Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 15 marzo 1958
Validità: 01.03.1958 - 28.02.1959
Parti: Settore Autonomo Trasformazione Prodotti Agricoli della Federazione Provinciale delle Cooperative e Federazione Provinciale Lavoratori dell’Alimentazione -Comitato Direttivo del Sindacato Provinciale Casari, Unione Sindacale Lavoratori Alimentazione-Cisl, Camera Sindacale Provinciale Lavoratori Alimentazione–Uil
Settori: Agroindustriale, Caseifici, Reggio Emilia, Coop

Sommario:

Art. 1. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 2. - Affissione.
Art. 3. - Assunzione del personale.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Classifica del personale.
Art. 7. - Apprendistato.
Art. 8. - Azienda casearia.
Art. 9. - Imponibile di mano d’opera.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Riposo settimanale compensativo.
Art. 12. - Retribuzione della mano d’opera.
Art. 13. - Indennità speciale.
Art. 14. - Trasporto latte.
Art. 15. - Compensi al casaro.
Art. 16. - Premi di anzianità.
Art. 17. - Prodotti in natura.
Art. 18. - Indennità di mancata mensa.
Art. 19. - Maggiorazioni della paga per gratifica natalizia, ferie, festività, ecc.
Art. 20. - Premio allevamento suini.
Art. 21. - Premio della buona riuscita del formaggio.
Art. 22. - Responsabilità della buona riuscita dei prodotti.
Art. 23. - Gratifica natalizia, festività nazionali, ecc.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Indennità di licenziamento.
Art. 26. - Assegni familiari e indennità caro pane.
Art. 27. - Abiti da lavoro.
Art. 28. - Istruzione professionale.
Art. 29. - Disdetta.
Art. 30. - Inattività del caseificio.
Art. 31. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 32. - Trattamento mutualistico e previdenziale.
Art. 33. - Sostituzione assenti per infortunio, malattia, ecc.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Modalità pagamento retribuzione.
Art. 36. - Controversie.
Art. 37. - Norme integrative.
Allegati
Allegato n. 1
Allegato n. 2 Tabelle paghe mensili unificate anno 1957-58 
Allegato n. 3 Tabella dell'indennità speciale - anno 1088-60
Allegato n. 4 Tabella degli assegni familiari

Contratto collettivo per i prestatori d’opera dipendenti dalle aziende casearie cooperative della provincia di Reggio Emilia, 15 marzo 1958

Oggi 15 marzo 1958 in Reggio Emilia, tra il Settore Autonomo Trasformazione Prodotti Agricoli della Federazione Provinciale delle Cooperative [...], con la partecipazione del Comitato Tecnico delle Latterie Sociali e la Federazione Provinciale Lavoratori dell’Alimentazione [...], con la partecipazione del Comitato Direttivo del Sindacato Provinciale Casari, la Unione Sindacale Lavoratori Alimentazione - Cisl [...], la Camera Sindacale Provinciale Lavoratori Alimentazione – Uil [...], premesso che su scala nazionale si è provveduto al rinnovo del contratto di lavoro settore industria, lattiero caseario, avvenuto in Roma il 9 dicembre 1957, si è proceduto all’adeguamento del trattamento economico e normativo del contratto collettivo da valere per i prestatori di opera dipendenti dalle aziende casearie della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 5. - Visita medica.
Prima della conferma in servizio, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica da parte di un medico di fiducia delle parti.

Art. 6. - Classifica del personale.
[...]
L’Apprendista è il prestatore d’opera di età non inferiore ai 14 anni, né superiore ai 18 anni, che viene assunto dall’azienda casearia ai sensi della legge 19 gennaio 1955 n. 25 e delle successive modifiche o regolamenti, allo scopo di impartire l’insegnamento necessario, teorico o pratico, perché consegue la capacità tecnica per diventare operaio qualificato.
Tutti i suddetti lavoratori vengono assunti direttamente dall’azienda casearia, essi restano solo subordinati al capo casaro per quanto riguarda lo svolgimento tecnico della lavorazione del latte e di tutte le operazioni connesse.

Art. 7. - Apprendistato.
Durata dell’apprendistato e trattamento economico-normativo degli apprendisti
La durata dell'apprendistato è fissata in quattro stagioni casearie per i giovani che iniziano i lavori al 14° anno di età compiuta. Per gli altri il periodo di apprendistato è fissato in tre stagioni casearie.
[...]
Orario di lavoro degli apprendisti, ferie, riposo settimanale, trasporti pesi, ecc.
L’orario di lavoro degli apprendisti è fissato in 8 ore giornaliere e 44 settimanali.
Le ferie sono fissate in 30 giornate lavorative all’anno per gli apprendisti di età inferiore ai 16 anni e 20 giorni lavorativi all’anno per gli altri. [...]
Gli apprendisti non possono essere adibiti a lavori di manovalanza e superiori alle loro forze fisiche e che non siano attinenti al mestiere per il quale sono stati assunti.

Art. 8. - Azienda casearia.
Per azienda casearia s’intende:
а) il caseificio sociale o cooperativo o latteria sociale;
b) il caseificio industriale o privato;
c) il caseificio aziendale.

Art. 9. - Imponibile di mano d’opera.
Il numero delle unità lavorative da adibire nei caseifici della provincia in relazione al quantitativo del latte lavorato, al numero dei suini allevati, anche per conto terzi, ed al numero delle forme di formaggio conservate nel magazzino dell’azienda casearia, dovrà essere il seguente:
a) Per il latte lavorato
fino a 1.000 q.li annui: un casaro;
da 1.001 q.li a 1.600 q.li annui: un casaro; un apprendista od operaio comune inferiore ai 18 anni;
da 1.601 q.li. a 2.200 q.li annui: un casaro, un operaio comune superiore ai 18 anni;
da 2.201 q.li a 2.600 q.li annui: un casaro, un operaio qualificato; da 2.601 q.li a 3.800 q.li annui: un casaro, un operaio qualificato, un apprendista od operaio comune inferiore ai 18 anni;
da 3.801 q.li a 4.300 q.li annui un casaro, un operaio qualificato un operaio comune superiore ai 18 anni;
da 4.301 q.li a 5.600 q.li annui: un casaro, dite operai qualificati, un apprendista od operaio comune inferiore ai 18 anni:
da 5.601 q.li a 7.600 q.li annui un casaro, due operai qualificati, un operaio comune, un apprendista od operaio comune inferiore ai 18 anni;
da 7.601 q.li a 10.500 q.li annui: un casaro, tre operai qualificati un operaio comune, un apprendista od operaio comune inferiore ai 18 anni;
oltre 10.500 q.li annui: un operaio qualificato per ogni 3.000 q.li di latte lavorato in più.
b) Per i svini in allevamento
fino a 100 suini: un operaio di età inferiore ai 18 anni;
da 101 a 130 suini: un operaio comune di età superiore ai 18 anni;
da 131 a 150 suini: un operaio qualificato.
c) Per il formaggio in stagionatura
Mano d’opera adeguata al numero delle forme in stagionatura ed alla durata della stagionatura stessa.
I limiti sopraindicati sono stati concordati dalle parti tenendo conto delle effettive esigenze tecniche del caseificio, considerando per ogni unità lavorativa un orario giornaliero non superiore alle ore 9.
La mano d’opera cosi fissata dovrà essere gradualmente assunta al lavoro entro il 30 aprile per i comuni della pianura e collina ed entro il 31 maggio per i Comuni della montagna (Baiso, Busana, Carpineti, Casina, Castelnuovo Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villaminozzo).
[...]
Per determinare il quantitativo annuo di latte che presumibilmente verrà lavorato, si terrà conto oltreché del conferimento giornaliero in primavera, dell’andamento stagionale e dell’indirizzo zootecnico dei produttori.
Per le aziende casearie che lavorano notevoli quantitativi di latte e che dispongono di moderni impianti e razionali attrezzature, sarà consentita la proroga della data di assunzione dell’ultimo lavoratore sempreché a questi venga garantito un periodo minimo di retribuzione di 210 giornate lavorative.
Eventuali controversie circa l’impiego della mano d’opera nei caseifici dovranno essere notificate alle rispettive Organizzazioni di categoria per il tentativo di conciliazione da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di comunicazione.
Qualora richiesto da una delle parti, sarà eseguito un sopraluogo al caseificio per accertarne le effettive condizioni tecniche della produzione e se il numero delle unità lavorative assunte corrisponde ai criteri fissati ai punti a), b) e c).
In caso di mancato accordo la controversia verrà demandata all’Ufficio Provinciale del Lavoro, che deciderà definitivamente.
È ammesso, generalmente, l’impiego di due sole unità lavorative appartenenti alla famiglia del casaro.
Non potranno essere adibiti nel lavoro del caseificio operai appartenenti ad altre categorie e non è consentita la sostituzione degli operai qualificati e comuni con apprendisti ed operai di età inferiore ai 18 anni.

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, salvo le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario di lavoro sarà fissato dal casaro d’intesa con il rappresentante dell’azienda casearia. L’orario di lavoro dovrà essere affisso nell’azienda in luogo ben visibile.

Art. 11. - Riposo settimanale compensativo.
Per l’esigenza dell’industria casearia, il riposo settimanale per i dipendenti dell’azienda casearia, è stabilito in un giorno alla settimana e verrà fissato d’intesa con il datore di lavoro ed il capo casaro.
Il giorno di riposo settimanale si matura con il compimento dell'intera settimana di lavoro effettuato.
In caso di prestazione d’opera in tale giorno, sarà corrisposta In retribuzione o la compensazione in natura di cui agli articoli 15 e 17.
Ferme restando le 4 mezze giornate di riposo al mese e la normale maggiorazione del 43 %, di cui all’art. 19, si precisa che qualora particolari esigenze aziendali lo richiedessero, la prestazione d’pera, anche in tali mezze giornate di riposo, dovrà essere a parte retribuita con la corresponsione della paga unificata per le ore lavorative di effettiva prestazione, maggiorata del 35 % per lavoro festivo.

Art. 14. - Trasporto latte.
[...]
Nel caso in cui il latte venga invece ritirato al domicilio del con ferenti od in luogo diverso dal caseificio, dovrà essere corrisposto a lavoratore incaricato del servizio un equo compenso da concordare preventivamente, sempreché non sia stato provveduto appositamente all’assunzione della mano d’opera necessaria.

Art. 24. - Ferie.
Tutti i dipendenti hanno diritto ad un periodo di ferie retribuito con la retribuzione globale (paga base più indennità di contingenza ecc.) nella misura di:
giorni 12 all’anno - fino al 7° anno di anzianità;
giorni 14 all’anno - dall’8° al 15° anno di anzianità;
giorni 16 all’anno - dal 16° al 20° anno di anzianità;
giorni 18 all’anno - oltre il 20° anno di anzianità.
[...]

Art. 27. - Abiti da lavoro.
Date le difficoltà economiche che i lavoratori incontrano per provvedersi gli abiti da lavoro ed in relazione alle particolari caratteristiche dell’industria a cui si riferisce il presente contratto, le aziende casearie forniranno gratuitamente all’inizio della campagna casearia quanto segue:
а) una tuta da lavoro;
b) un paio di sandali o zoccoli.
Detti articoli saranno rinnovati dall’azienda casearia, in modo adeguato al grado di usura che le lavorazioni stesse per la loro natura producono, tenendo presente la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Gli indumenti forniti dall’azienda casearia resteranno di proprietà di questa e dovranno essere indossati soltanto nell’orario di lavoro del caseificio.

Art. 28. - Istruzione professionale.
Le Organizzazioni Sindacali contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale, come mezzo essenziale per perfezionare le capacità tecniche delle maestranze ai fini del miglioramento qualitativo.
La forma e le modalità per l’istituzione ed esecuzione dei corsi verranno fissate di comune accordo fra le Organizzazioni Sindacali interessate. Queste provvederanno anche all’istituzione di un apposito albo dei capi casari.

Art. 32. - Trattamento mutualistico e previdenziale.
[...]
Le forme previdenziali ed assicurative per le quali l’azienda casearia è tenuta a corrispondere i relativi contributi, sono quelle in vigore per i dipendenti dell’industria.

Art. 33. - Sostituzione assenti per infortunio, malattia, ecc.
Qualora gli operai si assentino dal caseificio per infortunio, per malattia, richiamo alle armi e per altri motivi, dovranno essere sostituiti con uguale numero di lavoratori.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Per le infrazioni al presente contratto di lavoro e al regolamento interno, l’azienda casearia dovrà applicare a carico dei dipendenti le seguenti sanzioni:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento nei casi previsti dalla legge.
[...]

Art. 36. - Controversie.
Le controversie relative al presente contratto, dovranno, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposte alle rispettive Organizzazioni Sindacali di categoria per il tentativo di conciliazione.