Tipologia: Accordo
Data firma: 23 luglio 2010
Parti: Autorità Portuale di Genova, Autorità Marittima, Assiterminal, Confindustria - Sezione Terminal Operators, Compagnia Unica Paride Batini, Compagnia Pietro Chiesa e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Porti, Genova
Fonte: CGIL Liguria

Sommario:

Documento per la autoregolamentazione in merito alla pianificazione in materia di sicurezza del lavoro in ambito portuale
Premessa
1) Formazione per la sicurezza sul lavoro:
2) Certificazione delle procedure in materia di sicurezza
3) Individuazione delle “migliori pratiche”.
4) Procedure sperimentali ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di sicurezza.
Atto aggiuntivo al “documento per la autoregolamentazione in merito alla pianificazione in materia di sicurezza del lavoro in ambito portuale”

Documento per la autoregolamentazione in merito alla pianificazione in materia di sicurezza del lavoro in ambito portuale.
Le parti: Autorità Portuale di Genova, Autorità Marittima, Assiterminal, Confindustria - Sezione Terminal Operators, Compagnia Unica Paride Batini, Compagnia Pietro Chiesa, Organizzazioni Sindacali

Premesso
Che i firmatari del presente accordo intendono sviluppare specifiche iniziative volte ad aumentare i livelli di prevenzione e sicurezza delle attività svolte presso i terminal del porto di Genova;
Che i riferimenti normativi in materia di sicurezza sono costituiti :
- dalla Legge 84/94 e in particolare dagli artt. 16, 17 e 18 della stessa;
- dal D.Lgs. 272/99;
- dal D.Lgs. 81/08;
- dal Regolamento adottato dall'Autorità Portuale di Genova in applicazione dell’art. 17 della Legge 84/94;
- DPCM del 21 Dicembre 2007;
- dal Protocollo Nazionale 28 gennaio 2008 sottoscritto dalle parti contrattuali in attuazione del D.Lgs 81/08;
- dal conseguente verbale di Accordo locale sottoscritto in data 10 giugno 2009.
Convengono quanto segue:

1) Formazione per la sicurezza sul lavoro:
a) innalzamento dei requisiti minimi di formazione per i lavoratori di nuova assunzione, attualmente regolamentati dall’Ordinanza APG 1/2000, con l’introduzione di un piano formativo articolato su 16 ore secondo programmi da concordare fra le parti in sede di Comitato igiene e Sicurezza;
b) predisposizione da parte di ciascuna impresa di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 84/94 nonché da parte dell’impresa esercente il servizio delle manovre ferroviarie portuali di piani di formazione da elaborare avendo quale riferimento lo schema di decreto elaborato in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed allegato al presente accordo;
c) impegno a verificare la fattibilità di un progetto per la realizzazione di un "centro comune di formazione portuale” per l'erogazione di servizi formativi a personale impiegato e/o da impiegare presso i terminal portuali;

2) Certificazione delle procedure in materia di sicurezza:
a) le Imprese portuali s’impegnano a individuare modalità, tempi e costi per la progressiva attuazione di un processo di certificazione delle procedure operative inerenti la sicurezza secondo i vigenti standard internazionali quali richiamati al comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs n. 81/1008 e s.m. e i.;
b) tenuto conto delle risultanze emerse dall’impegno di cui al punto precedente, l’Autorità Portuale si farà promotrice di ogni utile iniziativa finalizzata a facilitare lo sviluppo e l'attuazione dei processi di certificazione delle procedure operative di sicurezza delle imprese portuali operanti nello scalo genovese; 

3) Individuazione delle “migliori pratiche”.
Si conferma l’impegno ad iniziative comuni volte alla individuazione di “migliori pratiche”, utilizzando a questo riguardo gli organismi già attivi, quali il SOI e il Comitato Igiene e Sicurezza;

4) Procedure sperimentali ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di sicurezza.
Qualora nel corso dello svolgimento di attività lavorative, si evidenzi una diversa interpretazione delle disposizioni di sicurezza fra datore di lavoro o suo delegato e rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (divergenza interpretativa non risolta dalle parti medesime) ciascuna delle parti può richiedere l’intervento di un organismo a ciò deputato al fine di facilitare una comune interpretazione ed una condivisa applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.
Detto organismo è da individuarsi all'interno del SOI (a questo riguardo si ricorda come il testo istitutivo del medesimo preveda che “all’interno del SOI vengono garantite azioni strettamente integrate tra gli operatori ASL, gli ispettori dell’Autorità Portuale e l’Autorità Marittima, al fine di una ottimizzazione delle risorse per l’incremento delle azioni di controllo e prevenzione”).
L’organismo in questione, organizzato in modo da assicurare la reperibilità e il servizio nell’intero arco giornaliero (h 24), riferirà in sede di Comitato Igiene e Sicurezza circa le situazioni operative oggetto di intervento anche al fine di definire formalmente le “migliori pratiche” gestionali.
Si prevede altresì che il RLSS, nel rispetto dei compiti ad esso attribuiti dalle vigenti norme, possa assistere all’intervento dell’organismo individuato all’interno del SOI.
Anche nel caso di intervento da parte dell’organismo individuato all’interno del SOI, le determinazioni in ordine allo svolgimento delle attività lavorative spettano, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, al datore di lavoro.
Quanto previsto nel presente punto è a carattere sperimentale per la durata di un anno prorogabile d'intesa tra i firmatari.

Autorità Portuale di Genova
Autorità Marittima
Assiterminal
Confindustria - Sezione Terminal Operatore
Compagnia Unica Paride Batini
Compagnia Pietro Chiesa
Organizzazioni Sindacali
Filt Cgil
Fit Cisl
Uiltrasporti

Genova, 23 luglio 2010


Atto aggiuntivo al “documento per la autoregolamentazione in merito alla pianificazione in materia di sicurezza del lavoro in ambito portuale”
I soggetti componenti del SOI concordano che le funzioni di cui al comma 2 dell’art. 4 del “documento” in intestazione, sottoscritto il 23 luglio 2010, sono coordinate dall’Autorità Portuale cui gli altri soggetti forniranno la collaborazione necessaria nell’ambito delle proprie competenze.

Firmato presso la Prefettura di Genova il 15 ottobre 2010

Assessore Regionale alla Salute
Presidente dell’Autorità Portuale
Comandante della Capitaneria di Porto
Direttore Generale dell’ASL 3 Genovese
Direttore provinciale dell’Inail
Direttore provinciale dell’Inps
Direttore provinciale della DPL
Per presa d’atto Assiterminal
Confindustria - sezione terminal operators
Compagnia Unica Paride Batini
Compagnia Pietro Chiesa
Filt Cgil
Fit Cisl
Uiltrasporti