Tipologia: CCNL
Data firma: 23 luglio 1959
Validità: 01.08.1959 - 31.07.1960
Parti: Federazione Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane e Sindacato Nazionale Dipendenti Casse Rurali
Settori: Credito Assicurazioni, Casse rurali ed artigiane

Sommario:

Premessa
Art. 1.
Classifica del personale.
Art. 2.
Assunzione e periodo di prova.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Diritti e doveri del personale.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Orario di lavoro.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Trattamento economico.
Art. 16.
Ferie, assenze, congedi.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Malattie e infortuni.
Art. 21.
Maternità.
Art. 22.
Servizio militare.
Art. 23.
Anzianità convenzionali.
Art. 24.
Risoluzione del rapporto di lavoro. (Preavviso di licenziamento o di dimissioni).

Art. 25.
Indennità di anzianità in caso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Norme disciplinari.
Art. 31.
Art. 32.
Norme generali e di attuazione.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Tabella A Tabella degli stipendi dovuti ad Impiegati - Impiegate - Fattorini.
Tabella B

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle casse rurali ed artigiane, 23 luglio 1959

L’anno 1959 addì 23 luglio in Roma, tra la Federazione Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane ed il Sindacato Nazionale Dipendenti Casse Rurali;

Premesso che le parti intendono garantire e mantenere a tutti i dipendenti delle Casse Rurali ed artigiane nonché delle altre Cooperative di Credito un trattamento ed un riconoscimento adeguato alla loro funzione economico sociale: è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle Cooperative di credito - escluse le Banche Popolari - e degli altri Enti ausiliari del credito.

Art. 1.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha lo scopo di disciplinare i rapporti di lavoro fra le Aziende rappresentate dalla Federazione Italiana delle Casse rurali ed artigiane ed i lavoratori ad esse addetti aventi i seguenti requisiti:
а) dedichino all’Azienda la loro attività con carattere di prevalenza e con un minimo di 32 ore settimanali;
b) siano vincolati ad un orario di lavoro in via continuativa e giornaliera e non abbiano altro impiego o qualsiasi altra occupazione a carattere continuativo da cui ritraggano i mezzi principali per la esistenza.

Diritti e doveri del personale.
Art. 7.

Il personale deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
Il personale ha il dovere di dare all'Azienda, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell’Azienda stessa e le norme del presente contratto.
È fatto obbligo al personale di osservare il segreto di ufficio.
In particolare al personale è fatto divieto di:
[...]
c) allontanarsi arbitrariamente dal servizio.
[...]

Art. 8.
È fatto divieto al personale di entrare o di intrattenersi nei locali dell’Azienda fuori dell’orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e con autorizzazione dell’Amministrazione dell’Azienda.

Art. 9.
Il personale, la cui presenza è necessaria per l’estrazione dei valori, non deve assentarsi dalla residenza senza autorizzazione dell’Amministrazione dell’Azienda.

Orario di lavoro.
Art. 11.

L’orario di lavoro e di apertura degli sportelli viene fissato dall’Azienda.
L’orario normale di lavoro e di apertura degli sportelli non potranno superare:
а) le ore 7 giornaliere con un massimo di 40 ore settimanali per gli impiegati;
b) le ore 42 settimanali con un massimo di ore 7 ½ giornaliere per i fattorini.
La ripartizione dell’orario e dell’apertura degli sportelli viene fissata dall’Azienda la quale, fermo restando quanto disposto dall’art. 15, per esigenze funzionali di carattere ordinario può comprendere nella ripartizione dei turni di lavoro e di sportello i giorni festivi.

Art. 13.
Le prestazioni di lavoro debbono essere effettuate entro l’orario di cui all’art. 11.
L’Azienda ha facoltà di chiedere al personale prestazioni straordinarie secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
[...]
Non è considerato lavoro straordinario quello reso necessario per la individuazione e la rettifica di errori verificatisi nella contabilità e nella cassa della giornata.
Non è ammesso riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario prestato.

Art. 14.
[...]
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dall’Azienda e saranno, a cura di essa, cronologicamente annotate su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e sul quale ciascun lavoratore che abbia compiuto lavoro straordinario deve apporre la propria firma.
[...]

Art. 15.
Il lavoro prestato in giorno di domenica o destinato al riposo settimanale, dà diritto al riposo compensativo in altra giornata della settimana e deve essere retribuito con compenso pari alla paga normale maggiorata del 20 %.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo verrà effettuato di norma nelle ore antimeridiane, del giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso suindicato.
[...]

Ferie, assenze, congedi.
Art. 17.

Tutti i lavoratori di cui all’art. 2 hanno diritto ad un periodo annuale di riposo retribuito.
Le ferie sono irrinunciabili e non altrimenti sostituibili.
Il periodo di ferie viene stabilito nelle seguenti misure:
1) per i funzionari:
con anzianità fino a 5 anni: giorni 20;
con anzianità oltre a 5 anni: giorni 30;
2) per gli impiegati:
con anzianità fino a 1 anno: 1 giorno per ogni mese con un massimo di 10 giorni;
con anzianità da la 5 anni: giorni 15;
con anzianità da 5 a 10 anni: giorni 20;
con anzianità da 10 a 20 anni: giorni 25;
con anzianità oltre 20 anni: giorni 30;
3) per i fattorini:
con anzianità fino a 1 anno: 1 giorno per ogni 2 mesi con un massimo di giorni 5;
con anzianità da 1 a 5 anni; giorni 8;
con anzianità da 5 a 10 anni: giorni 10;
con anzianità da 10 a 20 anni; giorni 15;
con anzianità oltre 20 anni giorni 20.
L’Azienda stabilisce i turni delle ferie, tenendo presente per la precedenza, lo stato di famiglia e l’anzianità di servizio.

Art. 19.
Ove le esigenze di servizio lo impongano il periodo annuale di ferie retribuito potrà essere frazionato in due periodi di cui uno dovrà essere inferiore ai 10 giorni; come pure l’Azienda può richiamare lo assente prima del termine del congedo quando urgenti necessità di servizio lo richiedano fermo restando il diritto del lavoratore di completare le vacanze entro l’anno col diritto al rimborso delle spese personali incontrate per l’anticipato ritorno.

Maternità.
Art. 22.

Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle lavoratrici in stato di gravidanza o puerperio, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 26 agosto 1930, n. 860 e successive modifiche.

Norme disciplinari.
Art. 31.

Il lavoratore ha il dovere di dare all’Azienda una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive del personale responsabile dell’Azienda stessa e le norme del presente contratto. Gli è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio e di svolgere attività contraria agli interessi della produzione o comunque incompatibile con i doveri di ufficio.

Art. 32.
I provvedimenti disciplinari sono:
1) rimprovero verbale;
2) biasimo scritto;
3) sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore ai 15 giorni;
4) licenziamento in tronco senza alcun preavviso né indennità.
I provvedimenti saranno applicati dall’Azienda in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e al grado colpa, solo dopo udite le discolpe dell’interessato.
Il licenziamento senza preavviso né indennità si applica per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea del rapporto.

Norme generali e di attuazione.
Art. 39.

Eventuali contratti collettivi potranno essere stipulati localmente qualora prevedano condizioni più favorevoli per il personale.