Tipologia: Accordo
Data firma: 25 marzo 2009
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Servizi, Lombardia
Fonte: FILCAMS-CGIL


Accordo tra le parti sociali per i settori del commercio, turismo e servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in regione Lombardia

L’anno 2009, il giorno 25 marzo presso la sede di Enbil Lombardia - Via G. Fara 30 - Milano si sono incontrati i rappresentanti regionali di Confesercenti Filcams-Cgil Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil

Premesso
che le parti intendono favorire, per quanto di loro competenza, un protocollo di intesa a valenza regionale che definisca gli aspetti applicativi delle disposizioni vigenti, dando attuazione agli adempimenti loro demandati in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla prevenzione e tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle aziende fino a 15 dipendenti
Visti
- L'accordo interconfederale applicativo del D.Lgs.vo 626/94 siglato in data 20 novembre 1996 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale fra Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil
- Il D.Lgs.vo n.81 del 9 aprile 2008
Stipulano e convengono quanto segue:
Viene costituito all’interno di Enbil il Comitato Paritetico Regionale del Terziario: Commercio Turismo e Servizi per la Sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia.
Il CPR è composto da 6 rappresentanti espressi 3 dalle OO.SS. e 3 dalla Confesercenti.
Le parti, considerato il carattere fiduciario della nomina, potranno in qualsiasi momento e a loro insindacabile giudizio revocare e sostituire i loro rappresentanti.
Al CPR competono tutte le funzioni che Enbil riterrà necessario affidargli per l’ottimale assolvimento delle prescrizione previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel dettaglio al CPR competono le funzioni di:
• Promuovere, monitorare e coordinare l’attività degli RLST in rapporto con la bilateralità decentrata dell’Enbil.
• Predisporre il piano e promuovere la conseguente attività formativa degli RLST, in sintonia con le linee guida e le indicazioni contenute nel D.Lgs.vo 81 e successive eventuali modifiche.
• Individuare gli specifici fabbisogni formativi del territorio, in materia di prevenzione e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro
• Elaborare progetti formativi in materia di prevenzione e tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l’Ente Regione.
• Raccogliere e monitorare l’attività degli RLST sul territorio regionale
• Promuovere attività formative e informative specificatamente indirizzate ai lavoratori o ai datori di lavoro
• Interloquire con gli enti istituzionali preposti, al fine di promuovere e qualificare Fattività svolta dagli RLST e dal CPR a livello territoriale.
La nomina degli RLST, designati congiuntamente dalle OO.SS, verrà ratificata dall’Ente Bilaterale.
Il CPR, dopo aver garantito l’adeguata formazione in materia di salute e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro assegnerà agli RLST, garantendo loro ogni adeguato supporto, le funzioni operative che saranno chiamati a svolgere sul territorio.
A copertura delle spese sostenute nell’esercizio delle sue funzioni, il CPR utilizzerà, nella misura indicata dall’Ente Bilaterale, le risorse previste dal fondo nazionale del D.Lgs.vo 81/08, congiuntamente a quelle dell’Ente stesso.
Premesso che a tutt’oggi il quadro legislativo, in carenza dei decreti attuativi, presenta ancora notevoli margini di incertezza, sia sul piano della copertura finanziaria sia rispetto ad alcuni orientamenti che potrebbero assegnare agli organismi paritetici nuove ed importanti funzioni, le parti convengono di avviare una fase sperimentale nel corso della quale necessariamente l’Ente Bilaterale sarà chiamato ad integrare le proprie risorse con quelle eventualmente richieste in adeguata misura alle aziende che intenderanno usufruire del servizio proposto.
Per la fase di start up e in attesa dei suddetti decreti attuativi inoltre verrà elaborata una proposta progettuale da sottoporre a Ebn.Ter per il relativo cofinanziamento che le parti firmatarie dell’accordo si impegnano a sostenere; entro il 31/5/2009 le parti si impegnano altresì a rendere operative le intese contenute nel presente accordo.