Ministero dell’interno
CIRCOLARE
DIP. VVF n. 1 del 29/01/2013

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


CIRCOLARE ESPLICATIVA
per l’attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di prevenzione incendi emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che ha compreso nell’ambito delle attività sottoposte ai controlli anche le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri, il quadro di riferimento normativo per tali gallerie ha subito una serie di revisioni, introdotte nel D.L. n. 1/12 e nel D.L. n. 83/12 e nelle relative leggi di conversione.
Il quadro di riferimento normativo relativo alla definizione dei requisiti minimi di sicurezza delle gallerie stradali, ricomprese nelle attività di cui al numero 80 della Tabella dell’Allegato I del D.P.R. 151/11, risulta prevalentemente definito, per le gallerie rientranti nella rete stradale transeuropea dal D.Lgs. 264/06, mentre per le gallerie non rientranti nella rete stradale transeuropea i requisiti sono parzialmente individuati e riportati in diverse norme (Circolare LL.PP. n. 7938/99 “Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano merci pericolose”, D.M. 05.06.01 “Sicurezza nelle gallerie stradali”, D.M. 05.11.01 “Norme per la costruzione delle strade”, D.M. 14.09.05 “Norme di illuminazione delle gallerie stradali” e D.M. 19.04.06 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”).
Al fine di definire i necessari disposti normativi, il Ministero dell’Interno, competente per la regolazione degli aspetti antincendio delle gallerie stradali ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 139/06, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente per l’emanazione delle norme tecniche stradali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 285/92, hanno avviato i lavori per la predisposizione di un nuovo e specifico provvedimento recante le norme tecniche per la sicurezza delle gallerie stradali, da emanarsi nei prossimi mesi.
Nelle more dell’emanazione delle nuove norme tecniche, al fine di dare immediata attuazione al Regolamento di prevenzione incendi, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 7 del D.L. 83/12, si ritiene necessario ed opportuno fornire agli enti gestori di gallerie alcuni elementi esplicativi relativi agli adempimenti del D.P.R. 151/11, la cui tempistica è riportata, per i diversi ambiti, nell’allegata tabella riepilogativa.

1. Disposizioni indirizzate ai gestori delle gallerie stradali esistenti di lunghezza superiore ai 500 metri ricadenti nella rete stradale trans europea
A. Per le gallerie esistenti, e non conformi ai requisiti indicati nel D.Lgs. n. 264/06, il termine per la presentazione della scheda asseverata, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio, ed il programma operativo degli interventi di adeguamento, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del D.L. 83/12, rimane fissato al 12 febbraio 20131. Per ciascuna galleria i gestori devono presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente la seguente documentazione:
- scheda asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti, con riferimento ai requisiti minimi di cui alla tabella riepilogativa contenuta nell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 264/06;
- relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche e delle dotazioni antincendio allo stato esistenti nella galleria di cui alla predetta scheda asseverata, e riportante inoltre, per gli aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli interventi di adeguamento, da realizzare nei termini prescritti dal D.Lgs. n. 264/06, in funzione dell’eventuale non conformità ai requisiti risultante dalla ricognizione riportata nella scheda asseverata, in coerenza con gli strumenti di programmazione degli interventi già approvati.
B. Per le gallerie esistenti, conformi ai requisiti indicati nel D.Lgs. n. 264/06, deve essere presentata la SCIA, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 del D.P.R. 151/11, entro il 7 ottobre 20132 .
Al fine di avere una visione organica e complessiva, si chiede ad ogni gestore stradale di presentare ad entrambi i Ministeri contestualmente alla predetta documentazione richiesta entro la data del 12 febbraio 2013, anche l’elenco delle gallerie già conformi di cui verrà presentata la SCIA entro il 7 ottobre 2013.
Al fine di consentire alla Commissione permanente per le gallerie, responsabile della completa attuazione del D.Lgs. n. 264/06, di monitorare l’operato dei gestori stradali anche in funzione degli adempimenti amministrativi introdotti dal D.P.R. 151/11, i gestori delle gallerie transeuropee devono trasmettere tutta la citata documentazione, oltre che ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, anche alla Commissione permanente.

2. Disposizioni indirizzate ai gestori delle gallerie stradali esistenti di lunghezza superiore ai 500 metri non ricadenti nella rete stradale transeuropea
Per le altre gallerie rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.R. 151/11, e regolate in modo non organico da una norma tecnica di settore che definisca compiutamente tutti i requisiti di sicurezza ed i termini per gli eventuali adeguamenti, gli adempimenti amministrativi saranno regolati dalla emananda norma richiamata nelle premesse.

3. Disposizioni a regime
Per tutte le gallerie stradali esistenti che diventeranno conformi a seguito degli adeguamenti, la presentazione della SCIA dovrà avvenire, entro i sei mesi successivi la data dell’effettivo completamento degli adeguamenti stessi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del D.L. 83/12.

4. Disposizioni indirizzate ai gestori di gallerie stradali di nuova realizzazione
Per tutte le gallerie di nuova realizzazione, in quanto “nuove attività”, ci si deve ricondurre alla disciplina prevista dal comma 1 dell’art. 4 del D.P.R. 151/11, ai sensi della quale la presentazione della SCIA deve essere presentata “prima dell’esercizio dell’attività” al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, e quindi, nel caso specifico delle gallerie stradali, prima dell’entrata in esercizio.

La presente Circolare, finalizzata ad un’organica attuazione del D.P.R. 151/11 che consentirà progressivamente di garantire i requisiti minimi di sicurezza di tutte le gallerie, sia sulla rete stradale transeuropea sia sulla rete stradale ordinaria, urbana ed extraurbana, verrà pubblicata sui siti istituzionali del Ministero dell’interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per il Ministero dell’interno
Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa civile
(Tronca)
Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il Capo Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
(Crocco)

 



1 Corrispondente alla data successiva di sei mesi a quella dell’entrata in vigore della L. 7-8-2012 n. 134b - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (Pubblicata nella Gazi. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.)
2 Corrispondente alla data successiva di due anni a quella dell’entrata in vigore del D.P.R. 151/11 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2011, n. 221)