Allegati
Allegato E Statuto dell’Organismo Paritetico Provinciale

Titolo I: Costituzione - Durata - Sede - Scopi
Art. 1 - Costituzione e denominazione.

Il presente Statuto riguarda l'Organismo Paritetico Provinciale di , in appresso in breve OPP, in attuazione di quanto previsto dal CCNL cod. 162 Ministero del lavoro e delle politiche sociali Prot. n. 9038 dell'8A.08, Div. Generale della Tutela e della condizione di lavoro, Div. IV.

Art. 2 - Sede e durata.
L’OPP ha sede provinciale in ( ), via n. . Possono essere costituite altre sedi territoriali previa richiesta e autorizzazione dell'OPP. La durata è indeterminata nel tempo e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Finalità e scopi dell’OPP
L’OPP ha come finalità nel proprio ambito territoriale:
- svolgere, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei confronti delle Imprese, Piccole e Medie Imprese, Lavoratori autonomi e delle rispettive parti sociali costituenti l’OPP ai sensi dell’art. 10, D.lgs. n. 81/08;
- promuovere, validare e collaborare ad azioni di formazione/informazione dei lavoratori, artt. 36 e 37, D.lgs. n. 81/08 e ai soggetti della sicurezza ai vari livelli quali datori di lavoro, dirigenti, preposti, ASPP/RSPP, RLS, lavoratori, responsabili dei lavori e coordinatori sicurezza nei cantieri; - collabora alla formazione dei lavoratori e dei RLS ai sensi dell’art. 37, comma 12), D.lgs. n. 81/08;
- produrre materiali informativi dì supporto sulle tematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili sviluppando ricerche in collaborazione con altri enti;
- svolgere attività di consulenza e verifica nei cantieri edili per ottimizzare al meglio i livelli di sicurezza e salute;
- supportare le imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e a migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3), D.lgs. n. 81/08;
- l’accesso ai luoghi di lavoro congiuntamente al RLS nel caso di infortunio grave;
- l'effettuazione, con personale con specifiche competenze tecniche, nei luoghi di lavoro dei territori di pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni di sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell’art. 51, comma 6), D.lgs. n. 81/08;
- la comunicazione alle Aziende-Imprese e agli Organi di vigilanza territorialmente competenti del RLS territoriale ai sensi dell'art. 51, comma 8), D.lgs. n. 81/08;
- la redazione annuale di una relazione sull'attività svolta dagli RLST dell'OPP da inviare al Fondo di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai RLST e alla Pariteticità costituito presso l'Inail ai sensi dell'art. 52, D.lgs. n. 81/08;
- Organismo di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione ai sensi del CCN L, territoriale e ai sensi dell'art. 51, comma 2), D.lgs. n. 81/08;
- istituire presso gli OPP le commissioni di certificazione, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, come soggetti abilitati a certificare i modelli di organizzazione e di gestione per la sicurezza. Tale certificazione conferisce una "presunzione di conformità alle prescrizioni" del D.Lgs. 81/08. La certificazione agli "idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui la comma 1? dell'art. 30, D.Lgs. 81/08 documenta l'adempimento degli obblighi giuridici (previsti dal comma 1 dell'art. 30) nello svolgimento delle ordinarie attività aziendali;
- Gli organismi paritetici possono effettuare sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di Lavoro:
1 ) Degli esiti dei sopralluoghi viene informata la autorità di vigilanza.
2) Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni;
- Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del D.Lgs 106/09, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività; Ai fini di cui al comma precedente, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali."
A tal fine l'Organismo Paritetico Provinciale:
(a) effettua studi, ricerche, raccolta ed elaborazione dati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sviluppa iniziative promozionali;
(b) collabora con enti e organismi pubblici e privati che si occupano di formazione professionale, sicurezza e igiene del lavoro;
(c) promuove la diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di informazione in materia di formazione professionale, sicurezza e igiene del lavoro;
(d) organizza corsi di formazione normati e non normati rivolti a tutte le figure della sicurezza esclusivamente con l'ebicc(Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa) rilasciando attestazione di formazione registrato nell'anagrafe nazionale e firmato congiuntamente Ebicc-OPP; (e) promuove la formazione di professionisti specificamente qualificati, idonei a dare applicazione alla normativa della sicurezza e igiene del lavoro e ad istruire le maestranze del settore edile e delle costruzioni;
(e) l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
(f) l'assistenza alle imprese finalizzata alla attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute;
(g) svolge un servizio di vigilanza e consulenza a favore delle imprese edili per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
(h) trasmette una relazione annuale sulla propria attività al Comitato regionale di coordinamento ai sensi dell'art. 51, comma 7), Dlgs. n. 81/08.

Titolo II: Organi dell'OPP - Composizione - Poteri
Art. 4 - Organi dell'OPP

Gli Organi dell’OPP sono:
(a) il coordinatore
(b) la Segreteria

Art. 5 - Gestione dell'OPP
L'OPP è composto da un minimo di 6 membri ad un massimo di 14 membri così designati: - 50% membri dalle Organizzazioni imprenditoriali
50% membri dalle Organizzazioni dei lavoratori

Art. 6 - Durata dell'incarico.
I membri dell’OPP durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati, con comunicazione scritta da tutte le parti sociali. È però data facoltà alle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

Art. 7 - Decadenza
Decadono dalla carica i membri dell'OPP che, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive non partecipano alle sedute.

Art. 8 - Poteri dell’OPP
L'OPP è convocato dal coordinatore ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti. Ciascun membro ha diritto a 1 voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del coordinatore.
Spetta all'OPP:
(a) provvedere all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
(b) curare ogni altro adempimento posto a suo carico dal CCNL e contratti e accordi collettivi territoriali;
(c) approvare, su proposta del coordinatore, il piano generale della attività nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e di prevenzione da svolgere; tale piano sarà predisposto tenendo conto degli orientamenti del mercato e dei bisogni di formazione rilevati a livello territoriale;
(d) compiere tutti gli altri atti ed assumere le iniziative che valgono a raggiungere i fini statutari.

Art. 9 - Commissioni tecniche.
L'OPP può istituire una "Commissione tecnica per la formazione" e una "Commissione tecnica per la prevenzione infortuni". Entrambe le Commissioni saranno composte rispettando il principio di pariteticità. Nelle Commissioni potranno essere inseriti consulenti esterni, scelti dall’OPP, di provata esperienza e specializzati nel campo della formazione e della sicurezza. Le Commissioni, ognuna per le rispettive materie di competenza, ha compiti esclusivamente consultivi di studiare e predisporre le iniziative da sottoporre alla decisione dell'OPP, nonché di provvedere ad eventuali studi su incarico dell'OPP stesso. Le Commissioni si riuniscono su convocazione del coordinatore. Alle riunioni delle Commissioni partecipa il segretario dell'OPP con il compito di verbalizzare le proposte da sottoporre all'OPP, tramite il coordinatore.

Art. 10 - Coordinatore e Segretario.
L'Organismo Paritetico Provinciale (OPP) (previsto dal CCNL) elegge un coordinatore e un segretario rappresentanti pariteticamente le parti imprenditoriali e sindacali.
Il segretario (di parte datoriale o sindacale in relazione al coordinatore) provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte dai componenti dell'OPP stesso e a produrre copia degli atti per ciascun componente del medesimo.
Spetta al coordinatore di sovrintendere alla applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni dell'OPP. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'acquisizione, l'erogazione e il movimento di fondi dell'OPP deve essere effettuato con firma del coordinatore.
Il coordinatore presiede l'OPP, ha la firma sociale e lo rappresenta legalmente di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 11 - Libro verbali dell'OPP
È istituito il libro dei verbali delle riunioni dell'OPP la cui tenuta viene affidata al segretario. Nel libro sono trascritti gli argomenti trattati e le delibere assunte in ciascuna riunione. Ciascun verbale deve essere sottoscritto dal coordinatore e dal segretario.

Titolo III - Gestione economico-finanziaria
Art. 12 - Finanziamenti.

L'attività dell'OPP viene finanziata dalle quote spettanti scaturite dal CCNL e integrativi, da contributi della UE, dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche o private, convenzioni, erogazioni, finanziamenti di ogni natura, donazioni e lasciti testamentari, proventi di servizi vari resi a terzi. Attinge per il sostegno delle attività e della formazione dei RLST al Fondo di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai RLST e alla pariteticità costituito presso l'Inail ai  sensi dell’art. 52, D.lgs. n. 81/08.
Inoltre, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l’OPP utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per accedere ai finanziamenti disposti da Enti Pubblici e/o dal Fondo Sociale Europeo.

Art. 13 - Fondo e spese.
Le somme di cui all'art. 13 sono fatte confluire in un conto corrente intestato a Organismo
Paritetico Provinciale di .. in breve OPP

Art. 14 - Esercizio finanziario e bilanci.
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso. I bilanci di esercizio preventivo e consuntivo sono predisposti dal coordinatore sulla base delle risultanze contabili fornite dalla segreteria e approvati dall'OPP. Una copia del bilancio sarà consegnata all'Ebicc (Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa).

Titolo IV - Segreteria
Art. 15 - Segretario.

È istituita la funzione di segretario. Il segretario collabora con il coordinatore per il conseguimento degli scopi statutari. Partecipa alle riunioni dell'OPP e delle Commissioni tecniche e redige i relativi verbali. Organizza, inoltre, il lavoro amministrativo dell'OPP favorendo l'attuazione delle delibere e delle Commissioni tecniche. Predispone l'invio delle convocazioni e quant’altro gli venga richiesto dall'OPP.

Titolo V - Disposizioni finali
Art. 16 - Interpretazioni e controversie.

Qualsiasi situazione inerente alla interpretazione e alla applicazione del presente Statuto è rimandata all'esame delle Organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Le controversie saranno definite presso il competente foro di .....

Art. 1/0-5: Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili Formazione di base per lavoratori edili di primo ingresso - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e territoriale - Piani di sicurezza - Formazione effettuata da Ebicc- OPP - Parti sociali.
Le Parti concordano la piena attuazione dell'art. 15, D.lgs. n. 81/08 sulle misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che sono:
(a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
(b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive della azienda, nonché l'influenza dei fattori dell’ambiente e della organizzazione del lavoro;
(c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
(d) il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
(e) la riduzione dei rischi alla fonte;
(f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
(g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
(h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
(i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
(j) il controllo sanitario dei lavoratori;
(k) l’allontanamento del lavoratore dalla esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
(I) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
(m) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
(n) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
(o) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
(p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
(q) la partecipazione e consultazione dei RLS;
(r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
(s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
(t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
(u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Obblighi dei lavoratori:
1) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2) I lavoratori devono in particolare:
(a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli
(b) obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
(c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
(d) preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
(e) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
(f) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
(g) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
(h) mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lett. f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
(i) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
(j) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
(k) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
(l) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
1) Il RLS è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei RLS avviene secondo le modalità di cui al punto 6).
2) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS.
3) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto alla voce
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
4) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
4) Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5) L’elezione dei RLS aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute^
sicurezza sul lavoro individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro della salute, sentite le Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
6) In ogni caso il numero minimo dei RLS di cui al punto 2) è il seguente:
7) RLS nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
8) RLS nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
9) RLS in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il
10) numero dei RLS è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
11) Qualora non si proceda alle elezioni previste dai punti 3) e 4), le funzioni di RLS sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori territoriali e di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST):
1) Il RLST esercita le competenze del RLS di cui al punto "Attribuzioni del RLST" e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS.
2) Le modalità di elezione o designazione del RLST di cui al punto 1) sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.
3) Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo di cui all’articolo.
4) Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2). Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'Organismo paritetico.
5) Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al RLST, questi lo comunica all’Organismo paritetico o, in sua mancanza, all'Organo di vigilanza territorialmente competente.
6) L'Organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.
7) Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di eiezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8) L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo:
1) RLS di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
(a) i porti di cui all'art. 4, comma 1), lett. b), c) e d), legge 28.1.94 n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
(b) Centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del ministro dei trasporti 18.10.06 n. 3858;
(c) impianti siderurgici;
(d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
(e) contesti produttivi con compiesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e
da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
2) Nei contesti di cui al comma precedente il RLS di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
1) Il RLS:
(a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
(b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
(c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
(d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
(e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
(f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
(g) riceve una formazione adeguata;
(h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
(i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
(I) partecipa alla riunione periodica;
(m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
(n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
(o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2) Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3) Il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del "documento di valutazione dei rischi.
4) I RLS rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.
5) L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Questi si identifica nel dirigente al quale spettano i poteri gestionali.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori (o RSA a seconda dei casi) - non in prova con contratto a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che prestano la propria attività nelle unità lavorative. La durata dell’incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 50, D.lgs. n. 81/08, appositi permessi retribuiti pari a 6 ore annue nelle unità lavorative che occupano fino a 6 dipendenti, nonché pari a 8 ore annue nelle unità lavorative che occupano da 7 a 15 dipendenti. Nelle unità lavorative che occupano da 15 a 50 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall’art. 50, D.lgs. n. 81/08, i RLS, oltre ai permessi già previsti per le RSA, utilizzano permessi retribuiti orari pari a 20 ore annue per ogni rappresentante. Per le aziende, imprese con più di 50 dipendenti le ore di permessi retribuiti sono 32.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), e), d), g), i) ed l) dell’art. 50 citato non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attività è considerata tempo di lavoro.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni si intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti:
1) Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
(a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo, assistenza;
(b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2) La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al punto 1) sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del TU D.lgs. n. 81/08 (15.5.08).
3) Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al l. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al punto 2).
4) la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
(a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio della utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
(b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
(c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5) l'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6) la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o alla insorgenza di nuovi rischi.
7) I preposti ricevono, a cura del datore di lavoro e in azienda, una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
(a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
(b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
(c) valutazione dei rischi;
(d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8) I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione della emergenza devono ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa della emanazione delle disposizioni di cui al comma 3), art. 46 del D.lgs 81/08, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del ministro dell’interno 10.3.98, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7.4.98, attuativo dell’art. 13. D.lgs. 19.9.94 n. 626.
9) Il RLS ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
10) le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RIS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
(a) principi giuridici comunitari e nazionali;
(b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
(c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
(d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
(e) valutazione dei rischi;
(f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
(g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
(h) nozioni di tecnica della comunicazione.
la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la
cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
11) La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli Organismi paritetici provinciali ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
12) Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
13) Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1), lett. i), D.lgs. 10.9.03 n. 276 e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli Organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività.
Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e territoriale
1) Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (o territoriale) sui piani dì sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS); tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
2) I rappresentanti per la sicurezza (o territoriale) sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza.
Formazione effettuata da Ebicc- OPP - Parti sociali:
Dalla constatazione che nei cantieri edili in genere, e in particolare ove si effettuano lavorazione nel settore dei lavori edili effettuati dai privati, i lavoratori non hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, esplicato il loro diritto-dovere del l’elezione del RLS.
Ove ciò è stato fatto si è evidenziato che risulta pressoché impossibile ai datori di lavoro applicare le norme di legge che regolano la formazione del RLS (32 ore di corso sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, durante l’orario di lavoro e a spese del datore di lavoro) in quanto spesso sia la durata dei cantieri stessi che la non effettiva contemporaneità per zone locali rendono difficile l'organizzazione funzionale dei corsi stessi per il numero esiguo di eventuali partecipanti.
Per ovviare a ciò le parti contraenti il presente contratto, ritenendo prioritaria la formazione in materia di sicurezza e salute al RLS e RLST e ai lavoratori in genere che è elemento indispensabile per ridurre ed eliminare gli incidenti nei cantieri edili concordano, sin da ora, la priorità di organizzare corsi di formazione sulla sicurezza e salute nel luoghi di lavoro per RLS (32 ore), RLST (64 ore), datori di lavoro (24 ore, Dirigenti (12 ore), Preposti(8 ore) e lavoratori (16 ore di base e specifica di cantiere (4, 8,12), Primo Soccorso (12,16 ore), Antincendio (4,8 e 16 ore) ai sensi del D.lgs. n. 81/08.
FaD (Formazione a Distanza):
Per alcune tipologie di corsi sarà utilizzata la Formazione a distanza ove è consentita e nei casi ove è prevista la partecipazione di tecnici scolarizzati (RLST) per il ruolo Tecnico da svolgere e per la formazione del personale amministrativo operante negli uffici delle imprese.
Inoltre saranno progettati, in collaborazione con aziende specializzate, particolari tipologie di formazione progettate per essere utilizzate in piattaforma per aziende o gruppi di aziende con un numero notevole di dipendenti.
La FaD è una particolare formazione con la caratteristica principale del suo svolgersi tra soggetti che fisicamente non si trovano a condividere lo stesso spazio fisico. La tradizionale lezione frontale viene riportata tale e quale e il soggetto segue tutto il percorso formativo a distanza.
Questa tipologia di FaD è vista come ambiente di gestione della conoscenza con canale di comunicazione attiva e Percorsi formativi personalizzati.
È un processo di "apprendimento digitale" con la possibilità di effettuare una serie di verifiche efficaci (test, simulazioni di ruoli, risoluzioni di casi concreti) per arrivare alla Formazione utile riferita al ruolo e per i compiti da svolgere. Il vantaggio della formazione in FaD integrata è nell’avere la possibilità di seguire il percorso formativo scegliendo i tempi di studio senza interrompere i propri impegni anche lavorativi.
Viene utilizzata la Formazione a Distanza (FaD) riconosciuta ed applicata a livello regionale, nazionale ed in sede europea.
Obiettivo dei corsi
I moduli, complessivamente, saranno progettati per la loro fruizione a distanza per dare ai partecipanti conoscenze e competenze che li mettano in condizione di svolgere il ruolo per il corso specifico per gestire in modo continuativo un sistema aziendale di sicurezza.
Metodologia
- Collegamento tramite Internet e utilizzo di slides
- Videocorsi
- Documenti e dispense scaricabili;
- Verifica di apprendimento: test a risposte multiple.
Verifiche
Saranno del tipo interattivo con Test.
Documentazione
Tutti le slides ed il materiale complementare utilizzato durante il corso saranno fornite al corsista in formato pdf.
Tutti i test di verifica del corso, lo sviluppo temporale dei corsi e la copia dell’Attestato saranno conservati quale documentazione della formazione avvenuta.
Attestato
La conclusione di tutti i percorsi formativi avverrà presso gli OPP territorialmente competenti con verifica finale tramite test a risposta multipla e colloquio finale. Sarà consegnato l'Attestato numerato dell'avvenuta formazione valido su tutto il territorio nazionale. Gli elenchi dei corsisti formati saranno inviati agli organi di vigilanza territorialmente competenti.
Formazione di base per lavoratori:
Ogni impresa edile, Cooperativa e impresa artigiana, se deve assumere un lavoratore che per la prima volta si inserisce a livello lavorativo nel settore edile, dovrà provvedere alla sua formazione di base attraverso la frequenza di un corso di base di 16 ore prima di iniziare a lavorare nel cantiere edile.
Saranno organizzati del percorsi formativi di base di 16 ore da frequentare prima dell’inizio del rapporto di lavoro per garantire sicurezza e salute ai lavoratori che entrano in cantiere per la prima volta. I corsi formativi organizzati a laboratori (formazione pratica di base, lavori di gruppo, rale playning, problem solving, video clip, verifiche dell'apprendimento, etc.) di 16 ore sono lo strumento concreto che l'Ebicc Ente Paritetico Bilaterale Nazionale ha individuato per ridurre le malattie professionali, gli infortuni e le morti bianche nei cantieri. La frequenza dei corsi finalizzata a una formazione utile e pratica è una opportunità per avviare al lavoro edile in cantiere manodopera più consapevole e in grado di governare i rischi con la consapevolezza degli accadimenti che possono causare danni gravi alla salute, alla incolumità e incidenti mortali. Molta attenzione, quindi, per l'immissione al lavoro edile di lavoratori "inesperti", di cui molti stranieri, che dovranno eseguire procedure spesso non note e ad interloquire in una lingua sconosciuta.
Corso di Formazione
Primo ingresso nei cantieri edili CCNL "della Piccola , Media Industria e delle Cooperative delle costruzioni" in vigore dal 16 aprile 2008 e presso il CNEL con il Codice n. 162 "ed integrazione e variazione contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 aprile 2008.
Programma del corso Data ed Orari
Corso di 16 Ore.
Modulo 1 - Aula formativa

Ore 4
* Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni. * Titolo IV - D.Lgs 81/08:"Lavori in quota" - "Direttiva cantieri";
* La Valutazione dei Rischi e i Piani di Sicurezza nei cantieri(PSC, POS e PiMUS).
Modulo 2 - Aula formativa
Ore 4
* L'incendio e la sua prevenzione- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio-Uso degli estintori mediante sussidio di audiovisivi.
Modulo 3 - Aula formativa
Ore 4
L'emergenza nei cantieri con simulazione chiamata soccorsi;
Formazione riferita alle mansioni di Aiutante nello scavo a macchina, scavare a mano, lavorare entro scavi, tagliare legname e laterizi, impastare a mano e a macchina, Miscelare prodotti e sostanze chimiche, aiutante nella  esecuzione di casserature, gettare, stendere e vibrare il calcestruzzo, uso dei DPI.
Visita in cantiere.
Modulo 3 - Aula formativa
Ore 4
Imp. Elettrico, protezione scariche atmosferiche e di terra nei cantieri: Movimentazione Manuale dei Carichi, ordinare e tenere in pulizia il cantiere, impastare a mano e con betoniera, uso del ponteggio a cavalletti, trabattello e scale a mano, uso di utensili elettrici. Sollevamento di carichi con l’argano, caricare e scaricare automezzi, esecuzione di tracce per impianti, demolizioni di tramezzature ed intonaci. I Dispositivi di Protezione Collettiva.
Visita in un cantiere.
Riferimenti normativi:
Corso di formazione di primo ingresso ai sensi del CCNL Edili della Piccola, Media Industria e delle Cooperative delle costruzioni "Depositato per rinnovo al Ministero del lavoro e politiche sociali "Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro Divisione IV" il giorno 9 aprile 2008 protocollo n.6039, in vigore dal 16 aprile 2008 e presso il CNEL con il Codice n. 162” ed Integrazione e variazione contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori e impiegati della piccola, media industria e impresa edile, dell’artigiano edile e affini, delle coop. del settore edilizio in Roma 11 Novembre 2008 in via Veturia, 45, in Roma 20 Novembre 2008 in via In Lucina, 10 in Roma 28 Aprile 2009 in Via degli Scipioni n. 134.
Obiettivi e Finalità del percorso formativo
Acquisire elementi di conoscenza relativi alla sicurezza attiva, alla conoscenza dei DPI, ai pericoli e rischi del cantiere edile per i lavoratori a primo ingresso.
Metodologia didattica
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva, applicativa e pratica che prevede il ricorso a simulazioni, verifica interattiva, problem solving che consentiranno di monitorare e verificare l'apprendimento.
Registro presenze e numero partecipanti
Sarà predisposto un Registro delle presenze per ogni modulo del corso sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30. Progettazione didattica. Responsabile del progetto formativo Formatori
La progettazione didattica è stata realizzata dall’Ing. *** (Presidente dell’Ebicc - Ente Paritetico Bilaterale Nazionale con sede in Roma) che è il Responsabile del progetto formativo. Tutti i docenti-formatori e addestratori hanno esperienza pluriennale e sono esperti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e nei cantieri edili.
Materiale didattico
Ad ogni partecipante verrà consegnato materiale di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita.
Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento.
Ebicc
Soggetto formatore
Operante su tutto il territorio nazionale individuato ope legis dall’art.98 comma 2, del D.Lgs. 81/08 per la realizzazione del corso che ne rilascia il relativo Attestato.
OPP
Organismo Paritetico Provinciale costituito a livello provinciale dalle Parti sociali firmatarie del CCNL che collabora e vigila sui percorsi formativi organizzati a livello territoriale.
Soggetto Organizzatore locale
Soggetto che opera a livello territoriale cui sono demandati i compiti amministrativi, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso di Primo ingresso in edilizia.
Attestato

Al termine del corso verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante ai sensi dell’art. 37, comma 9 del D.Lgs 81/08. Per il conseguimento dell’Attestato è necessaria una presenza pari ai 90% del monte ore del corso.
Archivio generale della formazione
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme dei partecipanti, lezioni, verifiche nonché la copia dell'Attestato saranno conservati nell'archivio della struttura formativa organizzatrice quale documentazione della formazione di primo ingresso avvenuta.
Libretto Formativo
La formazione di aggiornamento sarà inserita nel Libretto Formativo, (Decreto del 10 ottobre 2005, G.U. n. 256 del 3 novembre 2005) con la registrazione dell’aggiornamento quale idonea certificazione e credito formativo.
Partecipazione e organizzazione dei corsi:
La partecipazione ai corsi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sarà a titolo gratuito per i datori di lavoro e lavoratori iscritti alle Edili Casse Autonome. I corsi di formazione saranno organizzati dagli Enti di Formazione Edile (Ebicc) e a livello provinciale dagli OPP utilizzando una quota percentuale (definita dalla contrattazione territoriale) dei contributi, a carico del datore di lavoro, previsti per la formazione professionale. I corsi saranno svolti nel periodo e orario in accordo con le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tutte le parti sociali che hanno sottoscritto questa variazione e integrazione del CCNL cod. 162 possono organizzare tutte le tipologie di percorsi formativi normati e non normati esclusivamente con Ebicc (Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa) e con l'OPP (Organismo Paritetico Provinciale) (ove presente) rilasciando attestato di formazione registrato nell'anagrafe nazionale e firmato congiuntamente con Ebicc. Il regolamento organizzativo dei corsi viene in appresso evidenziato.
Formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Art. 48 comma 7):
Il D.Lgs. 81/08 prevede la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RLS), in un'ottica di collaborazione con il Datore di Lavoro, per la formulazione e l'attuazione delle misure di Prevenzione Protezione dai rischi professionali aziendali.
Dall'analisi degli articoli dettati in tema di consultazione e partecipazione dei Lavoratori alla sicurezza, emerge chiaramente una figura di Rappresentante dei Lavoratori che si pone, nell'organizzazione del sistema di Prevenzione e Protezione, quale soggetto attivo e necessario tanto da dover essere consultato negli adempimenti più significativi di sicurezza.
Il Decreto stabilisce anche che il Rappresentante, per poter esercitare le proprie funzioni, deve conseguire una formazione adeguata al suo ruolo.
Nel modello di produzione del settore edile il lavoratore occupa un ruolo centrale.
La persona diventa, dunque, il punto di riferimento per quanto attiene il sistema di sicurezza sul luogo di lavoro.
Il lavoratore è al medesimo tempo il destinatario e il soggetto di prevenzione attiva per la sicurezza attraverso l'attività che sui luoghi di lavoro svolgono i lavoratori eletti Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Nelle realtà lavorative più piccole, le imprese con meno di 15 dipendenti, dove i lavoratori non eleggono gli RLS interni a ricoprire il ruolo di vigilanza pere la sicurezza dei lavoratori interviene il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) in diretta dipendenza con l'Organismo Paritetico Provinciale.
L'Organismo Paritetico Provinciale ha come finalità nell'ambito territoriale l'effettuazione, tramite l'RLST, nei luoghi di lavoro dei territori di pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni di sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell'art. 51 c. 6 del D.Lgs 81/08.
Inoltre l'OPP comunica alle Aziende-Imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti gli RLS territoriali ai sensi dell'art. 51 c. 8 del D.Lgs 81/08 e redige annualmente una relazione sull'attività svolta dagli RLST dell'OPP da inviare al Fondo di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai RLST e alla Pariteticità costituito presso l'Inail ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 81/08;
La figura del rappresentante lavoratori sicurezza territoriale:
Gli Organismi Paritetici Provinciali, attraverso i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) di CSE coadiuvati dai sindacati rappresentativi nel settore edili firmatari e per adesione del CCN L cod.162 eseguono visite di prevenzione sui cantieri per sollecitare gli adeguati controlli e il rispetto della normativa vigente (Dlgs. 81/08).
L’OPP con gli RLST, che sono designati da CSE e dai sindacati rappresentativi nel settore edili firmatari e per adesione del CCNL cod.162 a livello provinciale, svolgeranno i loro compiti in relazione all’ambito loro assegnato a livello cittadino.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 D.Lgs 81/08 che sono:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Viene utilizzato in tutte le aziende o unità produttive del territorio del comparto edile nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi tra le Parti sociali. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'Organismo Paritetico Provinciale.
Ove l'azienda impedisca l'accesso al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
L’esercizio delle Funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Ogni RLST ha il compito di svolgere le visite di ispezione preventiva ai cantieri di competenza, per verificare la corretta applicazione di tutte le normative sulla sicurezza e salute.
Per agire con la massima efficacia l’O.P.P. si coordinerà con la Medicina del lavoro territorialmente competente e la Direzione Provinciale del lavoro.
Gli RLST oltre le visite di cantiere sono preventivamente consultati dalle Imprese edili (assenza di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) sui Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), sui Piani Operativi di sicurezza (POS) e sui Piani di Montaggio Uso e Smontaggio(Pi.M.U.S.).
Obiettivi.
Fornire ai Partecipanti tutti gli elementi necessari affinché i compiti che la legge attribuisce all'RLST vengano svolti adeguatamente con competenza ed efficacia
Durata:
La durata del corso è di 64 ore.
Conoscenze necessarie in entrata:
Le conoscenze necessarie afferiscono di norma ad una formazione di carattere sindacale con attitudini a favorire il lavoro di gruppo.
Competenze acquisite:
Si individuano le seguenti aree di attività:
* analisi/valutazione dei rischi
* verifica costante delle misure di Prevenzione e di sicurezza
* animazione di sicurezza
* informazione dei Lavoratori
Alla fine del percorso formativo saranno acquisire competenze:
* diagnostiche
* decisionali
* relazionali
nonché l'acquisizione di conoscenze specifiche, di sapere applicativo, che devono necessariamente riferirsi almeno a:
* normativa sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro con riferimento all’edilizia;
* rischi presenti sul posto di lavoro e riferiti all’ambito edile;
* danni legati a quei rischi;
* limiti di esposizione a fattori inquinanti;
* analisi degli infortuni;
* analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo);
* modalità di Prevenzione;
* strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro: registro infortuni, schede di sicurezza, documento di valutazione, etc.;
* valutazione dì programmi di informazione;
* costruzione di strumenti propri di analisi e di verifica (schede ed altro materiale).
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali svolgeranno le funzioni di:
* consultazione preventiva sull'analisi e sulla valutazione dei rischi, e la programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione, e protezione;
* consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e sulla gestione dell'emergenza (antincendio, evacuazione e pronto soccorso);
* informazione sulla documentazione aziendale inerente la sicurezza sul lavoro e sugli atti degli organi di vigilanza;
* consultazione riguardo la formazione dei lavoratori;
* richiesta di una riunione per la sicurezza quando lo ritenga necessario;
* ricorso alle autorità di vigilanza qualora ritenga insufficienti e inidonee le misure aziendali di sicurezza e che l'Azienda stessa non ritiene opportuno modificare;
* proporre al servizio di prevenzione l'adozione di nuove misure che ritenga idonee a tutelare meglio la salute e l'integrità dei lavoratori;
* consultazione del registro infortuni oltre che naturalmente del Documento di Valutazione dei Rischi.
Destinatari del percorso formativo
I soggetti tecnici individuati e designati dal Sindacato dei lavoratori Cse e dai sindacati rappresentativi nel settore edili firmatari e per adesione del CCNL cod. 162 ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 81/08 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dall'art. 50 del D.Lgs 81/08 - Testo Unico.
Metodologia
Sono privilegiate le metodologie di insegnamento/apprendimento "attive" che comportano la centralità del partecipante al percorso di apprendimento. Sono garantite l'equilibrio tra lezioni frontali con la valorizzazione ed il confronto delle esperienze in aula, eventuali gruppi di lavoro, nel rispetto del monte ore complessivo di ciascun modulo e, nei casi previsti, con il supporto di materiali multimediali.
Verranno favorite le metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici.
Registro presenze
È predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma.
Docenti-Formatori
I docenti-formatori, con riferimento ai diversi argomenti da trattare, dovranno avere esperienza pratica documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione e nelle materie ed argomenti di insegnamento del settore edilizio.
Dispense
Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom contenente tutte le slides utilizzate, documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento. Il materiale sarà disponibile, in area riservata, nel sito web di Ebicc Ente bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa all’indirizzo www.ebicc.it.
Verifiche e valutazione
Il corso si conclude con un test di verifica dell'apprendimento somministrato ad ogni partecipante. I test verranno corretti, discussi ed analizzati in aula.
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Certificazioni in uscita:
Alla fine del percorso formativo si maturerà l’attestato di frequenza al corso di formazione per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 48 comma 7.
L’aggiornamento annuale è previsto di 8 ore annue.
Contenuti e durata del percorso formativo per RLST (anche FAD)
Programma del corso
Tipologia
Corso di 64 Ore.
Modulo 1 - _/_/0_ ore ore —./_ formatore:  ore 4

1.1. Introduzione al corso;
1.2. Principi giuridici nazionali e comunitari;
1.3. Quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale:
D.Lgs 81/08 - Testo Unico: Titolo I.
Modulo 2 - _/_/0_ ore ore —/. ..formatore: ore 4
2.1. D.Lgs 81/08 - Testo Unico: Titolo IV;
2.2. La contrattazione in edilizia e il ruolo degli Organismi Paritetici Bilaterali;
2.3. Norme di buona tecnica. Verifica interattiva.
Modulo 3- 1 11 ore . ore—./ formatore: ore 4
3.1. I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
3.2. Informazione e formazione (artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08); Il libretto formativo;
3.3. I rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
3.4. Le funzioni del Medico Competente e le malattie professionali.
Modulo 4 -_1_11_ ore ore —./_ formatore: ore 4
4.1. La valutazione dei rischi;
4.2. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4.3.1 principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza; 4.4. Appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
4.5. Verifica interattiva.
Modulo 5 - _1_11_ ore ore —./_ formatore: ore 4
5.1.1 dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di sicurezza;
5.2 La tutela assicurativa, le statistiche e il registro infortuni;
5.3. Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
5.4. Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
Modulo 6 -_1_11_ ore ore —./_ formatore: ore 4
6.1. L’incendio e la prevenzione;
6.2. Protezione antincendio e procedure in caso di incendio;
6.3. Esercitazione pratiche mediante audiovisivi;
6.4. D.M. 10.03.1998.
Verifica interattiva.
Modulo 7 – 1_11 ore_._ore —./_ formatore: ore 4
7.1. I luoghi di lavoro;
7.2. Aspetti normativi dell'attività del RLS;
7.3. Verifica interattiva.
Modulo 8 -_1_ 11_ ore_._ ore —./_ formatore: ore 4
8.1. La gestione aziendale e il SGSL UNI-INAIL;
8.2. Ergonomia;
8.3. Rischi psicosociali;
8.4. Progettazione formativa e nozione di tecnica di comunicazione;
8.5. La negoziazione e il ruolo propositivo- consultivo dell'RLS.
Verifica interattiva.
Modulo 9 ,/_1 1_ ore ore —./_ formatore: ore 4
9.1. Macchine ed attrezzature di lavoro;
9.2. Gru e paranchi.
9.3. Impianto elettrico di cantiere.
Modulo 10 .1—,IO_ ore ore —./_ formatore: ore 4
10.1. Movimentazione Manuale dei Carichi;
10.2. Rumore e Vibrazioni.
Verifica interattiva.
Modulo 11 - -_IO_ ore ore formatore: ore 4
11.1. Rischio chimico, cancerogeno e mutageno;
11.2. La legge quadro sull’alcol.
Modulo 12 - -- IO_ ore ore formatore: ore 4
12.1. Adempimenti e sanzioni D.Lgs 81/08- Testo Unico;
12.2. Il Titolo IV del T.U. e le leggi sui LL.PP.
Verifica interattiva.
Modulo 13 - ~_IO_ ore ore formatore: ore 4
13.1. La documentazione di sicurezza nel cantiere
13.2. L’organizzazione del cantiere e gli apprestamenti di sicurezza;
13.3. Scavi e lavori stradali.
Modulo 14 - ~_IO_ ore ore formatore: ore 4
14.1. I Piani di sicurezza in edilizia;
14.2. Il cad 3D nella sicurezza cantieri;
14.3. All. XV-D.lgs 81/08: cont. min. PSC, POS, costi sicurezza;
14.4. Realtà operativa cantieri.
Verifica interattiva.
Modulo 15 - ~_IO ore ore formatore: ore 4
15.1. Lavori in altezza;
15.2.1 ponteggi e il Pi.M.U.S. con test di verifica apprendimento.
Modulo 16 - ~_IO_ ore ore formatore: ore 4
16.1. Il ruolo del Coordinatore sicurezza per l’esecuzione;
16.2. Motivazione al comportamento sicuro;
16.3. Esempi pratici di PSC, F.T., POS e PiMUS;
Verifica finale con test a risposta multipla prevenzione e sicurezza del lavoro:
Le Parti concordano l’esigenza prioritaria di promuovere e sviluppare una cultura sistematica della prevenzione per l’igiene e la sicurezza adottando tutti i mezzi idonei e informativi per sensibilizzare tutti gli operatori del settore edilizio.
Le Parti ritengono fondamentale la cooperazione per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l’individuazione e l’applicazione di programmi e progetti comuni. Nel campo della formazione che sarà attuata tramite le parti sociali, l'Ebicc e gli OPP, molta attenzione sarà posta alla formazione nel campo dell’igiene e sicurezza, nei luoghi di lavori e in particolare nei cantieri temporanei e mobili, a tutti gli operatori del settore (datori di lavoro, RLS, RLST e lavoratori).
Nell’ambito degli obiettivi e per gli scopi dell’Ebicc (Ente paritetico bilaterale), relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le strutture provinciali costituiranno, su segnalazione paritetica delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali territoriali, un Organismo Paritetico Provinciale con compiti di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri temporanei e mobili.
La corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere u) e v) del D.Lgs 81/08, conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del D.Lgs 81/08. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del D.Lgs 81/08 ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276".
Regolamento organizzazione corsi
Ebicc/ OPP / Parti sociali

Ebicc (Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa):
L'Ebicc effettua la progettazione didattica e realizza direttamente e/o in collaborazione con gli Organismi Paritetici Provinciali (OPP) e parti sociali i corsi sotto elencati per i quali i due Enti (Ebicc e OPP) sono riconosciuti quale soggetti formatori ‘ope legis’ ai sensi del D.lgs. n. 81/08.
Il "progettista didattico" sviluppa l'architettura di un intervento formativo con:
- obiettivi formativi e didattici dell’intervento
- contenuti, metodologie di conduzione e metodologie di valutazione
- fasi di svolgimento, tempi e loro articolazione
- aspetti organizzativi e logistici
In relazione alla organizzazione dei corsi l'Ebicc definisce e approva il programma didattico del corso, predispone nella programmazione didattica la valutazione dell'apprendimento (tramite le varie tipologie di verifiche iniziali, intermedie e finali redatte ed effettuate dai docenti interni e/o direttore-tutor) e al rilascio dei relativi attestati di frequenza, nonché alla predisposizione di una unica modulistica amministrativa e didattica. La programmazione corsuale e la modulistica relativa è messa a disposizione degli OPP e delle parti sociali.
Corsi normati e non normati:
(A) corsi per RSPP - addetti al SPP e aggiornamento: l'Ebicc e l'OPP hanno titolo per l'organizzazione di corsi di cui all'art. 32, comma 4), D.lgs. n. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 14.2.06;
(B) corsi "coordinatore sicurezza” nei cantieri e aggiornamento: l'Ebicc e l'OPP hanno titolo per l’organizzazione di corsi per "coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori" in base a quanto previsto dal)'art. 98, comma 2) con i contenuti di cui all'allegato XIV, D.lgs. n. 81/08; (C) corsi montaggio e smontaggio ponteggi/accesso e posizionamento mediante funi - aggiornamento: l'Ebicc e l'OPP hanno titolo per l'organizzazione di corsi di cui all'art. 136, comma 8) (montaggio ponteggi) e art. 116, comma 4) e I contenuti di cui all'allegato XXI, D.lgs. n. 81/08; (D) corsi "informazione-formazione, datori di lavoro, dirigenti, preposti, RLS, RLST, primo soccorso e antincendio": l'Ebicc e l'OPP hanno titolo per l’organizzazione di corsi di cui agli artt. 36 e 37, art. 34, D.lgs. n. 81/08, DM n. 388/03 e DM 10.3.98.
Compiti dell'Organismo Paritetico Provinciale (OPP):
L'OPP, rappresentato dal coordinatore, effettua l'organizzazione, gestione e amministrazione dei corsi di cui sopra. Sono fatte salve le competenze specifiche dell'Ebicc in particolar modo nel rilascio dell'attestato di frequenza finale e nella costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Formazione. L'OPP dispone delle caratteristiche strutturali e logistiche, nonché delle capacità organizzative, gestionali e amministrative per lo svolgimento di corsi e attività formative. L'OPP può svolgere i corsi di cui in premessa sia presso la propria sede sia in altre sedi ritenute idonee.
Corsi di formazione a livello territoriale
L'OPP può organizzare e svolgere i corsi di cui prima (A, B, C, D) sia direttamente e/o in collaborazione con le parti sociali costituenti l'Ebicc e l'OPP che devono svolgersi secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tutti i corsi prevedono, prima del rilascio dell’attestato di frequenza, l'esame finale di verifica dell'apprendimento.
Per lo svolgimento dei corsi devono essere utilizzate modulistica, programmi e contenuti predisposti dall'Ebicc. I corsi sono organizzati sulla base di un calendario redatto autonomamente dall'OPP che ne informa e ne comunica tutti gli elementi necessari all'Ebicc, tramite l'apposita modulistica e procedure.
Le parti sociali a livello provinciale concordano con l'OPP affinché i corsi di cui prima possano essere svolti, presso sedi decentrate del territorio provinciale curandone gli aspetti organizzativi e gestionali.
Direttore-tutor, segreteria didattica e docenti
L'OPP o le parti sociali se organizzatori dei corsi designa:
un direttore-tutor (responsabile del percorso formativo) che è in grado di agire autonomamente per individuare e contattare quanti hanno un ruolo nel percorso formativo. Sa condurre verifiche interattive individuali e di gruppo, elaborare griglie di pre-analisi, di valutazione finale e 'in itinere'. Coordina, controlla e misura le azioni già progettate gestendo le risorse disponibili. Segue e implementa il percorso di formazione in modo diretto e in stretto rapporto con i docenti-formatori e con i partecipanti. È uno specialista di contenuti, esperto di processi formativi che sa integrare adeguatamente le proprie competenze professionali con le esigenze del percorso formativo affidatogli per il raggiungimento degli obiettivi definiti. Il direttore-tutor del corso sarà docente-formatore interno, avrà l'incarico di presidente della Commissione docenti interni e presiede le operazioni relative alle verifiche finali. I docenti-formatori devono possedere obbligatoriamente una esperienza almeno biennale nella formazione e in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. La scelta dei docenti è delegata al direttore-tutor;
una Segreteria didattica con compiti organizzativi, firme dei partecipanti e supporto all'attività corsuale per i corsi che sono svolti dallo stesso o in collaborazione e nelle sedi ritenute idonee e opportune.
Vigilanza e controllo
Il direttore-tutore la Segreteria didattica esercitano per conto di Ebicc, OPP e parti sociali le attività di vigilanza, supervisione e controllo di tutte le attività didattiche formative.
Organizzazione corsi:
Tipologie dei corsi di formazione

I corsi di formazione sono suddivisi in 3 categorie principali:
(a) corsi normati da leggi di esclusiva titolarità Ebicc, OPP e parti sociali che possono essere svolti solo da soggetti accreditati od operanti ‘ope legis’;
(b) corsi con prove pratiche;
(c) altri corsi.
A) Corsi per RSPP, ponteggi, coordinatore sicurezza cantieri e altri eventuali normati dall'evolversi delle legislazione
L'Ebicc è un Ente Paritetico Bilaterale Formatore Nazionale riconosciuto ‘ope legis’ ai sensi del D.lgs. n. 81/08 per lo svolgimento dei corsi per ASPP/RSPP, nonché per addetti e preposti al montaggio di ponteggi e per coordinatori della sicurezza nei cantieri; può organizzare qualunque tipologia di corsi normati e non normati.
Le parti sociali e gli OPP come Enti Paritetici Bilaterali nel settore delle costruzioni possono organizzare qualunque tipologia di corsi normati e non normati.
Le parti sociali che intendono organizzare corsi devono comunicarlo all'OPP territorialmente competente.
B) Corsi con obbligo di prove pratiche
(1 ) corsi antincendio, rischio medio e alto, che richiedono esercitazioni pratiche svolte da un "istruttore" che ne attesta la regolarità;
(2) corsi di primo soccorso che richiedono esercitazioni pratiche svolte da personale medico o infermieristico e che ne attesta la regolarità.
C) Altri corsi di informazione e di formazione sulla sicurezza
Si tratta di tutti i corsi di Informazione e di Formazione attuati in base a quanto previsto dagli artt. 36 e 37, D.lgs. n. 81/08 e altre leggi e norme specifiche, nonché corsi su aspetti culturali e specifici sulla salute e la sicurezza sul lavoro.
Tutte le partì sociali e gli OPP nello svolgimento di corsi di formazione che portano sull'attestato il logos Ebicc sono obbligati ad osservare le seguenti disposizioni:
(1) adottare il programma dei corsi e la modulistica predisposta dall'Ebicc;
(2) i docenti-forma tori dei corsi devono possedere una esperienza nel settore della prevenzione e sicurezza nel lavoro almeno biennale;
(3) ogni attestato è emesso da Ebicc congiuntamente all'OPP territorialmente competente e firmato in originale dal direttore del corso.
Organizzazione corsi:
Corsi normati (ASPP/RSPP, ponteggi, funi, coordinatore sicurezza):
1) adottare il programma didattico e modulistica predisposti da Ebicc ;
2) il corso può essere organizzato direttamente dall'OPP e in collaborazione con le parti sociali;
3) l'OPP o la parte sociale designa una Segreteria didattica (compiti organizzativi, firme dei partecipanti e supporto all'attività corsuale) e il direttore del corso che predispone il programma completo di svolgimento del corso (date presunte e docenti-formatori);
4) il direttore del corso predispone con i docenti interni la redazione e la effettuazione delle verifiche (iniziali ed intermedie) svolge azione di vigilanza e controllo sull'attività didattica. È previsto per ogni corso un esame - colloquio finale effettuato da un Presidente-Commissario designato dall'Ebicc che compilerà apposito verbale finale; il Presidente per i corsi ove è prevista una commissione d’esame sarà designato da Ebicc.
5) 1'attestato è firmato con firma digitale dal presidente Ebicc e dal coordinatore dell'OPP, in originale dal direttore del corso che assume tutte le responsabilità inerenti allo svolgimento regolare del corso;
6) sull’attestato è inserito il logo dell'Ebicc e dell'OPP;
7) qualora il corso è svolto in collaborazione con le parti sociali sarà inserito nell'attestato anche il logos della parte sociale organizzatrice.
Organizzazione corsi ASPP/RSPP
(a) progettazione del percorso formativo da parte di Ebicc ;
(b) individuazione di un direttore del corso e Segreteria didattica (OPP o parte sociale);
(c) docenti con almeno 2 anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza.
Modulo A ASPP/RSPP
idoneità alla prosecuzione del percorso formativo mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite; elaborazione delle prove di competenza del gruppo docente supportato dal direttore/tutor del corso.
Modulo B ASPP/RSPP verifiche:
(1) intermedie
(2) finale: simulazioni/colloqui
L'elaborazione delle prove è di competenza del gruppo docente supportato dal direttore/tutor del corso.
Modulo C RSPP verifiche:
(1) intermedie
(2) finale: test problem solving Certificazioni:
L'accertamento dell'apprendimento viene effettuato da una Commissione di docenti interni e il presidente (direttore del corso) formula il giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale. Le verifiche intermedie rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo.
N.B.: Le verifiche finali sono al di fuori del monte ore complessivo.

Tomo I - Relazioni industriali
Le parti sociali, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei Lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 16.04.2008 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e d'intervento, provvedono a costituire una Commissione paritetica con funzioni di Osservatorio dei settori.
Relazioni industriali
Premessa.
1) Il presente contratto consente una maggiore aderenza della disciplina nazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del contratto stesso.
2) Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l'impegno d iscritti le disposizioni in essa contenute per il periodo della loro 
A tal fine le parti sociali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori s’impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente CCNL da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in laterocemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
A) Sistema di relazioni industriali,
1. Livello nazionale

Le parti, ferma restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23.7.93 e dal Patto Sociale 22.12.98 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, ferme restando l’autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e d'intervento, provvederanno a costituire, alla firma del CCNL, una Commissione paritetica con funzione di Osservatorio nazionale dei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo.
Tale Commissione sarà composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle OOSS e 3 in rappresentanza delle parti sociali e si riunirà di norma semestralmente, al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche d'interesse del settore.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- assetto industriale del settore in relazione alle tendenze di mercato e alle evoluzioni legislative per una valutazione dei processi concernenti la sua eventuale riorganizzazione strutturale, tecnologica, con particolare riferimento alla situazione occupazionale, agli appalti e ai
processi di esternalizzazione delle attività;
- condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime;
- combustibili alternativi, risparmio energetico;
- mercato del lavoro, formazione professionale;
- ambiente e sicurezza;
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale.
Le valutazioni della Commissione sono formulate all'unanimità; la partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.
Quanto sopra premesso, la Commissione presenterà alle parti entro 3 mesi dalla sua costituzione un piano di fattibilità per il finanziamento delle spese di funzionamento.
Per l'attività della Commissione saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo con modalità da definire.
La Commissione potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto d'esame delle parti stipulanti nel corso di 2 appositi incontri a cadenza semestrale e a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c)programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) programmi d’investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
g) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore;
h) l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime e ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
i) l’andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale; j)i consumi energetici;
k) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, Cig e altre causali.
Con riferimento ai risultati dei lavori della Commissione, potranno essere presentate agli Organi pubblici competenti eventuali proposte d’interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e podestà decisoria.
Qualora sulla base dell'esame congiunto emergeranno problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei 2 settori, dette problematiche formeranno oggetto d’esame specifico tra le parti in sede nazionale.
2) Livello regionale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale di cui al precedente punto 1), Aniem e le Associazioni territoriali competenti forniranno annualmente, di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle OO.SS. dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i 2 settori cui si applica il presente contratto riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sull’occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, anche derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dalle parti sociali.
3) Livello territoriale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1 ), le Associazioni territoriali parti sociali forniranno annualmente alle OO.SS. dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il 2° quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi d’investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull’occupazione, condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione inerti;
f) i lavori in appalto, le caratteristiche, la denominazione delle aziende e il CCNL di riferimento.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento, le parti sociali e le OO.SS. dei lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura d'informazione di cui al punto 3 del presente articolo.
4) Livello aziendale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 60 dipendenti forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi d’investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti e nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni all'organizzazione del lavoro e all'occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
d) progetti e iniziative tesi al risparmio energetico.
B) Procedure di rinnovo del CCNL.
[...]
Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello.
Le parti si danno atto che la contrattazione di 2° livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del CCNL.
[...]
Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di 2° livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali s'incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Osservatorio
Le parti sociali in attuazione a quanto disposto dal CCNL del settore Manufatti in Cemento e Laterizi costituiscono l’Osservatorio nazionale del settore che si articolerà a livello nazionale e territoriale (regionale o provinciale) anche attraverso l’attività di Commissioni paritetiche referenti.
L’Osservatorio nazionale per il suo funzionamento utilizzerà dati forniti delle parti contraenti e da Enti pubblici specializzati.
L’Osservatorio nazionale sarà composto da 6 rappresentanti designati dalle parti in maniera paritetica e si riunirà in relazione al programma dei lavori prestabilito di norma quadrimestrale.
L’Osservatorio nazionale sarà indirizzato alla conoscenza e all'esame delle specifiche problematiche con compiti permanenti di monitoraggio relativi agli andamenti produttivi e di mercato nazionale e internazionale del settore con particolare riferimento a:
- tecnologie e innovazioni di prodotti;
- qualità dei prodotti;
- innovazioni organizzative;
- mercato e dinamiche occupazionali;
- costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;
- elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alla necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;
- le previsioni di mercato inerenti l’acquisizione di nuove commesse (private e pubbliche);
- l’andamento degli investimenti complessivi del settore;
- l’andamento, le prospettive e l’evoluzione dell'occupazione all’interno dei settori, con particolare riferimento:
- all'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale sui CFL;
- all’occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative vigenti in tema di parità uomo-donna;
- alle problematiche d’inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano;
- l'evoluzione della legislazione concernente l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
- i problemi dell’approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge e alla loro applicazione in sede amministrativa. 
L'Osservatorio nazionale potrà avvalersi di indagini conoscitive, finalizzate in particolare ad acquisire elementi relativi alle tecnologie di produzione, all'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'igiene nei luoghi di lavoro, alla gestione degli scarti e dei residui di lavorazione.
Le indagini conoscitive presso le imprese saranno svolte direttamente da Aniem che fornirà all'Osservatorio nazionale risultati globali.
All'interno dell'Osservatorio nazionale verranno realizzate iniziative atte alla sensibilizzazione degli Organi preposti in materia di formazione professionale e ambiente di lavoro. Le parti sociali Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa - Ebicc ed i costituiti e costituendi 109 OPP Organismi Paritetici Provinciali definiranno il regolamento di attuazione, entro 3 mesi dalla data dì stipula del CCN L, dell'Osservatorio nazionale che potrà prevedere in relazione ai progetti unanimemente e concordemente definiti dalle parti, l'utilizzo di finanziamenti idonei allo sviluppo dei progetti stessi.
La partecipazione all'Osservatorio nazionale è gratuita.
L’attività delle Commissioni paritetiche referenti a livello territoriale (regionali o provinciali) sarà orientata all'esame delle principali problematiche presenti sul territorio con particolare, riferimento a:
- andamento di produttività, competitività e qualità prodotti;
- ambiente di lavoro, sicurezza;
- formazione professionale.
La partecipazione alle Commissioni paritetiche referenti a livello territoriale è gratuita.
In attuazione del Protocollo 18.04.2008 e al fine di consolidare una politica industriale e sindacale nazionale del settore, le parti concordano di avviare un sistema di relazioni industriali avanzato e fondato su maggiori livelli di confronto e partecipazione.
Le parti verificheranno in appositi incontri semestrali, utilizzando i dati dell'Osservatorio nazionale, le linee di sviluppo del settore nelle sue articolazioni e in tutti i suoi aspetti, al fine di definire posizioni comuni e di favorire quelle iniziative, anche pubbliche, idonee allo sviluppo del settore.
Su richiesta di una delle parti, medesimi incontri si svolgeranno a livello territoriale sulle tematiche attinenti l'area di riferimento.
Commissione paritetica
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCN L nel corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse e di eventuale intervento nei confronti degli Organismi legislativi e amministrativi.
A tale fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente CCNL, viene costituita una Commissione paritetica aventi i seguenti obiettivi e funzioni:
1) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione legislativa e giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria eventualmente proponendo alle parti integrazioni o modifiche al testo contrattuale in occasione dei successivi rinnovi;
2) procedere a una raccolta, eventualmente anche per comparti produttivi, delle intese raggiunte tra le rispettive istanze territoriali a livello aziendale. A tal fine semestralmente le rispettive istanze territoriali dovranno trasmettere alla Commissione paritetica tutta la produzione contrattuale stipulata anche a livello di transazioni, individuali o collettive, aventi ad oggetto tematiche di cui al presente CCNL, alle quali le rispettive istanze territoriali hanno prestato assistenza;
3) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali;
4) seguire l'evoluzione della legislazione sociale in materia di lavoro a livello nazionale e internazionale con i seguenti obiettivi:
- individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all'evoluzione legislativa:
- individuare e consolidare comuni criteri applicativi delle leggi;
- prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative a livello generale per gli aspetti di specifico interesse del settore.
È impegno delle parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda, tenuto conto anche di
quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22.1.83 e successivi, di esperire, in caso di controversie, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso verifiche tra le rispettive Organizzazioni territoriali, qualora richiesto da una delle due parti.
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l’interpretazione di una delle norme in cui al presente CCNL, le stesse potranno essere sottoposte alla Commissione paritetica.
Il presente CCNL è composto da numero:
- 98 Articoli
- 2 Allegati
a) Ebicc Ente Paritetico Bilaterale Atto Costitutivo e Statuto
b) Estratto Statuto fondo “Indiform"
c) Estratto del Regolamento “Indiform”
d) Statuto Estratto Fondo “Tranquillità e salute”
e) Statuto dell’organismo paritetico provinciale