Categoria: 1959
Visite: 23305

Tipologia: Contratto nazionale normativo di lavoro
Data firma: 15 maggio 1959
Validità: 01.04.1959 - 31.12.1961
Parti: Fipe e Fisasca-Cisl, Filam-Cgil, Uilam-Uidaca-Uil e Ampe-Cisnal
Settori: Commercio, Ristorazione

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Categorie e qualifiche del personale.
Art. 3.
Art. 4. - Assunzione di personale.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. - Commissione di qualifica.
Art. 9. - Apprendistato.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12. - Retribuzione.
Art. 13. - Periodo di prova.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16. - Orario di lavoro.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19. - Lavoro straordinario.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Art. 24. - Riposo settimanale.
Art. 25. - Tabelle dei turni.
Art. 26. - Ferie annuali.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30. - Ricorrenze festive.
Art. 31. - Servizio di leva.
Art. 32. - Richiamo alle armi.
Art. 33. - Ritardi - Assenze - Permessi - Congedo matrimoniale - Tutela della maternità.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37. - Malattie.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44. - Assicurazione infortuni.
Art. 45. - Trattamento economico - Sistema di retribuzione.
A) Stipendi o salari
Art. 46.
B) Percentuale di servizio
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
C) Vitto
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
D) Personale tavoleggiante
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
E) Retribuzione totale o parziale a percentuale
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59.
F) Gratifica natalizia

Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
G) Personale extra e di surroga
Art. 63.
H) Divieto delle mance
Art. 64.
Art. 65. - Consegne e rotture.
Art. 66.
Art. 67.
Art. 68.
Art. 69. - Abito di servizio e pulizia locali.
Art. 70.
Art. 71. - Disciplina.
Art. 72.
1) Preavviso
Art. 73. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 74.
Art. 75.
Art. 76.
2) Indennità di anzianità
Art. 77.
Art. 78.
Art. 79.
Art. 80.
Art. 81.
Art. 82.
Art. 83. - Dimissioni.
Art. 84.
Art. 85.
Art. 86.
Art. 87.
Art. 88. - Licenziamento in tronco per giusta causa.
Art. 89. - Certificati di servizio - Restituzione documenti.
Art. 90. - Esercizi di stagione.
Art. 91.
Art. 92.
Art. 93.
Art. 94.
Art. 95.
Art. 96.
Art. 97. - Locali notturni.
Art. 98.
Art. 99.
Art. 100.
Art. 101.
Art. 102. - Ristoranti di stazione.
Art. 103. - Commissioni interne - Delegati aziendali.
Art. 104.
Art. 105.
Art. 106.
Art. 107.
Art. 108. - Controversie individuali.
Art. 109. - Controversie collettive.
Art. 110. - Efficacia - Condizioni di miglior favore.
Art. 111. - Accordi provinciali.
Art. 112. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto nazionale normativo di lavoro per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, 15 maggio 1959

L’anno 1959, il giorno 15 del mese di maggio, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale [...], tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) [...] e il Sindacato Nazionale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi e Termali [...], assistito dalla Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini (Fisasca-Cisl) [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa (Filam) [...] con l’assistenza della Cgil [...], la Unione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa (Uilam) [...], assistiti dal[...]la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini (Uidaca) e dal[...]la Unione Italiana del Lavoro (Uil)
L’unno 1956 il giorno 15 del mese di maggio, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale [...], tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) [...] e la Federazione Nazionale dei Lavoratori d’Albergo Mensa e Pubblici Esercizi (Ampe-Cisnal) [...], assistiti dal[...]la Cisnal e da[..]ll’Ufficio Sindacale confederale
si è stipulato: il seguente contratto nazionale collettivo che regola i rapporti di lavoro tra le categorie sottoindicate e rispettivamente; rappresentate dalle due Federazioni contraenti:
a) Aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di 9 camere per alloggio;
b) dipendenti dalle medesime.

Art. 3.
Dalla presente regolamentazione sono esclusi i maneggioni, anche se risultino rappresentanti della licenza di esercizio, in quanto il loro rapporto s’intende regolato da particolari accordi di appalto, di somministrazione o di rappresentanza.

Art. 5.
La limitazione al lavoro delle donne e dei minori è regolata dalle disposizioni di legge in vigore.
Il personale femminile potrà essere addetto anche al servizio di sala negli esercizi siti nelle località turistiche o in quelle ove ciò sia in atto per uso, tradizione, e sia necessario per le particolari caratteristiche locali.
Eventuali accordi di attuazione potranno essere stipulati al riguardo dalle organizzazioni provinciali.

Art. 7.
All’atto dell’assunzione il personale è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
[...]
5) certificato medico comprovante la sua sana costituzione fisica e per il personale che debba essere addetto alla preparazione, alla manipolazione o vendita degli alimenti e delle bevande, il certificato rilasciato dall’Ufficiale sanitario, da cui risulti che esso non è affetto da malattie contagiose.
[...]

Art. 9. - Apprendistato.
Negli accordi integrativi provinciali sarà stabilito il numero degli apprendisti in base alla importanza ed alla classe degli esercizi ed al numero dei dipendenti qualificati che vi prestano servizio.
L’apprendistato è ammesso solo per le mansioni del personale qualificato nella categ. C per quello impiegatizio e nella 3ª categoria per quello non impiegatizio, escluso il personale di fatica.

Art. 10.
Nei limiti anzidetti l’assunzione degli apprendisti dovrà essere effettuata tramite gli Uffici di Collocamento.
È consentita la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 % degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 10.
All’atto della richiesta il datore di lavoro è tenuto a dichiarare all’Ufficio di Collocamento il genere di lavoro a cui il giovane è destinato e la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell’apprendistato.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quattordici armi e non superiore ai diciannove e che siano in possesso del certificato di proscioglimento dall’obbligo dell’istruzione elementare, nonché dei certificati di cui al n. 5 dell’art. 7 del presente contratto e del libretto di lavoro.
Nell’assunzione degli apprendisti avranno diritto di precedenza i diplomati delle scuole professionali di categoria.
Restano ferme le limitazioni ed i divieti di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 11.
L’apprendistato non potrà superare la durata di tre anni per i giovani assunti dal 14° al compimento del 17° anno e di due anni per quelli assunti dal 17° al 19° anno compiuto.
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alla stessa attività.
[...]
L’orario di lavoro per gli apprendisti alle mansioni del personale qualificato di 3ª categoria non potrà superare le 9 ore giornaliere e le 50 settimanali.
L’orario di lavoro degli apprendisti alle mansioni del personale qualificato di Cat. C., non potrà superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.
Negli orari di lavoro precisati nei precedenti comma sono comprese le ore dedicate all’insegnamento complementare, con divieto assoluto di lavoro tra le ore 22 e le ore 6.
Dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, l’apprendista ha diritto ad un periodo di ferie retribuite di giorni 30 se non ha superato i 16 anni di età e di giorni 20 se ha superato i 16 anni di età.

Art. 12. - Retribuzione.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, valgono le disposizioni di leggi di regolamento vigenti in materia, cui le parti fanno espresso riferimento.

Art. 16. - Orario di lavoro.
Per il personale impiegatizio l’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere o quarantotto settimanali, ripartite in sei giornate lavorative. Da esso resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti.
I turni di lavoro giornaliero non potranno essere frazionati in numero superiore a due per ciascun impiegato.
Le suddette disposizioni sull’orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui al disposto del 1° capoverso dell’art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923 n. 692 in relazione con l’art. 2 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e cioè a coloro che abbiano diretta responsabilità dell’andamento dell’esercizio o dei servizi: come direttori - capi ufficio - capi reparto, ecc.

Art. 17.
Per il personale non impiegatizio l’orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere o 54 settimanali, ripartito in sei giorni lavorativi.
Da esso resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti che sarà calcolato in sede provinciale, tra un minimo di mezza ora ed uni massimo di un’ora al giorno.
Tale orario potrà essere ridotto in seguito ad accordi che le organizzazioni in sede provinciale, sentito l’ispettorato del Lavoro, potranno determinare d’intesa per gruppi di esercizi, per singoli esercizi e categorie di lavoratori.
I turni di lavoro giornaliero non potranno essere frazionati in numero superiore a due per ciascun lavoratore.

Art. 18.
Il personale esplicante servizio attinente all’attività alberghiera nelle locande, piccole pensioni, trattorie ed osterie con alloggio ha diritto ad undici ore di riposo, di cui otto continuative sulle ventiquattro. Il relativo periodo di servizio è disciplinato dal regolamento interno di ciascun esercizio, ma in nessun caso potrà essere continuativo.
La durata del lavoro per gli eventuali operai fissi (quali elettricisti, falegnami, giardinieri, ecc.) è di otto ore giornaliere e 48 settimanali.

Art. 19. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario, consentito nella misura massima di due ore giornaliere o dodici settimanali, [...]
Il limite di dodici ore settimanali di lavoro straordinario può essere superato per un periodo non eccedente cinque settimane consecutive, sempre che la media di lavoro straordinario in detto periodo non superi le dodici ore settimanali.
Da tale limitazione sono esclusi gli esercizi a carattere stagionale.

Art. 21.
il personale non potrà esimersi, senza giustificati motivi, dal prestare normalmente lavoro straordinario entro i limiti fissati dall’articolo 19.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente notate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
[...]
Il Registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.

Art. 22.
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perduto a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodo di minor lavoro concordati fra le organizzazioni sindacali, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Art. 23. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Dà diritto ad un particolare compenso il lavoro prestato dal personale stipendiato o salariato nelle ore successive all’orario massimo di chiusura stabilito dai decreti dell’Autorità competente per i locali non notturni, quando dette ore di prestazione siano oltre la mezzanotte, ma successive all’orario massimo di chiusura e la protrazione stessa sia stata richiesta ed ottenuta dal datore di lavoro.
[...]

Art. 24. - Riposo settimanale.
Tutto il personale, compresi gli apprendisti, godrà di un riposo settimanale di 24 ore consecutive oltre le ore di riposo normale, ai sensi di legge.
I lavoratori esplicanti servizio attinente alla attività alberghiera nelle locande, piccole pensioni, trattorie ed osterie con alloggio, e che vi dimorino per ragioni di servizio fruiranno di riposo settimanale con un periodo di uscita di almeno dieci ore ininterrotte.

Art. 25. - Tabelle dei turni.
Fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro, i turni di servizio e del riposo settimanale saranno disposti dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi secondo le esigenze dell’azienda e dell’esercizio.
I turni anzidetti dovranno essere indicati in apposita tabella visibilmente esposta a tutto il personale.

Art. 26. - Ferie annuali.
Dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda il personale matura il diritto al godimento di un periodo di ferie della seguente misura:
Personale impiegatizio:
giorni 19 da 1 a 5 anni di servizio prestato nella stessa azienda;
giorni 21 da oltre 5 fino a 10 anni di servizio prestato nella stessa azienda;
giorni 26 da oltre 10 anni fino a 20 anni di servizio prestato nella stessa azienda;
giorni 30 oltre i 20 anni.
Personale non impiegatizio:
giorni 16 da 1 a 5 anni di servizio prestato nella stessa azienda;
giorni 19 da oltre 5 fino a 10 anni di servizio prestato nella stessa azienda;
giorni 22 oltre i 10 anni.

Art. 27.
[...]
Il personale che resta nell'azienda è tenuto a sostituire nel lavoro l'assente, senza diritto a compenso e senza pregiudicare l’orario di lavoro ed il giorno di riposo settimanale.

Art. 29.
Le ferie sono irrinunciabili.
[...]

Art. 36.
Per quanto riguarda la tutela fisica ed economica delle lavoratrici gestanti e puerpere, si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 44. - Assicurazione infortuni.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare contro gli infortuni durante la esplicazione del servizio anche la parte del personale per il quale l’assicurazione non è obbligatoria per legge. [...]

C) Vitto
Art. 50.

Tutto il personale ha diritto a due pasti al giorno che dovranno essere sani e sufficienti. Nel vitto è compreso il vino nella quantità non inferiore al 1/4 di litro per pasto.

Art. 51.
La corresponsione del vitto è obbligatoria. Tuttavia in casi di riconosciuta necessità, in sostituzione di essa il datore di lavoro potrà corrispondere un’indennità sostitutiva nella misura che sarà fissata negli accordi economici integrativi provinciali.
Il personale avrà diritto a consumare il vitto nell’esercizio anche nella giornata di riposo. Da tale diritto restano escluse il personale impiegatizio, quello esterno ed il personale interno classificato di 1ª e 2ª categoria.

G) Personale extra e di surroga
Art. 63.

Il personale assunto per temporanee sostituzioni avrà lo stesso trattamento del personale assente per la durata della surroga.
[...]

Art. 70.
Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
Per gli esercizi minori la pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.

Art. 71. - Disciplina.
Tutto il personale deve rispetto ed obbedienza: deve dare esempio di ordine e di puntualità nell’adempimento dei doveri comuni o di correttezza nelle reciproche relazioni.
Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con sollecitudine, salvo il diritto di porgere reclamo al proprietario od a chi per esso, quando gli ordini fossero ritenuti errati.
[...]
È vietato al personale fumare nell’esercizio.
Nessuno può assentarsi dall’esercizio durante le ore di servizio se non dietro benestare della direzione. 
L’orario di servizio dovrà essere rigorosamente rispettato.
È strettissimo obbligo del prestatore d’opera di curare la più scrupolosa igiene così della persona come del locale e degli arredi in uso.

Art. 72.
Le infrazioni alle suddette norme potranno essere punite:
a) la prima volta per lievi mancanze: con l’ammonizione e con la multa che non potrà superare le 100 lire;
b) in caso di recidiva o per mancanze gravi, con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da uno a dieci giorni
c) per le mancanze più gravi di cui all’art. 88 col licenziamento in tronco senza diritto ad alcuna indennità.
[...]

Art. 87.
Il dipendente che si dimetta per ingiurie o per atti lesivi del suo onore e della sua dignità, commessi dal datore di lavoro, avrà diritto a percepire le indennità di anzianità e sostitutiva del preavviso.

Art. 88. - Licenziamento in tronco per giusta causa.
Il datore di lavoro non è tenuto a dare alcun preavviso né a corrispondere l'indennità di cui all’art. 77 al dipendente che si rende colpevole di infedeltà, di abuso di fiducia, di grave insubordinazione, di atti ledenti l’onore, la dignità e gli interessi del datore di lavoro, della sua famiglia o dei suoi rappresentanti, che si renda recidivo in servizio nella ubriachezza; che non riprenda servizio nei termini massimi stabiliti nel presente contratto; che comunque sia colpevole di mancanze le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 90. - Esercizi di stagione.
Esercizi di stagione sono quelli che hanno comunque un periodo di chiusura annuale.
[...]
Il relativo rapporto si intende regolato dalle particolari disposizioni di legge in materia, con le relative esclusioni di quei diritti, che anche nel presente contratto si riferiscono soltanto al personale assunto a tempo indeterminato e particolarmente alle condizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 97. - Locali notturni.
Sono considerati locali notturni tutti quegli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e danza, il cui orario di chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.

Art. 99.
[...]
Per quanto non fosse previsto nei tre precedenti articoli, al personale dipendente si applicano le norme di questo contratto, e quelle del contratto dei caffè bar stipulato in data odierna fra le stesse organizzazioni.

Art. 100.
Tutto il personale addetto a tali esercizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa

Art. 102. - Ristoranti di stazione.
Il presente contratto si applica anche ai ristoranti delle stazioni fatte salve le norme contenute nei Capitolati delle Ferrovie.
Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell’Amministrazione Ferroviaria o per improvviso cambiamento d’orario dei treni, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione e con la paga normale se non recupera il maggior orario di servizio con l’equivalente riposo compensativo, eccettuato il caso che l’ispettorato del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923 n. 1955.
Il presente contratto non si applica ai carrellisti di stazione in gestione diretta.

Art. 103. - Commissioni interne - Delegati aziendali.
Negli esercizi che occupano normalmente almeno 25 dipendenti i lavoratori procederanno alla nomina per libera elezione di 3 delegati aziendali, uno per il personale stipendiato, uno per il personale salariato, uno per il personale percentualista, sempre per libera elezione per ognuna delle tre categorie.
Detti delegati che costituiscono la Commissione interna sono un organo di collegamento tra il datore di lavoro ed i dipendenti, vigilano sulla regolare applicazione dei contratti collettivi ed eventualmente riferiscono le aspirazioni dei singoli nello svolgimento del lavoro.

Art. 104.
Negli esercizi che normalmente occupano meno di 25 dipendenti potranno essere eletti delegati aziendali, i quali avranno le stesse attribuzioni delle Commissioni interne.
Per i complessi aziendali che abbiano più esercizi di uguale caratteristica le modalità delle elezioni ed il numero dei delegati per la composizione delle Commissioni interne sono demandate all’accordo del le Organizzazioni provinciali.

Art. 105.
L’attività delle Commissioni interne, quella dei singoli membri delegati aziendali potrà essere svolta soltanto fuori dell’orario di lavoro, diversamente, in caso eccezionale, occorrerà il permesso del datore di lavoro.
Le elezioni dovranno essere effettuate all'interno delle aziende.

Art. 106.
A membro delle Commissioni interne ed a delegato aziendale possono essere eletti, laddove esistano, solo coloro che abbiano almeno un anno di anzianità presso l’azienda con esclusione dei minori di 18 anni di età e degli assunti a termine.
[...]

Art. 108. - Controversie individuali.
Le eventuali controversie individuali, che dovessero sorgere sia durante il rapporto dì lavoro, sia al cessare di esso, dovranno essere denunciate prima dell’azione giudiziaria, a mezzo delle Organizzazioni sindacali, per il tentativo di amichevole componimento, alla Commissione paritetica di cui all’apposito Regolamento, la quale dovrà pronunciarsi nel termine di giorni 30 dalla denuncia.
Sull’accordo delle parti la vertenza potrà essere deferita all’Ufficio provinciale del lavoro.

Art. 109. - Controversie collettive.
Ove dovessero sorgere controversie di carattere generale fra le Associazioni stipulanti relative alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente contratto nazionale, il tentativo di amichevole componimento prima di qualsiasi azione, sarà affidato ad una apposita Commissione nazionale composta dai rappresentanti delle Associazioni nazionali anzidette e che occorrendo potranno richiedere anche l’intervento del Ministero del Lavoro.

Art. 111. - Accordi provinciali.
Gli accordi economici integrativi del presente contratto dovranno essere stipulati provincialmente entro il 31 ottobre 1959 dalle Associazioni locali degli esercenti con quelle dei lavoratori dell’Albergo e Mensa, cosicché dovrà aversi un solo accordo per ogni singola provincia.
In caso di mancato accordo le organizzazioni locali ne demanderanno la definizione alle organizzazioni centrali le quali procederanno immediatamente alle trattative con l’intervento delle parti interessate.
Gli istituti di carattere normativo regolati dal presente contratto dovranno essere disciplinati solo dalle Associazioni nazionali stipulanti, mentre quelle locali, in sede provinciale, hanno competenza a trattare le materie che siano state ad esse espressamente demandate dal presente contratto e quelle che non siano di competenza delle Organizzazioni nazionali.