Ministero dell'interno - circolare 5 maggio 1998, n. 9.
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi.
G.U. 26 ottobre 1998, n. 250

Al:
(OMISSIS)

PREMESSA

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998, disciplina il procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al n. 14 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei criteri principi e modalità indicati all'art. 20 della stessa legge.
L'attuale disciplina, dettata dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, prevede che l'attività di controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco sul rispetto delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi sia articolata in due fasi tra loro coordinate:
esame dei progetti di nuovi impianti e costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, finalizzato al rilascio di un parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi;
visita sopralluogo per riscontrare, anche sulla base di idonea documentazione tecnica, la rispondenza dell'opera realizzata al progetto approvato ed il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza antincendio, al fine del rilascio del certificato.
Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, costituente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha stabilito, come noto, in trecentosessantacinque giorni il termine per la conclusione del procedimento del rilascio del certificato di prevenzione incendi ed in trecentosessanta giorni il termine per il procedimento di deroga, mentre non ha disciplinato la fase procedimentale relativa all'esame dei progetti.
Nella predisposizione del regolamento sono state tenute presenti le seguenti principali esigenze:
stabilire un termine per la conclusione del procedimento relativo all'esame dei progetti, correlato alla complessità degli stessi e comunque non superiore a quello attualmente previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982;
ridurre il termine di trecentosessantacinque giorni per la conclusione del procedimento per il rilascio del certificato;
prevedere, in attesa del sopralluogo, la possibilità di autorizzare in via provvisoria l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, tramite la produzione da parte dell'interessato di una dichiarazione attestante il rispetto della normativa antincendio;
consentire il rinnovo del certificato senza l'obbligo per il Comando di effettuare il sopralluogo, estendendo in via generale la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 818 del 1984;
semplificare il rilascio di autorizzazioni in deroga, accentrandolo agli Ispettorati regionali dei vigili del fuoco e riducendo i relativi termini procedimentali;
prevedere una norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio di cui all'art. 2 della legge n. 818 del 1984, a quello del certificato di prevenzione incendi.
Tanto premesso si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sui contenuti del testo regolamentare al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle norme.


CHIARIMENTI AI VARI ARTICOLI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 GENNAIO 1998, N. 37.

Art. 1 . Oggetto del regolamento

L'art. 1 individua l'ambito di applicazione del regolamento. Occorre precisare che:
a) è finalizzato a disciplinare i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi, attribuiti in base alla vigente normativa, alla competenza dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo per il rilascio del certificato, al rinnovo di quest'ultimo, ed alle procedure relative alla autorizzazione in deroga;
b) le attività cui si applica la disciplina del regolamento sono quelle riportate in allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni;
c) la disciplina procedurale prevista dal regolamento non si applica a quelle attività industriali, che seppur ricomprese tra quelle di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, ricadono nel settore delle attività a rischio di incidente rilevante soggette a notifica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni.
Detta disciplina si applica invece alle attività industriali, ricomprese tra quelle dell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e soggette a dichiarazione, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;
d) le attività riportate negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1959, e non ricomprese tra quelle di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pur soggette ai controlli obbligatori da parte dei Comandi dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 2 della legge n. 966 del 1965 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982, non soggiacciono alla disciplina procedurale del regolamento;
e) il comma 5, ha previsto altresì l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della funzione pubblica, nel quale siano stabilite:
le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti;
il contenuto delle stesse;
la documentazione da allegare;
criteri per rendere uniforme lo svolgimento dei servizi resi dai Comandi provinciali.
Tale decreto (decreto ministeriale 4 maggio 1998), in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, costituirà certamente un valido strumento per garantire l'uniformità delle procedure, favorendo la trasparenza e la speditezza delazione amministrativa.

Art. 2. Parere di conformità

L'art. 2 disciplina la fase procedurale relativa all'esame dei progetti ai fini del rilascio del parere di conformità degli stessi alle specifiche regole tecniche o in mancanza, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi.
Al riguardo, il decreto 4 maggio 1998 nel dettagliare la documentazione da allegare alla domanda di esame progetto, stabilisce anche i criteri tecnici generali da seguire in mancanza di una specifica regola tecnica.
Si precisa che il procedimento di esame del progetto non potrà essere avviato dal Comando se la domanda non è corredata di tutti gli allegati indicati nel decreto 4 maggio 1998, e pertanto necessita che ciascun Comando si organizzi al fine di:
dare la massima informazione all'utenza in via preventiva, sugli atti da allegare all'istanza;
fare effettuare dal personale dell'ufficio prevenzione una istruttoria formale della domanda per verificare la sua completezza documentale, prima che la stessa venga assegnata per l'esame tecnico.
Nel caso si renda necessario, in fase di esame tecnico, chiedere una integrazione della documentazione presentata, il regolamento prevede in tale circostanza e per una sola volta, l'interruzione del termine che riprenderà per intero a decorrere dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.
La questione dei termini entro cui concludere il procedimento è di fondamentale importanza, sia per l'organizzazione dell'ufficio che per il rapporto con l'utenza.
L'obiettivo principale del regolamento è quello di ridurre al minimo i tempi di risposta dell'amministrazione: pertanto il termine di conclusione del procedimento di quarantacinque giorni deve essere considerato superabile solo nei casi di comprovata necessità, qualora la pratica proposta all'esame progetto, richieda studi, ricerche ed approfondimenti particolarmente lunghi. Di tale specifica esigenza il Comando dovrà dare formale notizia all'interessato entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, anche per l'eventuale coinvolgimento dei progettisti.
Da ultimo si forniscono chiarimenti in merito alla seguente disposizione contenuta in calce al coma 2, «Ove il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto».
Al riguardo, si premette che la disposizione in esame non impedisce al comando di provvedere anche successivamente alla scadenza dei termini, ferme restando le eventuali responsabilità, in particolare dei funzionari incaricati del procedimento.
Anzi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando ha il dovere di concludere questa fase procedimentale pronunciandosi sulla conformità del progetto alla normativa antincendio. Il disposto ha il solo scopo di qualificare il comportamento omissivo dell'amministrazione come un provvedimento negativo (silenzio-rifiuto) al fine di tutelare il soggetto interessato.
Quest'ultima, infatti, a seguito della scadenza del termine di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37/1998, può, entro i successivi sessanta giorni, adire al giudice amministrativo per far dichiarare illegittime tale comportamento omissivo (Consiglio di Stato, sentenza n. 1331/1997).
Da quanto sopra emerge l'importanza che è stata riservata alla fase procedimentale relativa al parere di conformità sul progetto: infatti la mancata espressione di detto parere non permette di avviare la successiva fase procedurale finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi, né consente all'interessato di presentare la dichiarazione per l'avvio dell'attività, prevista dall'art. 3, coma 5.

Art. 3 . Rilascio del certificato di prevenzione incendi

L'art. 3 disciplina la procedura per il rilascio del certificato di prevenzione incendi previo accertamento-sopralluogo; prevede altresì la possibilità per l'interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, una dichiarazione attestante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio, finalizzata all'esercizio provvisorio dell'attività stessa.
La suddetta dichiarazione costituisce la sostanziale innovazione del regolamento, in quanto consente all'interessato, ai fini antincendio e senza ulteriori incombenze e costi aggiuntivi, di avviare l'attività, purché risulti presentata al Comando la domanda di sopralluogo, completa della prevista documentazione.
Infatti come meglio precisato nel decreto 4 maggio 1998, ove tra l'altro è previsto un fac-simile di dichiarazione, le certificazioni di conformità da presentare a corredo della predetta dichiarazione sono le stesse che devono essere prodotte in allegato alla domanda di sopralluogo.
Da quanto sopra consegue che è opportuno ed utile per l'interessato presentare unicamente alla domanda di sopralluogo anche la predetta dichiarazione, che garantisce in via amministrativa la possibilità di avviare da subito l'esercizio dell'attività ai fini antincendio.
Il comma 6, al fine di evitare duplicazioni, stabilisce che il sopralluogo effettuato dal Comando nell'ambito di organi collegiali previsti dalla vigente normativa, è da ritenersi comprensivo degli accertamenti di cui al comma 2: ne consegue che i termini da rispettare sono quelli definiti dalle vigenti disposizioni per gli organi in parola.
Al riguardo si riportano alcuni degli organi collegiali ove e chiamato a partecipare il Comando:
locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento: commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S.);
depositi di oli minerali e g.p.l. autorizzati dalle prefetture:
commissione nominata dal prefetto;
fabbriche, deposito e rivendita di esplosivi: commissione tecnica nominata dal prefetto (art. 49 del T.U.L.P.S.).

Art. 4. Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

L'art. 4 semplifica la procedura di rinnovo del certificato di prevenzione incendi stabilendo che il comando provinciale dei vigili del fuoco provvede, senza l'effettuazione del sopralluogo, sulla base della seguente documentazione allegata all'istanza:
a) dichiarazione del responsabile dell'attività attestante che la situazione riscontrata dal Comando alla data di rilascio del certificato in scadenza non è mutata e che durante l'esercizio dell'attività ha osservato gli obblighi di cui all'art. 5 del regolamento;
b) perizia giurata resa da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, attestante l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione. Pertanto l'obbligo di produrre la suddetta perizia ricorre solo per quelle attività dotate di sistemi ed impianti di protezione attiva antincendi.
In allegato al decreto 4 maggio 1998, sono riportati i facsimile di dichiarazione e di perizia giurata.

Art. 5. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

L'art. 5 disciplina i principali adempimenti sia gestionali che procedurali, finalizzati a garantire il corretto esercizio dell'attività ai fini antincendi:
a) mantenere in stato di efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio, verificandoli con periodicità ed effettuando la necessaria manutenzione;
b) assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell'attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio;
c) annotare in un apposito registro l'avvenuta effettuazione di quanto previsto alle precedenti lettere a) e b);
d) avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del regolamento in caso di modifiche che comportano una alterazione delle presistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) rientrano, in particolare, tra gli obblighi già sanciti dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e sono stati oggetto di specifiche disposizioni nel decreto ministeriale 10 marzo 1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998). Pertanto i Comandi provinciali dovranno indicare nel certificato di prevenzione incendi e sulla copia della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 5, del regolamento da restituire all'interessato, il rispetto di quanto previsto all'art. 4 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio.

Art. 6. Procedimenti di deroga

L'art. 6 disciplina la nuova procedura per l'ottenimento della deroga al rispetto di disposizioni normative antincendio, semplificando sostanzialmente quando previsto dall'abrogato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982.
L'attuale procedura è stata totalmente decentrata a livello regionale, in quanto prevede che l'autorizzazione in deroga venga rilasciata dall'ispettore regionale od interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, previa acquisizione del parere del comando dei vigili del fuoco interessato e del comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982.
Al fine di garantire l'osservanza di criteri uniformi, nel decreto di cui all'art. 1, comma 5, del regolamento, vengono fornite specifiche indicazioni sul contenuto della domanda di deroga e sulla documentazione da allegare.
In particolare devono essere chiaramente indicate:
le disposizioni normative cui si intende derogare;
le caratteristiche dell'attività c/o i vincoli esistenti che impediscono di ottemperare alle disposizioni normative cui si chiede di derogare;
la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni cui si chiede di derogare;
le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, precedentemente valutato.
Quanto sopra per consentire una corretta valutazione delle misure di sicurezza alternative proposte.

Art. 7. Nulla osta provvisorio

L'art. 7 costituisce una norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, a quello del certificato di prevenzione incendi, da rilasciarsi secondo le procedure del nuovo regolamento. A tale scopo è previsto che il Ministro dell'interno, ove non già provveduto, emani entro tre anni specifiche direttive per singole attività o gruppi di attività, di cui all'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, ove siano stabilite le misure di adeguamento ed i relativi termini temporali, per eliminare così con gradualità i nulla osta tuttora vigenti.
L'art. 4, comma 4, della legge 27 ottobre 1995, n. 437, ha prorogato la validità dei nulla osta provvisori rilasciati, o in corso di rilascio, sino alla data di entrata in vigore del regolamento relativo alle procedure di prevenzione incendi, pertanto alla luce di quanto disposto dall'art. 7, possono determinarsi le due seguenti situazioni:
a) l'attività per cui è stato rilasciato il N.O.P. ha subito modifiche tali da comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
In tale circostanza la validità del N.O.P. è da ritenersi decaduta e si applica il disposto dell'art. 5, comma 3, del regolamento che obbliga ad avviare le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, previa acquisizione del parere di conformità sul progetto;
b) l'attività in regime del N.O.P non ha subito le modifiche di cui alla precedente lettera a).
In tale circostanza la validità del N.O.P. è soggetta alle seguenti limitazioni:
1) osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio di cui all'art. 5 del regolamento;
2) adeguamento dell'attività alle disposizioni emanate dal Ministro dell'interno entro i termini temporali ivi previsti, secondo la vigente normativa in materia di prevenzione incendi. Il regolamento precisa che le disposizioni di adeguamento, ove ancora non emanate devono essere adottate entro tre anni. Si riportano in allegato disposizioni normativa in atto emanate dal Ministero dell'interno, ove sono stabilite le misure di adeguamento per attività esistenti ed i termini temporali entro cui le stesse vanno attuate.

Art. 8. Norme transitorie

L'art. 8 consente di applicare la disciplina del regolamento a tutte le istanze presentate prima della data di entrata in vigore dello stesso e per le quali non è stato ancora provveduto, precisando che i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso o dalla data di trasmissione della necessaria documentazione aggiuntiva richiesta dal Comando.
Si invitano, pertanto, i Comandi ad esaminare in tempi brevi tutte le domande pervenute prima del 10 maggio 1998, e tuttora inevase, al fine di richiedere la documentazione integrativa, ove necessaria, per poter applicare il nuovo regolamento.
Al riguardo si precisa che il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi a datare dal 10 maggio 1998, dovrà avvenire senza l'effettuazione del sopralluogo di verifica, previa acquisizione della specifica documentazione prevista dall'articolo 4 del regolamento.

Art. 9. Abrogazioni

L'art. 9 abroga le seguenti disposizioni normative:
A) decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982:
a1) disposizioni relative alle procedure di deroga ed alle relative competenze del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi (art. 10, comma 5; art. 11, comma1, lettera d); art. 21);
a2) disposizioni relative all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi per manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, da effettuarsi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato (art. 15, comma 1, numero 5).
L'abrogazione dell'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le suddette manifestazioni, non fa venire meno l'attività di controllo sulla sicurezza antincendio espletata dai Comandi dei vigili del fuoco nell'ambito delle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
B) legge n. 818 del 1984.
Sono state abrogate le seguenti disposizioni della legge n. 818 del 1984:
b1) disposizioni sul nulla osta provvisorio, in contrasto con quanto stabilito nel nuovo regolamento (art. 2, commi_5, 6, 7, 8);
b2) disposizioni sul rinnovo dei certificati di prevenzione incendi di cui all'art. 4 della legge n. 818/1984, in quanto tale disciplina è stata completamente recepita nell'art. 4 del nuovo regolamento.
I procedimenti ed il servizio prevenzione incendi hanno assunto un interesse crescente sia all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia nei rapporti con altri enti ed istituti.
Questa Direzione generale confida in una puntuale e precisa collaborazione di tutto il personale coinvolto nell'espletamento delle funzioni e dei compiti connessi al servizio di prevenzione incendi.
Particolare riguardo si impone nella scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel testo regolamentare e nel decreto 4 maggio 1998, segnatamente per quei profili che si rifanno a principi normativi di carattere generale come il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei vari procedimenti.
Analoga cura dovrà essere prestata nel predisporre i necessari servizi di informazione preventiva per l'utenza, nel rispetto dei principi generali sulla certezza del diritto ai fini del buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione.

Il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi
MANINCHEDDA


ALLEGATO

DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI CHE PREVEDONO MISURE TECNICHE DI ADEGUAMENTO SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO E RELATIVI TERMINI TEMPORALI DI ATTUAZIONE

Disposizioni

Attività ( D.M. 16 febbraio 1982)

Termini di adeguamento

Proroga

Decreto ministeriale 16 maggio 1987, n. 246

94 - edifici civile abitazione

27 giugno 1992

 

Decreto ministeriale 20 maggio 19992, n. 569

90 - edifici storici destinati a musei ecc.

4 marzo 1996

 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418

90 - edifici storici destinati a musei ecc.

7 ottobre 1998

 

Decreto ministeriale 25 agosto 1992

85 - edilizia scolastica

31 dicembre 1999

Legge 23 dicembre 1997, n. 649. Estensione ai privati legge 7 agosto 1997, n. 266

Decreto ministeriale 9 aprile 1994

84 - attività turistica- alberghiera

26 aprile 1999

 

Decreto ministeriale 13 ottobre 1994

4/b - depositi di GPL con capacità >5 mc.

12 novembre 2001

 

Decreto ministeriale 18 maggio 1995

22 - depositi soluzioni idroalcoliche

9 giugno 2000

 

Decreto ministeriale 19 agosto 1996

83 - locali di spettacolo pubblico

12 settembre 1999