte direttamente con gli impiegati interessati e i datori di lavoro.
In caso di controversia nell’applicazione e interpretazione del presente accordo e nello svolgimento del rapporto d’impiego, le rispettive Sezioni, dietro richiesta di una delle parti o di entrambe, si adoperano per raggiungere la conciliazione.

Art. 10. - Controversie collettive.
Le controversie e le questioni di carattere collettivo che dovessero insorgere fra le Sezioni stipulanti, saranno sottoposte per la loro soluzione amichevole al Consiglio di presidenza dell’Associazione provinciale degli agricoltori di Parma.

Art. 11. - Disposizioni generali.
Sono salve le condizioni di maggiore favore previste dai contratti individuali.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni del contratto collettivo nazionale 19 luglio 1949, della legge sull’impiego privato, le norme del codice civile, gli usi e le consuetudini locali.