Tipologia: CCNL
Data firma: 28 gennaio 2011
Validità: 02.03.2011 - 01.03.2014
Parti: Cepa, Confimpreseitalia e Usae
Settori: Metalmeccanici, Odontotecnici, Artigianato, Confimprese
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Titolo I Validità e sfera di Applicazione
Art. 1 Validità
Art. 2 Sfera di applicazione e limiti dimensionali
Art. 3 Definizione di impresa artigiana
Titolo II Assunzione
Art. 4 Modalità di assunzione
Art. 5 Documenti per l’assunzione
Titolo III Lavoro Part-Time
Art. 6 Definizione
Art. 7 Minimo orario
Titolo IV Apprendistato
Art. 8 Campo d’azione
Art. 9 Rapporto numerico
Art. 10 Adempimenti
Titolo V Contratto di Inserimento
Art. 11 Definizione
Art. 12 Beneficiari
Art. 13 Aziende eleggibili
Art. 14 Progetto formativo
Art. 15 Durata del progetto
Art. 16 Deroghe per i portatori di handicap
Art. 17 Norme contrattuali
Art. 18 Modelli formativi
Art. 19 Ente Bilaterale
Art. 20 Rimando alla normativa
Titolo VI Telelavoro
Art. 21
Titolo VII Lavoratori studenti
Art. 22
Titolo VIII Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro
Art. 23 Premessa
Art. 24 Richiami normativi
Art. 25 Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 26 Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Art. 27 Obblighi di informazione
Art. 28 Diritti dei lavoratori somministrati
Art. 29 Lavoro intermittente
Art. 30 Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Art. 31 Lavoro ripartito
Art. 32 Soglie numeriche
Art. 33 Gestione delle controversie
Titolo IX Classificazione del Personale
Art. 34 Declaratoria
Art. 35 Distinzione tra Quadri, Impiegati ed Operai
Titolo X Quadri
Art. 36 Declaratoria
Art. 37 Orario di lavoro
Art. 38 Formazione ed aggiornamento
Art. 39 Assegnazione della qualifica
Art. 40 Polizza assicurativa
Art. 41 Indennità di funzione
Art. 42 Orario Flessibile
Art. 43 Orario annuale
Titolo XI Periodo di Prova
Art. 44 Periodo di prova
Art. 45 Sospensione del periodo di prova
Titolo XII Orario di Lavoro
Art. 46 Orario di lavoro settimanale
Art. 47 Esposizione orario di lavoro
Titolo XIII Lavoro Straordinario
Art. 48 Lavoro straordinario
Art. 49 Lavoro supplementare
Art. 50 Registro lavoro supplementare
Art. 51 Registro lavoro straordinario
Art. 52 Lavoro ordinario notturno
Titolo XIV Riposo Settimanale, Festività, Ferie, Permessi
Art. 53 Riposo settimanale
Art. 54 Festività nazionali
Art. 55 Ferie
Art. 56 Permessi
Titolo XV Congedo Matrimoniale - Servizio Militare
Art. 57 Congedo matrimoniale
Art. 58 Servizio militare
Titolo XVI Missioni e Trasferimenti
Art. 59 Missioni
Art. 60 Trasferimenti
Art. 61 Disposizioni per i trasferimenti
Titolo XVII Sospensione dal Lavoro
Art. 62 Sospensione del lavoro
Titolo XVIII Anzianità di Servizio
Art. 63 Aumenti per anzianità
Art. 64 Anzianità convenzionale
Titolo XIX Congedi - Diritto allo Studio
Art. 65 Congedi retribuiti
Art. 66 Diritto allo studio
Titolo XX Gravidanza e Puerperio
Art. 67 Astensione dal lavoro della lavoratrice
Art. 68 Astensione dal lavoro del lavoratore
Art. 69 Permessi per assistenza
Art. 70 Normativa
Titolo XXI Malattie ed Infortuni
Art. 71 Malattia
Art. 72 Obblighi del lavoratore
Art. 73 Periodo di comporto
Art. 74 Trattamento economico di malattia
Art. 75 Infortunio
Art. 76 Trattamento economico di infortunio
Art. 77 Festività
Art. 78 Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Art. 79 Tubercolosi
Art. 80 Rimando alla vigente normativa
Titolo XXII Part-Time Temporaneo per Malattia o Assistenza
Art. 81 Definizione
Art. 82 Durata temporale del Part-Time temporaneo
Art. 83 Beneficiari
Art. 84 Malati Oncologici
Art. 85 Assistenza Anziani
Art. 86 Assistenza minori di anni 3 a carico
Art. 87 Assistenza minori di anni 14 portatori di handicap
Art. 88 Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo
Art. 89 Richiesta di annullamento del Part-Time temporaneo
Art. 90 Deleghe all’Ente Bilaterale
Titolo XXIII Trattamento Economico

Art. 91 Voci retributive
Art. 92 Divisore orario e giornaliero
Art. 93 Paghe contrattuali
Art. 94 Indennità cassa
Art. 95 Modello di cedolino paga
Titolo XXIV Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 96 Condizioni di miglior favore
Art. 97 Procedure di prima applicazione del presente contratto
Art. 98 Indennità contrattuali di disagio ambientale
Titolo XXV Mensilità aggiuntive
Art. 99 Tredicesima
Art. 100 Quattordicesima
Titolo XXVI Fondo Pensioni Integrativo
Art. 101 Adempimenti Legge 335/95
Art. 102 Competenze
Titolo XXVII Doveri del Personale e Norme Disciplinari
Art. 103 Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 104 Divieti
Art. 105 Giustificazioni delle assenze
Art. 106 Rispetto orario di lavoro
Art. 107 Comunicazione mutamento di domicilio
Art. 108 Provvedimenti disciplinari
Art. 109 Codice disciplinare
Art. 110 Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo XVIII Composizione delle Controversie
Art. 111 Campo di intervento
Art. 112 Commissione di Conciliazione paritetica nazionale
Art. 113 Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali
Titolo XXIX Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Preavviso
Art. 114 Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 cod. civ.
Art. 115 Recesso ex art. 2119 Cod. Civ.
Art. 116 Normativa
Art. 117 Nullità del licenziamento
Art. 118 Nullità del licenziamento per matrimonio
Art. 119 Licenziamento simulato
Art. 120 Periodo di preavviso
Art. 121 Preavviso per dimissioni
Art. 122 Decorrenza del periodo di preavviso
Art. 123 Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 124 Trattamento di fine rapporto
Art. 125 Decesso del dipendente
Art. 126 Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 127 Dimissioni
Art. 128 Dimissioni per matrimonio
Art. 129 Dimissioni per maternità
Titolo XXX Sicurezza sul Lavoro
Art. 130 Premessa
Art. 131 Richiami normativi
Art. 132 Adempimenti preliminari
Art. 133 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
Art. 134 Disposizioni finali
Titolo XXXI Tutela della Dignità e Parità dei Lavoratori
Art. 135 Tutela delle lavoratrici madri
Art. 136 Pari Opportunità
Art. 137 Azioni Positive
Art. 138 Molestie sui luoghi di lavoro
Art. 139 Lavoratori di lingua non italiana
Art. 140 Lavoratori stranieri
Art. 141 Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 142 Aspettativa per alcolismo
Art. 143 Salubrità degli ambienti di lavoro
Art. 144 Tutela dei genitori dì portatori di Handicap
Art. 145 Mobbing
Titolo XXXII Relazioni Sindacali
Art. 146 Relazioni Nazionali
Art. 147 Relazioni Territoriali
Art. 148 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 149 Clausola di salvaguardia
Art. 150 Regolamento elettorale RSU
Art. 151 Contrattazione aziendale
Art. 152 Assemblea
Art. 153 Referendum
Art. 154 Delegato Provinciale
Art. 155 Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale
Art. 156 Deleghe Sindacali
Art. 157 Quote di riserva per le categorie numericamente minori
Art. 158 Dirigenti sindacali
Art. 159 Permessi sindacali
Art. 160 Permessi retribuiti RSU
Art. 161 Permessi non retribuiti RSU
Art. 162 Aspettativa per incarichi sindacali
Art. 163 Contributi di assistenza contrattuale
Titolo XXXIII Ente Bilaterale
Art. 164 Ente Bilaterale
Art. 165 Finanziamento dell’Ente Bilaterale
Titolo XXXIV Fondo per la Formazione
Art. 166 Fondo per la Formazione
Archivio Contratti
Art. 167 Deposito contratto collettivo
Titolo XXXV Decorrenza e Durata
Art. 168 Decorrenza e durata
Allegati al contratto collettivo
a) Minimi Tabellari
b) Regolamento RSU
c) Regolamento 81/2008
d) Statuto Ente Bilaterale Enba
e) Statuto fondo per la formazione Sviluppo e sicurezza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende artigiane odontotecniche, 28 gennaio 2011

Il giorno ventotto, nel mese di gennaio dell’anno duemilaundici, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 18 gennaio 2010 e dei successivi incontri si sono riunite le sottodescritte organizzazioni sindacali: Cepa - Confederazione Europea Professionale e Aziendale [...] assistiti dai membri del Consiglio di Presidenza Nazionale, dai Presidenti Regionali e dai Coordinatori Regionali della Federazione Cepa-Artigianato, Confimpreseitalia [...] e Usae Unione Sindacati Autonomi Europei [...]
Le sopra descritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e inedia impresa ed i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nel settore delle aziende artigiane.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.
Il presente CCNL composto da una premessa, da XXXV titoli, 168 articoli, 5 allegati di cui 1 tabella e 75 pagine.

Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.


Roma, 28 gennaio 2011, tra le Parti Sociali Sindacati dei Lavoratori Usae Unione Sindacati Autonomi Europei [...] e le Parti Sociali Datoriali Confimpreseitalia Confederazione sindacale datoriale Associazione micro imprese e artigianato [...], Cepa Confederazione Europea Professionale e Aziendale [...]

Premessa
La federazione di Categoria “Federazione Nazionale Artigianato “Cepa- Artigianato” assistita dalle Confederazioni Cepa (Confederazione Europea Professionale e Aziendale), Confimpreseitalia e Usae nella loro reciproca sfera d’interesse e autonomia hanno promosso il presente contratto collettivo nazionale dì lavoro per i lavoratori dipendenti delle micro, piccole e medie aziende del settore dell’artigianato considerandolo momento qualificante della propria azione politica, tesa a individuare aree di azione condivisa e di promozione sociale in vantaggio dei rispettivi associati.
Le parti intendono sottolineare che nel presente CCNL è integralmente ricettivo dell’accordo quadro, tra governo e parti sociali, su tutti ì contenuti del nuovo modello contrattuale sottoscritto il 22 gennaio 2009.
In questo momento di confronto le parti vedono nell’attuale fase di crisi globale dell’economia l’importanza strategica di focalizzare l’attenzione degli interventi pubblici nel sostegno dell’occupazione e della competitività delle Micro e Piccole e Medie Imprese, in altre parole del tessuto portante del sistema produttivo ed economico nazionale.
Le Organizzazioni sottoscrittrici del presente CCNL, credono che la fase della globalizzazione dell’economia, così come intesa dagli anni novanta a oggi, sia conclusa e che si sia aperto un nuovo scenario in cui, pur alla presenza di mercati aperti alla competizione, vi sia una maggiore attenzione degli organi regolatori per le esigenze di tutela della coesione sociale dei diversi Paesi e delle regole della competizione.
La crisi di gran parte dei paesi industrializzati è molto profonda ma le parti reputano che emerga prepotentemente l’esigenza di arrivare nel minor tempo possibile a un nuovo ordinamento dei mercati finanziari mondiali, giacché l’attuale sistema di Bretton-Woods ha dimostrato la sua incapacità di governare una realtà finanziaria radicalmente mutata rispetto a quella in essere negli anni quaranta dello scorso secolo.
Il presente Contratto collettivo, è sottoscritto con la volontà delle Parti ad un confronto permanente tra le esigenze dell’impresa e i bisogni dei lavoratori. La formazione, i nuovi strumenti contrattuali, la maggiore flessibilità nel dialogo quale filo conduttore dell’Ente Bilaterale, il CSR, le carie blu dell’unione europea e la sicurezza negli ambienti di lavoro potrà assolvere il ruolo di tutela per i lavoratori che, nell’attuale ambiente, molto spesso non vedono concretarsi le possibilità altrimenti previste in analoghi contratti di settore.
In considerazione dell’importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore , le Partì, inoltre, ai sensi del comma 28 dell’Art. 1 della legge 247/2007, che attua la sottoscrizione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono dì fondamentale importanza la valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale delle imprese operanti nel settore dell’artigianato, anche al fine dell’Individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, così come specificatamente indicato alla lettera f) del comma 29 dell’Art. 1 della suddetta legge 247/2007.
Le partì concordano ed auspicano che l ‘Italia possa recepire la direttiva Europea, laddove dice che gli Stati membri potranno modificare la propria legislazione per consentire ai singoli lavoratori di sottoscrivere accordi individuali in materia di orario di lavoro con i propri datori di lavoro. L’orario di lavoro potrà arrivare fino a 60 ore settimanali. E il numero di ore viene considerato come media.
Le OO.SS. tramite l’Ente Bilaterale valorizzeranno il Fondo per la Formazione “Sviluppo e sicurezza “ con lo scopo di concorrere alla formazione continua dei lavoratori, anche nelle aree - attualmente - non ricomprese dall’applicazione della Legge 388/2000.
Le Parti credono che lo strumento della Contrattazione collettiva mediante libera sottoscrizione da parte delle associazioni datoriali e sindacali di questo Contratto Collettivo Nazionale del settore dell’artigianato, sia ancora la miglior scelta possibile, nell’attuario ambiente sociale e produttivo del Paese.
Dette organizzazioni credono altresì che lo strumento dei CCNL debba essere aggiornato al fine di tendere verso tre aree di maggiore efficienza.
La Prima, tendente a stabilire regole chiare e certe per il rinnovo contrattuale e per gli adeguamenti retributivi alle dinamiche inflattive.
La Seconda, tendente a ridurre il contenzioso tra le Parti attraverso un massiccio ricorso agli strumenti di raffreddamento del conflitto e di condivisione delle scelte.
La Terza, tendente a incoraggiare l’utilizzo della contrattazione dì secondo livello, sia essa territoriale, compartimentale, aziendale, dì reparto o individuale.
Nel siglare il presente contratto, le Parti richiamano, per le indubbie valenze politico-sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del comparto dell’artigianato che si collocano nel più completo sistema contrattuale rivolto all’insieme delle micro, piccole e medie imprese artigiane.

Titolo I Validità e sfera di Applicazione
Art. 1 Validità

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, nelle aziende artigiane odontotecniche, tintorie ed affini, salve le decorrenze particolari stabilite dai singoli istituti, il presente contratto entra in vigore il 02 marzo 2011 e sarà valido fino al 01 marzo 2014. [...]

Art. 2 Sfera di applicazione e limiti dimensionali
1. Sfera di applicazione
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, regola i rapporti di lavoro tra tutte le aziende artigiane odontotecniche ed i loro dipendenti a tempo determinato ed indeterminato.
2. Limiti dimensionali
Le Parti richiamando la normativa vigente, articolo 4 della legge 443/1985, definiscono i seguenti limiti dimensionali per le imprese rientranti nelle previsioni del presente CCNL:
- 18 unità, compresi gli apprendisti in numero inferiore a 9;
- 22 unità a condizione che le unità oltre le 18 siano apprendisti.

Art. 3 Definizione di impresa artigiana
Le Parti, richiamando la normativa vigente, articolo 4 della Legge 443/1985, definiscono i seguenti limiti dimensionali per le imprese rientranti nelle previsioni del presente CCNL: Aziende con lavorazioni non in serie - 15 dipendenti con apprendisti in numero minore a 6 - 20 dipendenti a condizione che almeno 15 unità non siano apprendisti.
Aziende con lavorazioni in serie - 8 dipendenti con apprendisti in numero minore a 6 - 10 dipendenti a condizione che almeno 7 unità non siano apprendisti.

Titolo IV Apprendistato
Art. 8 Campo d’azione

La disciplina dell’apprendistato è regolata dal D.Lgs. n. 276/03 e dalla legge di conversione n. 80/05, DL n. 35/05, art. 13, comma 13 bis e dalle disposizioni del presente contratto.
La durata dei periodi di apprendistato è definita nella tabella appresso riportata.
Al fine del conseguimento di qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo di interruzioni superiori a 12 mesi.
La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di addestramento professionale regionali o da Enti e Istituti riconosciuti dalle Regioni, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto alla attività esplicata nell’apprendimento.
[...]
Per quanto si riferisce alla assunzione, all’orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.
Per quanto non previsto nel presente contratto, si applica quanto disposto dal D.Lgs. n. 276/03.

Art. 9 Rapporto numerico
Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni dipendente con contratto di lavoro subordinato.
Per l’età di assunzione degli apprendisti si applica la normativa vigente.
[...]

Titolo V Contratto di Inserimento
Art. 11 Definizione

Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 276/2003, mediante il quale si facilita l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.

Art. 14 Progetto formativo
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
• Sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell’allegato progetto formativo;
• Progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l’azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
• La certificazione da parte dell’Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo.

Art. 15 Durata del progetto
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.
[...]

Art. 16 Deroghe per i portatori di handicap
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell’Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Art. 17 Norme contrattuali
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio.
[...]

Art. 18 Modelli formativi
I modelli formativi, fermo restando l’obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo quanto deliberato dall’Ente Bilaterale promosso dal presente contatto e utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall’Ente Bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all’azienda.

Art. 19 Ente Bilaterale
L’Ente Bilaterale svolgerà la funzione in merito alla applicazione del contratto di inserimento, di assistenza e supervisione per i contratti dell’articolo 21.

Art. 20 Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l’attuale vigenza quadriennale all’Ente Bilaterale.

Titolo VI Telelavoro
Art. 21

Compatibilmente con l’attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato “tele-lavoro”.
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fomite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d’uso e ne è l’unico proprietario.
[...]
Con l’instaurazione del tele-lavoro vengono azionati automaticamente gli artt. 2051, 2105 e 2125 CC.
Il rapporto denominato “tele-lavoro” deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente accordo.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (legge n. 877/73). La retribuzione dei dipendenti impegnati nel “tele-lavoro” sarà ridotta del 30% rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi presso l’azienda per rendere la prestazione lavorativa.

Titolo VIII Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro
Art. 23 Premessa

Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla “Riforma Biagi” (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all’impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 24 Richiami normativi
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30;
- per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32;
- per il lavoro ripartito: art. 33.

Art. 25 Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogni qualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
- per l’esecuzione di un’opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
- per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
- per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

Art. 26 Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
i) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall’Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.

Art. 27 Obblighi di informazione
L’impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.

Art. 28 Diritti dei lavoratori somministrati
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 21 e 22 presso l’impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l’impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice.
[...]
I lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 29 Lavoro intermittente
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, a livello territoriale, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo nazionale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.

Art. 30 Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Art. 31 Lavoro ripartito
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.

Art. 32 Soglie numeriche
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un’impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti: Lavoratori dipendenti Contratti flessibili da 0 a 5 - 1 contratti flessibili da 6 a 9 - 2 contratti flessibili da 10 a 12-3 contratti flessibili da 13 a 18 - 5 contratti flessibili da 19 a 22 - 6 contratti flessibili La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell’impresa ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all’atto dell’attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.

Art. 33 Gestione delle controversie
In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull’applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente Bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominato dal locale Uplmo;
b) per controversie sull’applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell’attore della vertenza della copia degli atti all’Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un’attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziali.

Titolo X Quadri
Art. 37 Orario di lavoro

L’orario di lavoro dei quadri con contratto di lavoro sino a 40 ore mensili si articolerà in giornate lavorative di minimo 5 ore.

Art. 42 Orario Flessibile
Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile.
Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, da effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali.
[...]
L’Impresa che intenda effettuare l’orario flessibile per i quadri dovrà darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andrà inviata al CST competente che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all’Ente Bilaterale i dati per la statisticazione del l’utilizzo dei presente strumento.

Titolo XII Orario di Lavoro
Art 46 Orario di lavoro settimanale

La durata normale del lavoro effettiva è fissata in 40 ore settimanali.
Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali.
Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa.

Art. 47 Esposizione orario di lavoro
Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell’azienda o del CST, all’ispettorato del Lavoro.

Titolo XIII Lavoro Straordinario
Art. 48 Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è quello eccedente l’orario normale di lavoro giornaliero o settimanale contrattuale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d’opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 180 ore annue.
[...]

Art. 51 Registro lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali, presso la sede del CST competente territorialmente.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle Aziende che abbiano la contabilità informatizzata presso il CST.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

Titolo XIV Riposo Settimanale, Festività, Ferie, Permessi
Art. 53 Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso e attuato per turno oppure per esigenze tecniche, per i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale, solo per gli impiegati.

Art. 55 Ferie
[...]
Le ferie sono irrinunciabili.
Le ferie non potranno essere frazionate in più di tre periodi.
[...]

Art. 56 Permessi
Durante l’orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza giustificato motivo e non potrà uscire dall’azienda senza essere autorizzato.
[...]

Titolo XX Gravidanza e Puerperio
Art. 67 Astensione dal lavoro della lavoratrice

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità previste dalle leggi in vigore. Per quanto non previsto dalle leggi in vigore si stabilisce quanto segue:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), può, usufruirsi mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:
a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
c) per i quattro mesi dopo il parto.
[...]

Art. 69 Permessi per assistenza
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo. Quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo diviene uno solo.
[...]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.
[...]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[...]

Art. 70 Normativa
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di assenze valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXI Malattie ed Infortuni
Art. 75 Infortunio

Così come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall’art. 4, comma O, del succitato decreto a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 79 Tubercolosi
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o Case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare. Nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa. Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia. In caso di contestazione il merito all’idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[...]

Art. 80 Rimando alla vigente normativa
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e Regolamentari vigenti.

Titolo XXII Part-Time Temporaneo per Malattia o Assistenza
Art. 81 Definizione

Nell’ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari.
A tal fine le Parti hanno individuato nel Part-Time temporaneo lo strumento più rispondente ai su esposti obiettivi.
Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente Titolo sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli definiti e normati nella fattispecie del Part-Time dal presente contratto collettivo.

Art. 82 Durata temporale del Part-Time temporaneo
I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell’orario di lavoro per periodi di tre o sei mesi, rinnovabili a richiesta del lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi - cumulabili anche in diverse richieste non tutte cronologicamente collegate.
Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue proroghe andranno effettuate mediante raccomandata r. r.

Art. 83 Beneficiari
Possono utilizzare il Part-Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie:
- malati oncologici;
- Assistenza agli anziani;
- genitore o tutore legale di minore di anni 3;
- genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di handicap.

Art. 84 Malati Oncologici
Per malati oncologici si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che risultino affetti da malattie oncologiche e che dopo la prima fase di cure necessitino o di un periodo di minore stress da lavoro o di effettuare cicli di cure successive atte a garantire la completa guarigione.
Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dal centro sanitario che lo ha in cura; nella documentazione non dovranno essere riportate da parte dei sanitari altre indicazioni salvo quella di affezione oncologica.

Art. 88 Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo
Ai lavoratori che, terminati i 36 mesi di massima durata del Part-Time temporaneo, facciano richiesta di passaggio definitivo all’orario ridotto, le aziende riconosceranno un Titolo di preferenza nel passaggio, sempre che le esigenze organizzative dell’impresa lo consentano.

Art. 89 Richiesta di annullamento del Part-Time temporaneo
In caso di richiesta da parte del lavoratore in Part-Time temporaneo di interrompere la prestazione lavorativa ridotta prima della sua naturale scadenza, è facoltà dell’azienda valuterà positivamente la domanda, sempre che non si sia provveduto ad effettuare una assunzione a tempo determinato per la copertura delle ore lavorative mancanti.

Art. 90 Deleghe all’Ente Bilaterale
Le Parti delegano l’Ente Bilaterale per la valutazione della reale applicazione del presente istituto e per individuare eventuali modifiche che lo possano rendere più rispondente alla volontà delle aziende di facilitare i lavoratori sottoposti a temporanei momenti di minore capacità/disponibilità lavorativa.

Titolo XXIV Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 98 Indennità contrattuali di disagio ambientale

Per i lavoratori che prestano normalmente la loro attività nelle condizioni sotto descritte le parti in azienda potranno prevedere un’indennità “di disagio”, da corrispondersi limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato in tale condizione, non calcolando i periodi di tempo inferiori a 30 minuti consecutivi.
- Disagio freddo.
Ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere, nelle quali la temperatura deve essere mantenuta costantemente inferiore a 5 gradi centigradi, verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria.
- Disagio caldo.
Ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività in ambienti nei quali la temperatura per necessità di esercizio sia superiore a 38 gradi centigradi verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria.
- Disagio umido.
Ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività in ambienti con tassi di umidità costanti, per necessità di esercizio, superiori al 95%, verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria.

Titolo XXVII Doveri del Personale e Norme Disciplinari
Art. 103 Obbligo del prestatore di lavoro

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri connessi con la sua mansione, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le disposizioni amministrative e di legge specie per quanto attiene ai lavoratori a contatto con merci alimentari sempre che gli adempimenti siano di competenza per mansione ed inquadramento.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell’impresa.
Il lavoratore ha l’obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
È altresì obbligatorio il rispetto del Testo Unico n. 196/03 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.

Art. 104 Divieti
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Ai termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 108 Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1) ;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 91;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[...]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[...]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell’anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
[...]
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[...]
- grave violazione degli obblighi di cui all’art. 104;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008;
[...]
- la recidiva oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell’anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
[...]

Titolo XVIII Composizione delle Controversie
Art. 111 Campo di intervento

Per tutte le controversie individuali e collettive relative all’applicazione del presente contratto è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo.
[...]
Tutte le eventuali controversie inerenti il presente CCNL potranno essere demandati a richiesta anche da una sola delle parti contrattuali stipulanti alla Commissione di Conciliazione paritetica locale o nazionale.

Art. 112 Commissione di Conciliazione paritetica nazionale
La Commissione di Conciliazione paritetica nazionale è composta da 6 rappresentanti dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti in misura paritetica e può articolarsi in sottocommissione riguardanti i vari settori.
La Commissione nazionale avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali.
La Commissione di Conciliazione paritetica Nazionale ha il compito di fare applicare il presente contratto e i vari accordi nazionali e locali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende.
Le vertenze di carattere generale riguardanti l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto e i vari accordi nazionali e locali, prima di qualsiasi azione, devono essere inviate all’esame della commissione di conciliazione paritetica nazionale, per il tentativo di amichevole componimento, dopo che tali controversie sono state già esaminate dalla commissione di conciliazione paritetica locale e hanno prodotto esito negativo.
Naturalmente la commissione di conciliazione paritetica locale era stata convocata dalla associazione imprenditoriale locale che essendosi pronunciata nei 20 giorni dal ricevimento sull’oggetto della controversia con esito negativo sottoscritto con verbale, demanda alla commissione paritetica nazionale copia del verbale negativo per tentare la conciliazione amichevole in seconda istanza entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del verbale.
Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo, la stipula degli integrativi locali dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso la commissione di conciliazione paritetica nazionale.
Inoltre la commissione di conciliazione nazionale paritetica, nel caso che l’accordo non venga raggiunto, per decisione collegiale potrà chiedere l’intervento del Ministero del Lavoro.
La commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di coordinamento delle commissioni di conciliazione al fine di migliorare l’attività conciliativa.

Art. 113 Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali
Le associazioni sindacali locali dei datori di lavoro dovranno designare in misura paritetica i rappresentanti effettivi e supplenti in seno alla commissione di conciliazione paritetica locale, fermo restando che manchi la designazione da parte di qualcuna delle associazioni sindacali, che però possono designare successivamente il componente, la commissione per la risoluzione delle controversie può operare lo stesso.
Le suddette commissioni avranno la sede presso una delegazione delle associazioni dei datori di lavoro locali aderenti alle associazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
La commissione è convocata dal l’associazione imprenditoriale locale interessata ogni qualvolta è fatta la richiesta con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate.
La richiesta deve essere motivata indicando l’oggetto della controversia e la commissione entro 20 giorni dovrà esaminarla e sottoscrivere un verbale negativo o positivo in tante copie quante sono le associazioni locali facenti parte della commissione.
In caso di mancato accordo la commissione di conciliazione paritetica territoriale demanda alla commissione di conciliazione paritetica nazionale il verbale di accordo negativo per esperire il secondo tentativo di conciliazione ed infine deposita numero 2 copie dei verbale presso l’ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritte dalle parti interessati e dai componenti la commissione e in caso di mancato accordo dovranno contenere le motivazioni del mancato accordo ed eventuali soluzioni parziali sulle quali le parti concordano.
Le commissioni di conciliazione istituite con accordo sindacale tra le parti stipulanti il CCNL devono essere comunicate agli enti competenti per includerli nell’archivio dei contratti.

Titolo XXIX Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Preavviso
Art. 115 Recesso ex art. 2119 Cod. Civ.

Ai sensi dell’art. 2119 Cod. Civ., ciascuno dei contraenti può recedere dai contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa) . La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l’indicazione dei motivi. A Titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo;
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;
- l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[...]
- il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi;
- l’esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi, senza autorizzazione del datore di lavoro;
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa competono tutte le l’indennità spettanti.

Titolo XXX Sicurezza sul Lavoro
Art. 130 Premessa

Le Parti stipulati il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori riconoscendo che l’insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore ha posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuendo la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.

Art. 131 Richiami normativi
Per l’attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, si rimanda all’allegato C al presente contratto.
Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda,

Art. 132 Adempimenti preliminari
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti.

Art. 133 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato Allegato C al presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) , ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70.

Art. 134 Disposizioni finali
Le Parti si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità ma in nessun modo tra le Parti sarà possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa in materia.

Titolo XXXI Tutela della Dignità e Parità dei Lavoratori
Art. 138 Molestie sui luoghi di lavoro

Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.

Art. 139 Lavoratori di lingua non italiana
Le aziende favoriranno l’accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana ai propri lavoratori extracomunitari.

Art. 143 Salubrità degli ambienti di lavoro
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese ad eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro.

Art. 145 Mobbing
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravità del fenomeno conosciuto come mobbing ed intendono contrastarlo con ogni mezzo ricompreso nei casi estremi ed accertati il licenziamento senza diritto al preavviso.
A tal fine le Parti delegano l’Ente Bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che consentano di sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare tra i dipendenti.

Titolo XXXII Relazioni Sindacali
Art. 146 Relazioni Nazionali

Le parti si danno reciprocamente atto dell’importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, entro il mese di giugno di ciascun anno, per una valutazione congiunta sull’andamento del settore e dei trend occupazionali.
Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall’Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.

Art. 148 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L’elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 150.

Art. 150 Regolamento elettorale RSU
Per la regolamentazione dell’elezione delle RSU le Parti sottoscrivono l’allegato Regolamento Elettorale per le RSU rubricato alla lettera B, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 151 Contrattazione aziendale
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: - turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d’orario:
- turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali;
- contratti a termine;
- accesso alla formazione;
- tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa;
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e, per i datori di lavoro, del CST competente.

Art. 152 Assemblea
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa: La comunicazione di indizione dell’assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell’assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 154 Delegato Provinciale
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all’esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell’art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
[...]

Titolo XXXIII Ente Bilaterale
Art. 164 Ente Bilaterale

Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo concordano, di costituire un organismo denominato Ente Nazionale Bilaterale Artigianato - Enba che avrà le seguenti finalità:
• gestire i contratti di formazione e lavoro;
• incrementare l’occupazione;
• realizzare corsi di formazione professionali normati e non normati,
• costituire gli OPP (Organismi Paritetici Provinciali) su tutto il territorio nazionale nominando all’interno degli stessi OPP esperti nel settore del CCNL di riferimento.
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
• gestire, con criteri mutualistici, l’erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L’Eba dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell’Eba saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

Titolo XXXIV Fondo per la Formazione
Art. 166 Fondo per la Formazione

Le Parti demandano all’Ente Bilaterale la gestione progettuale e l’attivazione del Fondo per la formazione , denominato Fondo per la Formazione fondo per la formazione denominato “Sviluppo e sicurezza”, teso a creare una rete di supporto per l’erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed all’aggiornamento professionale.
Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL.
Una volta terminata la fase di progettazione e di avvio operativo di cui al primo comma, il gruppo di lavoro Fondo per la Formazione, fermo restando la sua appartenenza all’Ente Bilaterale, si gestirà con propria autonomia amministrativa.
Le nomine nella Cabina di Regia del Fondo per la Formazione saranno di competenza dell’Ente Bilaterale.
Art. 198 Finanziamento dell’Ente Bilaterale per il “fondo per la formazione Sviluppo e sicurezza.”
Per garantire le risorse necessarie alla fase di definizione progettuale e di attivazione operativa, viene attivato un apposito sistema di autofinanziamento.
Detto sistema si articolerà secondo le seguenti modalità:
1) con il versamento in fase di prima applicazione, e per i lavoratori neo-assunti, successivamente, di una quota di adesione pari al 4% della retribuzione contrattuale, di cui il 3% a carico delle aziende e 1’1% a carico dei lavoratori;
2) con il versamento a decorrere dall’anno successivo a quello di iscrizione di una quota di associazione al Fondo per la Formazione pari a € 25.00 (venticinque/00 Euro) di cui € 20.00 (venti/00 Euro) a carico delle aziende e € 5.00 (cinque/00 Euro) a carico dei lavoratori. Le quote annuali andranno versate nel mese di gennaio a cura delle aziende che applichino il presente CCNL La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d’importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione al fondo per la formazione Sviluppo e sicurezza”.
Del mancato pagamento delle quote fondo per la formazione Sviluppo e sicurezza l’Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata rr al CST competente.