Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 gennaio 2013, n. 1463 - Malattia professionale (ipoacusia) e risarcimento del danno


 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28875-2007 proposto da:

(Omissis), (Omissis), (Omissis), quali eredi del Sig. (Omissis), tutti elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

(Omissis) S.P.A., (prima (Omissis) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 508/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 02/07/2007 R.G.N. 846/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato (Omissis) per del. Avv. (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Con sentenza depositata il 27.2.03 la Corte d'appello di Genova, in riforma della statuizione di rigetto emessa in prime cure il 18.10.99 dal Tribunale della stessa sede, condannava la S.p.A. (Omissis) a corrispondere al suo ex dipendente (Omissis) il risarcimento del danno biologico conseguente alla malattia professionale (ipoacusia) di cui soffriva a cagione della rumorosità dell'ambiente di lavoro, mentre dichiarava prescritto il diritto al risarcimento del danno morale, cui applicava la prescrizione quinquennale sul presupposto che si versasse in ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Con sentenza n. 5919/06 questa S.C. cassava la sentenza della Corte genovese, con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione, laddove aveva ricollegato il danno morale esclusivamente al reato e negato per prescrizione quinquennale il diritto al risarcimento per tale voce, senza valutare se nella specie un danno morale fosse derivato al lavoratore dall'inadempimento contrattuale del debito di sicurezza da parte del datore di lavoro, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione.

Con sentenza depositata il 2.7.07 la Corte ligure, pronunciando in sede di rinvio, respingeva la domanda del (Omissis) relativa al risarcimento del danno morale per intervenuta prescrizione decennale, poichè - accogliendo la prospettazione sul punto fornita dalla società - la lettera interruttiva della prescrizione pervenuta alla S.p.A. (Omissis) il 30.1.92 si riferiva espressamente al diritto al risarcimento del danno biologico e non anche a quello morale, sicchè per quest'ultimo l'unico atto interruttivo andava ravvisato nel ricorso introduttivo di lite, notificato il 22.3.96, quando ormai il termine decennale (decorrente dal 30.6.83, data di presentazione all'INAIL della domanda di rendita) era maturato.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono (Omissis) e (Omissis) e (Omissis), eredi esclusivi di (Omissis), deceduto nelle more del giudizio di rinvio, affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso la S.p.A. (Omissis), ora (Omissis) S.p.A..

Diritto



Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 394 c.p.c. e articoli 2934, 2943 e 2909 c.c. per avere il giudice di rinvio consentito l'ingresso di una nuova questione di merito, in precedenza non sollevata, concernente l'inidoneità della citata lettera, pervenuta alla S.p.A. (Omissis) il 30.1.92, ad interrompere la prescrizione anche del diritto al risarcimento del danno morale, questione ad ogni modo coperta dal giudicato costituito dalla precedente sentenza 27.2.03 della Corte d'appello di Genova, non impugnata nella parte in cui aveva affermato il carattere interruttivo della prescrizione della summenzionata lettera. D'altro canto, l'avvenuta interruzione della prescrizione anche del diritto al risarcimento del danno morale aveva costituito il presupposto logico-giuridico della statuizione contenuta nella citata sentenza n. 5919/06. Tale motivo di ricorso si conclude con il seguente quesito: "Ai sensi dell'articolo 392 c.p.c. in sede di rinvio devono ritenersi implicitamente e definitivamente precluse tutte le questioni che potevano essere prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia di annullamento, da ritenersi accertate in via definitiva, quali premesse logico-giuridiche della pronuncia di cassazione".

Il motivo è inammissibile perchè il quesito che lo conclude è generico, senza alcuno specifico riferimento all'errore che si addebita alla gravata pronuncia e al tema specifico dell'interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale di cui si dibatte.

In altre parole, come si è già avuto modo di statuire, il quesito di cui all'articolo 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis nel caso di specie, vista la data di deposito della sentenza impugnata), inerendo ad una censura di diritto e dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte Suprema in grado di poter comprendere, dalla sua sola lettura, l'errore asseritamene compito dal giudice di merito e la regola applicabile (cfr., ex aliis, Cass. 7.3.12 n. 3530).

Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo, in un mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo e non può nemmeno essere meramente ripetitivo della norma di legge o del principio invocati, risolvendosi in una parafrasi del relativo contenuto.

Infatti, lo scopo del quesito è quello di rafforzare la funzione nomofilattica propria del giudizio di legittimità, fungendo da punto di congiunzione tra la soluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio (cfr. Cass. Sez. 1 n. 14682 del 22.6.07).

Ne discende che viene meno alla propria funzione il quesito che ripeta alla lettera (o con mera parafrasi) una norma di legge o una principio giurisprudenziale senza esplicito e specifico collegamento con la statuizione contenuta nella sentenza impugnata.

2- In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 40,00 per esborsi e in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.