Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 23 settembre 1959
Parti: Associazione fra Industriali e Commercianti in Vini, Liquori ed Affini della Provincia di Brescia e Cisl, Cgil, Uil
Settori: Agroindustriale, Vino, Brescia

Sommario:

Verbale di accordo
Art. 1. - Classifica.
Norme comuni per gli operai e gli impiegati
Art. 2. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 3. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 4. - Alloggio.
Art. 5. - Caso di morte.
Art. 5-bis. - Retribuzioni.
Norme applicabili ai soli impiegati
Art. 6. - Ferie.
Art. 7. - Scatti di anzianità.
Art. 8. - Trattamento di malattia.
Art. 9. - Preavviso di licenziamento.
Art. 10. - Indennità di licenziamento.
Art. 11. - Dimissioni.
Norme applicabili ai soli operai

Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Trasferte.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Trattamento di malattia.
Art. 16. - Premi di anzianità.
Art. 17. - Trattamento autisti.
Art. 18. - Preavviso di licenziamento.
Art. 19. - Indennità di licenziamento.
Art. 20. - Dimissioni.
Allegato A Tabelle paghe

Accordo collettivo per i dipendenti da aziende vinicole della provincia di Brescia, 23 settembre 1959

Verbale di accordo
L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 23 settembre, tra la Associazione fra Industriali e Commercianti in Vini, Liquori ed Affini della Provincia di Brescia [...], con la partecipazione dei componenti la categoria Vini e dei componenti la Commissione Sindacale [...], sentita L’Associazione Provinciale delle Cooperative [...], e la Cisl [...], la Cgil [...], la Uil [...], premesso che tra le predette organizzazioni dal 1945 in poi, è stata raggiunta una serie di accordi relativi sia al trattamento salariale sia ai numerosi istituti normativi regolanti i rapporti tra le Aziende Vinicole della provincia di Brescia ed i propri dipendenti impiegati ed operai
premesso inoltre che si ravvisa l’opportunità di raccogliere in un testo unico ed organico gli accordi stipulati, eliminando quelli superati e modificati da successivi accordi o disposizioni di legge;
si stipula e si conviene.

Norme comuni per gli operai e gli impiegati
Art. 2. - Lavoro straordinario notturno e festivo.

[...]
Resta chiaro che il lavoro straordinario notturno non compreso in turni è quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.

Norme applicabili ai soli impiegati
Art. 6. - Ferie.

Agli impiegati verrà riconosciuto un periodo di ferie annuali retribuite da:
giorni 12 dopo un anno di servizio;
giorni 16 da uno a 10 anni di servizio;
giorni 25 da 11 a 20 anni di servizio;
giorni 30 oltre i 20 anni di servizio.

Norme applicabili ai soli operai
Art. 12. - Ferie.

L’operaio che ha un’anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzione complessiva nella misura di:
dal 1° al 7° anno di compiuto servizio, gg. 12 (ore 96);
dall’8° al 15° anno di compiuto servizio gg. 14, (ore 112);
dal 10° anno di compiuto servizio in poi gg. 16, (ore 128).
[...]

Art. 17. - Trattamento autisti.
Le mansioni dell’autista dipendente da Aziende Vinicole della Provincia di Brescia sono le seguenti:
guida, manutenzione, pulizia e collaborazione alle riparazioni degli automezzi secondo le istruzioni della ditta;
coadiuzione alle operazioni di carico e scarico presso la Ditta; scarico automezzi presso i Clienti;
raccolta recipienti vuoti dal Cliente secondo le istruzioni della Ditta.
[...]
La paga giornaliera dell’autista è cioè comprensiva di un compenso forfettario per eventuale straordinario.
[...]
È in facoltà della ditta di adibire l’autista ad altri lavori nella Azienda, compresi quelli di cantina.
L’autista che viene adibito ad altri lavori se nel corso della giornata non fa viaggi con l’automezzo può essere impiegato per un totale di otto ore giornaliere, ferma restando la sua retribuzione di autista.
Se la prestazione di lavoro di cui sopra eccede le otto ore, le ore in più di lavoro saranno considerate straordinarie e retribuite in base alla paga stabilita per gli operai qualificati.
Per gli autisti che, nella stessa giornata, vengano adibiti sia a prestazioni proprie dell’autista, sia ad altri lavori il totale delle ore di viaggio e di quelle nelle quali l’autista viene adibito ad altri lavori non può superare le 10 ore giornaliere e quelle impiegate per viaggi non possono superare le ore otto.