Cassazione Penale, Sez. fer., 16 gennaio 2013, n. 2080 - Modifiche al ponteggio e mancanza di PIMUS


Responsabilità del titolare di un'impresa edile per aver montato o comunque apportato delle modifiche al ponteggio (smontando e rimontando delle parti), senza aver provveduto a redigere il relativo PIMUS (piano montaggio uso smontaggio) e non impiegando allo smontaggio personale correttamente formato od in possesso di sufficiente esperienza e per altre contravvenzioni (Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 10, articolo 28, comma 4 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 267).

Condannato in primo grado, propone appello: impugnazione convertita nel presente ricorso per cassazione - Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa - Presidente

Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere

Dott. ROSI Elisabet - rel. Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 588/2011 TRIBUNALE di MONZA, del 27/09/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Fatto



1. Con sentenza del 27 settembre 2011, il Tribunale di Monza ha condannato (Omissis) alla pena dell'ammenda di 5.020,00 euro, dichiarandolo responsabile per le contravvenzioni di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 36 quater, comma 3 (capo a) e comma 6 (capo c) in quanto, in qualità di titolare di un'impresa edile, aveva montato o comunque apportato delle modifiche al ponteggio (smontando e rimontando delle parti), senza aver provveduto a redigere il relativo PIMUS (piano montaggio uso smontaggio) e non impiegando allo smontaggio personale correttamente formato od in possesso di sufficiente esperienza e per altre contravvenzioni (Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 10, articolo 28, comma 4 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 267 fatti accertati in (Omissis). Il giudice aveva ritenuto di stabilire la sanzione sulla base della contravvenzione di cui al capo a) (articolo 36 quater, comma 3, fissando la pena a mesi 3, a seguito della riduzione di 1/3 per le generiche della pena base di mesi 4 e giorni 15 di arresto, poi convertita nella pena dell'ammenda di euro 3.420,00, fino alla sanzione come sopra indicata per effetto dell'aumento di 400,00 euro per ciascuna delle violazioni contestate.

2. L'imputato, tramite il difensore, ha presentato impugnazione innanzi alla Corte di appello di Milano, impugnazione convertita nel presente ricorso per cassazione, lamentando la determinazione della sanzione per erronea applicazione di legge. Infatti il giudice di merito, avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche concesse per il comportamento successivo (per avere predisposto il PIMUS) aveva esplicitato che la pena base stabilita non si discostava molto dal minimo, ma nel determinarla aveva errato la verifica delle pene edittali previste, in quanto la disposizione contestata al ricorrente, che è sanzionata a seguito del richiamo all'articolo 89 del medesimo testo legislativo, prevede alternativamente la pena dell'arresto fino a tre mesi o della ammenda fino ad euro 1.032,00. Del pari sarebbe errato, in quanto eccessivo, l'aumento stabilito per la continuazione, avendo il giudice affermato trattarsi di un'unica condotta omissiva.

Diritto



1. Il primo motivo di ricorso risulta fondato, con conseguente assorbimento dell'altra parte della censura.

In relazione alla norma applicabile, è bene innanzitutto premettere che le disposizioni la cui violazione è stata ascritta alla responsabilità penale del ricorrente ratione temporis, si trovano oggi, come affermato da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 4 , n. 5005 del 14/12/2010, dep. 10/2/2011, Sessa e altri, Rv. 249624) in continuità normativa con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in particolare per quanto attiene al PIMUS si veda articolo 136 del citato Decreto Legislativo, allegato 22 che in tale diversa compilazione mantiene in vigore gli stessi contenuti precettivi), decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo con la Legge 3 agosto 2007, n. 123, articolo 1 ha provveduto alla c.d. "testunificazione" delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

2. Le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 89 (ora trasfuse nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 156, comma 2, lettera b) e determinate, in riferimento alle violazioni in rilievo nel presente giudizio, in una forbice minimo-massimo in misura lievemente superiore a quelle previste dall'articolo 89), le quali sono state correttamente poste a parametro della dosimetria dal giudice di merito, stabiliscono per la violazione della condotta di cui all'articolo 36 quater, commi 5 e 6 del medesimo Decreto Legislativo la pena edittale indicata al comma 2, lettera a) (arresto da tre mesi a sei mesi o ammenda, rimasta indicata in Legge da tre ad otto milioni) e per la violazione di cui all'articolo 36 quater, commi 1, 3 e 4, la pena edittale di cui al medesimo articolo 89, comma 2, lettera b bis) (arresto fino a tre mesi o ammenda da euro 258,00 a euro 1.032,00), lettera e sanzione adeguata con decorrenza 19 luglio 2005, ad opera del Decreto Legislativo n. 235 del 2003, articolo 1.

3. Di contro il giudice del Tribunale di Monza ha stabilito la pena base in mesi quattro e giorni quindici di arresto, in relazione alla violazione di cui all'articolo 36 quater, comma 3, per cui tale determinazione sanzionatoria risulta illegale, in quanto superiore al massimo previsto in via edittale per tale fattispecie contravvenzionale.

Nè può in questa sede avere alcuna rilevanza un eventuale dubbio circa l'esattezza della valutazione quale reato più grave, operata dal giudice in riferimento alla fattispecie di cui trattasi. Fermo restando che un orientamento giurisprudenziale ritiene che l'individuazione del reato di maggiore gravità, ai fini del computo della pena, deve essere effettuata in concreto e non con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore (cfr. Sez. 6 , n. 25120 del 6/3/2012, dep. 22/6/2012, Cicala, Rv. 252613; Sez. 3 , n. 19978 del 24/3/2009, dep. 12/5/2009, Angioni, Rv. 243723), va considerato che sul punto specifico manca qualunque impugnativa da parte del pubblico ministero, per cui la valutazione del Tribunale è ormai definitiva e non può più essere messa in discussione.

Atteso il vizio di violazione di legge come appena rilevato, la sentenza impugnata va di conseguenza annullata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio sul punto al Tribunale di Monza.

P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto al Tribunale di Monza.