Tipologia: CCNL
Data firma: 22 dicembre 2011
Validità: 30.12.2011 - 29.12.2015
Parti: Confimpreseitalia, Confimprese Edilizia, Acs e Cse
Settori: Edilizia, Lapidei, Artigianato, Confimprese/Cse
Fonte: CNEL

Sommario:

Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Sistema contrattuale
Art. 4 Sistema dei rapporti sindacali
Art. 5 Sistema delle relazioni sindacali
Art. 6 Fondi di categoria
Art. 7 Classificazione del personale
Art. 8 Formazione professionale
Art. 9 Assunzione
Art. 10 Cumulo di mansioni
Art. 11 Periodo di prova
Art. 12 Orario di lavoro
Art. 13 Determinazione della retribuzione oraria
Art. 14 Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 15 Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 16 Banca ore individuale
Art. 17 Gestione dei regimi di orario
Art. 18 Festività abolite
Art. 19 Festività nazionali e giorni festivi
Art. 20 Riposo settimanale
Art. 21 Lavoro a turni
Art. 22 Lavoro a tempo parziale
Art. 26 Lavoratori immigrati
Art. 27 Minimi retributivi
Art. 28 Una tantum
Art. 29 Indennità di contingenza
Art. 30 Aumenti periodici di anzianità
Art. 31 Gratifica natalizia
Art. 32 Trasferta
Art. 33 Trattamento di malattia e infortunio
Art. 34 Indumenti di lavoro
Art. 35 Sicurezza e salute
Art. 36 Lavori speciali e disagiati
Art. 37 Lavori usuranti
Art. 38 Congedo matrimoniale
Art. 39 Disposizione per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione
Art. 40 Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 41 Cessione, trasformazione, trapasso di azienda
Art. 42 Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 43 Passaggio di qualifica
Art. 44 Rapporti in azienda
Art. 45 Provvedimenti disciplinari
Art. 46 Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 47 Licenziamento per mancanze
Art. 48 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 49 Chiamata e richiamo alle armi
Art. 50 Inquadramento apprendisti
Art. 51 Retribuzione apprendista
Art. 52 Ferie
Art. 53 Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 54 Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 55 Previdenza complementare
Art. 56 Diritto di assemblee
Art. 57 Bacheca
Art. 58 Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 59 Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 60 Lavoratori studenti
Art. 61 Diritto allo studio
Art. 62 Delega sindacale
Art. 63 Adeguamento delle normative contrattuali
Art. 64 Ebicc Edilizia OPP
Allegati
Allegato A Ente Bilaterale e Attivazione Assistenza Controversie
Allegato B Estratto Statuto Fondo “Indiform”
Allegato C Estratto del Regolamento Indiform
Allegato D Statuto
Allegato E Statuto dell'Organismo Paritetico Provinciale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti l'attività di escavazione, trivellazione e lavorazione dei materiali lapidei

Il giorno 22, nel mese di Dicembre dell'anno 2011, in Roma si sono incontrate le sottodescritte organizzazioni sindacali: Confimpreseitalia - Confederazione Sindacale Imprenditoriale, [...] Confimprese Edilizia - Federazione Edilizia aderente a Confimprese Italia [...], Acs [...] e Cse Confederazione Indipendente Sindacati Europei con l’assistenza di [...] Cse per le Federazioni del Settore Privato [...], Cse-Fnilapmi Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Piccole e Medie Imprese dell'artigianato e delle piccole e Medie Imprese [...], Cse-Fnilel, Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Edilizia e Legno [...], CseCoop, Federazione Nazionale Indipendente Soci Lavoratori e Dipendenti delle Società Cooperative [...], Cse-Fnilasu, Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Atipici e Socialmente Utili [...], Cse-Fnlei Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Emigrati e Immigrati [...], Cse-Dir, Sindacato Manager, Dirigenti, Professionisti e Alte Professionalità del Settore Privato [...], le sopra descritte Organizzazioni stipulano il presente contratto e lo riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori delle aziende che operano nel settore.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.

Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.


Roma, 22 Dicembre 2011 Tra Le Parti Sociali Sindacati dei Lavoratori Cse Confederazione Indipendente Sindacati Europei [...] e le Parti Sociali Datoriali Confimpreseitalia Confederazione sindacale datoriale Associazione micro imprese e artigianato [...], Confimprese Edilizia Federazione Edilizia aderente a Confimprese Italia, Acs Associazione Cooperative di Servizi [...]

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente CCNL si applica ai lavoratori delle imprese artigiane, definite tali ai sensi della legge quadro 8.8.85 n. 443, delle piccole imprese e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativistica, esercenti le attività di:
a) escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione:
1. escavazione:
escavazione del marmo; escavazione dell’alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, pomice, quarzite, serizi, porfidi, ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini e marne;
2. segagione, lavorazione, lavorazione artistica e/o trasformazione dei sopraddetti materiali (compresa l’eventuale posa in opera);
produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.; produzione di pietrame e pietrisco; lavorazione delle selci; produzione di sabbia e ghiaia; produzione e lavorazione di marmi composti;
b) produzione e lavorazione di manufatti in cemento.

Art. 3 Sistema contrattuale
Le parti per quanto attiene al sistema contrattuale, stabiliscono i seguenti principi:
- non ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati;
- esclusività di alcune materie per soggetto e livello;
- possibilità di delega su alcune materie ad altri soggetti e livelli.
Livello nazionale di categoria:
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i CCNL dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
[...]
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche del CCNL;
[...]
Livello decentrato di categoria:
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l’esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Procedure e tempo di svolgimento dei negoziati:
[...]
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
[...]
A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future del settore nella Regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per l'artigianato lapideo, tesi ad accrescere la produttività delle imprese e del sistema artigiano. In tale ambito si auspica la costituzione degli Osservatori costituiti tra le parti.

Art. 4 Sistema dei rapporti sindacali
Premessa: le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Associazioni e Federazioni dei lavoratori - al fine di attuare il sistema di rapporti sindacali ispirato alle finalità e conforme alla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano l'opportunità di informarsi reciprocamente e scambiarsi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
a) Incontri periodici:
le parti, pertanto, concordano di effettuare, a livello nazionale e regionale, incontri periodici per affrontare le seguenti tematiche:
attività estrattive e legislazioni relative, al fine di una armonizzazione delle legislazioni esistenti che consenta di superare le notevoli difformità attualmente riscontrate; le tematiche della sicurezza e dell’ambiente sia interno che esterno; le politiche industriali, per individuare anche le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo e d'investimento del settore;
tecnologie, innovazioni e qualità dei prodotti, anche per consentire alle aziende una migliore possibilità di valutazione per individuare le condizioni ottimali, sia dal punto di vista operativo sia normativo, per la realizzazione degli interventi;
formazione e riqualificazione professionale, per individuare i bisogni di formazione e riqualificazione del settore e orientare in modo conforme le attività formative realizzate dal sistema di formazione professionale, nonché le scelte legislative e programmatiche in materia, per valorizzare e migliorare il patrimonio tecnico e professionale del comparto; andamento del mercato nazionale e internazionale, mercato del lavoro e dinamiche occupazionali ed evoluzione degli andamenti professionali, dinamiche retributive e costo del lavoro e relative problematiche, anche al fine di una valutazione della competitività nazionale e internazionale.
Per lo svolgimento degli esami di cui sopra, le parti terranno conto dei dati delle valutazioni e delle indicazioni fornite dagli Osservatori di cui al successivo paragrafo.
Le tematiche sopra elencate saranno oggetto d’esame delle parti stipulanti nel corso di 2 appositi incontri a cadenza semestrale nel corso dei quali saranno altresì fornite e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi d’investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) prevedibili implicazioni sull’occupazione per i punti b) e c), e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
A richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Al fine di contribuire a superare l’attuale frammentazione territoriale, che ha comportato spesso scelte normative e interventi diversi da zona a zona con conseguenti difformità nelle condizioni di operare delle varie aziende, le parti nazionali potranno compiere valutazioni sulle iniziative legislative o sugli interventi applicativi regionali o zonali anche per fornire indicazioni di armonizzazione e per consentire la valutazione, in ambito territoriale, di comuni prospettive di portata nazionale capaci di influire positivamente su scelte territoriali che possono incidere sulle possibilità di lavoro e di occupazione del settore.
b) Osservatori:
In relazione a quanto sopra, le parti convengono sulla necessità di dotarsi dì una serie di strumenti di partecipazione a livello nazionale e regionale, funzionali all’acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttivo, i processi legislativi e amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane del settore lapideo.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio Nazionale" e degli "Osservatori Regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica e industriale.
Qualora le parti a livello regionale ne ravvedano l’esigenza, gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree sistema).
Compiti degli Osservatori saranno l’acquisizione di informazioni e l’esame su:
le prospettive produttive dei settori; le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l’andamento degli investimenti e delle commesse; il lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazione; la consistenza dei settori; le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero con dati disaggregati e le relative scelte di politica economica;
l’andamento globale dell’occupazione, con dati disaggregati, ove possibile per classi d’età sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire occasioni di lavoro nei settori;
il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all’occupazione femminile, all’ apprendistato;
l’esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
l’andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all’organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi d’orario, alla flessibilità;
l’evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici; esame di finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
l’esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica; l’attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituiti di ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All’atto della 1ª riunione i componenti l’Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.

Art. 5 Sistema delle relazioni sindacali
Le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo e occupazionale dell‘artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli Osservatori previsti dalla legge e dal CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
[...]
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze. Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti s'incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell’ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell’Accordo 27.2.87. Le Parti Sociali e le Confederazioni sindacali concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza e organizzative. In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OOSS stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti d'incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratore e le Organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese eventuali controversie individuali o collettive che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l’articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un Fondo per le attività di cui al comma 1, punto 1), e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1 ) saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti.
In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica e armonizzazione a livello regionale al massimo entro 1 anno.
7) Entro il periodo massimo di 1 anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, a una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dal CCNL artigiani.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto. Qualora ciò non avvenga per assenza delle Associazioni e Federazioni il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assenza delle OOAA comporterà la revoca del provvedimento.
9) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - leggi nn. 300/70, 604/66, 533/73 e agli artt. 2118 e 2119 CC.
Dichiarazione a verbale di Cse e dichiarano che procederanno a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre Federazioni i propri rappresentanti. Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, Cse dichiarano che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato. Cse definiranno autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OOAA ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.
[...]
Lavoratori inabili.
Le parti s’incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche e associazioni di invalidi.
Mercato del lavoro.
Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire a un sistema di gestione del mercato del lavoro basato sul metodo del confronto e della contrattazione, attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.
In relazione alle innovazioni legislative intervenute, in particolare, la legge n. 56/87, le parti ritengono di dover assumere nei confronti del legislatore un ruolo propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane.
Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all’età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all’apprendistato, e alla legge n. 56/87, la verifica dovrà tenere conto di 3 fattori essenziali;
- ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
- individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative;
- verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato dei lavoro.
Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali.
[...]
Dichiarazione congiunta:
Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro 1 mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.

Art. 9 Assunzione
[...]
Apprendistato
Campo d'azione.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dal D.lgs. n. 276/03 e dalla legge di conversione n. 80/05, DL n. 35/05, art. 13, comma 13 bis) e dalle disposizioni del presente contratto.
La durata dei periodi di apprendistato è definita nella tabella appresso riportata.
Al fine del conseguimento di qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo interruzioni superiori a 12 mesi.
La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di addestramento professionale regionali o da Enti e Istituti riconosciuti dalle Regioni, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto alla attività esplicata nell’apprendimento. 
[...]
Per quanto si riferisce alla assunzione, all’orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.
Per quanto non previsto nel presente contratto si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 276/03.
Rapporto numerico.
Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda non potrà superare la proporzione di 1 apprendista per ogni dipendente con contratto di lavoro subordinato.
Per l’età di assunzione degli apprendisti si applica la normativa vigente.
[...]
Contratto di inserimento
[...]
Progetto formativo progettato e valicato Ebicc - Ente Bilaterale Confimpreseitalia Cse Edilizia.
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo;
- progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
- la certificazione da parte dell'Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo.
Durata del progetto.
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi e uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.
[...]
Deroghe per i portatori di handicap.
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente Bilaterale, può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Norme contrattuali.
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente CCNL con la sola esclusione del Titolo riguardante il trattamento di malattia e infortunio.
[...]
Modelli formativi.
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo quanto deliberato dall'Ente Bilaterale promosso dal presente contratto e utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente Bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all'azienda.
Ente Bilaterale Ebicc /OPP Ebicc
L'Ente Bilaterale Confimpreseitalia Cse Edilizia - Ebicc Edilizia, e i suoi OPP Organismi Paritetici Provinciali Costituiti su tutte e 109 le Provincie italiane svolgeranno la funzione in merito alla applicazione del contratto di inserimento, di assistenza e supervisione per i contratti per quanto previsto successivamente al capitolo "Telelavoro"
Rimando alla normativa.
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l’attuale vigenza quadriennale all'Ente Bilaterale.
Telelavoro
Compatibilmente con l’attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato "tele-lavoro".
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l’unico proprietario.
[...]
Con l’instaurazione del tele-lavoro vengono azionati automaticamente gli artt. 2051, 2105 e 2125 CC.
Il rapporto denominato ’’tele-lavoro’’ deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente accordo.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (legge n. 877/73). La retribuzione dei dipendenti impegnati nel "tele-lavoro" sarà ridotta del 30% rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi presso l’azienda per rendere la prestazione lavorativa.
[...]
Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Premessa.

Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.lgs. 10.9.03 n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le Parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Richiami normativi.
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.lgs. 10.9.03 n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30
- per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32
- per il lavoro ripartito: art. 33
Somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato della impresa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 6.9.01 n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l'impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
- punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
- per l'esecuzione di una opera o di un servizio, definiti o predeterminati che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
- per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
- per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
(a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet ed extra net, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
(b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
(c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
(d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
(e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
(f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
(g) per la gestione di 'call-center', nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21.6.99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
(h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le
lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall'Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.
Obblighi di informazione.
L’impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL a livello territoriale:
(a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 [?] del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi 5 giorni successivi;
(b) ogni 12 mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 ° marzo al OPP competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.
Diritti dei lavoratori somministrati.
Ai lavoratori somministrati in forza presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice.
Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l'esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso l'impresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30, legge 20.5.70 n. 300.
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico della impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
Lavoro intermittente.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, a livello territoriale, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al OPP competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.
Diritti e doveri del lavoratore intermittente.
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sulla applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente Titolo le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle Parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie e i loro assistiti, quanto segue:
(a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente Bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da 3 arbitri, 1 datoriale, 1 delle associazioni dei lavoratori e 1 - con funzioni di presidente - nominato dal locale Uplmo;
(b) per controversie sulla applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell’attore della vertenza della copia degli atti all’Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un’attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziali.

Art. 12 Orario di lavoro
Fermo restando quanto è previsto in materia dalle norme di legge, la durata settimanale dell'orario contrattuale è fissata in 40 ore, distribuite di norma in 5 giorni lavorativi, sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
[...]

Art. 14 Lavoro straordinario, notturno, festivo
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di 6 giorni nella settimana) o le 40 ore settimanali.
Per lavoro notturno s'intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo s'intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui agli artt. 18 e 19.
Non si considera festivo il lavoro prestato di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[...]

Art. 15 Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensione del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni d’intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi d’orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore annue.
A fronte del superamento dell’accordo contrattuale corrisponderà, di norma nei 6 mesi successivi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell’effettuazione delle ore eccedenti l’orario normale previsto.
[...]
Le modalità attuative di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero e all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto, in tempo utile, tra l’azienda e i lavoratori.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
A titolo informativo e a consuntivo, le OOAA comunicheranno alle Associazioni e Federazioni territoriali le intese raggiunte in materia flessibile.

Art. 16 Banca ore individuale
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l’intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l’impresa e il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall’inizio dell’accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell’attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un’ulteriore quantità di ore permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell’impresa.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e regolamentazioni.

Art. 20 Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge prestino la loro opera di domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana che deve essere prefissato.

Art. 21 Lavoro a turni
l lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuano l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per le donne e i minori che lavorano in squadre avvicendate oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio egualmente retribuito è di mezz'ora ai sensi dell'art. 18, legge 23.4.34 n. 653.

Art. 34 Indumenti di lavoro
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Inoltre a tutti 1 lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concessa in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, una tuta da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.

Art. 35 Sicurezza e salute
Le parti firmatarie convengono il recepimento del D.lgs. n. 81/08 e suo correttivo 106/09.

Art. 36 Lavori speciali e disagiati
Lavori speciali:
Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali i lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su posti a sbalzo, su bilance o zattere potranno essere corrisposti compensi la cui misura verrà determinata con accordi a livello regionale.
Lavori disagiati:
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, potrà essere corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accordi a livello regionale.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari

Art. 37 Lavori usuranti
In occasione dell'entrata in vigore della emananda normativa sui lavori usuranti, le parti costituiranno una Commissione paritetica al fine di approfondire i contenuti delle attribuzioni eventualmente assegnate alle parti medesime dalla nuova legislazione, nonché al fine di fornire ogni utile chiarimento e proposta per l’attuazione delle attribuzioni stesse.

Art. 39 Disposizione per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione
In considerazione del carattere generale e della rilevante importanza sociale e di tutela che riveste la nuova normativa per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione stabilita dalla legge 8.3.00 n. 53, le parti, ravvisando l’opportunità di una disciplina attuativa omogenea e uniforme per tutto l'artigianato che eviti ingiustificate disparità di trattamento fra i lavoratori, convengono di recepire nel presente CCNL le disposizioni attuative che potranno essere definite nel corso di uno specifico negoziato interconfederale sulla materia.

Art. 44 Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
In particolare i! lavoratore deve:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto;
[...]
d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti; rispettare rigorosamente le norme igieniche e di prevenzione, nonché aver cura degli indumenti di lavoro forniti e non apportare ad essi modifiche. [...]

Art. 45 Provvedimenti disciplinari
Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all'art. 7, legge 20.5.70 n. 300, nei casi della medesima previsti, qualsiasi infrazione del lavoratore alle norme del presente contratto potrà essere sanzionata a seconda della gravità della mancanza:
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con la multa fino all'importo di 3 quote orarie della retribuzione base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento.

Art. 46 Ammonizioni, multe e sospensioni
L'azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lett. c) e d) dell'articolo precedente al lavoratore che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario e delle eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcoliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo: la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in tal une delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa. [...]

Art. 47 Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 47 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione per i lavoratori quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo;
i) il furto nel luogo di lavoro, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell'impresa;
l) danneggiamento volontario al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito del luogo di lavoro in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali.

Art. 50 Inquadramento apprendisti
Si distinguono 3 gruppi di apprendistato, a seconda del contenuto professionale (alto, medio, basso), la cui appartenenza e le relative modalità e durata sono quelle di seguito elencate:
Gruppo 1 °
Durata: 5 anni.
Lavorazioni manuali, artistiche, tradizionali, ad alto contenuto tecnico e professionale, ad esempio:
- addetti a lavorazioni di scultura, di arte sacra, di ornato, di intarsio, di mosaico, nonché addetti ad altre lavorazioni artistico-tradizionali o architettoniche.
Gruppo 2°
A - Durata: 3 anni e 4 mesi.
Lavorazioni a medio contenuto professionale, ad esempio:
- addetti alle attività di escavazione, di estrazione, anche in sotterraneo, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio, di collocamento e smontaggio delle armature. In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, per le sopraelencate attività in cava possono essere assunti come apprendisti i lavoratori d’età superiore ai 18 anni;
- addetti a lavorazioni di casellario o su disegno, di arte funeraria semplice, di tornitura, di lucidatura a mano;
- addetti alle attività di segheria, di tagliablocchi, di produzione di articoli da regalo.
B - Durata: 2 anni.
Impiegati amministrativi e tecnici:
- operatori contabili, addetti alla fatturazione e/o a pratiche amministrative. Tale normativa si applica in presenza delle condizioni e con le modalità stabilite dalle leggi sull'apprendistato.
Gruppo 3°
Durata: 1 anno e 6 mesi.
Lavorazioni a basso contenuto professionale non classificate nei gruppi precedenti.
[...]
L'addestramento dell'apprendista, ai sensi dell'art. 16, legge 24.6.97 n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna. Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte di 120 ore annue retribuite, ridotto a 80 ore, ove l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Entro il 30.04.2010 sarà costituita una Commissione paritetica che con riferimento alla normativa della legge 24.6.97 n. 196 avrà il compito di predisporre il testo di un’intesa quadro sui contenuti delle attività formative e sui relativi aspetti operativi. Tale testo sarà sottoposto all’approvazione delle parti stipulanti il presente contratto. L’Osservatorio nazionale di settore raccoglierà periodicamente i dati relativi alle attività formative svolte per valutarne gli esiti e l’efficacia.
Nell’obbiettivo di adeguare la normativa contrattuale alle nuove disposizioni legislative in tema di apprendistato professionalizzante, le parti si impegnano a definire un'intesa, entro il 31.12.2010, in modo che detto istituto sia operativo per il settore di appartenenza del presente CCNL.

Art. 56 Diritto di assemblee
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'Assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno previi accordi tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso d'urgenza, con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.

Art. 57 Bacheca
Il datore di lavoro provvederà alla predisposizione, sul luogo di lavoro, di una bacheca per le informazioni ai lavoratori.

Art. 63 Adeguamento delle normative contrattuali
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l’adeguamento dell’attuale normativa contrattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti e modifiche.

Art. 64 Ebicc Edilizia OPP
Fanno parte integrante del presente contratto:
Statuto ed atto costitutivo dell’Ente Paritetico Bilaterale Ebicc e degli Organismi Paritetici Provinciali (OPP)