Cassazione Penale, Sez. 3, 18 gennaio 2013, n. 2754 - Responsabilità del titolare di una ditta esercente attività agricola e motozappa priva di sistema di sicurezza


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente

Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis), nato a (Omissis);

imputato Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 71, comma 1 ed articolo 87, comma 1. lettera b);

avverso la sentenza del Tribunale di Castrano del 27.10.11;

Sentita la relazione del Cons. Dr. Guicla Mulliri;

Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Baglione Tindari, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso;

Sentito il difensore dell'imputato, avv. (Omissis), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto



1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - il ricorrente è accusato della violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 71, comma 1, ed articolo 87, comma 1, lettera b) per avere, in qualità di titolare di una ditta esercente l'attività agricola, omesso di mettere a disposizione dei dipendenti attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza.

Per tale ragione il giudice monocratico lo ha condannato alla pena di euro 4000 di ammenda.

2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il (Omissis) ha proposto ricorso, personalmente, deducendo:

1) violazione di legge in quanto il giudizio è stato trattato senza alcuna comunicazione ai due difensori dell'imputato i quali si erano recati dinanzi al GOT dove il giudizio era stato avviato il 24.3.11 ed era quindi stato rinviato alla data del 27.10.11. In tale ultima occasione, i difensori erano stati presenti fin quando erano stati informati che la causa era stata riassunta dinanzi al giudice monocratico dinanzi al quale era stata anche disattesa una istanza di rimessione in termini;

2) violazione di norme processuali per essere stato il giudizio trattato da un giudice diverso da quello naturale precostituito per legge e perchè, sebbene nel corso del giudizio, dalla testimonianza di (Omissis), fosse emerso un fatto diverso, non si era proceduto a modificare la contestazione ex articoli 520 e 521 c.p.p.;

3) mancata assunzione di una prova decisiva perchè, previa lettura del dispositivo, alle 11.30 era stato chiuso il verbale "dopo che i due difensori dell'imputato avevano depositato istanza a mezzo della quale, non solo giustificavano la loro assenza dall'aula dell'udienza, ma chiedevano che fossero ammessi a provare le circostanze articolate nell'autorizzazione a citare ex articolo 495 c.p.p.").

4) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove essa ritiene la responsabilità dell'imputato sebbene l'istruttoria dibattimentale avesse acclarato che la motozappa non era in funzione.

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

Diritto


3. Motivi della decisione - il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

3.1. (quanto ai primo motivo). Con riferimento alla questione sollevata nel primo motivo, si osserva che l'esame dei verbali di udienza evidenzia solo che il giorno dell'udienza dinanzi al GOT i difensori si erano recati presso la cancelleria del giudice ed, alle ore 1 avevano depositato una istanza generica quando, invece, nel frattempo, il giudice stava, appunto, trattando il processo in udienza (dove i legali ben avrebbero potuto recarsi e rappresentare le loro istanze direttamente).

Va, peraltro, sottolineato che, in ogni caso, l'istanza non conteneva alcuna allegazione da parte dei difensori, nè dimostrazione della ventilata mancanza o tardività di informazione, nei loro confronti, circa il giudice dinanzi al quale si sarebbe svolto il processo a carico del loro assistito (fermo restando che il fatto stesso che essi si fossero recati presso al cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è implicita dimostrazione del fatto che lo avevano individuato correttamente).

La doglianza, quindi, oltre ad essere generica, è manifestamente infondata.

3.2. (quanto al secondo motivo). La censura mossa con il secondo motivo rasenta la incomprensibilità dal momento che, in essa, si assume la esistenza di una nuova e diversa contestazione di cui non vi è traccia nello svolgimento del processo. Come, infatti, si apprende dalla stessa sentenza impugnata, il giudizio a carico del (Omissis) è nato con un decreto penale di condanna per violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 71 ed articolo 87, comma 1, lettera b). Il giudizio ordinario si è, quindi, incardinato, per tale imputazione, a seguito di opposizione al decreto ed, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il (Omissis) è stato giudicato responsabile di tale reato. Evidente, quindi, che il P.M., prima, ed il giudicante poi, hanno ritenuto la irrilevanza del fatto che - a quanto dice il ricorrente - il teste (Omissis) abbia sostenuto esservi stata anche la violazione dell'articolo 70, comma 2 e, di certo, il ricorrente non ha nessun interesse a dolersi della mancata formulazione di una ulteriore contestazione.

3.3. (Quanto al terzo motivo). Per quanto detto nel replicare al primo motivo, è evidentemente ingiustificata anche la censura che viene formulata nel terzo motivo visto che, ripetesi, eventuali richieste avrebbero potuto, e dovuto, essere formulate - tempestivamente - direttamente in udienza e non in cancelleria mentre l'udienza era in corso e le parti avrebbero potuto comparirvi in tempo (visto che il verbale è stato chiuso alle 11.30 e l'istanza in questione è stata depositata in cancelleria alle ore 11) e sempre che avessero dimostrato l'eventuale legittimità della loro assenza fin dall'inizio.

3.4. (Quanto al quarto motivo). Il quarto motivo, che tratta il merito della vicenda, è anch'esso destituito di fondamento ed agevolmente smentito dal fatto che, come riportato in sentenza, dalla nota ASL del 20.10.08 risulta che "al momento del sopralluogo i presenti spiantavano e raccoglievano patate utilizzava (sic - n.d.r.) una motozappa (Goldoni Mat. N. (Omissis) tipo 719) priva del sistema di sicurezza che permette alla stessa di arrestarsi immediatamente interrompendo la corrente elettrica non appena il conduttore molla volontariamente o incidentalmente il manubrio".

A prescindere dalla imprecisione grammaticale, l'uso del verbo "utilizzare" è chiaramente indicativo dell'azione in corso all'atto del controllo.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro mille.

P.Q.M.



Visti l'articolo 615 c.p.p. e ss.;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro mille.