Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 17 dicembre 2012, n. 49035 - Violazioni in materia di sicurezza e rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - rel. Presidente

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

(Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 2525/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 28/06/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARZANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito per la parte civile l'Avv. (Omissis) che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (Omissis) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



1. Il 28 giugno 2010 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza in data 10 dicembre 2009 del Tribunale della stessa città, con la quale (Omissis) era stato condannato a pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, per imputazioni di cui all'articolo 590 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 16 e articolo 77, lettera c), Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 70 e articolo 77, lettera b), Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 10 e articolo 77, lettera b). Lo condannava, altresì, al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore della costituita parte civile, cui assegnava una provvisionale di euro 11.565,00.

Dava atto la Corte territoriale che "l'appellante si è limitato a chiedere ... la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ..." e tale richiesta disattendeva, ritenendo insussistenti le condizioni di legge al riguardo giacchè "il Tribunale di Roma, con motivazione pienamente condivisa da questo collegio, è giunta all'affermazione di responsabilità del (Omissis) sulla base delle prove testimoniali e della documentazione prodotta dalle parti. Le prove indicate dall'appellante non consentono di scalfire l'apparato argomentativo esposto della sentenza impugnata".

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, instando per la sospensione della esecuzione delle statuizioni civili e censurando la impugnata decisione quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Diritto



3. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondati i motivi addotti a suo sostegno, rimanendo così ovviamente assorbita ogni questione in ordine alla richiesta sospensione della esecuzione delle statuizioni civili.

I giudici del gravame, difatti, hanno correttamente richiamato il consolidato e pacifico principio di diritto reiteratamente affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui, ai sensi dell'articolo 603 c.p.p., comma 1 il giudice dell'appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti"; il positivo esercizio di tale potere, dunque, è vincolato alla condizione della riscontrata incompletezza dell'indagine dibattimentale, alla ritenuta impossibilità, cioè, di poter decidere in mancanza di tale rinnovazione istruttoria. Tale giudizio è rimesso alla valutazione del giudice del merito ed è incensurabile, se correttamente motivata, in sede di legittimità.

Sotto tale ultimo profilo, i giudici del merito hanno esaminato punto per punto le richieste proposte dalla parte; hanno rilevato come per ognuna di esse non ricorresse affatto la suindicata condizione di legge, compiutamente e diffusamente spiegandone le ragioni. L'apparato argomentativo al riguardo è del tutto ineccepibilmente logico; le allegazioni probatorie del ricorrente si sostanziano in autoreferenziali affermazioni e prospettazioni di segno contrario; non si misurano con le argomentazioni esplicitate dai giudici del merito, di per sè, come s'è detto, del tutto congrue, logiche, esaustive.

4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost, sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende, nonchè la condanna alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che si liquidano in euro 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge.