Decreto 9 marzo 2000
Istituzione Vi.S.A.G. e Ufficio Bilancio

Il Ministro della Giustizia

VISTO l’articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernente l'istituzione dei Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, concernente le attribuzioni e l’organizzazione degli organi centrali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
VISTI gli articoli 2, comma 1, 6, commi 1 e 3, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
VISTO il D.M. 5 agosto 1998, che ha assegnato al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori operanti nelle strutture dell’intero Ministero della Giustizia;
RITENUTA la necessità di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse assegnate al Dipartimento per questo delicatissimo fine istituzionale, curando, in particolare, l’attuazione dei piani e dei programmi per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, secondo le direttive generali emanate dal Ministro della Giustizia;
CONSIDERATO che, per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, è opportuno procedere, nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, alla individuazione di un apposito Ufficio;

DECRETA

Art. 1

È istituito, presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, l’Ufficio per la Vigilanza sulla Sicurezza per l’Amministrazione della Giustizia (Vi.S.A.G.).

Art. 2

Il personale tecnico, sanitario e di polizia penitenziaria (appartenente ai ruoli di sovrintendente ed ispettore) addetto alle strutture centrali e periferiche dell’Ufficio ha la qualità di Ufficiale di Polizia giudiziaria, ed opera d’iniziativa o su delega del Pubblico Ministero, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 3

Il Dirigente dell’Ufficio concorda annualmente il programma di formazione del personale con il responsabile dell’Ufficio per la formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Il programma viene poi approvato dal Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria.

Art. 4

In sede di programmazione della gestione delle risorse, all’Ufficio Vi.S.A.G. vengono riservate le somme necessarie per la dotazione di strumentazione e sussidi informativi adeguati.

Art. 5

L’Ufficio Vi.S.A.G. è posto alle dirette dipendenze del Direttore dell’Amministrazione Penitenziaria che può avvalersi di personale dirigenziale 
individuato ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e del decreto legislativo 8 agosto [30 luglio] 1999, n. 300.

Art. 6

Con proprio provvedimento, il Direttore Generale stabilisce altresì la dotazione di personale necessario per assicurare la completa funzionalità dell’Ufficio, di cui definisce anche le necessarie articolazioni territoriali.

Roma, lì 9 marzo 2000

IL MINISTRO