Tipologia: Contratto provinciale di lavoro
Data firma: 4 dicembre 1957
Validità: 04.12.1957 - 03.12.1959
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Unione Provinciale Sindacale, Confederterra Provinciale, Federazione Lucana Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Agroindustriale, Raccolta uva, olive, castagne, Potenza

Sommario:

Art. 1. - Assunzioni.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavoro straordinario-festivo.
Art. 4. - Retribuzione.
Art. 5. - Classificazioni e retribuzioni per età e sesso.
Art. 6. - Previdenza assistenza assegni familiari.
Art. 7. - Infortuni sul lavoro.
Art. 8. - Tutela della maternità.
Art. 9. - Indennità di percorso e pernottamento.
Art. 10. - Condizioni di miglior favore.
Art. 11. - Suddivisione della provincia in zone.
Art. 12. - Norme disciplinari.
Art. 13. - Controversie individuali.
Art. 14. - Controversie collettive.
Art. 15. - Decorrenza e durata.

Contratto provinciale di lavoro relativo ai prestatori d’opera addetti ai lavori di raccolta dell’uva, delle olive e delle castagne nella provincia di Potenza, 4 dicembre 1957

L’anno 1957, addì 4 del mese di dicembre, nella sede dell’Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Potenza, tra [...] l’Unione Provinciale Agricoltori [...], l’Unione Provinciale Sindacale [...], la Confederterra Provinciale [...], la Federazione Lucana Coltivatori Diretti [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], la Camera Sindacale Provinciale Uil, viene stipulato il seguente contratto provinciale di lavoro che regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole ed i braccianti avventizi addetti alla raccolta dell’uva, delle olive e delle castagne, da valere nel territorio della provincia di Potenza [...]

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario normale giornaliero di lavoro è di 8 ore.

Art. 3. - Lavoro straordinario-festivo.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato nonché per la festa del Patrono del luogo di lavoro.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Esso dovrà concordarsi tra le parti nei soli casi di evidente necessità, per i quali la mancata prestazione sarebbe di pregiudizio al raccolto e non potrà avere carattere continuativo stagionale.
[...]

Art. 6. - Previdenza assistenza assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie e gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Art. 7. - Infortuni sul lavoro.
È obbligo del datore di lavoro di tenere nell’azienda una cassetta di medicazione per i primi soccorsi in caso di infortunio ed a fornire un mezzo di trasporto per il posto di medicazione, e se necessario, per l’ospedale più vicino.

Art. 8. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 9. - Indennità di percorso e pernottamento.
[...]
Ai lavoratori che pernottino sul posto di lavoro [...] sarà corrisposto un piatto caldo con il pane, in misura sufficiente e quanto altro previsto dalle consuetudini locali.

Art. 12. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi e l’imprenditore debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la disciplina.

Art. 13. - Controversie individuali.
Le controversie individuali saranno devolute, in prima istanza, alle associazioni locali di categoria e successivamente a quelle provinciali.
In caso di mancato accordo l’ulteriore tentativo di bonario componimento sarà esperito presso l’Ufficio Regionale del Lavoro e Massima Occupazione di Potenza, salvo ed impregiudicato il diritto delle parti di adire il competente Magistrato.

Art. 14. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione, la interpretazione del presente contratto saranno devolute, in prima istanza alle associazioni stipulanti; successivamente all'ufficio Regionale del Lavoro per il tentativo di conciliazione.